CA
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/02/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1466/2023 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
Parte_1
(C.F. ), P.IVA_1
- appellante -
elettivamente domiciliata in CONEGLIANO (TV), VIA MARCO POLO n. 8, con il patrocinio dell'avv. ALOMA PIAZZA,
contro
Controparte_1
(P. IVA ), P.IVA_2
- appellata -
pagina 1 di 47 elettivamente domiciliata in TREVISO, VIALE MONTE GRAPPA n. 45, con il patrocinio dell'avv. VINCENZO PELLEGRINI.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1094/2023, depositata in data
23.6.23.
Conclusioni dell'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis rejectis, in riforma dell'impugnata sentenza n. 1094/2023, rep. 22392023, pronunciata dal Giudice
Onorario del Tribunale di Treviso, Dott.ssa Fides Azzolini, nel contenzioso n.
4260/2020 R.G., pubblicata in data 23.6.2023 e notificata in data 29.6.2023
IN VIA PRELIMINARE: accertata la sussistenza di valida ed efficace procura rilasciata da al sottoscritto patrocinio, rigettarsi l'eccezione sollevata sul punto da parte Pt_1
appellata in quanto infondata in fatto ed in diritto.
IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA: nell'ipotesi in cui l'adita Corte ritenesse comunque sussistente un vizio nella procura, richiamando l'art. 182 c.p.c. come da ultimo novellato dalla riforma Cartabia, si chiede un termine per poter integrare/sanare/rinnovare o farsi rilasciare nuova procura.
NEL MERITO: in accoglimento dei motivi di gravame come esposti nell'atto di appello e Controparte_2
e ciò per le ragioni
[...]
tutte esposte nell'atto di appello, rigettarsi la domanda attorea per perdita del diritto all'indennizzo ex artt.
4.3 e 3.2. delle Condizioni Generali di Assicurazione di cui alla polizza n. 320237877 costituenti parte integrante della polizza summenzionata e ciò a fronte dell'esagerazione dolosa del danno perpetrata da Controparte_1
(già ). Accertato, inoltre, che ha provveduto con Parte_2 Pt_1
pagina 2 di 47 valuta 6.12.2023 a corrispondere la somma di € 1.965.673,57 a in esecuzione CP_1
della sentenza di primo grado, disporsi la restituzione delle somme in favore di
[...]
con interessi e rivalutazione dalla ridetta data. Spese di lite rifuse, anche del Parte_1
primo grado.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di non accoglimento del quarto motivo di gravame, PREVIA RINNOVAZIONE DELLA CTU SIA PER LA
RICOSTRUZIONE DELLA NATURA DELL'INCENDIO SIA PER LA
QUANTIFICAZIONE, ridursi l'indennizzo dovuto ai sensi di polizza. Accertato, inoltre, che ha provveduto con valuta 6.12.2023 a corrispondere la somma di € Pt_1
1.965.673,57 a in esecuzione della sentenza di primo grado, disporsi la CP_1
restituzione delle somme che risulteranno in eccedenza in favore di Parte_1
con interessi e rivalutazione dalla ridetta data. Spese di lite di entrambi i giudizi quantomeno compensate nel caso di accoglimento del quinto motivo di gravame.
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per la rinnovazione della CTU a fronte delle gravi lacune tecniche presenti nell'elaborato dimesso dai CCTTUU i quali, come precisato nei motivi 2 e 3 di gravame, non hanno fornito adeguate risposte scientifiche alle osservazioni del CTP della convenuta Ing. e non hanno utilizzato i criteri Per_1
assicurativi valutativi come già evidenziato dal CTP della convenuta OR , Per_2
violando il principio indennitario e non applicando quanto previsto nelle CGA all'art.
4.6 delle medesime, non esprimendosi i CCTTUU in relazione al doc. 58 dimesso da in sede di memoria di replica e relativo al c.d. giudizio parallelo 6510/21 R.G. Pt_1
e ciò in quanto il Giudice di prime cure non aveva acconsentito ad un rinvio della causa,
come riportato nel primo motivo di gravame.
