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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3418/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3418/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CABRINI PAOLO Parte_1 C.F._1
GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA LARGA, 7 20122 MILANO
ATTORE/I contro
Controparte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MERAVIGLIA MASSIMO e
[...] P.IVA_1 dell'avv. ALLISIO SABRINA, elettivamente domiciliato in VIA MAROSTICA, 8 20146 MILANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note a trattazione scritta depositate telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE DOMANDE DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso Parte_2
l'ingiunzione di pagamento n. 27/2021 notificata il 20 dicembre 2021, con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore di della Controparte_1 somma di € 19.576,27 a titolo di pagamento di canoni di locazione relativi all'immobile sito in Milano, corso
Italia 44.
L'attore ha in primo luogo dedotto l'assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito posto a base dell'ingiunzione, rilevando l'assenza di indicazione analitica delle somme dovute, dato il richiamo a precedenti avvisi di pagamento, nonché della fonte della pretesa, dal momento che nella causale dell'atto veniva indicato che l'importo richiesto derivava “da canoni di locazione o danni per mancata restituzione”.
pagina 1 di 6 In secondo luogo, l'attore ha eccepito la mancanza degli elementi prescritti dalla L. 241/1990, non contenendo l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione dell'ingiunzione e del responsabile del procedimento di emissione e di notificazione dell'atto, delle norme di conferimento dei poteri in capo a tali responsabili, oltre che di adeguata motivazione.
Nel merito, ha contestato l'obbligo di pagamento del credito oggetto dell'ingiunzione, Parte_3 allegando di avere sospeso l'adempimento della prestazione di versamento del canone in applicazione della facoltà prevista dall'art.1460 cod.civ.., alla luce delle numerose problematiche manifestatesi nell'immobile, costituite dalla presenza di vistose crepe sul soffitto del bagno di natura strutturale, tali da rappresentare un concreto pericolo per l'incolumità del conduttore, problematiche cui il non aveva posto Controparte_1 rimedio.
Infine, l'opponente ha evidenziato di avere subito una contrazione dei redditi nel periodo della pandemia ed il conseguente verificarsi dell'inadempimento per cause di orza maggiore, chiedendo procedersi alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali, così come previsto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 56 del 2020 o alla elaborazione di un piano di rientro per consentire di ridurre l'esposizione debitoria in maniera sostenibile.
L'attore ha quindi chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione, dichiararsi la nullità dell'atto e, in via subordinata, accertare il proprio diritto ad ottenere la rinegoziazione delle condizioni contrattuali.
Si è costituita la parte convenuta che ha chiesto il rigetto delle domande attoree.
In primo luogo, il convenuto ha dedotto la sussistenza dei presupposti per adire la procedura di riscossione prevista da RD 639 del 1910, evidenziando la derivazione del credito da fatti obiettivi e non contestati, derivanti dall'esistenza di un rapporto contrattuale riconosciuto dallo stesso attore, e dall'esposizione di voci economiche obiettive, predeterminate e indicate in modo dettagliato nel titolo contrattuale.
Con riferimento alle difese di merito svolte dall'attore, il convenuto ha contestato la configurabilità di una causa di forza maggiore escludente la debenza del canone, anche alla luce della destinazione a fine abitativo dell'immobile e non per l'uso inerente all'attività commerciale svolta dall'ingiunto.
Il convenuto ha poi rilevato l'insussistenza di un obbligo di rinegoziazione del canone per effetto delle conseguenze della pandemia, quale possibilità esclusa dalle norme invocate, oltre che dalla giurisprudenza di merito.
Con riferimento ai dedotti vizi strutturali dell'immobile, il convenuto ha dedotto l'assenza di una responsabilità imputabile alla proprietà, rilevando che a seguito del sopralluogo effettuato nell'immobile, era emerso che il vizio non era di carattere strutturale e che l'intervento di eliminazione rientrava nella manutenzione posta contrattualmente a carico del conduttore.
All'esito della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e dell'assegnazione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'escussione di alcuni testimoni e l'espletamento di consulenza tecnica.
pagina 2 di 6 Al termine dell'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva l'infondatezza delle eccezioni di nullità dell'ingiunzione di pagamento emessa dalla . Controparte_1
Da un lato, con riferimento alle dedotte omissioni relative alla indicazione del responsabile del procedimento, va considerato che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'Amministrazione finanziaria non è richiesta, dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000, a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta per le cartelle di pagamento dall'art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., dalla l. n. 31 del 2008, applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008” (Cass.civ., sez. 5, 12 maggio 2017
n. 11856 e Cass.civ., sez. 5, 16 gennaio 2023 n. 1042).
