Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 30/05/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei IGnori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 984/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 25/02/2025
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ZUCCOLI MARCO
E
) rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ZUCCOLI MARCO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto il 07.07.2018 in Quingentole (MN) e trascritto nei registri comunali al N. 1
P. 2 S.A anno 2018;
-ordinare al Comune di Quingentole (MN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-dichiarare compensate le spese legali;
e conseguentemente omologare le seguenti condizioni:
1. Affidamento Nel rispetto delle condizioni di separazione, la figlia minorenne sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori;
la residenza Persona_1 verrà mantenuta in Quingentole (MN), Via Sabbioncello 17, presso l'abitazione del
2. Casa Familiare La casa familiare sopradescritta, di proprietà esclusiva del IG.
rimarrà assegnata a quest'ultimo ove vivrà unitamente alla figlia, mentre la CP_1 madre, IG.ra , vivrà presso l'abitazione di proprietà nonché attuale Parte_1 residenza, in Mirandola (MO), Loc. Tramuschio, Via Bastiglia 59 (Docc. 5 - 6). 3.
Piano genitoriale
- continuerà a vivere alternativamente con entrambi i genitori secondo il Per_1 seguente schema: A) Settimane pari: lunedì e martedì presso il padre, mercoledì, giovedì e venerdì presso la madre, sabato e domenica nuovamente presso il padre;
B)
Settimane dispari: nelle giornate di lunedì e martedì presso la madre, mercoledì, giovedì e venerdì con il padre per poi tornare dalla madre il sabato e la domenica. - Ciascun genitore, quando la figlia sarà presso di lui/lei, durante l'anno scolastico si farà carico di accompagnare a scuola nonché di prelevarla al termine delle lezioni, fatto salvo l'utilizzo del Per_1 trasporto scolastico o pubblico (in futuro). - Si dà atto che attualmente la minore frequenta la scuola primaria "G PA in Schivenoglia (MN), via Matteotti
46, situata a circa metà strada tra le residenze dei genitori;
gli orari scolastici lun. - ven. sono i seguenti: 8.15 - 12.15/16.15 (lunedì, martedì e giovedì è previsto il pomeriggio). - Onere di ciascun genitore è quello di prelevare la figlia presso l'abitazione dell'altro genitore quando pernotta presso quest'ultimo. - La IG.ra
[...]
, madre del IG. , residente in [...], e Pt_2 CP_1
i IGg. e , zii della IG.ra , residenti Controparte_2 Controparte_3 Parte_3 in Poggio Rusco (MN), Via Garibaldi 43, rispettivamente incaricati dai ricorrenti in qualità di nonna e prozii, collaborano nella gestione della nipote ospitandola presso le relative abitazioni e/o accompagnandola a scuola o presso gli altri luoghi di seguito indicati, ovvero andandola a prelevare, quando i genitori sono impossibilitati. -
Entrambi i genitori si impegnano e si obbligano ad informarsi reciprocamente qualora sorgessero impedimenti nella gestione quotidiana della figlia, seppur temporanei, anche eventualmente incaricando i rispettivi parenti di provvedere ad informare l'altro genitore semmai personalmente impossibilitati (a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, per motivi di salute, ecc.) - Le festività natalizie in età scolastica verranno trascorse negli anni dispari con il padre dall'inizio delle vacanze fino al 30.12 compreso e con la madre dal 31.12 fino al giorno antecedente la ripresa delle lezioni;
viceversa negli anni pari;
alla ripresa delle regolare lezioni tornerà a rispettarsi il calendario settimanale sopradescritto. - Durante le festività pasquali, ad anni alterni come per il periodo natalizio, rimarrà con ciascun Per_1 genitori per tre (3) giorni alternando i primi giorni di vacanza, Pasqua compresa, con i tre seguenti, lunedì di Pasqua compreso.
- Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia anche per un periodo di 15 gg. consecutivi previa opportuna comunicazione da far pervenire all'altro genitore entro il 31.5 del medesimo anno. Entrambi i genitori si impegnano a concordare il proprio periodo di ferie in modo da poter trascorrere un periodo di vacanza con la figlia ed entrambi hanno il diritto di trascorrere con ugual tempo;
in caso di Per_1 disaccordo verrà seguito il calendario scolastico relativo alla suddivisione delle settimane pari/dispari. - Durante il tempo che la figlia trascorrerà presso ciascun genitore (o c/o i predetti incaricati), quest'ultimo ha l'onere di accompagnare e/o prelevare la minore presso le sedi in cui si svolgeranno le seguenti attività ludico/ricreative/extrascolastiche: A) Sport: pallavolo nella squadra giovanile del
Quingentole, con allenamenti ore 17.30 - 19 due volte alla settimana (giorni variabili) oltre alla partita durante il weekend (giorno e ora variabili); B) Catechismo: un
2 sabato a settimane alterne, in orario pomeridiano, presso le parrocchie di
Quingentole o Schivenoglia (MN); C) Centro estivo: nel mese di luglio, solo al mattino, in Quingentole e Schivenoglia, all'attuale costo di € 50 mensile.
4. Contributo al mantenimento della minore - Visto il tempo equamente suddiviso tra ciascun genitore, questi ultimi provvederanno al mantenimento diretto della figlia quando sarà presso le rispettive residenze, non dovendo corrispondere alcunché all'altro genitore a titolo di parziale contributo.
- Entrambi i genitori, economicamente indipendenti ( , responsabile CP_1 magazzino c/o Labunat in Quistello - MN;
, addetta assemblaggio Parte_1 camera bianca c/o Eurosets, in Medolla - MO) provvederanno a farsi carico di tutte le spese ordinarie, necessarie al vivere quotidiano e si suddivideranno equamente i costi per le attività ludico/ricreative/extrascolastiche come di seguito precisato. - In merito alla suddivisione delle spese straordinarie, verrà osservato il Protocollo del Tribunale di Mantova, come in sede di separazione personale, perfettamente conosciuto dalle parti, che si riporta integralmente: Ciascuno dei genitori provvederà alle spese straordinarie delle figlie, alle spese mediche non coperte dal SSN, sportive, ludiche e scolastiche, preventivamente concordate, nella misura del 50% come segue:
SPESE MEDICHE
- che non richiedono il preventivo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero: visite mediche specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal SSN, tickets sanitari e scontrini per spese farmaceutiche superiori ai trenta euro;
- che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, accertamenti sanitari non erogati dal SSN, cure non convenzionali, farmaci particolari;
SPESE SCOLASTICHE - che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico (escluso l'abbigliamento) di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico e mensa se necessario;
- che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione e "masters", gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria. SPESE EXTRASCOLASTICHE - che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre e dopo-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, spese di custodia (baby sitter), viaggi e vacanze.
5. Assegno familiare - unico I ricorrenti danno atto di aver già provveduto a suddividersi equamente suddetto assegno, il quale viene incassato nella misura del 50% ciascuno.
6. Detrazioni per carichi di famiglia I IGnori e CP_1 Parte_1 convengono che eventuali detrazioni per carichi di famiglia verranno beneficiati in egual misura da entrambi.
7. Rapporti tra la figlia e gli eventuali nuovi Per_1 partner dei genitori I genitori danno atto che ambedue hanno intrapreso stabili e durature relazioni con nuovi partner e che la figlia ha già conosciuto entrambi, con i quali si frequenta abitualmente (con esplicito consenso dell'altro genitore) durante i periodi in cui si trova presso le rispettive residenze.
8. Consenso all'espatrio I genitori prestano il consenso per il rilascio e/o per il rinnovo del documento di identità della figlia, valido anche per l'espatrio.
9. Regolamentazione rapporti economici tra genitori
I IGg. e , economicamente indipendenti, dichiarano di CP_1 Parte_1 aver già provveduto ante separazione personale a regolamentare ogni reciproca
3 pretesa economica e patrimoniale e pertanto dichiarano che non hanno più nulla da pretendere vicendevolmente, ad eccezione di quanto indicato nelle predette condizioni. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti/della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
Quingentole il 07/07/2018 ed ivi trascritto al numero 1, parte II, serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2018;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di QUINGENTOLE (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 29.5.2025
La Giudice relatrice
4 Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
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