Articolo 124 della Legge 29 aprile 1967, n. 230
Articolo 123Articolo 125
Versione
14 maggio 1967
Art. 124.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative occorrenti per il pagamento delle retribuzioni spettanti al personale statale comandato presso il Ministero del bilancio.
Entrata in vigore il 14 maggio 1967