Il carattere tassativo di tale previsione esclude, quindi, che la sanzione della nullità possa essere ritenuta applicabile anche all'atto di ingiunzione che è diverso ed alternativo rispetto alla cartella di pagamento.
Dall'altro lato, non si ravvisano carenze nella motivazione dell'atto suscettibili di determinare la nullità.
Analogamente a quanto osservato dalla Corte di Cassazione per le ordinanze ingiunzione in tema di sanzioni amministrative, è ammissibile la motivazione per relationem dell'atto mediante il richiamo ad altri atti del procedimento che siano già noti alla parte e che consentano di individuare la pretesa fatta valere, in modo da permettere all'ingiunto di potere fare valere le sue ragioni ed al giudice di esercitare il controllo giurisdizionale
(cfr. tra le varie Cass. Sez. V, 21.09.2016, n. 18490; Cass. Sez. Lav. 22.07.2009, n. 17104).
Nel caso in esame si ritiene che ricorrano i citati requisiti.
Invero le indicazioni contenute nell'atto consentono agevolmente di evincere la riferibilità della pretesa a canoni di locazione, dato il riferimento al contratto di locazione relativo all'immobile sito in Milano, Corso Italia 44, il richiamo agli avvisi di pagamento menzionati nell'atto e considerato il fatto che gli importi ivi esposti e le date menzionate corrispondono alle rate ed agli importi dedotti nel contratto a titolo di canone di locazione.
Parimenti, si ravvisano i presupposti per il ricorso al procedimento di ingiunzione di cui all'art. 2 del RD 639 del
1910.
L'utilizzo di tale speciale procedura richiede che il credito da recuperare sia certo, liquido ed esigibile, senza alcun potere di determinazione unilaterale dell'amministrazione, in quanto sia la esistenza del credito, sia la sua determinazione quantitativa e le condizioni di esigibilità devono discendere da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati.
Nella fattispecie, il credito fatto valere nell'ingiunzione deriva dal contratto di locazione firmato dalle parti, che determina nel quantum l'obbligazione di pagamento dei canoni e individua le condizioni di esigibilità.
Venendo al merito, le risultanze istruttorie non consentono di ritenere fondata l'eccezione di inadempimento formulata da . Parte_2
pagina 3 di 6 In via generale, secondo l'orientamento della Suprema Corte “in tema di inadempimento contrattuale vale la regola che l'exceptio non rite adimpleti contractus", di cui all'articolo 1460 c.c., si fonda su due presupposti:
l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva. In applicazione di tale principio, qualora un conduttore abbia continuato a godere dell'
immobile locato, pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perché tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore” (Cass.civ., sez. 6, 26 maggio 2022 n.17020).
L'attore ha lamentato la presenza di gravi vizi strutturali, manifestati dalla presenza di vistose crepe sul soffitto del bagno, allegando di non avere potuto godere dell'appartamento per timore di possibili crolli, nonché il problema dell'insufficiente pressione dell'acqua.
In relazione al primo profilo, la consulenza tecnica espletata ha accertato quanto segue:
a) le crepe oggetto di lamentela da parte del conduttore sono costituite da cavillature localizzate in bagno/antibagno prevalentemente sul soffitto, oltre ad una fessura verticale/orizzontale nell'angolo sinistro della doccia;
b) gli accertamenti svolti in loco hanno accertato che l'origine di tali cavillature non è strutturale ma va presumibilmente ricondotta fenomeni di modesto assestamento dell'edificio (conseguenti a possibili movimenti naturali dello stabile o ad azioni vibrazionali indotte da passate scosse telluriche o dai lavori in sotterraneo per la nuova linea metropolitana M4) e a movimenti termoigrometrici differenziali dei materiali a diverso modulo elastico costituenti il plafond;
c) per quanto riguarda la fessura verticale nell'angolo della doccia, essa risulta riconducibile al fatto che la
contro
-parete in laterizio realizzata sulla parete di fondo del piatto doccia non è legata a quella in muratura portante posta sul lato sinistro del piatto doccia, sicché in caso di movimenti di assestamento dell'edificio si forma la fessura rilevata e rappresentata nelle fotografie allegate;
d) a seguito dell'installazione di fessurimetri per il rilievo di eventuali ulteriori movimenti delle cavillature e delle fessure, è risultato confermato il giudizio sulla natura non strutturale delle cavillature e sull'assenza di pericoli di cedimenti o di situazioni tali da incidere sulla possibilità di godimento dell'immobile e sulla sua sicurezza;
e) con riferimento agli interventi di ripristino, il consulente ha rilevato che, data la possibile recidiva delle cavillature, sarebbe consigliabile la rimozione del controsoffitto e la sua sostituzione con controsoffittatura con lastre in cartongesso repellente ed ha comunque ritenuto opportuno, a fini precauzionali, prevedere dei controlli periodici semestrali.
