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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 26/03/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 3718/2022
Tribunale Ordinario di Parma
SENTENZA A VERBALE
A seguito di trattazione scritta
Il Giudice, all'esito dell'udienza di trattazione scritta del 26 marzo 2025, rilevato che le parti non hanno depositato le note di trattazione scritta e che tale comportamento equivale alla mancata comparizione;
ha pronunciato la seguente sentenza a verbale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3718/2022 R.G. promossa da:
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, con l'avv. Giovanni Franchi
[...]
ATTORI contro in persona dell'Amministratore pro tempore dott. Controparte_1 CP_2
con l'avv. Marina Baruffi
[...]
CONVENUTO
OGGETTO: impugnazione di delibera assembleare
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 5 marzo 2025, celebrata mediante trattazione scritta, nessuna delle parti ha depositato note scritte, sicché la causa è stata rinviata ex artt. 181 e 309 cpc. all'udienza del 26 marzo 2025, di cui la Cancelleria ha dato regolare comunicazione alle parti costituite.
Neppure alla successiva udienza celebrata in forma cartolare in data 26 marzo 2025 le parti hanno provveduto al deposito delle note scritte.
Il mancato deposito delle note scritte va equiparato alla mancata comparizione in udienza agli effetti dell'art. 309 c.p.c. e, pertanto, la causa deve essere cancellata dal ruolo e dichiarata estinta,
1 essendosi verificata l'ipotesi disciplinata dal combinato disposto degli artt. 309 e primo comma art. 181 c.p.c. come modificato dall'art. 50 d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.
L'estinzione del giudizio davanti al Tribunale in composizione monocratica deve essere dichiarata con sentenza, posto che la previsione di cui all'art. 307, ultimo comma cpc, a mente della quale l'estinzione è dichiarata con ordinanza dal giudice istruttore ovvero con sentenza dal collegio può trovare applicazione solo nelle cause di competenza del Tribunale in composizione collegiale, e ciò in quanto il controllo del collegio sulle ordinanze di estinzione pronunciate del giudice istruttore è ipotizzabile solo nelle cause di competenza collegiale e non in quelle in cui il giudice istruttore svolge funzione di Giudice Unico.
Detta conclusione è ribadita dalla conforme giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
"l'estinzione di un processo di cognizione ordinario, ...è regolata dalle disposizioni contenute nell'art. 307 c.p.c., comma 4, e negli arti. 308 e 309 c.p.c.. Queste norme debbono essere lette collegandole all'art. 178 c.p.c., comma 2, il quale dispone che l'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di Giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo, è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. Il combinato disposto delle norme ora indicate non indica espressamente la forma (e, quindi, il regime) del provvedimento di estinzione del processo di cognizione adottato dal Giudice unico;
nondimeno, nel sistema anteriore alla istituzione del Giudice unico di primo grado, avutasi con il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, la dottrina prevalente e la giurisprudenza di questa Corte ritenevano che la estinzione del processo di cognizione doveva essere dichiarata dal giudice monocratico con la forma della sentenza (Cass.
13 agosto 1987 n. 6924) e, se adottato con sentenza, era soggetto al regime ordinario delle impugnazioni. Queste regole valgono anche quando l'estinzione del processo è dichiarata dal
Giudice unico di primo grado, poiché nei procedimenti che si svolgono davanti a detto giudice non
v'è spazio per una contrapposizione del giudice unico al collegio, sicché ...la pronuncia di estinzione a mezzo di ordinanza è rimedio impraticabile posto che "l'art. 308 citato, comma 1, secondo il quale contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione è ammesso il reclamo al collegio, non trova spazio nei procedimenti che si svolgono davanti al Giudice unico di primo grado. In altri termini, in questi procedimenti ... l'estinzione del processo deve essere dichiarata con sentenza, la quale è soggetta ai mezzi di impugnazione ordinari propri delle sentenze" (Cass. Sez. 3 n. 14592 del 22/06/2007, conf. Cass. 15 marzo 2007, n. 6023 e Cass. 18 gennaio 2005, n. 950).
Ne consegue che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal Giudice monocratico del Tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con
2 l'appello (cfr.: Cass. CI , sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 citata;
Cass. CI , sez. I, 6 aprile
2006, n. 8041; Cass. CI , sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092;; Cass. CI , sez. I, 25 febbraio 2004,
n. 3733; Cass. CI , sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889).
In ragione di quanto sopra, essendo il presente giudizio affidato alla cognizione di questo Giudice in funzione di giudice unico, l'estinzione deve essere pronunciata con sentenza.
