Sentenza 1 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2002, n. 11423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11423 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL PO LO ITALIANO1:4 23/0 2 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto Opposizione agli SEZIONE TERZA CIVILE atti esecutivi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3491/99 Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere Cron.25031 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Rep. 3014 Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere - Ud. 17/05/02 Dott. Alberto TALEVI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FINANZIARIA IMMOBILIARE SFIM SRL, con sede in Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Diego De Bellis, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato MAURIZIO DE TILLA, con studio in 80121 NAPOLI VIA CARLO POERIO 53, giusta CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE delega in atti;
Richiesta copia studio sole dal Sig.
- ricorrente -
3,10 per diritti € contro 1 AGO. 2002 IL CANCELLIERE ISTITUTO BANCARIO S PAOLO TORINO SPA, con sede in Torino, in persona del legale rappresentante pro 2002 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PUCCINI presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO FERRI, 1203 10, 1 difeso dall'avvocato BRUNO GRILLO BRANCATI, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
BANCO DI NAPOLI SPA, con sede in Napoli e per esso la Filiale di Roma, in proprio e quale mandatario della Società per la Gestione di Attività SPA, cessionaria del credito, in persona dei legali rappresentanti, elettivamente domiciliato in ROMA VLE CARSO 71, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ARIETA, che 10 difende anche disgiuntamente all'avvocato FEDERICO COZZOLINO, giusta delega in atti;
controricorrente - avversO la sentenza n. 1026/98 del Tribunale di NOLA, Sezione I Civile, emessa il 31/07/98 e depositata il 04/09/98 (R.G. 2041/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore per il Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Società Finanziaria Immobiliare (SFIM), con ricorso del 5 dicembre 1996 al giudice dell'esecuzione 2 del tribunale di Nola, ha proposto opposizione al pi- gnoramento immobiliare eseguito in suo danno il 30 no- vembre 1994 dall'Istituto Bancario S. Paolo di Torino su beni ubicati in Comune di Casalnuovo. La SFIM ha domandato che fosse dichiarata la nulli- tà del procedimento di espropriazione, adducendo che il pignoramento non le era stato notificato ed era ineffi- cace per decorso del termine per procedere alla vendi- subordinatamente, che il pignoramento fosse ri- ta, e, dotto. Nel giudizio si sono costituiti l'Istituto Bancario S. Paolo di Torino ed il Banco di Napoli, creditore in- tervenuto, ed entrambi hanno chiesto il rigetto del- l'opposizione. La SFIM ha proposto anche querela di falso di alcu- ni fogli contenenti gli estremi dell'atto di acquisto dei beni da tale Società Top. La querelante ha dichiarato che lo stato dei docu- menti era stato alterato nel senso che, con la produ- zione di essi in un fascicolo unico, era stato fatto apparire falsamente che tutti gli atti contenuti nel fascicolo erano stati notificati alla Banca. Il giudizio di falso non ha avuto corso, in quanto il giudice ha rilevato che la controparte non aveva di- chiarato di volersi avvalere dei documenti denunciati 3 come falsi.
2. Il tribunale, con sentenza del 14 settembre 1998 n. 1026/97 ha dichiarato non farsi luogo al giudizio di falso, improponibile l'opposizione agli atti esecutivi, perché tardiva, inammissibile la domanda di riduzione del pignoramento ed ha rigettato la domanda di risarci- mento dei danni.
3. Per la cassazione di questa sentenza la SFIM ha proposto ricorso. Resistono con controricorso l'Istituto Bancario S. Paolo di Torino, che ha depositato anche memoria, ed il Banco di Napoli. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. L'eccezione di inammissibilità del ricorso, pro- posta dall'Istituto bancario S. Paolo di Torino sotto il profilo della genericità della procura, non è fonda- ta. La procura speciale, apposta a margine del ricorso per cassazione, si riferisce a questo e non vale invo- carne la genericità. Questa Corte ha ripetutamente dichiarato che è spe- ciale, nel senso indicato dall'art. 365 cod. proc. civ., la procura apposta a margine del ricorso per cas- sazione, perché si riferisce all'atto cui accede e quindi è conferita in epoca successiva alla decisione 4 impugnata, anche se non contiene alcun riferimento alla sentenza da impugnare о al giudizio da promuovere: Cass. 10 marzo 1998, n. 2646, tra le altre.