Ciò posto, si ritiene di condividere e fare proprie le conclusioni esposte dal CTU, in quanto frutto dell'attenta verifica dello stato dei luoghi, oltre che degli accertamenti condotti nelle operazioni peritali, e fondate su criteri tecnici esenti da censure, oltre che congruamente motivate.
pagina 4 di 6 In base a tali risultanze, si ritiene che non sussistano i presupposti per la sospensione da parte dell'attore del pagamento del canone.
Invero, se si considera che gli accertamenti tecnici espletati, svolti nel corso del 2023, e quindi in un periodo ben successivo a quello cui si riferisce la morosità, hanno escluso la natura strutturale delle lesioni e l'esistenza di pericoli per la sicurezza tali da compromettere la possibilità di godimento dell'immobile, il mancato pagamento del canone di locazione per le mensilità relative alle annualità del 2020 e del 2021 non appare né giustificato né proporzionato rispetto all'inadempimento dedotto.
Al riguardo, indipendentemente dall'individuazione del soggetto tenuto ad eseguire i lavori di ripristino, viene per l'appunto a mancare il fondamentale presupposto della gravità e consistenza del difetto e della sua concreta incidenza sulle facoltà di godimento del bene.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, relativo alla dedotta insufficienza della portata dell'acqua, anche in tal caso si è in presenza di un problema che, così come prospettato, non appare in radice idoneo a fondare l'eccezione di cui all'art. 1460 cod.civ., in quanto per entità e durata temporale insuscettibile di minare il godimento del bene (cfr. al riguardo e-mail del 26 agosto 2020).
Peraltro, come emerge dalla stessa e-mail inviata dall'attore nel mese di luglio 2020, la sospensione del pagamento del canone di locazione era stata correlata principalmente alla presenza della crepa sul bagno ed al rischio temuto di cedimento (cfr. doc. 4 fascicolo attoreo).
Va infine rilevata la infondatezza della doglianza relativa alla riconducibilità del mancato pagamento del canone a forza maggiore, sul rilievo degli effetti negativi prodotti dalla pandemia da Covid 19 e delle correlate restrizioni sullo svolgimento dell'attività imprenditoriale della parte.
Difetta, in radice, la prova del fatto che la morosità dell'attore sia conseguenza degli effetti derivanti dalle misure restrittive dettate durante la pandemia, sia in quanto la parte non ha fornito documentazione relativa all'attività svolta ed ai redditi percepiti - da cui evincere l'effettiva riduzione degli stessi nel periodo cui si riferisce la morosità - sia in quanto la tesi dell'attore non trova riscontro nella corrispondenza prodotta, che, pur essendo stata inviata dopo la fine del primo periodo di lock down, non fa alcun cenno a problemi economici del conduttore incidenti sulla possibilità di pagare il canone, ma, come evidenziato, soltanto al problema delle condizioni dell'immobile.
I citati rilievi comportano il rigetto anche della domanda riconvenzionale svolta in via subordinata, non essendovi gli elementi per affermare che le condizioni pattuite nel contratto di locazione relative al canone siano divenute onerose per il conduttore e che portino a ritenere sussistente un dovere del locatore di procedere alla rinegoziazione del canone, tanto più se si considera che l'immobile è stato locato ad uso abitativo e non si verte nell'ambito dei rapporti di locazione commerciali, che hanno maggiormente risentito degli effetti negativi della pandemia
Ne deriva il rigetto dell'opposizione svolta da . Parte_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in relazione al valore del credito e con applicazione dei compensi medi previsti dal Dm 55/2014.
pagina 5 di 6 Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione svolta da avverso l'ingiunzione di pagamento n. 27/2021 notificata il 20 Parte_2 dicembre 2021da ; Controparte_1
-condanna l'attore alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite che liquida in € 5077,00 per compensi, oltre spese generali, Iva (se dovuta) e Cpa come per legge, ponendo a carico dell'attore le spese di
CTU.
