Decreto 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, decreto 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di Genova
Sezione Minori - Volontaria CIVILE
Composta dai Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore
Dott. Maria Carla Sivori Esperto
Dott. Luciano Cartosio Esperto
Nel procedimento iscritto al n. 18/2025 V.G. promosso da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
DEGLI SCARLATTI 85 41122 MODENA, presso lo studio dell''avv. , che lo Parte_2 rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. elettivamente domiciliata in presso lo CP_1 C.F._2 studio dell''avv. (C.F. ), che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE CONVENUTA
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Il Tribunale dei Minorenni di Genova con decreto provvisorio in data 9/12/2024 confermava l'affidamento dei minori n. a Massa il 3/8/2014 e n. a Massa il Persona_1 CP_2
1
invitava i S.S. a svolgere una più accurata indagine sociale sul nucleo familiare materno;
ad assicurare alla madre una volta dimessa dalla comunità i necessari sostegni volti ad avviare un percorso all'autonomia lavorativa e abitativa.
Avverso tale provvedimento proponeva reclamo assumendone l'erroneità per non Parte_1
avere il T.M. svolto gli opportuni accertamenti attuali psicologici o psichiatrici sulla reclamante né
sui minori né sulla famiglia materna, non avendo valorizzato le dichiarazioni di disponibilità della zia e della nonna ad accogliere il nucleo, e deducendone la illogicità per aver rimandato gli accertamenti all'esito della collocazione dei minori in famiglia affidataria.
Con ricorso in data 29/1/2025 chiedeva la sospensione della esecuzione del provvedimento assumendo che, atteso lo stretto legame affettivo tra madre e figli, l'allontanamento dei minori sarebbe stato causa di trauma e grave pregiudizio per gli stessi, istanza rigettata dalla Corte con ordinanza in data 25/2/2025 all'esito del relativo sub procedimento.
Si costituiva in giudizio l'avv. Curatrice Speciale dei minori la quale chiedeva il CP_3
rigetto del reclamo deducendo che il T.M. aveva avviato mediante i Servizi Sociali e territoriali tutti gli interventi di sostegno per il nucleo familiare e per la , mediante l'inserimento nella Pt_1
comunità madre-figli, a causa delle condizioni di degrado e deprivazione in cui vivevano i minori;
che era stata svolta valutazione psicodiagnostica della madre che aveva rilevato un QI molto inferiore alla norma con conseguente impossibilità di apprestare gli opportuni sostegni psicologici;
che la madre e la sorella della avevano presentato un rapporto conflittuale con la reclamante Pt_1
e non erano risultate in grado di aiutare e supportare la donna e i minori.
Si costituiva altresì , padre dei minori, il quale chiedeva il rigetto del reclamo CP_1
assumendo la inidoneità genitoriale della che aveva accusato il marito di maltrattamenti nei Pt_1
suoi confronti e nei confronti dei figli compromettendo i loro rapporti.
2 Con atto di intervento depositato in data 7/4/2025, si costituivano in giudizio e Controparte_4
, rispettivamente nonna e zia dei minori le quali dichiaravano di aver accolto presso CP_5
di loro la reclamante in seguito all'esecuzione del provvedimento del T.M., e sollecitavano la disposta indagine sociale nei loro confronti ancora non avviata dai Servizi Sociali seppure prescritta dal T.M., evidenziando che hanno sempre rappresentato un sostegno per la e un punto di Pt_1
riferimento per i minori, dimostrato dalle videochiamate settimanali, e chiedendo il ripristino delle stesse oltre all'avvio di incontri protetti con i minori.
La Procura Generale concludeva chiedendo il rigetto del reclamo.
Le parti depositavano note scritte in sostituzione dell'udienza del 10/4/2025, ad eccezione di CP_1
, ed il procedimento era deciso con camera di consiglio tenuta in via telematica.
[...]
Il presente procedimento trae origine dalla grave situazione di disagio familiare conseguente alla elevata conflittualità tra la ed il compagno , padre dei minori, persona descritta Pt_1 CP_1
come dedita all'abuso di alcol e maltrattante. La , da parte sua risultava essere persona fragile Pt_1
con forti crisi depressive, scarsamente autonoma e in difficoltà nella gestione dei figli.
Anche a seguito dello spostamento della triade madre-figli presso il nucleo materno la situazione di degrado familiare continuava a manifestarsi per l'assenza di risorse familiari di supporto, con gravi conseguenze per i minori ( e avevano i denti frastagliati e marroni per la carie e la Per_2 CP_2
pediatra aveva riscontrato importanti infezioni batteriche alle parti intime dovute alla carenza di igiene;
proferiva solo suoni, per cui veniva diagnosticato “disturbo del linguaggio espressivo, CP_2
associato alla presenza di fragilità di tipo emotivo-relazionale e nella regolazione emotiva, con scarsa tolleranza alla frustrazione”).
Veniva evidenziata la elevata conflittualità tra la e la madre e la sorella. Pt_1
Veniva quindi adottato dal in data 25/5/2021, provvedimento di allontanamento e ricovero del Pt_3
nucleo presso la comunità Agape di Carpi.