Conclusioni dell'appellato:
In via preliminare di rito pagina 3 di 47 - dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per difetto di ius postulandi;
nel merito - respingere tutti i motivi di appello, perché infondati in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta 23.11.2023, e quindi confermare la sentenza n. 1094/2023 del Tribunale di Treviso depositata in data
23.6.2023;
in ogni caso
- condannare parte appellante alla rifusione di spese e compensi professionali in favore dell'appellata;
in via istruttoria a) respingersi, per tutto quanto dedotto in comparsa di costituzione e risposta
23.11.2023, la richiesta di parte appellante di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio sia relativamente alla ricostruzione delle cause dell'incendio, sia relativamente alla determinazione della misura dell'indennizzo;
b) dichiarare inammissibile la produzione di parte appellante della pec dell'ing. Per_1
del 14.11.2023, indicata quale doc. 15;
in via istruttoria subordinata a) a valere per la denegata ipotesi che il Collegio ritenga di disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, si chiede di essere autorizzati al deposito in cancelleria di n. 3 cd-rom contenenti n. 5 videoriprese dei Vigili del Fuoco
nell'immediatezza dei fatti di causa;
b) a valere per la denegata ipotesi che il Collegio ritenga ammissibile la produzione del doc. 15 di parte appellante, autorizzare parte appellata deducente a replicarvi a mezzo dei propri consulenti di parte;
c) a valere per la denegata ipotesi in cui il Collegio ritenga rilevanti ai fini del decidere le conclusioni del dott. circa le cause dell'innesco dell'incendio, Parte_3
pagina 4 di 47 c.i) concedersi a parte appellata la rimessione in termini ex art. 153, secondo 2, c.p.c. e art. 294, comma 2, c.p.c., per la richiesta di prova orale;
c.ii) ammettersi prova orale con i testi sopra indicati sui seguenti capitoli di prova:
1) vero che il 20.09.2024 Lei ha partecipato in presenza al convegno dal titolo “Il galantuomo della chimica veneziana” tenutosi a Mestre in Via Torino n. 155 presso la sala conferenze del Campus scientifico di Ca' Foscari, intrattenendosi Persona_3
fino alla chiusura dei lavori;
[testi: dott.ssa , dott. , dott. Testimone_1 Testimone_2
] Testimone_3
2) vero che al convegno di cui al capitolo che precede è intervenuto come relatore il dott. che ha illustrato le modalità con cui condurre le indagini in Persona_4
caso di incendio;
[testi: dott.ssa , dott. , dott. Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
]
[...]
3) vero che a chiusura dell'intervento del dott. , nella sezione Persona_4
dedicata alla discussione tra relatori e partecipanti, il dott. ha posto Testimone_3
al dott. la seguente domanda: “Dott. , lei ritiene che possano essere Per_4 Per_4
reperibili dopo un incendio, oltre alla benzina, anche altre sostanze a bassissima temperatura di ebollizione come l'etere o il dimetilsolfuro?” [testi: dott.ssa Tes_1
, dott. , dott. ];
[...] Testimone_2 Testimone_3
4) vero che alla domanda di cui al capitolo che precede il dott. ha Persona_4
risposto che “è impossibile trovare tracce di quelle sostanze” ed ha aggiunto “inoltre uno che le usasse sarebbe un pazzo perché sarebbe il primo a subirne le conseguenze”
[testi: dott.ssa , dott. , dott. ]. Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Treviso, la società CP_1
pagina 5 di 47 premettendo: Controparte_1
- di essere titolare di un impianto per la raccolta, lo stoccaggio, il trattamento ed il riciclo di rifiuti ubicato nel Comune di ID (TV) in via Tittoni n. 14,
- che, a seguito di un incendio divampato in data 18.8.17, l'immobile e i macchinari presenti subivano ingenti danni,
- che, all'epoca dei fatti, il fabbricato era di proprietà di Immobiliare ID S.p.A., la quale lo aveva concesso in locazione all'attrice,
- che una porzione dello stabilimento, già arredata e attrezzata, era stata sublocata a
Controparte_3
- che, dopo l'incendio, si era resa acquirente dell'immobile in data 19.12.19
stipulando un contratto transattivo con la precedente proprietaria al fine di prevenire ogni controversia ex art. 1588 cc e per procedere celermente alla riparazione dell'impianto,
- che aveva in corso di validità la polizza assicurativa n. 320237877 CP_4
stipulata in data 31.12.12 con - Agenzia di Controparte_5
Conegliano,
- che anche la subconduttrice aveva allora in corso di validità una Controparte_3
polizza assicurativa con - Agenzia di Vittorio Veneto, CP_6
- che con e-mail del 21.8.17 aveva provveduto a denunciare il sinistro ad notiziandola altresì dell'intervenuto sequestro del Controparte_5
fabbricato e dell'esistenza della polizza assicurativa stipulata dalla subconduttrice,
- che con lettera datata 30.11.17 e ricevuta in data 15.12.17, Controparte_5
comunicava il recesso dal contratto di assicurazione,
[...]