2. Con il primo motivo del ricorso è censurata la qualificazione dell'opposizione proposta dalla SFIM: motivo di violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. e motivazione insufficiente e contrad- dittoria. Il tribunale di Nola, dopo avere esposto i termini generali con cui si presenta la distinzione tra opposi- zione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecuti- vi, ha esaminato la questione con riferimento alla de- nunciata nullità/inesistenza della notificazione del pignoramento. Nella ricostruzione data, il pignoramento si pre- sentava notificato presso il Comune di Casalnuovo e l'opponente aveva sostenuto che la notificazione doveva essere compiuta presso il Comune di Nola, che era il domicilio eletto secondo le condizioni generali del contratto di mutuo fondiario, con garanzia ipotecaria sugli immobili, stipulato con l'Istituto Bancario S. Paolo di Torino. Il tribunale ha ritenuto che la notificazione del pignoramento, avvenuta in un luogo del quale non era stata contestata la validità e non estraneo al destina- 5 tario, non era inesistente, ma nullo e che la nullità doveva essere fatta valere con opposizione agli atti esecutivi nel termine di cinque giorni dal compimento dell'atto o di quello successivo. Il tribunale sulla base di questa premessa ha di- chiarato che la SFIM aveva avuto conoscenza della pro- cedura esecutiva attraverso una lettera del 28 ottobre 1996 e che quindi l'opposizione era stata proposta tar- divamente. La ricorrente, per sottrarsi agli effetti, per lei negativi, dell'inquadramento dell'opposizione come agli atti esecutivi, sostiene che si trattava di opposizione all'esecuzione, perché la notificazione dell'atto di pignoramento era mancata del tutto. A conforto della tesi è richiamato l'art. 19 delle condizioni generali del contratto del mutuo fondiario stipulato con la Banca, secondo il quale il mutuatario ed i suoi aventi causa avevano eletto domicilio presso la segreteria del Comune del luogo del tribunale nel cui circondario sono ubicati gli immobili ipotecati e presso il quale potevano essere compiute le notifica- zioni anche degli atti della procedura esecutiva. Nel- l'assunto della SFIM la notificazione doveva avvenire, cioè, presso il Comune di Nola, sede del tribunale nel cui circondario si trovavano i beni e non presso il Co- 6 mune di Casalnuovo. Il motivo non è fondato.
2.1. Per distinguere l'opposizione all'esecuzione da quella agli atti esecutivi, si deve considerare che la prima investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecu- tivo della pignorabilità dei beni: Cass. 8 marzo 2001, n. 3400; 14 aprile 1999, n. 3663; 27 giugno 1990, n. 6544; 23 luglio 1997, n. 6871, tra le tante. Con questa forma di opposizione è contestato, come si legge nell'art. 615 cod. proc. civ., il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. Gli strumenti con i quali questa contestazione si può svolgere sono: a) la contestazione dell'esistenza del titolo esecutivo;
b) la contestazione che il titolo esecutivo è venuto a mancare;
c) la contestazione dell'idoneità soggettiva del titolo;
d) la contestazio- ne di merito vera e propria;
e) la denuncia di impedi- menti giuridici alla realizzazione della situazione di vantaggio. L'opposizione agli atti esecutivi consiste, invece, nella contestazione della legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo: la parte fa valere vizi formali degli atti e dei provvedimenti 7 svolti o adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva, fra i quali il titolo esecutivo ed il precetto, nonché la notificazio- ne di questi: Cass. 12 novembre 1996, n. 9879, oltre le sentenze sopra citate. L'opposizione agli atti esecutivi, quando non sia stato possibile proporla prima dell'inizio dell'esecuzione, si deve proporre nel termine perento- rio di cinque giorni dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti. Il momento del compimento dell'atto, tuttavia, non sempre coincide con quello del compimento dei singoli atti del processo. Infatti, qualora, nei casi previsti dalla legge, l'atto debba essere portato a conoscenza del soggetto interessato, il termine decorre da quando si è avuta la conoscenza legale dell'atto nell'ambito del processo esecutivo: Cass.24 gennaio 1966, n.300; 27 luglio 1973, n.2197; 27 gennaio 1982, n.551; 7 marzo 1992, n.2252; 26 agosto 1998, n. 8473; 2 gennaio 2001, n. 324. 2.2. Dalla premessa si ricavavano le seguenti con- seguenze valevoli in questo giudizio: a) la nulli- tà/inesistenza della notificazione dell'atto di pigno- ramento un vizio dello svolgimento dell'azione esecu- tiva, che non apre il rimedio dell'opposizione all'ese- 8 cuzione;
b) la mancanza della notificazione dell'atto di pignoramento dà luogo ad opposizione agli atti ese- cutivi. Ne discende che la qualificazione dell'opposizione come agli atti esecutivi, contenuta nella sentenza im- pugnata, è corretta. Nondimeno, ai fini dell'individuazione del termine di decorrenza dell'opposizione, occorre verificare il modo in cui è avvenuta la notificazione dell'atto di pignoramento alla SFIM.