Milano, 21 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3418/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CABRINI PAOLO Parte_1 C.F._1
GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA LARGA, 7 20122 MILANO
ATTORE/I contro
Controparte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MERAVIGLIA MASSIMO e
[...] P.IVA_1 dell'avv. ALLISIO SABRINA, elettivamente domiciliato in VIA MAROSTICA, 8 20146 MILANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note a trattazione scritta depositate telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE DOMANDE DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso Parte_2
l'ingiunzione di pagamento n. 27/2021 notificata il 20 dicembre 2021, con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore di della Controparte_1 somma di € 19.576,27 a titolo di pagamento di canoni di locazione relativi all'immobile sito in Milano, corso
Italia 44.
L'attore ha in primo luogo dedotto l'assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito posto a base dell'ingiunzione, rilevando l'assenza di indicazione analitica delle somme dovute, dato il richiamo a precedenti avvisi di pagamento, nonché della fonte della pretesa, dal momento che nella causale dell'atto veniva indicato che l'importo richiesto derivava “da canoni di locazione o danni per mancata restituzione”.
pagina 1 di 6 In secondo luogo, l'attore ha eccepito la mancanza degli elementi prescritti dalla L. 241/1990, non contenendo l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione dell'ingiunzione e del responsabile del procedimento di emissione e di notificazione dell'atto, delle norme di conferimento dei poteri in capo a tali responsabili, oltre che di adeguata motivazione.
Nel merito, ha contestato l'obbligo di pagamento del credito oggetto dell'ingiunzione, Parte_3 allegando di avere sospeso l'adempimento della prestazione di versamento del canone in applicazione della facoltà prevista dall'art.1460 cod.civ.., alla luce delle numerose problematiche manifestatesi nell'immobile, costituite dalla presenza di vistose crepe sul soffitto del bagno di natura strutturale, tali da rappresentare un concreto pericolo per l'incolumità del conduttore, problematiche cui il non aveva posto Controparte_1 rimedio.
Infine, l'opponente ha evidenziato di avere subito una contrazione dei redditi nel periodo della pandemia ed il conseguente verificarsi dell'inadempimento per cause di orza maggiore, chiedendo procedersi alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali, così come previsto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 56 del 2020 o alla elaborazione di un piano di rientro per consentire di ridurre l'esposizione debitoria in maniera sostenibile.
L'attore ha quindi chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione, dichiararsi la nullità dell'atto e, in via subordinata, accertare il proprio diritto ad ottenere la rinegoziazione delle condizioni contrattuali.
Si è costituita la parte convenuta che ha chiesto il rigetto delle domande attoree.
In primo luogo, il convenuto ha dedotto la sussistenza dei presupposti per adire la procedura di riscossione prevista da RD 639 del 1910, evidenziando la derivazione del credito da fatti obiettivi e non contestati, derivanti dall'esistenza di un rapporto contrattuale riconosciuto dallo stesso attore, e dall'esposizione di voci economiche obiettive, predeterminate e indicate in modo dettagliato nel titolo contrattuale.
Con riferimento alle difese di merito svolte dall'attore, il convenuto ha contestato la configurabilità di una causa di forza maggiore escludente la debenza del canone, anche alla luce della destinazione a fine abitativo dell'immobile e non per l'uso inerente all'attività commerciale svolta dall'ingiunto.
Il convenuto ha poi rilevato l'insussistenza di un obbligo di rinegoziazione del canone per effetto delle conseguenze della pandemia, quale possibilità esclusa dalle norme invocate, oltre che dalla giurisprudenza di merito.
Con riferimento ai dedotti vizi strutturali dell'immobile, il convenuto ha dedotto l'assenza di una responsabilità imputabile alla proprietà, rilevando che a seguito del sopralluogo effettuato nell'immobile, era emerso che il vizio non era di carattere strutturale e che l'intervento di eliminazione rientrava nella manutenzione posta contrattualmente a carico del conduttore.
All'esito della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e dell'assegnazione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'escussione di alcuni testimoni e l'espletamento di consulenza tecnica.
pagina 2 di 6 Al termine dell'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva l'infondatezza delle eccezioni di nullità dell'ingiunzione di pagamento emessa dalla . Controparte_1
Da un lato, con riferimento alle dedotte omissioni relative alla indicazione del responsabile del procedimento, va considerato che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'Amministrazione finanziaria non è richiesta, dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000, a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta per le cartelle di pagamento dall'art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., dalla l. n. 31 del 2008, applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008” (Cass.civ., sez. 5, 12 maggio 2017
n. 11856 e Cass.civ., sez. 5, 16 gennaio 2023 n. 1042).
