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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 3685/2020, avente ad oggetto: appello
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, dagli Avv.ti Gianfranco
Caggiano e Giorgio Caggiano, presso il cui studio, sito in Napoli alla Via
Cervantes n. 55, elettivamente domicilia;
- PARTE APPELLANTE
E
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado, dall'Avv.
Gaetano Nunziata presso il cui studio, sito in Palma Campania alla Via
Nuova Nola n. 273, elettivamente domicilia;
- PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 03/10/2024, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la ha proposto Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 3685/2020 – Sentenza appello avverso la sentenza n. 538/2020 del Giudice di Pace di Salerno, pubblicata in data 31/01/2020 e mai notificata, con la quale, in accoglimento delle domande di accertamento e condanna proposte nei suoi confronti dal sig. nel giudizio iscritto al R.G.N. Controparte_1
10541/2018, veniva condannata al pagamento, in favore dell'attore- appellato, della somma di € 1.031,00 (di cui € 681,56 a titolo di commissioni del mediatore creditizio non maturate ed € 418,44 a titolo di premio assicurativo non goduto, così determinati in applicazione del criterio
“pro rata temporis”), oltre interessi legali fino al soddisfo, a seguito della estinzione anticipata del rapporto di finanziamento n. 517198 – regolato mediante cessione del quinto e stipulato nell'anno 2014 –, nonché al pagamento delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Gaetano Nunziata, dichiaratosi anticipatario.
A fondamento del gravame, l'appellante ha dedotto: che il sig.
[...]
, per il tramite della società intermediaria del credito, CP_1 [...]
il 10/4/2014 sottoscriveva la domanda di prestito n. Controparte_2
517198 di con cui chiedeva il finanziamento di € Parte_1
26.074,05, con obbligo di rimborso della somma di € 44.400,00, comprensiva dei costi di credito, di cui € 15.689,85 a titolo di interessi al
T.A.N. del 9,40% ed € 2.220,00 per commissioni accessorie, € 16,00 per imposta di bollo ed € 400,00 per spese fisse contrattuali, nel termine di dieci anni mediante n. 120 rate mensili, ciascuna di € 370,00, da eseguirsi con cessione del quinto dello stipendio, secondo quanto previsto dal D.P.R.
n. 180 del 05/1/1950 e dal relativo Regolamento Esecutivo D.P.R. n. 895 del 28/7/1950; che il sig. deduceva di avere versato, al CP_1
momento della sottoscrizione del prestito, € 2.200,00 per le commissioni accessorie e di avere estinto anticipatamente il prestito nel mese di Aprile del 2018, lamentando di avere reclamato invano la quota residua delle stesse, come sancito dall'articolo 125-sexies T.U.B., con atto di citazione del
Proc. N.R.G.A.C. 3685/2020 – Sentenza 21/9/2018 la conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Salerno, lamentando la vessatorietà della clausola che disciplina l'estinzione anticipata del finanziamento e chiedendo la condanna, nei suoi confronti, alla restituzione di € 1.339,00 quale quota dovuta a titolo di commissioni accessorie, secondo il criterio c.d. “pro rata temporis”, oltre spese di lite da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario.
Parte appellante lamenta, con il primo motivo di appello, che la decisione n. 776 del 16/03/2012 del Collegio di Milano dell'Arbitro Bancario
Finanziario, che il Giudice di prime cure ha richiamato in motivazione non ha alcuna rilevanza nel caso di specie, in quanto la stessa attiene al premio assicurativo e non, invece, alle commissioni accessorie, che costituiscono il
“petitum” oggetto di causa;
che il Giudice di primo grado ha, inoltre, completamente travisato la “Comunicazione” della Banca d'Italia del
10/11/2009, che, contrariamente a quanto dallo stesso affermato, in quanto “comunicazione”, non ha forza di legge e si sostanzia in una direttiva sulla cessione del quinto dello stipendio, emanata in recepimento della
Direttiva n. 48 del 23/04/2008 della Commissione europea, che ha introdotto una disciplina del credito al consumo, prefiggendosi l'obiettivo della piena tutela in favore dei consumatori, da realizzare attraverso la certezza dei rapporti fra creditore e creditore, la correttezza dei comportamenti e delle relazioni di affari e l'adeguata informativa circa tutti i diritti e doveri derivanti dalla conclusione del contratto, ivi comprese le modalità di risoluzione dello stesso;
che nella stessa direzione si pongono le
Comunicazioni della Banca d'Italia n. 139180 del 07/04/2011 e numero
154964 del 18/04/2018, che sono rivolte agli operatori del mercato creditizio, con disposizioni che mirano alla chiarezza nella rappresentazione dei costi;
che, in particolare, l'ultima Comunicazione n. 154964/18 non lascia spazio ad alcuna diversa interpretazione, in quanto alla stessa è allegato un esempio rappresentativo degli importi da restituire in caso di
Proc. N.R.G.A.C. 3685/2020 – Sentenza estinzione anticipata del finanziamento, nel quale è espressamente previsto che le “COMMISSIONI UP FRONT trattenute in sede di erogazioni non saranno restituite in caso di estinzione anticipata del finanziamento”; che tale esigenza di chiarezza è stata, del resto, avvertita, per il passato, dal legislatore, sin con l'emanazione del D.P.R. n. 180 del 05/01/1950 e poi trasfusa nel D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, costituente il Testo Unico
Bancario, sul quale sarà opportuno soffermarsi di seguito;
che, invero, l'art. 6-bis, comma 3, del citato D.P.R. n. 180/1950, in tema della commercializzazione dei prodotti adeguati, trasparenza delle condizioni, comparabilità e contenimento dei costi, stabilisce che la Banca d'Italia fornisca indicazioni volte a: a) richiedere politiche di remunerazione della reta che non costituiscano incentivo a commercializzare prodotti non adeguati alle esigenze della clientela;
b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, distinguere componenti di costo dovute all'intermediario da quelle dovute a terzi, nonché oneri rimborsabili in caso di estinzione anticipata;
favorire la comparabilità delle offerte di finanziamento presenti sul mercato, anche con altre forme tecniche;
d) prevedere procedure per contenere i costi a carico dei consumatori;