3. Il tema è affrontato nel secondo motivo, il qua- le si riferisce al capo della sentenza in cui il tribu- nale ha affermato che la notificazione del pignoramento era avvenuta regolarmente: censura di violazione e fal- sa applicazione degli artt. 497, 615 c.p.c. e del com- binato disposto di cui agli artt. 5 del d. P. R. n. 7/1976 e 20 del R.D. 646/1905 e motivazione insuffi- ciente e contraddittoria. Il tribunale ha dichiarato che la notificazione del pignoramento, effettuata il 30 novembre 1994, " è stata effettuata in un luogo che, sebbene secondo l'opponente non sia quello prescritto, sembrerebbe giustificato da un'elezione di domicilio resa negli atti di accollo di mutuo, non contestata nella sua veridicità, e che Co- munque non appare assolutamente estraneo al destinata- 9 rio. La ricorrente sostiene che la notificazione presso il domicilio eletto non era avvenuta, perché non esi- steva in atti alcuna notificazione degli atti di accol- lo del mutuo che potesse fare individuare una sua ele- zione di domicilio nel luogo ove il pignoramento era stato notificato, e che la Banca avrebbe potuto rivol- gere l'azione esecutiva solo nei confronti del debitore iscritto: nel caso di specie la Società Top. Il motivo non è fondato.
3.1. Il pignoramento immobiliare è l'atto con cui il creditore procedente promuove l'espropriazione for- zata. Nello schema normativo (art. 555 cod. proc. civ.) l'atto di pignoramento deve essere notificato al sog- getto che subisce l'espropriazione nel luogo ove egli ha la sua residenza, il domicilio o la dimora. L'atto, nei rapporti con il creditore procedente, si perfeziona con la notificazione, come è pacifico nella giurispru- denza di questa Corte: sent. 16 settembre 1997, n. 9231, tra le molte. La notificazione del pignoramento immobiliare segna anche il momento della conoscenza legale dell'atto da parte del soggetto assoggettato all'esecuzione e da ta- le momento decorrono i termini per la denuncia dei vizi 10 dell'atto con l'opposizione agli atti esecutivi. Ne deriva che la violazione delle norme sulla noti- ficazione del pignoramento immobiliare impedisce la sa- natoria del vizio per mancata opposizione, non potendo questa conoscenza essere ricavata da altri atti o fatti estranei al procedimento di notificazione: Cass. 2 mag- gio 1997, n. 3785, 26 agosto 1998, n. 8473; 2 gennaio 2001, n. 324, già citate.
