TRIB
Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/03/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4745/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4745/2019 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: appello – lesioni personali
TRA
in persona del suo Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa, Parte_1
giusta procura in atti, dall'Avv. Edoardo Strazzullo ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Controparte_1
Pierluigi Aprea ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATO
NONCHÉ
residente in [...] Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
1 CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio la Parte_1
proponeva appello avverso la Sentenza N. 347/2019, emessa dal Giudice di Pace di
Marigliano il 17.10.2018 e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data
13.05.2019.
L'appellante, sulla base delle argomentazioni in atti, chiedeva all'adito Tribunale la riforma integrale della sentenza impugnata.
Si costituiva tempestivamente in giudizio resistendo con le Controparte_1
argomentazioni in atti, sulla cui base chiedeva il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della gravata sentenza, con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
Non si costituiva, invece, in giudizio nonostante la regolarità Controparte_2
dell'instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti: ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Con la condivisibile ordinanza datata 14.01.2020 depositata il 27.01.2020, emessa da questo
Tribunale in diversa composizione, veniva sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sulla base della considerazione secondo la quale “tra i motivi di appello proposti dalla rientra la censura avverso il rigetto dell'eccezione di incompetenza per Parte_1
territorio già formulata in primo grado che, alla luce di un sommario esame degli atti di causa, appare invece provvista del necessario fumus boni iuris”.
Tanto premesso, deve preliminarmente rigettarsi perché è infondata la sollevata eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ed invero, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con
2 modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve
contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto
della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene
la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., Sent. n. 27199 del 16.11.2017; conforme
Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 13535 del 30.05.2018).
Ebbene, tali essendo i principi applicabili sul punto al caso di specie, deve evidenziarsi che l'appello ha rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nel suo testo applicabile nel presente giudizio ratione temporis, come interpretato dalla Suprema Corte.
Infatti, l'appellante ha adeguatamente esposto le censure mosse alla sentenza oggetto del presente appello, nonché ha altrettanto soddisfacentemente controargomentato rispetto alle ragioni in virtù delle quali il giudice di prime cure ha accolto le domande della allora parte attrice.
Ciò posto, l'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Carattere dirimente riveste, sotto tale profilo, la fondatezza del primo motivo di appello con cui è stato lamentato il mancato accoglimento, da parte del giudice di prime cure,
dell'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Marigliano.
La sentenza impugnata va, quindi, riformata, all'esito dell'iter argomentativo che segue.
3 Ora, va preliminarmente osservato che, come da costante giurisprudenza, nell'azione di risarcimento dei danni derivati dalla circolazione stradale concorrono il c.d. forum delicti
(luogo del sinistro), il c.d. forum rei (luogo di residenza o di domicilio del presunto responsabile civile), il c.d. forum destinatae solutionis e, infine, il foro generale delle persone giuridiche, ovvero la sede del convenuto se trattasi di una società di persone o di capitali (v., e pluribus, Cass. Civ., Sez. 3, Sent. 24.09.1979, n. 4929).
La Suprema Corte, inoltre, con un indirizzo oramai del tutto consolidato, ha stabilito che in tema di competenza territoriale, nelle cause relative a diritti di obbligazione, «la disciplina
di cui all'art. 38, comma 1, c.p.c., come sostituito dall'art. 45 della l. n. 69 del 2009 – la
quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma
del testo previgente dell'art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell'eccezione “a pena di decadenza” nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell'eccezione
– comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice
adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (e, nel
caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti),
indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga
competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace
l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando
la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente)
contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli
indicati profili» (v. Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ord. 20.08.2020, n. 17374; cfr., conformi, Cass.
Civ., Sez. 6 – 1, Ord. 27.10.2016, n. 21769 e Cass. Civ., Sez. 6 – 2, Ord. 18.02.2011, n.
3989).
La Suprema Corte ha anche chiarito che “in tema di competenza territoriale derogabile, la
4 parte che sollevi l'eccezione di incompetenza è tenuta a dimostrare che la stessa sia fondata
con riferimento a qualunque possibile criterio di collegamento previsto dalla legge rispetto
al foro di cui si contesti la competenza, sicché, ove sia convenuta una società per azioni, per
negare la competenza in relazione al luogo di residenza del convenuto, ai sensi dell'art. 19
c.p.c., la società deve provare non solo che la propria sede principale si trovi altrove, ma
anche che essa non abbia alcuna sede secondaria, né alcuno stabilimento con un
rappresentante abilitato a stare in giudizio, nell'ambito della circoscrizione territoriale di
competenza del giudice adito” (v. Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ord. 14.10.2011, n. 21253; e cfr.,
conformi, Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ord. 21.07.2011, n. 15996 e Cass. Civ., Sez. 6 – 2, Ord.