che il contratto in oggetto risponde ai requisiti di trasparenza richiesti dal legislatore, in quanto garantisce la correttezza, la completezza e la comprensibilità delle informazioni, in modo da consentire al cliente di capire le caratteristiche ed i costi del servizio e di adottare, conseguentemente, una decisione ponderata e consapevole;
che, pertanto, può pacificamente affermarsi che, nel caso di specie, il contratto è stato concluso dall'appellato, nella piena consapevolezza del suo complessivo contenuto in ordine ai costi del credito;
che essa, successivamente, ricevuta la richiesta di estinzione anticipata del finanziamento, con lettera del 26/04/2018, trasmetteva all'appellato il conteggio di estinzione anticipata;
che essa, con tale conteggio, conformemente a quanto disposto dall'art. 125-sexies T.U.B.,
Proc. N.R.G.A.C. 3685/2020 – Sentenza provvedeva a stornare gli interessi nominali per le rate a scadere al tasso nominale annuo del 9,40%, che l'appellato aveva specificamente approvato ai sensi del combinato disposto degli artt. 1284 e 1341, comma 2, c.c.; che tale conteggio è stato, altresì, correttamente elaborato, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 10 del regolamento contrattuale, che si riporta testualmente: “Il TE ha diritto di rimborsare anticipatamente alla Cessionaria, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto ed in tale ipotesi ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. In caso di richiesta di rimborso anticipato totale, la Cessionaria comunica al
TE: a) l'ammontare del capitale residuo;
b) gli interessi e gli altri oneri maturati;
c) le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti;
d) il compenso previsto nelle <<informazioni europee di base sul credito ai>
Consumatori>>, con la precisazione che “in caso di rimborso anticipato non saranno rimborsati: a) le spese fisse contrattuali;
b) le imposte;
c) le commissioni accessorie indicate nelle <
Credito ai Consumatori>>, perché maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento”; che alla luce di tale chiara lettura, non può, quindi, condividersi l'apodittica affermazione del Giudice di prime cure sulla
“assenza di una chiara ripartizione tra oneri e costi up front (spese non ripetibili) e recurring (suscettibili di restituzione parziale)”, laddove, invece, è di tutta evidenza la loro chiara ed analitica indicazione sin dalla fase precontrattuale;
che, invero, in disparte il difetto di specificità del motivo per il quale il Giudice di prime cure non abbia dato contezza di una loro differenza, senza fornire alcuna precisazione in merito, si rileva ed evidenzia, ancora una volta, che all'appellato era state ampiamente fornite tutte le comunicazioni per assicurare il rispetto delle fondamentali regole di trasparenza e correttezza, ancor prima di contrarre il prestito;
che, infatti,
Proc. N.R.G.A.C. 3685/2020 – Sentenza tutti i costi del credito e le condizioni regolatrici del rapporto erano stati chiaramente rappresentati nel contratto sottoscritto dall'appellato, delle quali lo stesso, ancor prima di sottoscrivere il contratto, ne aveva avuto piena consapevolezza già nella fase precontrattuale, tant'è che i dettagli dell'operazione venivano riportati nel contratto, debitamente sottoscritto dallo stesso e ricevuto in copia dal medesimo, dovendosi sul punto rilevare che lo stesso non si è mai doluto, né ha mai eccepito la mancata ricezione della documentazione contrattuale o lamentato di essere stato costretto a sottoscrivere il contratto o che fossero state riportate false notizie sul questionario della cessione del quinto dello stipendio, che esso aveva sottoscritto il 17/03/2014; che, quanto alle commissioni accessorie, esse sono precisamente indicate nel contratto di finanziamento del 10/04/2014, nella sezione denominata “LEGENDA”, nella quale si legge chiaramente che le stesse “sono dovute per provvigioni alla rete di vendita esterna (agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, intermediari finanziarie o banche) a cui si è direttamente rivolto il TE (ossia l'appellato) per: i) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di proprio interesse, definita con il contratto;
ii) concorrere all'attività di istruttoria del contratto;
iii) assistere il TE sino all'erogazione del finanziamento. Le commissioni accessorie riguardano, quindi, lo svolgimento di una serie di concrete attività preliminari e contestuali alla conclusione del contratto e, pertanto, per la loro stessa natura, in caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, almeno in parte, al
TE perché sono maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento”; che, ebbene, essendo tali voci di costo chiaramente previste e dettagliate nel contratto, la motivazione fornita dal Giudice di prime cure si palesa del tutto erronea, essendo evidente che le commissioni accessorie rappresentano il compenso dovuto alla società intermediaria del credito, cui si era rivolto l'appellato per la conclusione dell'affare; che ne consegue che il compenso maturato dalla
Proc. N.R.G.A.C. 3685/2020 – Sentenza società trova la sua giustificazione causale nello Controparte_2
svolgimento di una serie di concrete attività preliminari alla conclusione dell'affare ed è indifferente alle vicende del rapporto contrattuale intermediato, ivi incluso il suo successivo scioglimento per qualsivoglia altra causa;
che a rimarcare la natura “up front” delle commissioni accessorie, resta significativa la data del 08/05/2014 di emissione della fattura n. 14 di ove si consideri la scadenza della prima rata Controparte_2
mensile al 31/05/2014 e dell'ultima al 30/04/2024, secondo il piano di ammortamento agli atti di causa;
che, successivamente alla conclusione del contratto, perfezionatosi con la somma finanziata, Controparte_2
non ha esercitato alcun'altra attività che maturasse nel tempo;
che,
[...]
del resto, l'appellato non ha giammai eccepito, dedotto o dimostrato che le commissioni accessorie fossero servite per remunerare un'attività dell'intermediario protrattasi successivamente alla stipulazione del contratto e fino alla sua estinzione anticipata;
che trattandosi, pertanto, di una componente di costo indubbiamente non soggetta a maturazione nel corso del tempo, l'operato di risulta, quindi, perfettamente Parte_1
aderente a quanto indicato dalla Banca d'Italia nelle “Comunicazioni” n.