3.2. Nella fattispecie che interessa il tribunale, per escludere che fosse inesistente о insanabilmente nulla, ha dichiarato che la notificazione del pignora- mento era avvenuta in un luogo del quale non era stata contestata la validità e non appariva estraneo al de- stinatario. La giustificazione data è convincente, perché è frutto dell'applicazione di una norma di diritto, ma deriva da un accertamento di fatto non censurabile in questa sede, in quanto logicamente motivato. La Banca, inoltre, non era tenuta al rispetto della clausola, contenuta nell'art. 19 del contratto di mutuo fondiario con accollo di ipoteca, secondo la quale il debitore aveva eletto domicilio presso la segreteria del Comune di Nola ove è ubicato il tribunale competen- te per l'esecuzione. Infatti, questa clausola figura nel contratto di 11 mutuo intercorso con la srl Top, dante causa della SFIM e non con quest'ultima. Il che rende ragione della tesi che la SFIM aveva validamente eletto domicilio presso il Comune di Casal- nuovo direttamente nell'atto di acquisto dell'immobile; atto che era in possesso della Banca nel suo originale. L'art. 20 del r.d. 16 luglio 1905, n. 646 - di ap- provazione del testo unico delle leggi del credito fon- diario dispone che il successore a titolo particolare del debitore deve notificare giudizialmente al mutuante come sia "sottentrato" nel possesso e godimento del be- ne ipotecario e, con questa forma, deve compiere la elezione di domicilio nel comune ove ha sede il tribu- nale, nel cui circondario sono ubicati i beni. La norma, rivolta al successore del mutuatario, non esclude che la Banca, quando sia in possesso del titolo contenente l'elezione di domicilio, può utilizzare que- sta elezione di domicilio ai fini della notificazione dei suoi atti di esecuzione contro il successore del debitore, come è avvenuto nella specie. E ciò è puntualmente avvenuto nella specie.
4. Il terzo ed il quarto motivo contengono censure inammissibili ed infondate.
4. Il terzo motivo si riferisce al punto della de- cisione che ha dichiarato inammissibile la domanda di 12 riduzione del pignoramento: censura di violazione e falsa applicazione dell'art. 496 c.p.C. e motivazione insufficiente e contraddittoria.
4.1. La domanda di riduzione del pignoramento ai sensi dell'art. 486 cod. proc. civ. attiene alle misure speciali intese ad evitare eccessi nell'uso del proce- dimento di esecuzione forzata;
come tale, deve essere rivolta al giudice dell'esecuzione, il quale è il "do- minus" dell'espropriazione forzata. Il fatto che la stessa domanda potrà formare ogget- to di successiva cognizione in sede di opposizione agli atti esecutivi, ove l'accoglimento o il rigetto di essa non sia conforme agli interessi delle parti del proces- competenza originaria So esecutivo, non incide sulla del giudice dell'esecuzione. Da questo principio discende che la domanda di ri- duzione del pignoramento non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di opposizione all'esecuzione, al quale essa è naturalmente estranea: Cass. 9 dicembre 1992, n. 13021; 6 marzo 1995, n. 2604. 4.2. Il tribunale, per dichiarare inammissibile la domanda di riduzione del pignoramento proposta nel giu- dizio di opposizione, ha ritenuto che l'istituto mira a contrastare l'eccesso del pignoramento nell'ambito del singolo procedimento esecutivo e che sulla domanda 13 provvede il giudice dell'esecuzione. Il giudice del merito si è attenuto al principio prima indicato e la decisione si sottrae alla critica proposta con il motivo che si sta esaminando. Occorre anche aggiungere che nel giudizio di oppo- sizione agli atti esecutivi, nell'ambito del quale s'inserisce la censura esaminata, non è consentito ad- debitare alla decisione il vizio di omessa motivazione.
5. I l quarto motivo del ricorso si riferisce al punto della decisione in cui è non stato dato luogo al giudizio di querela di falso. Con la censura la ricorrente sostiene che l'elezio- ne di domicilio contenuta nel contratto di mutuo non le era opponibile e che, quindi, non era decorso il termi- ne per proporre l'opposizione agli atti esecutivi con- tro il pignoramento. La ricorrente, criticando la decisione, non si av- vede che gli atti oggetto della querela non sono stati utilizzati ai fini del decidere e che, quindi, essa non ha interesse a muovere censure sul punto.
6. Conclusivamente il ricorso deve essere rigetta- to. Le spese di questo giudizio gravano sulla ricorren- te in base alla regola della soccombenza.
P. q. m.
14 La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al rimborso delle spese di questo giudizio, che li- quida in € 10900, oltre € 1.000,00 in favore di ciascuno dei controricorrenti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 17 maggio 2002. Luigi Francesco Di Nanni, Est. ly for y Il Presidente Ga n Francin * DIRETTORE DI CANCELLERIA CELLER? Umberto Cicero Cancelleria Depositate oggi, 01 AGO 2002 DI CANCELLERIA ALDIRE Umberto Cicero CORTE SUPREMA CASSAZIONE ла Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 41,32 delle Entrate di Roma 2 il 4.7.2012 serie 4 al n. 26703 versate € 182.43 309170,43 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 1200 8067 182.43 15