03.07.2018, n. 17311).
Ebbene, nel caso di specie, la aveva tempestivamente sollevato l'eccezione di Parte_1
incompetenza per territorio del giudice adito, adeguatamente formulandola e motivandola (si veda, in particolare, la comparsa di costituzione e riposta in primo grado) ed altresì fornendo prova del fatto che la propria sede principale si trovasse a NA, nonché che la stessa non avesse alcuna sede secondaria, né stabilimenti con un rappresentante abilitato a stare in giudizio, nell'ambito territoriale di competenza del Giudice di Pace di Marigliano (si veda la visura camerale della medesima società versata in atti, aggiornata al 28.04.2016, circostanza,
questa, non tempestivamente eccepita nel giudizio di primo grado dall'allora parte attrice, contrariamente a quanto da quest'ultima sostenuto costituendosi in appello, non senza tralasciare che, comunque, il non considerevole lasso di tempo – pari a pochi mesi –
intercorso fra il 28.04.2016 e la data di instaurazione del giudizio di primo grado consente di presumere che anche a tale data la situazione documentata dalla summenzionata visura camerale fosse rimasta invariata).
Dunque, nessuno dei convenuti evocati in giudizio risultava avere la residenza, il domicilio o la sede legale in un Comune ricompreso nel relativo circondario, considerato che CP_2
5 risiede in NI (il che radica la competenza del Giudice di Pace di NI) e la CP_2
suindicata compagnia di assicurazioni, come anticipato sopra, ha sede legale in NA (il che radica la competenza del Giudice di Pace di NA); nemmeno i criteri sussidiari di cui all'art. 20 c.p.c., poi, sono in grado di sorreggere la competenza territoriale del Giudice
di Pace de quo, posto che il luogo in cui si sono verificati gli effetti dannosi ed è sorta la relativa obbligazione risarcitoria dedotti in giudizio sorge al di fuori del circondario di riferimento (cfr. Cass.
Civ., Sez. 2, Sent. 05.10.1998, n. 9853), essendosi il sinistro verificato in VO (NA) (il che radica la competenza del Giudice di Pace di Sant'Anastasia), così come, del resto, neppure il c.d. forum destinatae
solutionis individuava l'ufficio investito della domanda, in quanto il luogo di adempimento della prestazione risarcitoria invocata erano i domicili dei debitori convenuti ex art. 1182, ultimo comma, c.p.c., in considerazione della natura illiquida del debito di valore in questione (v., ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, Sent.
24.10.2007, n. 22326, nonché Cass. Civ., Sez. Un., Sent. 13.09.2016, n. 17989).
Inoltre, non può condividersi la deduzione sollevata dalla difesa di Controparte_1
secondo cui, poiché il Giudice di Pace adito, con ordinanza emessa in corso di causa
[...]
(si veda il verbale d'udienza del 15.02.2017), aveva rigettato l'eccezione di incompetenza e non era stata formulata riserva di gravame da parte dell'eccipiente avverso tale decisione, la era decaduta dal potere di far valere in sede di appello la questione, per Parte_1
formazione del giudicato interno ex art. 340 c.p.c.
Tale ricostruzione, infatti, implicherebbe che la succitata ordinanza si traducesse in una statuizione avente valore decisorio sulla competenza territoriale e, cioè, di sentenza non definitiva sul punto. Ora, questo assunto non può in alcun modo condividersi.
Ed invero, deve sul punto aderirsi all'orientamento giurisprudenziale espresso dall'Ordinanza n. 11657/2008 della Suprema Corte a Sezioni Unite. Tale arresto, che viene in rilievo nel caso di specie, ha affermato il principio generale secondo cui «il giudice unico,
che assomma in sé le funzioni di istruzione e di decisione, quando ritenga di emettere una
6 decisione definitiva sulla competenza, è tenuto – ai sensi degli artt. 187 e 281-bis cod. proc.
civ. – ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione
fra la fase istruttoria e quella di decisione, non potendosi ritenere che una qualunque
decisione assunta in tema di competenza implichi per il giudice l'esaurimento della
“potestas iudicandi” sul punto» (v. Cass. Civ., Sez. Un., Ord. 12.05.2008, n. 11657; cfr.,
conforme, Cass. Civ., Sez. Un., Ord., 10.12.2009, n. 25798) e, ciò, anche dopo l'innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza, da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza (v. Cass. Civ., Sez. Un., Ord. 29.09.2014, n. 20449).