192691 del 10/11/2009, n. 139180 del 07/04/2011 e n. 154964 del
18/04/2018; che sulla questione, la giurisprudenza arbitrale è oramai consolidata nel ritenere, coerentemente con le linee operative indicate dalla
Banca d'Italia agli intermediari, con le suindicate “Comunicazioni”, che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (c.d. “recurring”) che, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore divenuta priva della necessaria giustificazione causale;
che, di contro, si è affermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del
Proc. N.R.G.A.C. 3685/2020 – Sentenza prestito, integralmente esauritesi prima dell'estinzione anticipata (c.d. “up front”), fra le quali va collocata la voce delle commissioni accessorie, che sono specificatamente descritte nella documentazione contrattuale, in quanto costituiscono costi remunerativi di una serie di attività preliminari, che si esauriscono con la conclusione del contratto e non sono, pertanto, rimborsabili in sede di estinzione anticipata di un finanziamento;
che in tal senso è la giurisprudenza di merito e dell'Arbitro Bancario Finanziario;
che, nel caso in esame, la configurazione testuale delle clausole contrattuali è chiara nell'indicare che i costi sostenuti dal cliente siano relativi a fasi preliminari alla conclusione dell'accordo, evidenziandone in modo inequivoco il carattere “up front”; che la dedotta “poca chiarezza” del contratto, dunque, non sussiste affatto, in quanto i costi sono precisamente indicati nel contratto, individualmente e ciascuno nel proprio ammontare;
che non può, nemmeno, condividersi l'assunto del Giudice di prime cure sulla nullità, ex art. 1418 c.c., per contrarietà a norme imperative di “quelle clausole contrattuali che stabiliscono la non rimborsabilità delle spese e degli oneri corrisposti dal cliente in caso di estinzione anticipata del mutuo, anche
a prescindere dalla eventuale specifica approvazione scritta ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.”; che nella fattispecie in esame, invero, non sussiste alcun fondato elemento per sostenere un simile assunto, in quanto il contratto non è contrario a norme imperative ed il rimborso anticipato è espressamente previsto dall'art. 125-sexies T.U.B.; che il contratto, inoltre, contiene tutti i requisiti richiesti dall'art. 1325 c.c., quali l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto e la forma e non ha causa illecita, come prevista dall'art. 1343 c.c., né motivo illecito ex art. 1344 c.c., per cui non sussiste, pertanto, alcuna causa di nullità; che va, del resto, osservato che l'art. 33, comma 2, lettera b) del Codice del Consumo, da correlarsi alla disposizione del comma 1, contiene la regola generale, che fa riferimento alla buona fede ed allo squilibrio significativo per la qualificazione di una clausola come
Proc. N.R.G.A.C. 3685/2020 – Sentenza vessatoria;
che tale articolo dispone, al comma 2, che “si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di” (come previsto alla lettera b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista”; che si tratta, quindi, di presunzione di vessatorietà, la cui indagine va ricondotta alla centralità dell'informazione al consumatore ed alla trasparenza contrattuale;
che non è nemmeno possibile sostenere la nullità della clausola contrattuale sulla irripetibilità dei costi, poiché il rimborso anticipato è espressamente previsto dall'art. 125-sexies T.U.B.; che non appare possibile lamentare che l'appellante abbia operato in maniera inesatta, poiché il conteggio estintivo del debito, che l'appellata aveva trasmesso all'appellata, si pone nel pieno rispetto di detto articolo, che fa riferimento ai costi residui del credito;
che nè, tanto meno, può supporsi la carenza di buona fede, in quanto l'appellante ha operato secondo canoni di lealtà e correttezza, in maniera leale ed equa, concludendo con l'appellata un contratto che è stato oggetto di negoziazione, senza determinare uno squilibrio contrattuale ed economico a danno della stessa ed un aggravio della sua posizione processuale;
che nella fattispecie de qua, le clausole contrattuali sono chiaramente finalizzate ad una corretta e sostanziale percezione del contenuto del contratto e sono conformi a quanto previsto dal primo comma dell'art. 35 del D.Lgs. n.
206/2005, secondo cui “Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile”; che rilevano, pertanto, il prospetto pubblicitario, il depliant informativo, gli avvisi recanti le condizioni di contratto, le clausole richiamate nel contratto a mezzo di rinvio e, per quel che ne occupa nella specie, i moduli prestampati, come, ancora, nel caso di specie;
che dagli obblighi di chiarezza, trasparenza e
Proc. N.R.G.A.C. 3685/2020 – Sentenza comprensibilità si ricava, inoltre, il dovere di predisporre clausole dal significato inequivocabile, non ingannevole ed esauriente, per cui gli stessi obblighi riconducono al più generale dovere di buona fede e correttezza, cui le parti sono tenute nella conclusione del contratto ed ai conseguenziali doveri da esso derivanti;
che va, altresì, osservato che la novella della disciplina propria del credito al consumo, apportata dal D.Lgs.
13/08/2010, n. 141, è coincisa con un intervento di riforma del D.Lgs. n.
385/1993, che, in occasione del recepimento della Direttiva 2008/48/CE, è consistita nell'inserimento del Titolo VI-bis, in cui è rifluita la disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, che è stata profondamente riformata, ma si pone sempre nell'ottica della finalità di protezione dei consumatori ed a tutela degli stessi, per assicurare i requisiti di professionalità, di onorabilità e patrimoniali per l'accesso alle attività proprie degli intermediari finanziari e dei mediatori;
che aa, ancora rilevato ed evidenziato che l'art. 10 delle condizioni generali del contratto, nella parte in cui, come innanzi detto, non prevede la restituzione delle commissioni accessorie in caso di estinzione anticipata, non viola l'art. 1469-bis c.c.; che, invero, le disposizioni di cui ai citati artt. 121, 123 e 124
TUB, al di là della probabile sufficienza del brocardo “lex posterior specialis derogat legi priori generali”, sono volte ad assicurare al consumatore la massima tutela e “non comportano, a carico dello stesso, un rilevante squilibrio dei diritti e degli obblighi negoziali, giacchè l'onere di rimborsare i costi non costituisce, in un'ottica sinallagmatica, un'irragionevole ed ingiustificata controprestazione a fronte dell'erogazione del credito concesso dal finanziatore non imponeva la restituzione della parte delle spese relativa al periodo temporale intercorrente tra il momento dell'anticipato adempimento
e l'originaria scadenza del contratto” (cfr. sentenza n. 857 del 23/05/2018 della Corte di Appello di Salerno); che la controprestazione, del resto, che non può affatto ritenersi irragionevole ed ingiustificata, tenuto conto che,
Proc. N.R.G.A.C. 3685/2020 – Sentenza nel caso di specie, gli interessi erano stati espressamente convenuti al tasso del 9,40%, laddove, invece, per i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, alla data del contratto del 10/04/2014, era previsto un tasso medio dell'11,50%, secondo la classe di importo oltre euro
5.000,00; che, quanto al “costo totale del credito”, esso è definito dall'art. 121, comma 1, lettera e) T.U.B. sul credito ai consumatori, come l'importo pagato complessivamente dal consumatore per ottenere un finanziamento, per cui deve tenersi conto dell'attività svolta dall'agente in attività finanziaria, come intermediario del credito, secondo la sua lata indicazione data dall'art. 121, comma 1, lettera h) T.U.B., dell'intermediario del credito;
che, sotto il profilo remunerativo, l'intermediario del credito può chiedere direttamente al consumatore il pagamento del compenso, che deve espressamente esplicitamente concordato tra le parti (su supporto cartaceo o altro supporto durevole) e comunicato al consumatore, prima della conclusione del contratto di credito;
che il compenso deve, inoltre, essere comunicato dall'intermediario al finanziatore in tempo utile, affinchè quest'ultimo possa includerlo nel calcolo del T.A.E.G., secondo quanto previsto nelle disposizioni di trasparenza;
che secondo il criterio di delegificazione che il Testo Unico Bancario ha fatto proprio, specialmente nella materia che qui ne occupa, ai sensi dell'art. 1 dell'art. 128-decies, è demandata alla Banca d'Italia l'adozione di regole puntuali sul fronte della trasparenza e correttezza dei rapporti con la clientela, che è sempre stata forte e si è tradotta nella emanazione di regole, che non si limitano a definire il contenuto della documentazione contrattuale ed il novero delle informazioni da fornire al cliente, ma investono anche gli aspetti organizzativi degli intermediari ed i canali distributivi che essi utilizzano per la commercializzazione dei prodotti creditizi;
che la documentazione dell'appellante, che indica anche la presenza e l'esatta qualificazione della società attesta, in maniera certa, il corretto ed il Controparte_2
Proc. N.R.G.A.C. 3685/2020 – Sentenza legittimo operato della stessa, che è rispettoso dei principi di trasparenza bancaria e finanziaria, tanto nella fase precontrattuale che in quella contrattuale, della quale l'appellato ne ha avuto piena contezza, quanto in occasione del conteggio estintivo del debito;
che la decisione della causa non può arrestarsi alla discriminazione tra costi “up front” e “recurring”, in quanto la pretesa di rimborso avanzata dall'appellato e, in via generale, dal consumatore, in caso di estinzione anticipata del prestito, si palesa illegittima;
che essa, infatti, con il conteggio estintivo del debito, non poteva, ad ogni modo, restituire alcuna somma per le commissioni accessorie, avendo la stessa versato l'importo di euro 2.200,00 direttamente a
[...]