- che presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Treviso veniva aperto il procedimento n. 2212/17 R.G.N.R. nei confronti di ignoti per il reato previsto pagina 6 di 47 dall'art. 423 cp,
- che l'immobile veniva sottoposto a sequestro probatorio dal 19.8.17,
- che in data 23.8.2017 la Procura incaricava un consulente per chiarire le cause dell'incendio,
- che il successivo 26.1.18 il perito tecnico incaricato dalla Procura concludeva le proprie indagini, affermando che l'evento aveva natura dolosa e che era stato innescato con l'utilizzo di un liquido accelerante, composto prevalentemente da dimetilsolfuro (DMS),
- che, al contrario, il proprio consulente escludeva la presenza di prove idonee a individuare in maniera univoca l'origine dell'incendio, indicando tre possibili cause di innesco accidentale (cause elettriche secondarie determinate da batterie e accumulatori parzialmente scariche;
cause elettriche primarie determinate dal corto circuito o da sovracorrente da apparecchiature elettriche;
processo esotermico per reazione termodinamica tra sostanze incompatibili, reagenti ed acceleranti),
- che il processo penale veniva archiviato in data 7.1.19, stante l'impossibilità di identificare l'autore del reato,
- che, nonostante i solleciti effettuati tra fine ottobre e i primi di novembre del 2017, i tecnici incaricati dall'assicurazione non procedevano alla stima dei danni e non presenziavano alle operazioni di demolizione, sgombero e ripristino della struttura e di smaltimento dei residui dell'incendio,
- che al contempo contestava la natura accidentale dell'evento e Pt_1
preannunciava che non avrebbe aderito ad una eventuale richiesta di anticipo dell'indennizzo,
- che, nel frattempo, si rendeva acquirente dell'immobile locato dalla proprietaria
Immobiliare ID S.p.A., al fine di evitare un contenzioso ex art. 1588 cc,
pagina 7 di 47 sottoscrivendo in data 23.1.18 un “contratto di vendita con riserva di proprietà e
transattivo”, in forza del quale:
o la acquistava lo stabilimento al prezzo di € 1.800.000, da CP_1
corrispondersi in 120 rate mensili, con riserva di proprietà a favore della venditrice sino al pagamento dell'ultima rata, e si impegnava a corrispondere l'ulteriore somma di € 750.000,00 in 120 rate mensili, a titolo meramente transattivo quale risarcimento del danno subito per effetto dell'incendio;
o la Immobiliare ID S.p.A. si impegnava a rinunciare ad ogni ulteriore pretesa comunque connessa all'incendio,
- che già il precedente 26.4.16 le stesse parti avevano concluso un altro contratto preliminare di cessione del medesimo immobile, subordinato alla fattibilità di alcuni lavori di innalzamento del tetto, condizione poi non verificatasi,
- che in data 20.2.18 addivenivano alla sottoscrizione di un preliminare, in cui la promittente venditrice autorizzava la promissaria acquirente ad eseguire sull'immobile, già nella sua disponibilità, “tutti i lavori e le opere edilizie che siano funzionali al ripristino della funzionalità dell'edificio ed alla riparazione dei danni cagionati dall'Incendio, secondo modalità, con tempi e scelte tecnico-costruttive rimessi alla piena discrezionalità della stessa”,
- che in data 19.12.19 la addiveniva all'acquisto senza Controparte_1
riserva della proprietà del predetto immobile,