Sicché, deve concludersi che la decisione affermativa della competenza presuppone sempre la rimessione in decisione della causa ai sensi degli artt. 189 e 275 cod. proc. civ. (ed ai sensi dello stesso art. 189 cod. proc. civ. in relazione all'art. 281-quinquies cod. proc. civ. per il procedimento di decisione del giudice monocratico) preceduta dall'invito a precisare le conclusioni. Ne discende, pertanto, che ove nel procedimento davanti al giudice monocratico quest'ultimo esterni espressamente od implicitamente in un'ordinanza, senza aver provveduto agli adempimenti sopra indicati, un convincimento sulla competenza e dia provvedimenti sulla prosecuzione del giudizio, tale ordinanza non ha natura di decisione affermativa sulla competenza impugnabile ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ. (v., ex aliis,
Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ord. 30.10.2013, n. 24509; Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ord. 04.06.2013, n.
14136; Cass. Civ., Sez. 6 – 1, Ord. 03.02.2020, n. 2338).
Ora, tornando al caso di specie, se è pur vero che all'esito della prima udienza di trattazione del 10.02.2017 il Giudice di Pace aveva concesso alle parti un termine per il deposito di note al fine di dedurre in merito all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla difesa della è altrettanto vero che concedere alle parti un termine per note, la cui Parte_1
funzione è principalmente quella di stimolare il contraddittorio circa una determinata
7 questione (sub specie, preliminare), non equivale certo ad invitare le parti stesse a precisare le conclusioni.
Nella fattispecie, dunque, la decisione affermativa della competenza del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere l'eccezione tempestivamente e compiutamente sollevata dalla compagnia assicuratrice, ha affermato la propria competenza e, al contempo,
disposto la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, ma, senza preventivamente invitare le parti a precisare le conclusioni, non può rivestire la natura di una decisione affermativa sulla competenza (e, per l'effetto, non era impugnabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 c.p.c.),
proprio in quanto, come precisato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 14136/2013), una decisione sulla competenza può essere contenuta solo in provvedimenti che abbiano «natura
di sentenza».
Né tantomeno può ritenersi che il Giudice di Pace, procedendo e statuendo con l'ordinanza resa nel verbale del 15.02.2017, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta ed oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione;
tanto ciò è vero che, lo stesso giudice, ha poi ritenuto – solamente con l'emanazione della sentenza impugnata – di dover argomentare in parte qua.
Ad ogni buon conto, occorre osservare come le statuizioni della succitata ordinanza, allusive ad una non meglio specificata dicotomia – ai sensi del c.d. forum delicti di cui all'art. 20
c.p.c. – tra il luogo di “verificazione del sinistro” e quello di “verificazione del danno” (e,
segnatamente, quello in cui avrebbero a stabilizzarsi i postumi d'invalidità permanente e, per l'effetto, sarebbe insorta l'obbligazione risarcitoria, così come sostenuto da parte appellata)
non ha un valido fondamento normativo.
Se è vero, infatti, che, nella struttura dell'illecito civile, l'obbligazione sorge solo allorché si verifica il danno consequenziale al fatto illecito – patrimoniale o non patrimoniale – e che il
8 danno rileva quindi sotto un duplice profilo (id est, come evento dannoso e come insieme di conseguenze risarcibili), è altrettanto indubbio che il danno oggetto dell'obbligazione risarcitoria c.d. aquiliana è esclusivamente quello che consegue al fatto lesivo;
sicché, è
agevole concludere che il legislatore, nel fissare la competenza facoltativa, di cui all'art. 20
c.p.c., nel luogo in cui “è sorta” l'obbligazione, ha finito per individuare la competenza territoriale del giudice del luogo in cui si è verificato il fatto idoneo a produrre l'evento lesivo e, quindi, il danno risarcibile, e non anche il luogo in cui si siano verificate altre conseguenze immediate e dirette del fatto lesivo medesimo (regola, questa, che, al più, può
esser riferita al disposto di cui all'art. 1223 c.c., per il quale, com'è noto, il risarcimento deve comprendere anche le perdite “che siano conseguenza immediata e diretta” del fatto lesivo).
Ne deriva che, trattandosi nella fattispecie di un'azione di responsabilità da fatto illecito, la competenza per territorio va determinata con riferimento al luogo in cui si sono verificati gli effetti dannosi ed è sorta, quindi, la relativa obbligazione risarcitoria (v. Cass. n. 9853/1998
cit. e cfr., conforme, Cass. Civ., Sez. 2, Sent. 23.12.1987, n. 9635).
Orbene, nel caso di specie, il lamentato evento dannoso, ravvisabile nelle lesioni personali subite da , si è indubbiamente verificato nel luogo (VO) ove si è Controparte_1
verificato il sinistro stradale per cui è causa.
Infatti, l'allora attore deduceva di aver subito lesioni personali (e, segnatamente, “contusioni di sedi multiple”) a seguito dell'incidente stradale avvenuto il 16.01.2015, alle ore 17:00, in
VO (NA), così come da referto redatto in pari data presso il Presidio Ospedaliero “S.