che la questione riveste ulteriore particolare rilievo, Controparte_2
allorchè si consideri che la domanda formulata dall'appellato, pur non essendo stata esplicitamente qualificata in tal senso in citazione, va ricondotta alla fattispecie astratta della ripetizione di quanto attribuito a titolo di indebito oggettivo, istituto che trova disciplina generale nell'art. 2033 c.c.; che l'appellato, infatti, chiedendo la restituzione della somma di danaro versata a titolo delle commissioni accessorie, ha, dunque, esercitato un'azione di ripetizione di un indebito di natura oggettiva;
che tale ricostruzione comporta, con considerazione iniziale, che qualsiasi richiesta di pagamento di quanto indebitamente corrisposto possa, da parte del
“solvens”, essere unicamente richiesto nei confronti dell'”accipiens”, di colui, cioè, nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione (Cass.
25170/2016); che, conseguentemente, non appare possibile condannare la convenuta alla restituzione di ciò che non ha mai incassato;
che essa, per completezza difensiva, rappresenta di avere eseguito il pagamento delle somme statuite in sentenza, in favore dell'appellato che del suo difensore, significando loro (e ribadendolo nuovamente), che i pagamenti sono stati eseguiti con salvezza di gravame, facendo salvo, in ogni caso, il diritto di ripetizione ex art. 336, comma 2, c.p.c.
Proc. N.R.G.A.C. 3685/2020 – Sentenza In virtù di quanto innanzi esposto la ha formulato le Parte_1
seguenti conclusioni: accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 538/2020 del Giudice di Pace di Salerno, rigettare tutte le domande proposte dall'odierno appellato nel giudizio di primo grado, accertando e dichiarando che le provvigioni corrisposte alla società intermediaria del credito, remunerano un'attività Controparte_2
che si è esaurita con il perfezionamento del contratto di finanziamento e, come tali, hanno natura up front e sono, quindi irripetibili;
2) accertare e dichiarare la non ripetibilità delle commissioni accessorie, in quanto costituiscono voci di costi di tipo up front, che sono relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del finanziamento, integralmente esaurite prima dell'eventuale estinzione anticipata;
3) accertare e dichiarare la piena legittimità del contratto di finanziamento sottoscritto da , contenente clausole contrattuali Controparte_1
trasparenti e di immediata intelligibilità; 4) in conseguenza dell'accoglimento del presente gravame, condannare CP_1
alla restituzione delle somme già corrisposte, oltre interessi
[...]
dalla data del pagamento, nonché al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio il sig. , deducendo: che Controparte_1
l'appello è infondato e va rigettato;
che l'articolo125 sexies T.U.B. introdotto dal D.Lgs. n. 141/2010 in vigore all'epoca della sottoscrizione del contratto, stabilisce che il consumatore che decide di risolvere prematuramente un contratto di finanziamento ha diritto alla retrocessione della parte non maturata degli oneri da egli corri-sposti all'atto della sua stipula (interessi, commissioni, premi assicurativi), e tale diritto, a pena di nullità, non è derogabile, se non in senso per lui migliorativo;
che, inoltre, con sentenza dell'11 Settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, la Corte di
Giustizia della Comunità europea, ha statuito che l'articolo 16, paragrafo 1,
Proc. N.R.G.A.C. 3685/2020 – Sentenza della direttiva 2008/48/CE del Parlamento 10 europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, applicabile alla fattispecie in esame, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore senza distinzione tra “up front” e “recurring”; che secondo l'interpretazione della Corte di
Lussemburgo, si può affermare che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48 deve essere inteso nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore, a prescindere dalla distinzione “up front” o “recurring” e, pertanto, vanno ricompresi anche i costi di intermediazione, le commissioni le provvigioni ed il premio assicurativo, versati anticipatamente per l'attivazione del mutuo a nulla valendo la circostanza che le stesse siano collegate al momento di attivazione del mutuo;
che la richiamata sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea in data 11/09/2019, essendo una sentenza interpretativa, ha efficacia vincolante ed è direttamente applicabile nel nostro ordinamento;
che giova altresì evidenziare che criterio di calcolo “pro rata temporis” deve ritenersi senz'altro corretto in quanto è proprio l'art. 125-sexies T.U.B. che riconosce il diritto del consumatore a una riduzione del costo totale del credito che è “pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”; che dall'interpretazione letterale della norma si possono desumere chiaramente tre aspetti fondamentali: 1) Il riferimento alla riduzione del “costo totale” del credito, dunque non solo ad una parte di esso;
2) la specificazione che il costo del credito è “pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti” e non limitato ad alcuni elementi dello stesso;
3) L'indicazione che la riduzione debba essere operata per le vita residua del credito, quindi in maniera proporzionale;
che tale
Proc. N.R.G.A.C. 3685/2020 – Sentenza norma, è una norma imperativa che esplicita un criterio di competenza economica non derogabile e pertanto, come ampiamente evidenziato, nemmeno l'autonomia negoziale tra le parti non può escluderlo;
che di notevole importanza è quanto affermato dalla Corte di Giustizia con sentenza del 11/09/2019 nella causa C-383/18 di cui si è ampiamente argomentato;
che l'appellante ha impugnato ancora la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha statuito che le clausole del contratto che prevedono la non rimborsabilità delle commissioni sono vessatorie ed in contrasto con l'art. 33 D.Lgs. n. 206/2005; ciò sul presupposto che il contratto per cui è causa rispetta i requisiti di forma previsti dalla legge ed è stato sottoscritto dal cliente;
che tale assunto è privo di giuridico fondamento;
che in via preliminare, giova brevemente evidenziare che al momento della sottoscrizione del contratto, il diritto dell'appellato ad ottenere un'equa riduzione del costo del finanziamento, risultava disciplinato dall'art. 3, comma 1, del D.M. Tesoro 8 luglio 1992, dagli artt.