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, DISPONE la cancellazione della presente causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Parma, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena
3
Tribunale Ordinario di Parma
SENTENZA A VERBALE
A seguito di trattazione scritta
Il Giudice, all'esito dell'udienza di trattazione scritta del 26 marzo 2025, rilevato che le parti non hanno depositato le note di trattazione scritta e che tale comportamento equivale alla mancata comparizione;
ha pronunciato la seguente sentenza a verbale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3718/2022 R.G. promossa da:
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, con l'avv. Giovanni Franchi
[...]
ATTORI contro in persona dell'Amministratore pro tempore dott. Controparte_1 CP_2
con l'avv. Marina Baruffi
[...]
CONVENUTO
OGGETTO: impugnazione di delibera assembleare
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 5 marzo 2025, celebrata mediante trattazione scritta, nessuna delle parti ha depositato note scritte, sicché la causa è stata rinviata ex artt. 181 e 309 cpc. all'udienza del 26 marzo 2025, di cui la Cancelleria ha dato regolare comunicazione alle parti costituite.
Neppure alla successiva udienza celebrata in forma cartolare in data 26 marzo 2025 le parti hanno provveduto al deposito delle note scritte.
Il mancato deposito delle note scritte va equiparato alla mancata comparizione in udienza agli effetti dell'art. 309 c.p.c. e, pertanto, la causa deve essere cancellata dal ruolo e dichiarata estinta,
1 essendosi verificata l'ipotesi disciplinata dal combinato disposto degli artt. 309 e primo comma art. 181 c.p.c. come modificato dall'art. 50 d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.
L'estinzione del giudizio davanti al Tribunale in composizione monocratica deve essere dichiarata con sentenza, posto che la previsione di cui all'art. 307, ultimo comma cpc, a mente della quale l'estinzione è dichiarata con ordinanza dal giudice istruttore ovvero con sentenza dal collegio può trovare applicazione solo nelle cause di competenza del Tribunale in composizione collegiale, e ciò in quanto il controllo del collegio sulle ordinanze di estinzione pronunciate del giudice istruttore è ipotizzabile solo nelle cause di competenza collegiale e non in quelle in cui il giudice istruttore svolge funzione di Giudice Unico.
Detta conclusione è ribadita dalla conforme giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
"l'estinzione di un processo di cognizione ordinario, ...è regolata dalle disposizioni contenute nell'art. 307 c.p.c., comma 4, e negli arti. 308 e 309 c.p.c.. Queste norme debbono essere lette collegandole all'art. 178 c.p.c., comma 2, il quale dispone che l'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di Giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo, è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. Il combinato disposto delle norme ora indicate non indica espressamente la forma (e, quindi, il regime) del provvedimento di estinzione del processo di cognizione adottato dal Giudice unico;
nondimeno, nel sistema anteriore alla istituzione del Giudice unico di primo grado, avutasi con il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, la dottrina prevalente e la giurisprudenza di questa Corte ritenevano che la estinzione del processo di cognizione doveva essere dichiarata dal giudice monocratico con la forma della sentenza (Cass.
13 agosto 1987 n. 6924) e, se adottato con sentenza, era soggetto al regime ordinario delle impugnazioni. Queste regole valgono anche quando l'estinzione del processo è dichiarata dal
Giudice unico di primo grado, poiché nei procedimenti che si svolgono davanti a detto giudice non
v'è spazio per una contrapposizione del giudice unico al collegio, sicché ...la pronuncia di estinzione a mezzo di ordinanza è rimedio impraticabile posto che "l'art. 308 citato, comma 1, secondo il quale contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione è ammesso il reclamo al collegio, non trova spazio nei procedimenti che si svolgono davanti al Giudice unico di primo grado. In altri termini, in questi procedimenti ... l'estinzione del processo deve essere dichiarata con sentenza, la quale è soggetta ai mezzi di impugnazione ordinari propri delle sentenze" (Cass. Sez. 3 n. 14592 del 22/06/2007, conf. Cass. 15 marzo 2007, n. 6023 e Cass. 18 gennaio 2005, n. 950).
Ne consegue che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal Giudice monocratico del Tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con
2 l'appello (cfr.: Cass. CI , sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 citata;
Cass. CI , sez. I, 6 aprile
2006, n. 8041; Cass. CI , sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092;; Cass. CI , sez. I, 25 febbraio 2004,
n. 3733; Cass. CI , sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889).
In ragione di quanto sopra, essendo il presente giudizio affidato alla cognizione di questo Giudice in funzione di giudice unico, l'estinzione deve essere pronunciata con sentenza.
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, DISPONE la cancellazione della presente causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Parma, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena
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