Maria Loreto Nuovo” di Napoli, a nulla rilevando – ai fini dell'individuazione dei vari Fori
territorialmente competenti – che lo stesso fu, in data 12.03.2015, dichiarato guarito con postumi da valutare presso la . Cardarelli” di Napoli, dal momento che, CP_3
secondo la teoria della causalità adeguata, il lamentato danno non può che essersi verificato
9 nell'esatto luogo in cui si è verificato il lamentato sinistro e, cioè, nel Comune di VO.
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata, quello di Napoli non era affatto un Foro astrattamente ed alternativamente competente da indicarsi – unitamente agli altri, a pena di decadenza, come esige la succitata giurisprudenza – nell'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice adito.
Pertanto, deve necessariamente essere dichiarata l'incompetenza territoriale del Giudice di
Pace di Marigliano.
Va in proposito precisato che, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito, “qualora il giudice di primo grado si sia erroneamente dichiarato competente
decidendo nel merito, il giudice d'appello che rilevi l'incompetenza territoriale deve
rimettere la causa al giudice competente di primo grado ai sensi degli artt. 44 e 50 c.p.c.,
non potendo decidere nel merito per non violare il principio del doppio grado di giudizio.
Non si applica in questo caso il divieto di rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354
c.p.c., in quanto non si tratta di rimessione al medesimo giudice ma di individuazione del
giudice originariamente competente, al fine di garantire alle parti il diritto alla
celebrazione del processo fin dal primo grado dinanzi al proprio giudice naturale” (Corte di appello di Napoli, Sentenza n. 2232 del 20 maggio 2022).
Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, in riforma integrale della sentenza appellata,
dovrà essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Marigliano in favore, alternativamente, del Giudice di Pace di Sant'Anastasia o del Giudice di Pace di
NI o del Giudice di Pace di NA.
Dovrà, poi, assegnarsi alle parti il termine per la riassunzione del processo dinanzi ad uno dei tre suindicati Giudici individuati come alternativamente competenti, ai sensi dell'art. 50
c.p.c.
La presente pronuncia preclude l'esame nel merito della vicenda.
10 Infine, con riferimento alle spese processuali relative al giudizio di primo grado, il Tribunale
rileva preliminarmente che con i due motivi di appello ad esse relativi non si fa altro che richiedere una diversa statuizione sulle spese di lite rispetto a quella contenuta nella sentenza di primo grado – che ha applicato il principio della soccombenza a favore dell'allora parte attrice, vittoriosa in quella sede – proprio sulla base dell'auspicata riforma della sentenza appellata.
Tanto chiarito, potendo il Tribunale statuire anche in tal caso sulle spese del giudizio di primo grado in maniera diversa rispetto alla sentenza impugnata, avendo accolto il primo motivo di appello, si osserva che ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla
Sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, sussistono altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente fra le parti costituite le spese del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle della c.t.u. espletata in primo grado.
Le summenzionate ragioni, in particolare, vanno ravvisate, oltre che nella definizione in rito della presente lite, anche nella circostanza che la stessa implica la risoluzione di questioni oggettivamente controverse, dall'esito incerto e di non irrilevante complessità (cfr. Cass.
Civ., Sez. 3, Sent. 23.04.2001, n. 5976 e Cass. Civ., Sez. 2, Ord. 21.12.2009, n. 26920,
relative all'ipotesi della compensazione delle spese giudiziali per giusti motivi, cui va equiparata, a parere di questo Giudicante, la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni,
stante l'identità delle situazioni de quibus).
La contumacia di in entrambi i gradi di giudizio esclude la necessità di Controparte_2
qualsivoglia statuizione sulle spese del doppio grado di giudizio con riferimento a tale parte.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
11 Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando,
così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_2
- accoglie il primo motivo dell'appello proposto da Parte_1
- per l'effetto, in riforma integrale dell'appellata Sentenza N. 347/2019, emessa dal Giudice
di Pace di Marigliano il 17.10.2018 e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data
13.05.2019, dichiara l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Marigliano in favore, alternativamente, del Giudice di Pace di Sant'Anastasia o del Giudice di Pace di
NI o del Giudice di Pace di NA;
- assegna alle parti, ex art. 50 c.p.c., il termine di sessanta giorni con decorrenza dalla data della comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa, dinanzi ad uno dei Giudici di Pace indicati nel capo precedente del presente dispositivo;
- compensa integralmente tra le parti costituite le spese del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle della c.t.u. espletata in primo grado;
- nulla per le spese del doppio grado di giudizio con riferimento a Controparte_2
Così deciso in Nola, lì 08.03.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4745/2019 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: appello – lesioni personali
TRA
in persona del suo Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa, Parte_1
giusta procura in atti, dall'Avv. Edoardo Strazzullo ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Controparte_1
Pierluigi Aprea ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATO
NONCHÉ
residente in [...] Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
1 CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio la Parte_1
proponeva appello avverso la Sentenza N. 347/2019, emessa dal Giudice di Pace di
Marigliano il 17.10.2018 e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data
13.05.2019.