125, comma 2, e 127 del Testo Unico Bancario, dagli artt. 33, 34, 36 e 143 del Codice del Consumo, nonché dall'art. 125 sexies T.U.B.; che stante l'esistenza della normativa dettata in favore del contraente debole, la clausola contrattuale tendente ad escludere il diritto alla ripetizione delle somme in caso di estinzione anticipata deve senz'altro ritenersi vessatoria e sicuramente non conforme alle “normative vigenti.”; che la disciplina delle clausole vessatorie è statuita sia nel codice civile sia in quello del consumo
(D.Lgs. n. 206/05) e presupposto comune è la sussistenza di un effettivo squilibrio tra le parti, poiché quella “forte” potrà predisporre il contratto e imporlo al contraente “debole”; che il Codice Civile (artt. 1341 e 1342) rappresenta la disciplina generale che riguarda le clausole vessatorie ed è applicabile ad ogni tipo di negozio stipulato tra una parte predisponente e l'altra contraente che vi aderisce e quella dettata dagli artt. 33 e seguenti del Codice del consumo, invece, è circoscritta all'ambito di applicazione
Proc. N.R.G.A.C. 3685/2020 – Sentenza soggettivo dei contratti tra professionisti e consumatori (c.d. contratti "B2C",
Business to Consumer); che le due discipline, quindi, non si sovrappongono ma finiscono per integrarsi;
che sotto il profilo strettamente pratico, infatti, la presenza di una clausola vessatoria che rientri nel campo di applicazione degli artt. 1341 e ss. c.c. soggiacerà alla disciplina codicistica, ben potendo, laddove inerisca sul piano soggettivo all'ambito previsto dal Codice del consumo, trovare applicazione la disciplina, ben più incisiva, ivi contenuta;
che ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, nel contratto concluso tra professionista e consumatore, sono vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto;
che la differenza sostanziale tra le due discipline sta nel fatto che il codice civile prevede che le clausole c.d. vessatorie siano inefficaci salvo accettazione espressa e distinta della controparte;
il codice del consumo, in-vece, prevede la nullità delle stesse indipendentemente dalla loro sotto-scrizione; che, in particolare, l'art. 36 del richiamato codice, rubricato “nullità di protezione” al comma 2 stabilisce che: “2. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:… b) esclu-dere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempi-mento inesatto da parte del professionista;
… 3. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore
e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.”; che l'articolo 36 del Codice del
Consumo prevede quindi la nullità delle clausole vessatorie anche quando queste sono state oggetto di specifica trattativa tra le parti e pertanto, accettate;
tale nullità può essere rilevata “ex officio” dal Giudice (Cfr Cass.
Sez. Unite 26242/2014) non rilevando quindi la mancata specifica impugnazione delle stesse da parte del consumatore;
che, in ogni caso e solo per mera ipotesi difensiva, a voler ritenere non applicabile la nullità di protezione ex art. 36 Cod. Cons. alla fattispecie in esame, la stessa non
Proc. N.R.G.A.C. 3685/2020 – Sentenza integra il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c.; che infatti, non integra tale requisito il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e quindi la loro sottoscrizione indiscriminata, poiché con tale modalità non è garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate: trattasi infatti di una modalità di approvazione della clausola vessatoria tale da rendere oggettivamente difficoltosa la percezione della stessa, giacché la genericità di tale riferimento priva l'approvazione della specificità richiesta dall'articolo 1341 c.c., in quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate;
che nel contratto in esame, predisposto unilateralmente dall'istituto di credito, la clausola vessatoria di cui al contratto, è indicata genericamente tra le al-tre, non integrando quindi il requisito dell'approvazione, della specificità e della separatezza richiesta dall'art. 1341 c.c., rendendone difficoltosa la selezione e la conoscenza;
che l'omessa trasparenza che la ha utilizzato in Parte_1
sede contrattuale, si sostanzia in una illegittima compressione della libertà di autodeterminazione negoziale del consumatore. In altri termini, in capo alla convenuta, va imputato un comportamento scorretto e sleale in quanto non riconosce il diritto del consumatore ad ottenere il rimborso degli oneri non goduti in caso di estinzione anticipata;
che ne consegue, una palese violazione degli obblighi di buona fede, correttezza e trasparenza posti a fondamento della materia consumeristica;
che parte appellante, con il proposto gravame, eccepisce ancora la carenza di legittimazione passiva in ordine alla domanda di restituzione delle commissioni di intermediazione per il periodo non goduto;
che anche tale motivo di appello è infondato e va rigettato;
che dal dato contrattuale emerge che tutti gli importi relativi alle
Proc. N.R.G.A.C. 3685/2020 – Sentenza spese del finanziamento (commissioni di attivazione e di gestione, costi intermediazione, oneri assicurativi, interessi) sono stati trattenuti alla fonte dalla (non già altri) che ha erogato il prestito al comparente, Parte_1
corrispondendogli, a fronte di un capitale lordo mutuato di euro 44.400,00, un netto ricavo di euro 26.074,05 con ciò trattenendo “ab origine” a sé tutti i costi del finanziamento, ivi comprese le commissioni (comprensive delle provvigioni del mediatore) e i premi assicurativi, che poi in altre sedi e in di- versi momenti avrà girato, rispettivamente, all'intermediario e alla compagnia assicuratrice sulla base di loro rapporti interni di mandato;
che il contratto oggetto della presente causa è stato stipulato tra le parti in causa.
In virtù di quanto innanzi esposto il sig. ha Controparte_1
formulato le seguenti conclusioni: rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 538/2020 del
Giudice di Pace di Salerno;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato GAETANO NUNZIATA, dichiaratosi anticipatario.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 03/10/2024, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, decorrenti dalla comunicazione alle parti del decreto reso all'esito dell'udienza.
SULLA FONDATEZZA DELL'APPELLO
In via del tutto preliminare, va rilevato che l'appello è stato proposto entro il termine c.d. “lungo” di impugnazione di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., non essendo stata la sentenza gravata notificata e, come tale, è tempestivo ed ammissibile.
Proc. N.R.G.A.C. 3685/2020 – Sentenza Ciò posto, può procedersi a scrutinare il merito del gravame.
L'appello verte essenzialmente intorno ad un unico motivo di impugnazione, con cui la lamenta, da un lato, che essa Parte_1
sarebbe stata priva della legittimazione passiva in ordine alla domanda proposta dall'appellato sig. nei suoi confronti di ripetizione CP_1
dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., atteso che l'”accipiens” del relativo pagamento sarebbe l'intermediaria (come Controparte_2
risultante dalla fattura n. 14 del 08/5/2014 da essa prodotta in primo grado come allegato n. 8) e, dall'altro lato, che la decisione gravata sarebbe errata laddove ha ritenuto affetta da nullità la clausola di cui all'articolo 10 del contratto di prestito contestato, laddove esclude la rimborsabilità di alcuni costi in caso di estinzione anticipata del finanziamento da parte del cliente-consumatore per violazione di norme imperative ai sensi dell'articolo
1418, co. 1, c.c., atteso che tale pattuizione sarebbe perfettamente chiara e comprensibile ed ossequiosa della distinzione tra costi “recurring”, rimborsabili in caso di estinzione anticipata del prestito e costi “up front”, non rimborsabili in caso di estinzione anticipata.
L'appello è infondato e va rigettato: infatti, ancorché con motivazione diversa, la sentenza impugnata merita di essere confermata.
Per quanto riguarda l'eccepita carenza di legittimazione passiva della appellante rispetto alla domanda dell'attore-appellato di Parte_1
condanna alla ripetizione dell'indebito oggettivo consistente nel pagamento delle commissioni di cui il sig. ha chiesto la restituzione, essa è CP_1
infondata e va rigettata.
