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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/10/2025, n. 14171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14171 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 67513/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
NN RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 67513/2018 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. Giovanni Di Salvo
parte opponente
E
[...]
, Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
CA CO, disgiuntamente all'avv. Angelo Viola,
parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte autorizzate depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva Parte_1
tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15713/2018 emesso dall'intestato Tribunale, su ricorso proposto da
[...]
, con Controparte_1
pagina1 di 5 il quale gli veniva ingiunto il pagamento del complessivo importo di €
2.187.138, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento, a titolo di rimborso della somma di “agevolazioni previste dal D.Lgs. n.
185/2000, Titolo I, Capo I, per la realizzazione di uno stabilimento per la produzione industriale di pane surgelato presso il Comune di Resuttano
(CL)”.
1.2.In particolare, l'opponente contestava la fondatezza della pretesa, segnatamente deduceva l'insussistenza dei presupposti per la revoca del finanziamento concesso in suo favore, rilevando di non essere inadempiente e allegando di non aver ricevuto la delibera di revoca adottata il 16/11/2017 da . CP_1
1.3.Rilevava, inoltre, che il pagamento solo parziale delle fatture relative al
SAL nonché della quota della fattura n. 43/A emessa in data 20/04/2012, era stato determinato dal contenzioso ancora in essere con la società
[...]
CP_2
1.3.Chiedeva, dunque, che il decreto ingiuntivo opposto fosse revocato e/o annullato.
2.Si costituiva in giudizio
[...]
(d'ora in poi ), che Controparte_1 CP_1
contestava la fondatezza delle ragioni di opposizione, rassegnando le seguenti conclusioni: “previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, voglia: 1) rigettare l'opposizione ex adverso articolata;
2) confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
3) condannare la “ Parte_2
l risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.”.
[...]
3. ha dimostrato la fondatezza della propria pretesa, mentre CP_1
l'opposizione proposta da si è rivelata infondata. Parte_1
3.1.Si rileva, infatti, che , la quale assume – secondo pacifica CP_1
giurisprudenza (Cass. n. 9989/2016; n. 6813/2001) – la posizione sostanziale di attrice, nonostante appaia formalmente come convenuta, abbia assolto all'onere, sulla medesima incombente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di pagina2 di 5 fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente (convenuto in senso sostanziale) non ha dimostrato alcun fatto impeditivo, modificativo o estintivo.
3.2.Occorre, infatti, ricordare che, in applicazione del criterio di riparto in materia di adempimento delle obbligazioni (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001), spetta al creditore dimostrare solamente il titolo costitutivo del proprio diritto ed allegare l'inadempimento, gravando, invece, sul debitore l'onere di provare l'avvenuto adempimento o altra modalità di estinzione dell'obbligazione.
3.3.Nel caso di specie, il creditore ha assolto all'onere sullo stesso incombente relativo alla dimostrazione del titolo, ovvero del contratto
(doc.2 di parte opposta), e all'allegazione dell'inadempimento (peraltro indicando calcoli che non sono stati in alcun modo contestati) , dando prova, inoltre, che, con nota del 28.6.2017, aveva provveduto a diffidare la
[...]
(docc. 9 e 10 di parte opposta), invitandola a regolarizzare la Parte_1
propria posizione entro 30 giorni rispetto a quanto rilevato, pena l'attivazione delle tutele contrattuali.
3.4. Difatti, benché parte opponente sostenga di non aver ricevuto la predetta diffida, deve osservarsi che la ricevuta dell'avvenuta consegna della raccomandata con avviso di ricevimento comporta la presunzione di ricezione e di conoscenza del suo contenuto, che può essere vinta dal destinatario solo dimostrando che la busta era vuota o aveva un contenuto diverso (da ultimo, Cass. sez. V, n. 6251/2025).
3.5. D'altra parte, la stessa opponente non nega l'inadempimento, ma lo attribuisce alla sussistenza di un contenzioso in corso, causa inidonea, anche ove dimostrata, a rendere la risoluzione del contratto con conseguente revoca delle agevolazioni, illegittima.