Dalle relazioni dei Servizi Sociali e della Comunità che si sono susseguite nel tempo, riportate nel provvedimento impugnato e che qui si intendono ritrascritte, nonché dalle relazioni della Comunità
Agape in data 12/3/2025 e dei Servizi Sociali di Massa in data 7/4/2025, è emerso che la pur Pt_1
presentando un sincero attaccamento ai figli e pur dimostrando di aver acquisito un miglioramento
3 nella capacità di provvedere alle loro esigenze di cura quotidiane di base (accompagnamento a scuola, alle attività extrascolastiche, cura della loro persona) non risulta, nonostante le azioni di supporto svolte negli anni, aver acquisito adeguata capacità relazionale nei confronti dei minori,
incapace di sintonizzarsi e di comprendere le esigenze evolutive dei figli legate alle fasi di sviluppo e crescita, mostrando difficoltà di comunicare con loro e incapace di filtrare in termini protettivi informazioni ed emozioni negativi.
La donna, sottoposta a valutazione psicodiagnostica (CFR Relazione Libera del Centro di salute
Mentale di Carpi in data 7/4/2022) è risultata avere un QI di 56 estremamente basso “con una forte deprivazione culturale sulla quale è riuscita a costruire abilità adattive … nelle attività quotidiane ha bisogno di essere rinforzata e rassicurata sulle proprie capacità e sulle proprie performance senza farle percepire un clima di giudizio e controllo al quale essa potrebbe rispondere con ansia e svalutazione delle proprie capacità cognitive” per cui “potrebbe essere utile …il supporto in un ambiente protetto che la aiuti ad organizzare e comprendere le informazioni che riceve e a svolgere al meglio i propri compiti quotidiani … integrando la sua forte motivazione alla cura dei figli con le azioni necessarie al loro sostentamento materiale ed emotivo”.
La è stata sostenuta nella comunità in questi anni nella cura e gestione dei minori, non Pt_1
dimostrando tuttavia la capacità di adeguarsi alle indicazioni e prescrizioni volte a rapportarsi in modo adeguato con i figli impedendo loro di manifestare la propria personalità e a rendersi indipendenti nel loro percorso di vita, a causa delle criticità personali.
La fragile personalità della , il manifestarsi dello stato d'ansia allorquando si renda conto Pt_1
della propria inadeguatezza e la necessità di sostegno nella cura ed educazione dei figli nonché della propria persona, atteso che la donna non è in grado di trovare una adeguata occupazione nonostante gli sforzi in tal senso dei servizi sociali (riferivano che le occupazioni reperite non durano più di un giorno), rendono la donna non in grado di occuparsi dei figli.
Dall'ultima relazione dei Servizi Sociali, inoltre, risulta aver rifiutato di essere ospitata in comunità
onde poter essere adeguatamente supportata, rifiutando altresì di sottoporsi, come da lei stessa richiesto, ad inquadramento psico-diagnostico, e a richiedere l'invalidità civile onde facilitare la possibilità di reperire una attività lavorativa, facendo rientro presso la madre e la sorella.
4 L'adozione del provvedimento del TM appare quindi giustificato alla luce della inadeguatezza della madre di farsi carico delle esigenze dei minori al di là dei loro bisogni materiali in ragione delle carenze intellettive e della deprivazione culturale e dell'elevato stato d'ansia (cfr relazione Centro
salute mentale di Carpi) che riversa anche sui minori, e che la rende persona fragile e soggetta a farsi influenzare dalle persone e dall'ambiente circostante.
In presenza di tale limite intellettivo appare difficile porre in atto ulteriore sostegno alla genitorialità
che peraltro la donna attualmente rifiuta.
In tale situazione e tenuto conto dell'età dei minori, il rimedio prescritto dal appare l'unico Pt_3
idoneo alla loro cura e al loro sostegno emotivo nel percorso di autonomia per il loro benessere psicofisico per una crescita sana ed equilibrata ed al fine di farli crescere in un ambiente familiare non disfunzionale.
Vanno comunque mantenuti incontri e videochiamate protette tra madre e figli in ragione del profondo legame affettivo tra gli stessi.
Quanto all'istanza della nonna e della zia dei minori, posto che va sollecitata presa in carico al fine dello svolgimento dell'indagine sociale, dovendosi escludere, allo stato, il reinserimento anche dei figli nel nucleo familiare materno, in ragione dei rapporti conflittuali rilevati in passato, della manifestata incapacità di accudire e proteggere i minori ed in mancanza di una valutazione attuale,
appare tuttavia opportuno, in quanto non sono state evidenziate problematiche particolari, disporre la ripresa delle videochiamate protette settimanali.
Gli incontri protetti potranno essere avviati dal T.M. a seguito degli esiti positivi dell'indagine sociale.
In ragione della natura del procedimento pare equo compensare le spese di lite tra le parti.
Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che il reclamo è
stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo avverso il decreto provvisorio del Tribunale dei Minorenni di Genova del
9/12/2024.
5 Dispone il mantenimento degli incontri e delle videochiamate protette tra madre e figli con cadenza settimanale;
Dispone la ripresa delle videochiamate settimanali con la zia dei minori;
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13
comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che il reclamo è
stato integralmente rigettato.
Genova, 11 aprile 2025
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
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