Art. 3.
La costruzione degli aeroporti di cui alla lettera a) del precedente articolo 1 puo' essere affidata in concessione a un'ente pubblico o a una societa' a prevalente capitale pubblico.
L'affidamento in concessione dei lavori di costruzione viene disposto con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze ed e' disciplinato da apposita convenzione da approvarsi con lo stesso decreto di concessione o con decreto successivo.
La costruzione degli aeroporti di cui alla lettera a) del precedente articolo 1 puo' essere affidata in concessione a un'ente pubblico o a una societa' a prevalente capitale pubblico.
L'affidamento in concessione dei lavori di costruzione viene disposto con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze ed e' disciplinato da apposita convenzione da approvarsi con lo stesso decreto di concessione o con decreto successivo.