Articolo 1 della Legge 16 marzo 1988, n. 90
Articolo 2
Versione
24 marzo 1988
Art. 1. 1. E' autorizzata la concessione all'UNESCO di un contributo straordinario di lire 72 milioni per l'anno 1988 e di lire 90 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 per le spese di funzionamento del suo Ufficio con sede a Venezia.
Entrata in vigore il 24 marzo 1988
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