L'appellante, sulla base delle argomentazioni in atti, chiedeva all'adito Tribunale la riforma integrale della sentenza impugnata.
Si costituiva tempestivamente in giudizio resistendo con le Controparte_1
argomentazioni in atti, sulla cui base chiedeva il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della gravata sentenza, con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
Non si costituiva, invece, in giudizio nonostante la regolarità Controparte_2
dell'instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti: ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Con la condivisibile ordinanza datata 14.01.2020 depositata il 27.01.2020, emessa da questo
Tribunale in diversa composizione, veniva sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sulla base della considerazione secondo la quale “tra i motivi di appello proposti dalla rientra la censura avverso il rigetto dell'eccezione di incompetenza per Parte_1
territorio già formulata in primo grado che, alla luce di un sommario esame degli atti di causa, appare invece provvista del necessario fumus boni iuris”.
Tanto premesso, deve preliminarmente rigettarsi perché è infondata la sollevata eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ed invero, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con
2 modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve
contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto
della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene
la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., Sent. n. 27199 del 16.11.2017; conforme
Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 13535 del 30.05.2018).
Ebbene, tali essendo i principi applicabili sul punto al caso di specie, deve evidenziarsi che l'appello ha rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nel suo testo applicabile nel presente giudizio ratione temporis, come interpretato dalla Suprema Corte.
Infatti, l'appellante ha adeguatamente esposto le censure mosse alla sentenza oggetto del presente appello, nonché ha altrettanto soddisfacentemente controargomentato rispetto alle ragioni in virtù delle quali il giudice di prime cure ha accolto le domande della allora parte attrice.
Ciò posto, l'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Carattere dirimente riveste, sotto tale profilo, la fondatezza del primo motivo di appello con cui è stato lamentato il mancato accoglimento, da parte del giudice di prime cure,
dell'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Marigliano.
La sentenza impugnata va, quindi, riformata, all'esito dell'iter argomentativo che segue.
3 Ora, va preliminarmente osservato che, come da costante giurisprudenza, nell'azione di risarcimento dei danni derivati dalla circolazione stradale concorrono il c.d. forum delicti
(luogo del sinistro), il c.d. forum rei (luogo di residenza o di domicilio del presunto responsabile civile), il c.d. forum destinatae solutionis e, infine, il foro generale delle persone giuridiche, ovvero la sede del convenuto se trattasi di una società di persone o di capitali (v., e pluribus, Cass. Civ., Sez. 3, Sent. 24.09.1979, n. 4929).
La Suprema Corte, inoltre, con un indirizzo oramai del tutto consolidato, ha stabilito che in tema di competenza territoriale, nelle cause relative a diritti di obbligazione, «la disciplina
di cui all'art. 38, comma 1, c.p.c., come sostituito dall'art. 45 della l. n. 69 del 2009 – la
quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma
del testo previgente dell'art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell'eccezione “a pena di decadenza” nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell'eccezione
– comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice
adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (e, nel
caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti),
indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga
competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace
l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando
la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente)
contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli
indicati profili» (v. Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ord. 20.08.2020, n. 17374; cfr., conformi, Cass.
Civ., Sez. 6 – 1, Ord. 27.10.2016, n. 21769 e Cass. Civ., Sez. 6 – 2, Ord. 18.02.2011, n.
3989).
La Suprema Corte ha anche chiarito che “in tema di competenza territoriale derogabile, la
4 parte che sollevi l'eccezione di incompetenza è tenuta a dimostrare che la stessa sia fondata
con riferimento a qualunque possibile criterio di collegamento previsto dalla legge rispetto
al foro di cui si contesti la competenza, sicché, ove sia convenuta una società per azioni, per
negare la competenza in relazione al luogo di residenza del convenuto, ai sensi dell'art. 19
c.p.c., la società deve provare non solo che la propria sede principale si trovi altrove, ma
anche che essa non abbia alcuna sede secondaria, né alcuno stabilimento con un
rappresentante abilitato a stare in giudizio, nell'ambito della circoscrizione territoriale di
competenza del giudice adito” (v. Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ord. 14.10.2011, n. 21253; e cfr.,
conformi, Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ord. 21.07.2011, n. 15996 e Cass. Civ., Sez. 6 – 2, Ord.
