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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 18/11/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1999/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
CC - SEZIONE ORDINARIA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1999/2023 oggi 18 novembre 2025 ad ore 9.52 innanzi alla dott.ssa Caterina
AR, sono comparsi: per TO ET l'avv. Augugliaro Walter che insiste nella domanda e produce copia di una sentenza che ha statuito su un ricorso presentato dal marito su una diversa intimazione di pagamento;
Per l'avv. Vincenzo Pantaleo che insiste nell'eccezione preliminare CP_1 del difetto di giurisdizione;
rileva la tardività della memoria secondo termine;
in ogni caso la domanda è infondata nel merito;
in ogni caso che
è ultronea rispetto alla fattispecie e in controtendenza rispetto alla giurisprudenza sul punto
La Giudice invita le parti a discutere e dopo breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
GOP
dott.ssa Caterina AR
pagina 1 di 8 All'esito della camera di consiglio, riaperto il verbale di udienza alle ore
17.57, assenti le parti, la Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura, la seguente:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
SENTENZA nella causa vertente tra:
, fisc. Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Augugliaro (cod. fisc.
[...]
) e avv. Walter Augugliaro (cod. fisc. C.F._2 C.F._3
) ed elettivamente domiciliata in Trapani in via Vespri, 15 - attore
[...]
e
, con sede in Roma, nella Controparte_2 via G. Grezar n.14, (C.F. e P. IVA ), ente pubblico P.IVA_1 economico, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro- tempore rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Pantaleo (
[...]
ed elettivamente domiciliata in Marsala, via L. Anselmi C.F._4
Correale 24- convenuto;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, cod. proc. civ. TO ha citato in giudizio per sentir Pt_1 CP_1 accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento esecutivo n.
TY9012E01243/2017, posto a fondamento dell'intimazione di pagamento impugnata, per intervenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della legge n. 212 del 2000 in combinato disposto con gli articoli 2935
pagina 2 di 8 cod. civ, alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione SS. UU. n.
25790 del 2009 e n. 23397 del 2016, con conseguente annullamento dell'azione esecutiva inefficace e vittoria di spese.
Nello specifico, parte attrice ha dedotto che il diritto a procedere esecutivamente sarebbe prescritto, non avendo ricevuto notifica di atti interruttivi della prescrizione, con conseguente estinzione del diritto di credito de quo. si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare, il difetto di CP_1 giurisdizione dell'adito Tribunale in luogo della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Trapani;
chiedendo il rigetto nel merito per l'infondatezza della opposizione, in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.
In rito, va preliminarmente vagliata l'eccezione di difetto di giurisdizione della convenuta, che risulta fondata. Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sussistendo la giurisdizione del giudice tributario, per i crediti relativi all'avviso di accertamento di cui alla domanda.
La doglianza proposta in via principale dall'opponente concerne, infatti, la prescrizione, che assume quinquennale, maturata dopo le notifiche dell'avviso di accertamento esecutivo di cui all'intimazione impugnata, e quindi, concerne la prescrizione di crediti tributari già maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, oggetto di opposizione.
In fatto, con l'intimazione di pagamento n.299 2023 900 19211 53,
l'opposta ha intimato il pagamento della somma di €.23.442,98 in forza di avviso di accertamento esecutivo avente per oggetto tributi (nella specie IRPEF) e parte opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione in quanto tra la notifica dell'avviso e la notifica dell'intimazione, il diritto di procedere all'esecuzione si sarebbe prescritto, in assenza della notifica di atti interruttivi.
Orbene, l'eccezione di prescrizione maturata tra la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo e l'intimazione di pagamento, attiene indubbiamente al merito della pretesa tributaria, di talché la materia è attribuita alla giurisdizione tributaria (Cassazione civ n. 26817/2024). pagina 3 di 8 Mette conto evidenziare che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha affermato che alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti, in senso sostanziale, sulla pretesa tributaria, che siano successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, successivi all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (si veda sul punto Cass. n. 21642/2021).