Infatti, come dedotto dalla parte appellata, dal regolamento contrattuale
(cfr. all. 6 della produzione di primo grado di parte appellante) risulta che tutti gli importi relativi alle spese del finanziamento oggetto di causa
(segnatamente: commissioni di attivazione e di gestione, costi intermediazione, premi assicurativi, interessi) sono stati trattenuti alla fonte
Proc. N.R.G.A.C. 3685/2020 – Sentenza dalla mutuante e non da altri soggetti (ovvero la Parte_1 [...]
che ha erogato il prestito all'appellato, come risulta dal Controparte_2
fatto che, a fronte di un capitale lordo mutuato di € 44.400,00, è stato previsto un netto ricavo di € 26.074,05, anche a causa della trattenuta di
€ 2.220,00 a titolo di “commissioni accessorie”, comprensive delle provvigioni del mediatore. Del resto, che sia così, si evince anche dalla fattura n. 14 del 08/5/2014 (cfr. all. 8 della produzione di primo grado di parte appellante) emessa sì dalla per le Controparte_2
commissioni accessorie relative al prestito contestato, ma nei confronti dell'appellante come si desume dal riquadro in alto a Parte_1
destra, a conferma che il relativo costo è stato dapprima incamerato dalla mutuante rispetto alla somma lorda prestata al sig. , e poi CP_1
corrisposto dalla alla società intermediaria. Con la Parte_1
conseguenza che, evidentemente, legittimata passiva rispetto alla domanda attorea è la e non la rispetto Parte_1 Controparte_2
alla quale non risulta essere stato effettuato alcun pagamento diretto dal sig. . CP_1
Relativamente alla lamentata erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto affetta da nullità virtuale per violazione di norma imperativa, quale l'articolo 125 sexies T.U.B., la clausola negoziale che escludeva la ripetibilità di alcuni costi in favore del cliente-consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento, occorre premettere che, come correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado, nella fattispecie in esame sia “ratione temporis” applicabile il disposto dell'articolo 125 sexies T.U.B. Infatti, il sig. ha concluso con in CP_1 Parte_1
data 10/4/2014 un contratto di prestito personale estinguibile mediante delegazione di pagamento di quota dello stipendio/salario “pro solvendo”
(cfr. all. della produzione di parte appellante).
Di talchè, a mente del primo comma dell'articolo 125 sexies T.U.B. “Il
Proc. N.R.G.A.C. 3685/2020 – Sentenza consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.”
Fatta questa premessa, occorre rilevare che con ordinanza n. 25977 del 6
Settembre 2023 la Corte di Cassazione Civile, Sezione II^ - i cui principi sono certamente applicabili alla presente controversia, in quanto è pacifico che nel caso di specie è si applica la disciplina di cui all'articolo 125-sexies
T.U.B., che riconosce al cliente-consumatore il diritto ad una riduzione proporzionale di “tutti i costi” compresi nel totale del credito in caso di estinzione anticipata, senza distinzione di sorta tra costi “up front” e
“recurring” - proprio sulla questione, analoga a quella di cui alla presente controversia, vale a dire quella afferente la validità o meno di clausole contenute nei contratti di finanziamento al consumo sottoscritti nella vigenza della formulazione dell'articolo 125 T.U.B. anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 141/2010.
La Suprema Corte ha statuito quanto segue: “
2.2.L'art.8 della direttiva
N.87/102/CEE, che contiene norme di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo, all'art.8 prevede che “il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito.
2.3.La direttiva 90/88/CEE ha modificato la direttiva 87/102/CEE in relazione al metodo di calcolo del tasso annuo effettivo globale, “al fine di promuovere l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno e garantire ai consumatori un elevato grado di tutela”.
2.4.In particolare, l'art.1 della direttiva 90/88/CEE ha
Proc. N.R.G.A.C. 3685/2020 – Sentenza introdotto il concetto di "costo totale del credito al consumatore", nel quale sono ricompresi tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento.
2.5.L'art.18 della Legge
n.142 del 1992, ratione temporis applicabile, ha recepito le direttive del
Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE.
2.6.La norma definisce credito al consumo la concessione nell'esercizio di una attività commerciale o professionale di credito sotto forma di dilazione di pagamento o di prestito o di analoga facilitazione finanziaria (finanziamento) a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce, in tale rispetto, per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
2.7.L'art.125 del
TUB, nel testo vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento, prevede che se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.
2.8.Il
Tribunale non ha ritenuto di applicare alcuna riduzione del costo complessivo del credito in assenza della delibera attuativa del CICR sulla modalità di riduzione del credito, né ha ritenuto applicabile l'art.125 sexies del TUB, inserito con il D.Lgs n.141 del 2010, che prevede il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, poiché detta normativa era entrata in vigore il 19.9.2010, dopo la conclusione del contratto e dopo il recesso dell'attore. 2.9. Detta interpretazione è errata, sia perché il diritto alla riduzione del costo totale del credito è previsto dalla normativa interna e dalle direttive europee, sia perché confligge con l'orientamento giurisprudenziale volto a fornire ampia tutela al consumatore nell'ambito del credito al consumo, non solo nella fase di formazione del rapporto e della sua attuazione ma anche nell'ipotesi di adempimento anticipato del contratto. Tale finalità è evidente nella disposizione dell'art.125 del TUB, attuativo delle direttive 87/102/CEE e 90/88/CE, che prevedono il diritto del
Proc. N.R.G.A.C. 3685/2020 – Sentenza consumatore ad “un'equa riduzione del costo complessivo del credito”, concetto che ricomprende “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito”.
2.10. I successivi interventi normativi hanno disciplinato in modo organico la disciplina del credito al consumo, al fine di favorire l'armonizzazione all'interno dei Paesi dell'Unione, specificando le varie forme di credito al consumo, le ipotesi di esclusione e la natura dei costi sostenuti per il finanziamento a cui il consumatore ha diritto in caso di adempimento anticipato.
2.11.In particolare, la direttiva 2008/48/CE, che ha abrogato la direttiva 87/102/CEE, adotta una tecnica di armonizzazione piena, finalizzata a garantire «a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente dei loro interessi e che crei un vero mercato interno» (considerando n. 9).
2.12.Fra le disposizioni armonizzate si rinviene l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui: «[i]l consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto».
2.13.Il diritto alla riduzione viene, dunque, rapportato al paradigma del «costo totale del credito». Questo è definito all'art. 3, paragrafo 1, lettera g), con riguardo a
«tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte».