03.07.2018, n. 17311).
Ebbene, nel caso di specie, la aveva tempestivamente sollevato l'eccezione di Parte_1
incompetenza per territorio del giudice adito, adeguatamente formulandola e motivandola (si veda, in particolare, la comparsa di costituzione e riposta in primo grado) ed altresì fornendo prova del fatto che la propria sede principale si trovasse a NA, nonché che la stessa non avesse alcuna sede secondaria, né stabilimenti con un rappresentante abilitato a stare in giudizio, nell'ambito territoriale di competenza del Giudice di Pace di Marigliano (si veda la visura camerale della medesima società versata in atti, aggiornata al 28.04.2016, circostanza,
questa, non tempestivamente eccepita nel giudizio di primo grado dall'allora parte attrice, contrariamente a quanto da quest'ultima sostenuto costituendosi in appello, non senza tralasciare che, comunque, il non considerevole lasso di tempo – pari a pochi mesi –
intercorso fra il 28.04.2016 e la data di instaurazione del giudizio di primo grado consente di presumere che anche a tale data la situazione documentata dalla summenzionata visura camerale fosse rimasta invariata).
Dunque, nessuno dei convenuti evocati in giudizio risultava avere la residenza, il domicilio o la sede legale in un Comune ricompreso nel relativo circondario, considerato che CP_2
5 risiede in NI (il che radica la competenza del Giudice di Pace di NI) e la CP_2
suindicata compagnia di assicurazioni, come anticipato sopra, ha sede legale in NA (il che radica la competenza del Giudice di Pace di NA); nemmeno i criteri sussidiari di cui all'art. 20 c.p.c., poi, sono in grado di sorreggere la competenza territoriale del Giudice
di Pace de quo, posto che il luogo in cui si sono verificati gli effetti dannosi ed è sorta la relativa obbligazione risarcitoria dedotti in giudizio sorge al di fuori del circondario di riferimento (cfr. Cass.
Civ., Sez. 2, Sent. 05.10.1998, n. 9853), essendosi il sinistro verificato in VO (NA) (il che radica la competenza del Giudice di Pace di Sant'Anastasia), così come, del resto, neppure il c.d. forum destinatae
solutionis individuava l'ufficio investito della domanda, in quanto il luogo di adempimento della prestazione risarcitoria invocata erano i domicili dei debitori convenuti ex art. 1182, ultimo comma, c.p.c., in considerazione della natura illiquida del debito di valore in questione (v., ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, Sent.
24.10.2007, n. 22326, nonché Cass. Civ., Sez. Un., Sent. 13.09.2016, n. 17989).
Inoltre, non può condividersi la deduzione sollevata dalla difesa di Controparte_1
secondo cui, poiché il Giudice di Pace adito, con ordinanza emessa in corso di causa
[...]
(si veda il verbale d'udienza del 15.02.2017), aveva rigettato l'eccezione di incompetenza e non era stata formulata riserva di gravame da parte dell'eccipiente avverso tale decisione, la era decaduta dal potere di far valere in sede di appello la questione, per Parte_1
formazione del giudicato interno ex art. 340 c.p.c.
Tale ricostruzione, infatti, implicherebbe che la succitata ordinanza si traducesse in una statuizione avente valore decisorio sulla competenza territoriale e, cioè, di sentenza non definitiva sul punto. Ora, questo assunto non può in alcun modo condividersi.
Ed invero, deve sul punto aderirsi all'orientamento giurisprudenziale espresso dall'Ordinanza n. 11657/2008 della Suprema Corte a Sezioni Unite. Tale arresto, che viene in rilievo nel caso di specie, ha affermato il principio generale secondo cui «il giudice unico,
che assomma in sé le funzioni di istruzione e di decisione, quando ritenga di emettere una
6 decisione definitiva sulla competenza, è tenuto – ai sensi degli artt. 187 e 281-bis cod. proc.
civ. – ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione
fra la fase istruttoria e quella di decisione, non potendosi ritenere che una qualunque
decisione assunta in tema di competenza implichi per il giudice l'esaurimento della
“potestas iudicandi” sul punto» (v. Cass. Civ., Sez. Un., Ord. 12.05.2008, n. 11657; cfr.,
conforme, Cass. Civ., Sez. Un., Ord., 10.12.2009, n. 25798) e, ciò, anche dopo l'innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza, da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza (v. Cass. Civ., Sez. Un., Ord. 29.09.2014, n. 20449).