Il carattere tassativo di tale previsione esclude, quindi, che la sanzione della nullità possa essere ritenuta applicabile anche all'atto di ingiunzione che è diverso ed alternativo rispetto alla cartella di pagamento.
Dall'altro lato, non si ravvisano carenze nella motivazione dell'atto suscettibili di determinare la nullità.
Analogamente a quanto osservato dalla Corte di Cassazione per le ordinanze ingiunzione in tema di sanzioni amministrative, è ammissibile la motivazione per relationem dell'atto mediante il richiamo ad altri atti del procedimento che siano già noti alla parte e che consentano di individuare la pretesa fatta valere, in modo da permettere all'ingiunto di potere fare valere le sue ragioni ed al giudice di esercitare il controllo giurisdizionale
(cfr. tra le varie Cass. Sez. V, 21.09.2016, n. 18490; Cass. Sez. Lav. 22.07.2009, n. 17104).
Nel caso in esame si ritiene che ricorrano i citati requisiti.
Invero le indicazioni contenute nell'atto consentono agevolmente di evincere la riferibilità della pretesa a canoni di locazione, dato il riferimento al contratto di locazione relativo all'immobile sito in Milano, Corso Italia 44, il richiamo agli avvisi di pagamento menzionati nell'atto e considerato il fatto che gli importi ivi esposti e le date menzionate corrispondono alle rate ed agli importi dedotti nel contratto a titolo di canone di locazione.
Parimenti, si ravvisano i presupposti per il ricorso al procedimento di ingiunzione di cui all'art. 2 del RD 639 del
1910.
L'utilizzo di tale speciale procedura richiede che il credito da recuperare sia certo, liquido ed esigibile, senza alcun potere di determinazione unilaterale dell'amministrazione, in quanto sia la esistenza del credito, sia la sua determinazione quantitativa e le condizioni di esigibilità devono discendere da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati.
Nella fattispecie, il credito fatto valere nell'ingiunzione deriva dal contratto di locazione firmato dalle parti, che determina nel quantum l'obbligazione di pagamento dei canoni e individua le condizioni di esigibilità.
Venendo al merito, le risultanze istruttorie non consentono di ritenere fondata l'eccezione di inadempimento formulata da . Parte_2
pagina 3 di 6 In via generale, secondo l'orientamento della Suprema Corte “in tema di inadempimento contrattuale vale la regola che l'exceptio non rite adimpleti contractus", di cui all'articolo 1460 c.c., si fonda su due presupposti:
l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva. In applicazione di tale principio, qualora un conduttore abbia continuato a godere dell'
immobile locato, pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perché tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore” (Cass.civ., sez. 6, 26 maggio 2022 n.17020).
L'attore ha lamentato la presenza di gravi vizi strutturali, manifestati dalla presenza di vistose crepe sul soffitto del bagno, allegando di non avere potuto godere dell'appartamento per timore di possibili crolli, nonché il problema dell'insufficiente pressione dell'acqua.
In relazione al primo profilo, la consulenza tecnica espletata ha accertato quanto segue:
a) le crepe oggetto di lamentela da parte del conduttore sono costituite da cavillature localizzate in bagno/antibagno prevalentemente sul soffitto, oltre ad una fessura verticale/orizzontale nell'angolo sinistro della doccia;
b) gli accertamenti svolti in loco hanno accertato che l'origine di tali cavillature non è strutturale ma va presumibilmente ricondotta fenomeni di modesto assestamento dell'edificio (conseguenti a possibili movimenti naturali dello stabile o ad azioni vibrazionali indotte da passate scosse telluriche o dai lavori in sotterraneo per la nuova linea metropolitana M4) e a movimenti termoigrometrici differenziali dei materiali a diverso modulo elastico costituenti il plafond;
c) per quanto riguarda la fessura verticale nell'angolo della doccia, essa risulta riconducibile al fatto che la
contro
-parete in laterizio realizzata sulla parete di fondo del piatto doccia non è legata a quella in muratura portante posta sul lato sinistro del piatto doccia, sicché in caso di movimenti di assestamento dell'edificio si forma la fessura rilevata e rappresentata nelle fotografie allegate;
d) a seguito dell'installazione di fessurimetri per il rilievo di eventuali ulteriori movimenti delle cavillature e delle fessure, è risultato confermato il giudizio sulla natura non strutturale delle cavillature e sull'assenza di pericoli di cedimenti o di situazioni tali da incidere sulla possibilità di godimento dell'immobile e sulla sua sicurezza;
e) con riferimento agli interventi di ripristino, il consulente ha rilevato che, data la possibile recidiva delle cavillature, sarebbe consigliabile la rimozione del controsoffitto e la sua sostituzione con controsoffittatura con lastre in cartongesso repellente ed ha comunque ritenuto opportuno, a fini precauzionali, prevedere dei controlli periodici semestrali.