Più precisamente, richiamando la pronuncia n. 114/2018 della Corte
Costituzionale, le Sezioni Unite hanno affermato che ' Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del
2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria, che si sia manifestata con un atto esecutivo, va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo, adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto pagina 4 di 8 esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi – nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria).
La Suprema Corte ha precisato che la giurisdizione tributaria sussiste anche nelle ipotesi in cui la prescrizione sia fatta valere dopo la valida notifica di una cartella di pagamento, sebbene prima della notifica dell'intimazione di pagamento. In particolare, con la sentenza n.
16986/2022, nel risolvere un conflitto di giurisdizione in favore del giudice tributario (anche stavolta con riferimento ad una controversia rispetto alla quale l'esecuzione forzata non era ancora iniziata), la
Suprema Corte SS.UU. ha affermato che ' se con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti di esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione;
ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Principio richiamato e confermato in ultimo, sempre dalle Sezioni Unite, con sentenza n.2098 del 2025 e con ordinanza della terza Sezione
n.32539/2024 .
pagina 5 di 8 Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2
d.lgs. n.546/1992, alla cui stregua «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento', non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella. I medesimi principi sono stati affermati dalle pronunce, sempre recenti, a Sezioni
Unite nn. 35116/2022 e 30666/2022, che parimenti hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice tributario a conoscere della prescrizione successiva alla notifica della cartella relativa ad un credito tributario, non ricorrendo ' alcuna controversia che investa atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella' (in questi termini Cass. civ. n.
35116/2022), restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Con la pronuncia da ultimo richiamata (Cass. n. 35116/2022) la Corte di
Cassazione ha precisato che ' nella particolare ipotesi, quale quella in esame, in cui il contribuente assume che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità, l'attribuzione alle Commissioni tributarie -a norma dell'art.2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, come sostituito dall'art.12, comma 2, della legge 2 dicembre 2001, n448- della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere
e specie, si estende ad ogni questione relativa all'an e al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria; con la conseguenza che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione
(cfr.Cass.S.U.n.23832/2007; Cass.S.U.n.8770/2016).
Si è, quindi, ritenuto, alla luce di detti principi, che nelle ipotesi in cui il contribuente pone ancora, come tema demandato all'esame del giudice, la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito, anche nel caso di ritenuta validità pagina 6 di 8 delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di definitività delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando, pertanto, la giurisdizione del giudice tributario.
Se, infatti, con riguardo alle vicende anteriori alla notifica della cartella, che si assume invalida, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario, in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario (v.Cass.S.U.n.16986/2022 cit. e, di recente, in termini, Cass.Sez.Un.18.10.2022 n.30666) '.
Conclusivamente la domanda proposta, basata su una questione di prescrizione non di carattere meramente esecutivo, per insussistenza di una situazione di definitività delle cartelle di pagamento (Sez U. n.19986 del 2020 cit) rientra nella sfera di giurisdizione del giudice tributario e non del giudice ordinario quale giudice dell'esecuzione, trattandosi di una questione suscettibile di incidere sulla pretesa tributaria in quanto tale e non afferente ad atti dell'esecuzione forzata, non venendo ancora in rilievo un atto di pignoramento (Cass.n.32539 del 2025 cit).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta.
La pronuncia di mero rito giustifica la riduzione del 50% di cui all'art 4 comma 9 d.m. citato .
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando così dispone:
- Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore della
Corte di giustizia tributaria di primo grado competente, con riguardo all'opposizione ex art. 615, co. 1, cod. proc. civ. avverso l'intimazione di pagamento n. 299 2023 900 19211 53, in ordine ai crediti tributari azionati. pagina 7 di 8 - Condanna al pagamento della spese processuali, in Parte_1 favore di che liquida in Controparte_2
€.1.698,50,oltre iva cpa e spese generali al 15%.
Così deciso in Trapani all'esito della camera di consiglio del 18 novembre
2025.
G.O.P.
Caterina AR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Caterina AR in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del
D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011, n. 44.