2.14.A fronte di tale disciplina, posta a tutela del consumatore, i successivi paragrafi dell'art. 16 prevedono,
a favore di chi ha concesso il credito, il «diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al
Proc. N.R.G.A.C. 3685/2020 – Sentenza rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso». Quanto ai limiti - stabiliti sempre dal paragrafo 2 - per tale indennizzo, il paragrafo 4, lettera b), consente agli Stati membri di derogare alla disciplina uniforme, disponendo che il creditore possa «eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se
è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l'importo determinato ai sensi del paragrafo 2». 2.15. Dall'esame della legislazione europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art.125 sexies del TUB, che il
Tribunale non ha ritenuto applicabile perché successivo alla data di conclusione ed estinzione del contratto. 2.16. Come affermato dalla
Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor dell'11.3.2019, nella causa
C-383/18, le direttive relative al credito al consumo vanno interpretate non soltanto sulla base del loro tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di settore (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019,
Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C-
649/17, EU:C:2019:576, punto 37). 2.17. La Corte di Giustizia ha rilevato in motivazione che l'articolo 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, già stabiliva che il consumatore, «in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (…) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito». Di conseguenza, afferma la Corte di Lussemburgo “l'articolo
16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del
Proc. N.R.G.A.C. 3685/2020 – Sentenza credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi”.
2.18. Questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, e Per_1
, C-377/14, EU:C:2016:283, punto 63).
2.19. Afferma la Corte di Persona_2
Giustizia nella sentenza che l'effettività del diritto del consumatore CP_3
alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito. 2.20. La soluzione offerta dal giudice di merito si pone in contrasto con l'art.125 del TUB, ratione temporis applicabile
e con la consolidata elaborazione giurisprudenziale in tema di diritti del consumatore, privandolo di una tutela effettiva, in caso di adempimento anticipato, sulla base dell'inesistenza di una norma secondaria, la deliberazione del CICR, che ha carattere integrativo di una norma primaria. 2.21. Osserva il collegio che, anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive citate. 2.22. Se è vero, infatti, che le direttive hanno una efficacia diretta soltanto verticale e che le stesse non possono essere invocate nelle controversie fra privati, è pur vero, in senso opposto, che in ogni caso il Giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al
Proc. N.R.G.A.C. 3685/2020 – Sentenza diritto europeo.
2.23. Sul punto si richiama quella giurisprudenza europea che ha condivisibilmente osservato che “nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva ..., il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato”
(così ex multis CGUE 10.4.1984, causa 14/83, e .
2.24. Per_3 Per_4
Né rileva, come affermato dall'… in controricorso, che il CICR fosse intervenuto nel determinare le modalità di rimborso, demandandolo all'autonomia contrattuale (art. 1 DELIBERA CICR 9.2.2000 pubblicata in
GU), con la specificazione che, nel caso di specie, nessun rimborso era stato previsto in favore del …, in caso di estinzione anticipata del finanziamento. 2.25. Rileva il collegio che una clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art.33 del D. Lgs
206/2005.
2.26. L'art.33, comma 1 del Codice del Consumo pone un'enunciazione di ordine generale, definendo vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. 2.27.
Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime nei contratti in cui è parte il consumatore (v., in particolare, sentenze del 17 luglio
2014, e , C-169/14, EU:C:2014:2099, punto 23, Persona_5 Persona_6
nonché del 21 dicembre 2016, e a., C-154/15, C-307/15 e Persona_7
C-308/15, EU:C:2016:980, punti 53 e 55). Secondo la Corte di Giustizia, tale disposizione deve essere considerata come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico
Proc. N.R.G.A.C. 3685/2020 – Sentenza interno, il rango di norme di ordine pubblico (v. sentenze del 6 ottobre 2009,
Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, punti 51 e 52, nonché del 21 dicembre 2016, e a., C-154/15, C-307/15 e Persona_7
C-308/15, EU:C:2016:980, punto 54; Corte di Giustizia UE sez. I,
26/01/2017, n.421). 2.28. Indice univoco del carattere abusivo di una clausola è rappresentato dallo squilibrio non già del valore delle reciproche prestazioni delle parti, bensì del complesso dei diritti e degli obblighi derivanti dal regolamento contrattuale predisposto, tenendo conto “della natura del bene o del servizio oggetto del contratto”. 2.29. L'intervento equilibratore del giudice, previsto anche
d'ufficio, deve tener conto del sinallagma contrattuale, al fine di evitare che il contratto rimanga privo di causa o determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi da esso derivanti a danno del consumatore. 2.30. La clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento determina certamente uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore
(Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, n.19565 in cui questa Corte ha chiarito, in tema di mediazione che, qualora sia previsto in contratto un compenso in misura identica (o vicina) a quella stabilita per l'ipotesi di conclusione dell'affare, il giudice deve stabilire se tale clausola determini uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti e sia, quindi, vessatoria, ai sensi dell'art. 33, comma 1, Codice del Consumo, salvo che in tale pattuizione non sia chiarito che, in caso di mancata conclusione dell'affare per ingiustificato rifiuto, il compenso sia dovuto per l'attività sino a quel momento esplicata).
2.31. Poiché la clausola che esclude il diritto del consumatore al
Proc. N.R.G.A.C. 3685/2020 – Sentenza rimborso del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ha natura di clausola abusiva, il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della clausola. 2.32.
Sull'effettività della tutela del consumatore nell'ambito del credito al consumo, merita di essere segnalata la sentenza della Corte Costituzionale,
22/12/2022, n.263, la quale, benchè riferita alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art.11 octies, comma 2 del D. L. 25 maggio 2021, n.73, conv., con modif., nella L. 23 luglio 2021, n.106, ha il pregio di ricostruire la normativa interna ed eurounitaria relativa al credito al consumo, ribadendo importanti principi in tema di norme integrative secondarie e di efficacia nell'ordinamento interno delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia.
2.33. In particolare, in relazione alle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, regolatrici dei rimborsi al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la
Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo l'art.11 octies, comma 2 del D. L.
25 maggio 2021, n.73, conv., con modif., nella L. 23 luglio 2021, n.106 nella parte in cui limita ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore per violazione degli art.11 e 117, comma 1 della Costituzione.
2.34. La Corte Costituzionale ha espressamente affermato che il concetto di «riduzione del costo totale del credito», contenuto nella direttiva N. 2008/49 CE ha sostituito il precedente richiamo alla
«nozione generica di "equa riduzione"» presente nell'art. 8 della direttiva 87/102/CEE (sentenza Lexitor, punto 28).
2.35. La Corte
Costituzionale richiama il canone dell'interpretazione teleologica, ispirata all'esigenza di garantire «un'elevata protezione del consumatore» (sentenza
Lexitor, punto 29), per rilevare che «limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del
Proc. N.R.G.A.C. 3685/2020 – Sentenza contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto»
(sentenza Lexitor, punto 32). 2.36. In definitiva, l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor all'art. 16, paragrafo
1, della direttiva 2008/48/CE, partendo da un dato sicuramente testuale, ossia il riferimento alla riduzione del costo totale del credito, addiviene a un'interpretazione orientata a una elevata tutela del consumatore - che previene il rischio di abusi, a beneficio anche della concorrenza -, in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a favore dei creditori.