Sicché, deve concludersi che la decisione affermativa della competenza presuppone sempre la rimessione in decisione della causa ai sensi degli artt. 189 e 275 cod. proc. civ. (ed ai sensi dello stesso art. 189 cod. proc. civ. in relazione all'art. 281-quinquies cod. proc. civ. per il procedimento di decisione del giudice monocratico) preceduta dall'invito a precisare le conclusioni. Ne discende, pertanto, che ove nel procedimento davanti al giudice monocratico quest'ultimo esterni espressamente od implicitamente in un'ordinanza, senza aver provveduto agli adempimenti sopra indicati, un convincimento sulla competenza e dia provvedimenti sulla prosecuzione del giudizio, tale ordinanza non ha natura di decisione affermativa sulla competenza impugnabile ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ. (v., ex aliis,
Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ord. 30.10.2013, n. 24509; Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ord. 04.06.2013, n.
14136; Cass. Civ., Sez. 6 – 1, Ord. 03.02.2020, n. 2338).
Ora, tornando al caso di specie, se è pur vero che all'esito della prima udienza di trattazione del 10.02.2017 il Giudice di Pace aveva concesso alle parti un termine per il deposito di note al fine di dedurre in merito all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla difesa della è altrettanto vero che concedere alle parti un termine per note, la cui Parte_1
funzione è principalmente quella di stimolare il contraddittorio circa una determinata
7 questione (sub specie, preliminare), non equivale certo ad invitare le parti stesse a precisare le conclusioni.
Nella fattispecie, dunque, la decisione affermativa della competenza del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere l'eccezione tempestivamente e compiutamente sollevata dalla compagnia assicuratrice, ha affermato la propria competenza e, al contempo,
disposto la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, ma, senza preventivamente invitare le parti a precisare le conclusioni, non può rivestire la natura di una decisione affermativa sulla competenza (e, per l'effetto, non era impugnabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 c.p.c.),
proprio in quanto, come precisato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 14136/2013), una decisione sulla competenza può essere contenuta solo in provvedimenti che abbiano «natura
di sentenza».
Né tantomeno può ritenersi che il Giudice di Pace, procedendo e statuendo con l'ordinanza resa nel verbale del 15.02.2017, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta ed oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione;
tanto ciò è vero che, lo stesso giudice, ha poi ritenuto – solamente con l'emanazione della sentenza impugnata – di dover argomentare in parte qua.
Ad ogni buon conto, occorre osservare come le statuizioni della succitata ordinanza, allusive ad una non meglio specificata dicotomia – ai sensi del c.d. forum delicti di cui all'art. 20
c.p.c. – tra il luogo di “verificazione del sinistro” e quello di “verificazione del danno” (e,
segnatamente, quello in cui avrebbero a stabilizzarsi i postumi d'invalidità permanente e, per l'effetto, sarebbe insorta l'obbligazione risarcitoria, così come sostenuto da parte appellata)
non ha un valido fondamento normativo.
Se è vero, infatti, che, nella struttura dell'illecito civile, l'obbligazione sorge solo allorché si verifica il danno consequenziale al fatto illecito – patrimoniale o non patrimoniale – e che il
8 danno rileva quindi sotto un duplice profilo (id est, come evento dannoso e come insieme di conseguenze risarcibili), è altrettanto indubbio che il danno oggetto dell'obbligazione risarcitoria c.d. aquiliana è esclusivamente quello che consegue al fatto lesivo;
sicché, è
agevole concludere che il legislatore, nel fissare la competenza facoltativa, di cui all'art. 20
c.p.c., nel luogo in cui “è sorta” l'obbligazione, ha finito per individuare la competenza territoriale del giudice del luogo in cui si è verificato il fatto idoneo a produrre l'evento lesivo e, quindi, il danno risarcibile, e non anche il luogo in cui si siano verificate altre conseguenze immediate e dirette del fatto lesivo medesimo (regola, questa, che, al più, può
esser riferita al disposto di cui all'art. 1223 c.c., per il quale, com'è noto, il risarcimento deve comprendere anche le perdite “che siano conseguenza immediata e diretta” del fatto lesivo).
Ne deriva che, trattandosi nella fattispecie di un'azione di responsabilità da fatto illecito, la competenza per territorio va determinata con riferimento al luogo in cui si sono verificati gli effetti dannosi ed è sorta, quindi, la relativa obbligazione risarcitoria (v. Cass. n. 9853/1998
cit. e cfr., conforme, Cass. Civ., Sez. 2, Sent. 23.12.1987, n. 9635).
Orbene, nel caso di specie, il lamentato evento dannoso, ravvisabile nelle lesioni personali subite da , si è indubbiamente verificato nel luogo (VO) ove si è Controparte_1
verificato il sinistro stradale per cui è causa.
Infatti, l'allora attore deduceva di aver subito lesioni personali (e, segnatamente, “contusioni di sedi multiple”) a seguito dell'incidente stradale avvenuto il 16.01.2015, alle ore 17:00, in
VO (NA), così come da referto redatto in pari data presso il Presidio Ospedaliero “S.