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
CC - SEZIONE ORDINARIA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1999/2023 oggi 18 novembre 2025 ad ore 9.52 innanzi alla dott.ssa Caterina
AR, sono comparsi: per TO ET l'avv. Augugliaro Walter che insiste nella domanda e produce copia di una sentenza che ha statuito su un ricorso presentato dal marito su una diversa intimazione di pagamento;
Per l'avv. Vincenzo Pantaleo che insiste nell'eccezione preliminare CP_1 del difetto di giurisdizione;
rileva la tardività della memoria secondo termine;
in ogni caso la domanda è infondata nel merito;
in ogni caso che
è ultronea rispetto alla fattispecie e in controtendenza rispetto alla giurisprudenza sul punto
La Giudice invita le parti a discutere e dopo breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
GOP
dott.ssa Caterina AR
pagina 1 di 8 All'esito della camera di consiglio, riaperto il verbale di udienza alle ore
17.57, assenti le parti, la Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura, la seguente:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
SENTENZA nella causa vertente tra:
, fisc. Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Augugliaro (cod. fisc.
[...]
) e avv. Walter Augugliaro (cod. fisc. C.F._2 C.F._3
) ed elettivamente domiciliata in Trapani in via Vespri, 15 - attore
[...]
e
, con sede in Roma, nella Controparte_2 via G. Grezar n.14, (C.F. e P. IVA ), ente pubblico P.IVA_1 economico, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro- tempore rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Pantaleo (
[...]
ed elettivamente domiciliata in Marsala, via L. Anselmi C.F._4
Correale 24- convenuto;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, cod. proc. civ. TO ha citato in giudizio per sentir Pt_1 CP_1 accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento esecutivo n.
TY9012E01243/2017, posto a fondamento dell'intimazione di pagamento impugnata, per intervenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della legge n. 212 del 2000 in combinato disposto con gli articoli 2935
pagina 2 di 8 cod. civ, alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione SS. UU. n.
25790 del 2009 e n. 23397 del 2016, con conseguente annullamento dell'azione esecutiva inefficace e vittoria di spese.
Nello specifico, parte attrice ha dedotto che il diritto a procedere esecutivamente sarebbe prescritto, non avendo ricevuto notifica di atti interruttivi della prescrizione, con conseguente estinzione del diritto di credito de quo. si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare, il difetto di CP_1 giurisdizione dell'adito Tribunale in luogo della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Trapani;
chiedendo il rigetto nel merito per l'infondatezza della opposizione, in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.
In rito, va preliminarmente vagliata l'eccezione di difetto di giurisdizione della convenuta, che risulta fondata. Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sussistendo la giurisdizione del giudice tributario, per i crediti relativi all'avviso di accertamento di cui alla domanda.
La doglianza proposta in via principale dall'opponente concerne, infatti, la prescrizione, che assume quinquennale, maturata dopo le notifiche dell'avviso di accertamento esecutivo di cui all'intimazione impugnata, e quindi, concerne la prescrizione di crediti tributari già maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, oggetto di opposizione.
In fatto, con l'intimazione di pagamento n.299 2023 900 19211 53,
l'opposta ha intimato il pagamento della somma di €.23.442,98 in forza di avviso di accertamento esecutivo avente per oggetto tributi (nella specie IRPEF) e parte opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione in quanto tra la notifica dell'avviso e la notifica dell'intimazione, il diritto di procedere all'esecuzione si sarebbe prescritto, in assenza della notifica di atti interruttivi.
Orbene, l'eccezione di prescrizione maturata tra la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo e l'intimazione di pagamento, attiene indubbiamente al merito della pretesa tributaria, di talché la materia è attribuita alla giurisdizione tributaria (Cassazione civ n. 26817/2024). pagina 3 di 8 Mette conto evidenziare che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha affermato che alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti, in senso sostanziale, sulla pretesa tributaria, che siano successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, successivi all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (si veda sul punto Cass. n. 21642/2021).