Ciò posto, si ritiene di condividere e fare proprie le conclusioni esposte dal CTU, in quanto frutto dell'attenta verifica dello stato dei luoghi, oltre che degli accertamenti condotti nelle operazioni peritali, e fondate su criteri tecnici esenti da censure, oltre che congruamente motivate.
pagina 4 di 6 In base a tali risultanze, si ritiene che non sussistano i presupposti per la sospensione da parte dell'attore del pagamento del canone.
Invero, se si considera che gli accertamenti tecnici espletati, svolti nel corso del 2023, e quindi in un periodo ben successivo a quello cui si riferisce la morosità, hanno escluso la natura strutturale delle lesioni e l'esistenza di pericoli per la sicurezza tali da compromettere la possibilità di godimento dell'immobile, il mancato pagamento del canone di locazione per le mensilità relative alle annualità del 2020 e del 2021 non appare né giustificato né proporzionato rispetto all'inadempimento dedotto.
Al riguardo, indipendentemente dall'individuazione del soggetto tenuto ad eseguire i lavori di ripristino, viene per l'appunto a mancare il fondamentale presupposto della gravità e consistenza del difetto e della sua concreta incidenza sulle facoltà di godimento del bene.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, relativo alla dedotta insufficienza della portata dell'acqua, anche in tal caso si è in presenza di un problema che, così come prospettato, non appare in radice idoneo a fondare l'eccezione di cui all'art. 1460 cod.civ., in quanto per entità e durata temporale insuscettibile di minare il godimento del bene (cfr. al riguardo e-mail del 26 agosto 2020).
Peraltro, come emerge dalla stessa e-mail inviata dall'attore nel mese di luglio 2020, la sospensione del pagamento del canone di locazione era stata correlata principalmente alla presenza della crepa sul bagno ed al rischio temuto di cedimento (cfr. doc. 4 fascicolo attoreo).
Va infine rilevata la infondatezza della doglianza relativa alla riconducibilità del mancato pagamento del canone a forza maggiore, sul rilievo degli effetti negativi prodotti dalla pandemia da Covid 19 e delle correlate restrizioni sullo svolgimento dell'attività imprenditoriale della parte.
Difetta, in radice, la prova del fatto che la morosità dell'attore sia conseguenza degli effetti derivanti dalle misure restrittive dettate durante la pandemia, sia in quanto la parte non ha fornito documentazione relativa all'attività svolta ed ai redditi percepiti - da cui evincere l'effettiva riduzione degli stessi nel periodo cui si riferisce la morosità - sia in quanto la tesi dell'attore non trova riscontro nella corrispondenza prodotta, che, pur essendo stata inviata dopo la fine del primo periodo di lock down, non fa alcun cenno a problemi economici del conduttore incidenti sulla possibilità di pagare il canone, ma, come evidenziato, soltanto al problema delle condizioni dell'immobile.
I citati rilievi comportano il rigetto anche della domanda riconvenzionale svolta in via subordinata, non essendovi gli elementi per affermare che le condizioni pattuite nel contratto di locazione relative al canone siano divenute onerose per il conduttore e che portino a ritenere sussistente un dovere del locatore di procedere alla rinegoziazione del canone, tanto più se si considera che l'immobile è stato locato ad uso abitativo e non si verte nell'ambito dei rapporti di locazione commerciali, che hanno maggiormente risentito degli effetti negativi della pandemia
Ne deriva il rigetto dell'opposizione svolta da . Parte_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in relazione al valore del credito e con applicazione dei compensi medi previsti dal Dm 55/2014.
pagina 5 di 6 Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione svolta da avverso l'ingiunzione di pagamento n. 27/2021 notificata il 20 Parte_2 dicembre 2021da ; Controparte_1
-condanna l'attore alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite che liquida in € 5077,00 per compensi, oltre spese generali, Iva (se dovuta) e Cpa come per legge, ponendo a carico dell'attore le spese di
CTU.
Milano, 21 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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