3.6. Come previsto dall'art. 16 del contratto di finanziamento “il mancato puntuale ed esatto pagamento anche [di] una sola delle rate, anche di soli interessi, del finanziamento agevolato indicato nell'art. 9 (…) o le somme comunque dovute in
pagina3 di 5 dipendenza di tale finanziamento” veniva previsto come causa di risoluzione del contratto e di restituzione del finanziamento.
3.7.Inoltre, parte opponente ammette e, dunque, non contesta , di non aver nemmeno iniziato l'attività commerciale oggetto del programma di investimento nei termini previsti, circostanza già di per sé sola idonea a legittimare la revoca delle agevolazioni ex art. 16 1b del Contratto (doc. 2 di parte opposta).
4.Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto dichiarato definitivamente esecutivo.
5.Deve, invece, essere rigettata l'istanza ex art. 96, primo comma c.p.c., atteso che parte opposta non ha dato prova, né ha allegato, quali danni - ulteriori rispetto a quelli già ristorati con la condanna al pagamento delle spese processuali e diversi rispetto al decorso del tempo già compensato dal riconoscimento degli interessi legali - avrebbe subito per effetto del contegno processuale di controparte, potendo essere , secondo quanto previsto dalla disposizione richiamata, la sola liquidazione dei danni rimessa alla valutazione equitativa del Giudice, non la loro indicazione e dimostrazione che incombe sull'istante secondo l'ordinario criterio previsto dall'art. 2967 c.c.
6.Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati, tenuto conto del valore della causa, nonché della quantità e qualità delle difese.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede: rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto dichiara Parte_1
definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 15713/2018 dell'intestato
Tribunale;
pagina4 di 5 respinge l'istanza volta ad ottenere il risarcimento dei danni per responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta;
condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1
Controparte_1
, che liquida in € 49.336 per compensi, oltre al
[...] CP_1
rimborso di spese forfettarie, I.v.a. e C.p.a., come per legge.
Così deciso in Roma il 09.10.2025
Il Giudice
dott.ssa NN RI
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
NN RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 67513/2018 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. Giovanni Di Salvo
parte opponente
E
[...]
, Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
CA CO, disgiuntamente all'avv. Angelo Viola,
parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte autorizzate depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva Parte_1
tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15713/2018 emesso dall'intestato Tribunale, su ricorso proposto da
[...]
, con Controparte_1
pagina1 di 5 il quale gli veniva ingiunto il pagamento del complessivo importo di €
2.187.138, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento, a titolo di rimborso della somma di “agevolazioni previste dal D.Lgs. n.
185/2000, Titolo I, Capo I, per la realizzazione di uno stabilimento per la produzione industriale di pane surgelato presso il Comune di Resuttano
(CL)”.
1.2.In particolare, l'opponente contestava la fondatezza della pretesa, segnatamente deduceva l'insussistenza dei presupposti per la revoca del finanziamento concesso in suo favore, rilevando di non essere inadempiente e allegando di non aver ricevuto la delibera di revoca adottata il 16/11/2017 da . CP_1
1.3.Rilevava, inoltre, che il pagamento solo parziale delle fatture relative al
SAL nonché della quota della fattura n. 43/A emessa in data 20/04/2012, era stato determinato dal contenzioso ancora in essere con la società
[...]
CP_2
1.3.Chiedeva, dunque, che il decreto ingiuntivo opposto fosse revocato e/o annullato.
2.Si costituiva in giudizio
[...]
(d'ora in poi ), che Controparte_1 CP_1
contestava la fondatezza delle ragioni di opposizione, rassegnando le seguenti conclusioni: “previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, voglia: 1) rigettare l'opposizione ex adverso articolata;
2) confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
3) condannare la “ Parte_2
l risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.”.
[...]
