Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/04/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. procedimento unitario 96-1/2025
TRIBUNALE DI PAVIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Prima Civile
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO
Il Tribunale composto dai seguenti Magistrati:
Erminio Rizzi Presidente
Francesca Claris Appiani Giudice
Mariaelena Cunati Giudice relatore sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
visto il ricorso proposto da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANNI TURCO Parte_1 C.F._1
-debitore ricorrente-
e con l'ausilio del Professionista dell'OCC dott. ; Persona_1
***** letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
vista la relazione depositata dal Professionista incaricato dall'OCC ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
ritenuto applicabile l'art. 39 CCII e considerata dunque completa, alla luce della suddetta norma,
l'allegazione documentale depositata dall'istante a corredo del ricorso principale;
rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo
IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
visto l'art. 270 CCII;
ritenuto che
il debitore istante rientri tra i soggetti che possono accedere alla procedura di liquidazione controllata in quanto può considerarsi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII,
“debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”;
PQM
1. nomina, quale giudice delegato alla procedura, il dott. Mariaelena Cunati;
1
[...]
; Per_1
3. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
4. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
5. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con esclusione del motociclo HONDA RD04XRV750, targato PV117050;
6. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
7. a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare attentamente – e conseguentemente a motivare – il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
8. ordina la trascrizione della presente sentenza a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
9. determina, valutate le osservazioni dell'OCC, nell'intero reddito la somma necessaria per il sostentamento del debitore e della famiglia, ad eccezione della somma di € 400,00, da versare con cadenza mensile per i successivi tre anni che dovrà essere messa a disposizione della procedura;
10. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
11. precisa che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l'apertura della presente procedura, le vendite sono effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;
12. precisa che il compenso dovuto al Professionista incaricato dall'OCC e al liquidatore è, a mente del D.M. n. 202/2014:
2 - unitario (anche quando le figure non coincidono);
- calcolato in base all'attivo realizzato e al passivo accertato;
- ridotto dal 15% al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori;
- liquidato dal giudice, ai sensi dell'art. 275, comma terzo, CCII, al termine della liquidazione, se approvato il rendiconto, salvo eventuali acconti;
13. invita il liquidatore a riconoscere, visto l'art. 277, co. 2, CCII, nella predisposizione del progetto di stato passivo, a fronte di apposita domanda di ammissione, la prededuzione al difensore del ricorrente, applicando i parametri del D.M. n. 55/2014 - volontaria giurisdizione, scaglione pari all'attivo messo a disposizione della procedura;
14. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera e al termine a presentare l'istanza per la chiusura della procedura;
15. dispone che tutti i pagamenti effettuati dal conto corrente intestato alla procedura devono essere eseguiti a fronte dell'emissione del mandato di pagamento emesso dal giudice;
16. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
17. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale, previa interlocuzione con l'attuale gestore del sito
(procedure in materia di sovraindebitamento).
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Si comunichi.
Pavia, 11/04/2025
Il Giudice estensore
Mariaelena Cunati
Il Presidente
Erminio Rizzi
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