2.37 Secondo il giudice delle leggi, “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi”. 2.38. Afferma la Corte di
Giustizia nella sentenza che l'effettività del diritto del CP_3
consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito. 2.39. Detta interpretazione è certamente estensibile alla direttiva 87/102/CEE, che richiama il concetto più ampio di “equa riduzione del costo complessivo del credito”, ma soprattutto alla direttiva 90/88/CE, che introduce il concetto del
Proc. N.R.G.A.C. 3685/2020 – Sentenza costo totale del credito, comprendendovi “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.
All'esito di questo articolato iter motivazionale la Suprema Corte ha sancito i seguenti principi di diritto:
- “L'art.125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n.141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”;
- “E' nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perchè determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art.33 del D. Lgs 206/2005”.
Facendo applicazione dei principi enucleati dalla Corte di Cassazione nel caso di specie ne deriva, in primo luogo, che essendo stato il contratto di prestito personale con delegazione di pagamento tramite quinto dello stipendio stipulato nella vigenza dell'articolo 125-sexies T.U.B. il sig.
ha certamente diritto alla restituzione dei costi alla cui CP_1
ripetizione chiede la condanna della appellante e che la pattuizione del predetto contratto è da considerarsi vessatoria ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33, co. 1, del Codice del Consumo, come tale nulla.
Infatti, come risulta dalla documentazione in atti, nella pattuizione di cui all'articolo 10) delle condizioni generali del contratto di finanziamento
Proc. N.R.G.A.C. 3685/2020 – Sentenza sottoscritto dal sig. (cfr. all. 6 della produzione di parte CP_1
attrice) è esclusa la ripetibilità, in caso di estinzione anticipata del prestito, delle spese fisse contrattuali, delle imposte e delle commissioni accessorie indicate nelle “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori”, tra cui rientrano anche le commissioni oggetto di causa.
Pertanto, atteso che allorquando si controverta di contratti conclusi tra consumatore e professionista, come nella vicenda in esame risulta provato documentalmente (cfr. all. 6 della produzione di primo grado di parte appellante) e non contestato dalla appellante, è possibile escludere la vessatorietà della clausola presunta come tale soltanto laddove il professionista, a ciò onerato, fornisca la prova dell'esistenza di una
“trattativa individuale” avente ad oggetto la specifica pattuizione ai sensi dell'articolo 34, co. 4, Codice del Consumo (in termini Cass. Civ., n.
24262/2019), a nulla rilevando la tutela solo formale dell'approvazione per iscritto mediante sottoscrizione ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., che riguardano il diverso ambito applicativo dei contratti conclusi tra contraenti di pari forza negoziale, ma predisposti unilateralmente da uno di essi.
Dunque, stante la nullità parziale del contratto di contratto di prestito personale sottoscritto dal sig. , laddove esclude la ripetibilità dei CP_1
costi sostenuti da quest'ultimo in costanza di rapporto a seguito dell'estinzione anticipata del prestito stesso, essendo provato e non contestato che l'attore ha provveduto ad estinguere anticipatamente il contratto oggetto di causa, sussiste il diritto del sig. alla CP_1
restituzione delle somme richieste, così come ritenuto dal Giudice di prime cure.
Parte appellante ha poi eccepito che il Giudice di primo grado avrebbe in ogni caso omesso di valutare la natura giuridica degli oneri chiesti in ripetizione dall'attore, laddove, stante la natura di costo “up front” della commissione di intermediazione, avrebbe in ogni caso dovuto escluderne la
Proc. N.R.G.A.C. 3685/2020 – Sentenza rimborsabilità.
Anche questo motivo di appello è infondato e va disatteso.
Infatti, di regola non è possibile limitare l'efficacia delle pronunce della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, in quanto aventi natura dichiarativa o di interpretazione autentica – come nel caso di specie – hanno effetto retroattivo (in termini Cass. Civ., n. 22577/2012 secondo cui “salvo la stessa Corte di Giustizia decida eccezionalmente di limitare “ex nunc” gli effetti della propria decisione, con la finalità di fare salvi, e dunque, di non rimettere in discussione i rapporti giuridici costituiti in buona fede, nonché di salvaguardare il principio della certezza del diritto”).
Deve escludersi, inoltre, che debba riconoscersi efficacia “ex nunc”, dalla data di pubblicazione della sentenza “Lexitor”, ai principi statuiti dalla Corte di Giustizia UE.
Invero, tale limite temporale:
1) ha carattere dichiaratamente eccezionale (da ultimo Corte di giustizia UE
12.2.2000, causa C-372/98, punto 42);
2) necessita che siano soddisfatti due criteri essenziali, e cioè la buona fede degli interessati e il rischio di gravi inconvenienti (Corte di giustizia UE
23.5.2000, causa C-104/98, B. e a., punto 39; 28.9.1994, causa C-57/93,
V., punto 21);
3) può essere ammessa solo nella sentenza stessa che statuisce sull'interpretazione richiesta (Corte di Giustizia UE 28.9.1994, causa C-
57/93, V., punto 31; 16.7.1992, causa C-163/90, L. e a., punto 30;
2.2.1988, causa 24/86, B. e a., punto 27-28).
Con riferimento al caso in esame, si deve quindi rilevare che la Corte di
Giustizia dell'UE non ha espressamente stabilito l'efficacia “ex nunc” della propria statuizione, con la conseguenza che la distinzione tra costi
“recurring” ed “up front”, con i primi rimborsabili ed i secondi no, in caso di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento al consumo, deve
Proc. N.R.G.A.C. 3685/2020 – Sentenza ritenersi superata anche per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 125-sexies T.U.B.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'appello è infondato, in fatto ed in diritto, e va rigettato, con conseguente conferma integrale della sentenza n. 538/2020 del Giudice di Pace di Salerno.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE DEL PRESENTE GRADO DI
GIUDIZIO
Le spese del giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, stante il rigetto dell'appello, sono poste a carico della Pt_1
e, considerate la natura, il valore (fino ad € 1.100,00, come
[...]
dichiarato nell'atto di citazione in appello) e la complessità delle questioni
(bassa), in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n.
147/2022), in complessivi € 1.278,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 213,00 per la fase di studio;
€ 213,00 per la fase introduttiva;
€
426,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 426,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e
C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato GAETANO NUNZIATA, dichiaratosi anticipatario.
Visto l'esito dell'appello e considerato il disposto dell'art. 13, co.
1-quater del
D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, Legge n.
228/2012, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione negativa del gravame – come nel caso di specie -, previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30/1/2013 (cfr. Cass. Civ., SS.UU. n.
9938/2014 e Circolare del Ministero della Giustizia del 6/7/2015),
l'appellante è tenuta alla refusione del doppio del Parte_1
contributo unificato, mandando alla Cancelleria per le cure del relativo adempimento.
Proc. N.R.G.A.C. 3685/2020 – Sentenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 538/2020 del
Giudice di Pace di Salerno;
2) Condanna la al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € CP_1
1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato GAETANO NUNZIATA, dichiaratosi anticipatario;
3) Da' atto che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato;
4) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso in Salerno il 07/1/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 3685/2020 – Sentenza