3. ha dimostrato la fondatezza della propria pretesa, mentre CP_1
l'opposizione proposta da si è rivelata infondata. Parte_1
3.1.Si rileva, infatti, che , la quale assume – secondo pacifica CP_1
giurisprudenza (Cass. n. 9989/2016; n. 6813/2001) – la posizione sostanziale di attrice, nonostante appaia formalmente come convenuta, abbia assolto all'onere, sulla medesima incombente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di pagina2 di 5 fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente (convenuto in senso sostanziale) non ha dimostrato alcun fatto impeditivo, modificativo o estintivo.
3.2.Occorre, infatti, ricordare che, in applicazione del criterio di riparto in materia di adempimento delle obbligazioni (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001), spetta al creditore dimostrare solamente il titolo costitutivo del proprio diritto ed allegare l'inadempimento, gravando, invece, sul debitore l'onere di provare l'avvenuto adempimento o altra modalità di estinzione dell'obbligazione.
3.3.Nel caso di specie, il creditore ha assolto all'onere sullo stesso incombente relativo alla dimostrazione del titolo, ovvero del contratto
(doc.2 di parte opposta), e all'allegazione dell'inadempimento (peraltro indicando calcoli che non sono stati in alcun modo contestati) , dando prova, inoltre, che, con nota del 28.6.2017, aveva provveduto a diffidare la
[...]
(docc. 9 e 10 di parte opposta), invitandola a regolarizzare la Parte_1
propria posizione entro 30 giorni rispetto a quanto rilevato, pena l'attivazione delle tutele contrattuali.
3.4. Difatti, benché parte opponente sostenga di non aver ricevuto la predetta diffida, deve osservarsi che la ricevuta dell'avvenuta consegna della raccomandata con avviso di ricevimento comporta la presunzione di ricezione e di conoscenza del suo contenuto, che può essere vinta dal destinatario solo dimostrando che la busta era vuota o aveva un contenuto diverso (da ultimo, Cass. sez. V, n. 6251/2025).
3.5. D'altra parte, la stessa opponente non nega l'inadempimento, ma lo attribuisce alla sussistenza di un contenzioso in corso, causa inidonea, anche ove dimostrata, a rendere la risoluzione del contratto con conseguente revoca delle agevolazioni, illegittima.
3.6. Come previsto dall'art. 16 del contratto di finanziamento “il mancato puntuale ed esatto pagamento anche [di] una sola delle rate, anche di soli interessi, del finanziamento agevolato indicato nell'art. 9 (…) o le somme comunque dovute in
pagina3 di 5 dipendenza di tale finanziamento” veniva previsto come causa di risoluzione del contratto e di restituzione del finanziamento.
3.7.Inoltre, parte opponente ammette e, dunque, non contesta , di non aver nemmeno iniziato l'attività commerciale oggetto del programma di investimento nei termini previsti, circostanza già di per sé sola idonea a legittimare la revoca delle agevolazioni ex art. 16 1b del Contratto (doc. 2 di parte opposta).
4.Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto dichiarato definitivamente esecutivo.
5.Deve, invece, essere rigettata l'istanza ex art. 96, primo comma c.p.c., atteso che parte opposta non ha dato prova, né ha allegato, quali danni - ulteriori rispetto a quelli già ristorati con la condanna al pagamento delle spese processuali e diversi rispetto al decorso del tempo già compensato dal riconoscimento degli interessi legali - avrebbe subito per effetto del contegno processuale di controparte, potendo essere , secondo quanto previsto dalla disposizione richiamata, la sola liquidazione dei danni rimessa alla valutazione equitativa del Giudice, non la loro indicazione e dimostrazione che incombe sull'istante secondo l'ordinario criterio previsto dall'art. 2967 c.c.
6.Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati, tenuto conto del valore della causa, nonché della quantità e qualità delle difese.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede: rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto dichiara Parte_1
definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 15713/2018 dell'intestato
Tribunale;
pagina4 di 5 respinge l'istanza volta ad ottenere il risarcimento dei danni per responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta;
condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1
Controparte_1
, che liquida in € 49.336 per compensi, oltre al
[...] CP_1
rimborso di spese forfettarie, I.v.a. e C.p.a., come per legge.
Così deciso in Roma il 09.10.2025
Il Giudice
dott.ssa NN RI
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