Più precisamente, richiamando la pronuncia n. 114/2018 della Corte
Costituzionale, le Sezioni Unite hanno affermato che ' Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del
2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria, che si sia manifestata con un atto esecutivo, va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo, adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto pagina 4 di 8 esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi – nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria).
La Suprema Corte ha precisato che la giurisdizione tributaria sussiste anche nelle ipotesi in cui la prescrizione sia fatta valere dopo la valida notifica di una cartella di pagamento, sebbene prima della notifica dell'intimazione di pagamento. In particolare, con la sentenza n.
16986/2022, nel risolvere un conflitto di giurisdizione in favore del giudice tributario (anche stavolta con riferimento ad una controversia rispetto alla quale l'esecuzione forzata non era ancora iniziata), la
Suprema Corte SS.UU. ha affermato che ' se con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti di esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione;
ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Principio richiamato e confermato in ultimo, sempre dalle Sezioni Unite, con sentenza n.2098 del 2025 e con ordinanza della terza Sezione
n.32539/2024 .
pagina 5 di 8 Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2
d.lgs. n.546/1992, alla cui stregua «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento', non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella. I medesimi principi sono stati affermati dalle pronunce, sempre recenti, a Sezioni
Unite nn. 35116/2022 e 30666/2022, che parimenti hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice tributario a conoscere della prescrizione successiva alla notifica della cartella relativa ad un credito tributario, non ricorrendo ' alcuna controversia che investa atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella' (in questi termini Cass. civ. n.
35116/2022), restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Con la pronuncia da ultimo richiamata (Cass. n. 35116/2022) la Corte di
Cassazione ha precisato che ' nella particolare ipotesi, quale quella in esame, in cui il contribuente assume che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità, l'attribuzione alle Commissioni tributarie -a norma dell'art.2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, come sostituito dall'art.12, comma 2, della legge 2 dicembre 2001, n448- della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere
e specie, si estende ad ogni questione relativa all'an e al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria; con la conseguenza che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione
(cfr.Cass.S.U.n.23832/2007; Cass.S.U.n.8770/2016).
Si è, quindi, ritenuto, alla luce di detti principi, che nelle ipotesi in cui il contribuente pone ancora, come tema demandato all'esame del giudice, la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito, anche nel caso di ritenuta validità pagina 6 di 8 delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di definitività delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando, pertanto, la giurisdizione del giudice tributario.
Se, infatti, con riguardo alle vicende anteriori alla notifica della cartella, che si assume invalida, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario, in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario (v.Cass.S.U.n.16986/2022 cit. e, di recente, in termini, Cass.Sez.Un.18.10.2022 n.30666) '.
Conclusivamente la domanda proposta, basata su una questione di prescrizione non di carattere meramente esecutivo, per insussistenza di una situazione di definitività delle cartelle di pagamento (Sez U. n.19986 del 2020 cit) rientra nella sfera di giurisdizione del giudice tributario e non del giudice ordinario quale giudice dell'esecuzione, trattandosi di una questione suscettibile di incidere sulla pretesa tributaria in quanto tale e non afferente ad atti dell'esecuzione forzata, non venendo ancora in rilievo un atto di pignoramento (Cass.n.32539 del 2025 cit).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta.
La pronuncia di mero rito giustifica la riduzione del 50% di cui all'art 4 comma 9 d.m. citato .
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando così dispone:
- Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore della
Corte di giustizia tributaria di primo grado competente, con riguardo all'opposizione ex art. 615, co. 1, cod. proc. civ. avverso l'intimazione di pagamento n. 299 2023 900 19211 53, in ordine ai crediti tributari azionati. pagina 7 di 8 - Condanna al pagamento della spese processuali, in Parte_1 favore di che liquida in Controparte_2
€.1.698,50,oltre iva cpa e spese generali al 15%.
Così deciso in Trapani all'esito della camera di consiglio del 18 novembre
2025.
G.O.P.
Caterina AR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Caterina AR in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del
D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011, n. 44.
pagina 8 di 8