Maria Loreto Nuovo” di Napoli, a nulla rilevando – ai fini dell'individuazione dei vari Fori
territorialmente competenti – che lo stesso fu, in data 12.03.2015, dichiarato guarito con postumi da valutare presso la . Cardarelli” di Napoli, dal momento che, CP_3
secondo la teoria della causalità adeguata, il lamentato danno non può che essersi verificato
9 nell'esatto luogo in cui si è verificato il lamentato sinistro e, cioè, nel Comune di VO.
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata, quello di Napoli non era affatto un Foro astrattamente ed alternativamente competente da indicarsi – unitamente agli altri, a pena di decadenza, come esige la succitata giurisprudenza – nell'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice adito.
Pertanto, deve necessariamente essere dichiarata l'incompetenza territoriale del Giudice di
Pace di Marigliano.
Va in proposito precisato che, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito, “qualora il giudice di primo grado si sia erroneamente dichiarato competente
decidendo nel merito, il giudice d'appello che rilevi l'incompetenza territoriale deve
rimettere la causa al giudice competente di primo grado ai sensi degli artt. 44 e 50 c.p.c.,
non potendo decidere nel merito per non violare il principio del doppio grado di giudizio.
Non si applica in questo caso il divieto di rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354
c.p.c., in quanto non si tratta di rimessione al medesimo giudice ma di individuazione del
giudice originariamente competente, al fine di garantire alle parti il diritto alla
celebrazione del processo fin dal primo grado dinanzi al proprio giudice naturale” (Corte di appello di Napoli, Sentenza n. 2232 del 20 maggio 2022).
Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, in riforma integrale della sentenza appellata,
dovrà essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Marigliano in favore, alternativamente, del Giudice di Pace di Sant'Anastasia o del Giudice di Pace di
NI o del Giudice di Pace di NA.
Dovrà, poi, assegnarsi alle parti il termine per la riassunzione del processo dinanzi ad uno dei tre suindicati Giudici individuati come alternativamente competenti, ai sensi dell'art. 50
c.p.c.
La presente pronuncia preclude l'esame nel merito della vicenda.
10 Infine, con riferimento alle spese processuali relative al giudizio di primo grado, il Tribunale
rileva preliminarmente che con i due motivi di appello ad esse relativi non si fa altro che richiedere una diversa statuizione sulle spese di lite rispetto a quella contenuta nella sentenza di primo grado – che ha applicato il principio della soccombenza a favore dell'allora parte attrice, vittoriosa in quella sede – proprio sulla base dell'auspicata riforma della sentenza appellata.
Tanto chiarito, potendo il Tribunale statuire anche in tal caso sulle spese del giudizio di primo grado in maniera diversa rispetto alla sentenza impugnata, avendo accolto il primo motivo di appello, si osserva che ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla
Sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, sussistono altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente fra le parti costituite le spese del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle della c.t.u. espletata in primo grado.
Le summenzionate ragioni, in particolare, vanno ravvisate, oltre che nella definizione in rito della presente lite, anche nella circostanza che la stessa implica la risoluzione di questioni oggettivamente controverse, dall'esito incerto e di non irrilevante complessità (cfr. Cass.
Civ., Sez. 3, Sent. 23.04.2001, n. 5976 e Cass. Civ., Sez. 2, Ord. 21.12.2009, n. 26920,
relative all'ipotesi della compensazione delle spese giudiziali per giusti motivi, cui va equiparata, a parere di questo Giudicante, la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni,
stante l'identità delle situazioni de quibus).
La contumacia di in entrambi i gradi di giudizio esclude la necessità di Controparte_2
qualsivoglia statuizione sulle spese del doppio grado di giudizio con riferimento a tale parte.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
11 Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando,
così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_2
- accoglie il primo motivo dell'appello proposto da Parte_1
- per l'effetto, in riforma integrale dell'appellata Sentenza N. 347/2019, emessa dal Giudice
di Pace di Marigliano il 17.10.2018 e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data
13.05.2019, dichiara l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Marigliano in favore, alternativamente, del Giudice di Pace di Sant'Anastasia o del Giudice di Pace di
NI o del Giudice di Pace di NA;
- assegna alle parti, ex art. 50 c.p.c., il termine di sessanta giorni con decorrenza dalla data della comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa, dinanzi ad uno dei Giudici di Pace indicati nel capo precedente del presente dispositivo;
- compensa integralmente tra le parti costituite le spese del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle della c.t.u. espletata in primo grado;
- nulla per le spese del doppio grado di giudizio con riferimento a Controparte_2
Così deciso in Nola, lì 08.03.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
12