- che con comunicazione dell'8.2.18 inviata a mezzo raccomanda a.r. diffidava a effettuare la quantificazione dei danni già documentati e a corrisponderle Pt_1
l'anticipo di indennizzo nei limiti di quanto stabilito nella polizza, informandola altresì dell'avvenuto acquisto del fabbricato,
- che con PEC del 23.2.18 comunicava la reiezione della richiesta di Pt_1
pagina 8 di 47 indennizzo, giustificandola sulla base della natura dolosa dell'incendio e su una serie di comportamenti della danneggiata consistenti:
o nel mancato richiamo nella consulenza di parte dell'andamento delle operazioni peritali del consulente della Procura nell'ambito del procedimento penale,
o nell'imputabilità al consulente di parte di “una serie di forzature … al fine di
sostenere l'accidentalità” dell'incendio,
o nell'omissione dell'esistenza del contratto preliminare tra la società e la
Immobiliare ID,
o nel fatto che la polizza garantiva il solo rischio locativo e non più la partita
“fabbricato” per effetto di una modifica al contratto espressamente richiesta dalla deducente il 31.12.12,
o nell'omissione di alcune circostanze influenti sulla valutazione del rischio
(prescrizioni ARPAV di adeguamento degli impianti di stoccaggio dei rifiuti e gestione dell'impianto antincendio non adeguata a causa di scarso apporto idrico),
- che con comunicazione inviata a mezzo PEC in data 16.5.18 contestava la nota di e reiterava la richiesta di quantificazione del danno, anche al fine di Pt_1
addivenire a un accordo sul punto, senza peraltro ricevere alcun riscontro,
- che in data 10.8.18 trasmetteva a mezzo PEC a un atto di nomina di perito Pt_1
di parte ai sensi dell'art.
4.4 lett. b) della polizza “Sezione Incendio”, dichiarando di voler attivare la procedura prevista dall'art.
4.4 lett. b) “Sezione Incendio” e 3.3 lett.
b) “Sezione Danni da Interruzione di Esercizio” e la invitava a procedere entro 10 giorni alla nomina del proprio perito, con l'avvertimento che, in difetto, avrebbe provveduto a presentare apposita istanza di nomina al Presidente del Tribunale di pagina 9 di 47 Treviso,
- che con PEC del 30.8.18 a mezzo del proprio difensore, contestava Pt_1
l'iniziativa dell'attrice, alla quale essa replicava il successivo 19.9.18 evidenziando di non avere inteso assumere alcun comportamento temerario o di mala fede e manifestando l'auspicio di definire la vertenza in via conciliativa,
- che, una volta intervenuta l'archiviazione del procedimento penale, con PEC del
12.8.19 reiterava la richiesta di quantificazione dei danni a diffidandola Pt_1
altresì al pagamento degli indennizzi dovuti ai sensi di polizza, in relazione ai danni subiti e informandola della sottoscrizione tra sé e la Immobiliare ID del contratto definitivo di compravendita con patto di riservato dominio e coeva transazione e dell'intervenuta sottoscrizione tra e in data 23.7.19 CP_3 CP_3 CP_6
di un “atto di quantificazione conservativa del danno”,
- che faceva seguito la comunicazione PEC dell'11.9.19 con cui il procuratore dell'assicurazione ribadiva la reiezione del sinistro e l'intervenuta perdita del diritto ad ogni indennizzo,
- che assicuratrice di provvedeva viceversa alla CP_6 Controparte_3
liquidazione dei danni patiti da quest'ultima ed alla corresponsione del relativo indennizzo per un ammontare complessivo pari ad € 157.500,00,
- che nel frattempo essa aveva proceduto alla ricostruzione dell'impianto e alla sostituzione dei macchinari danneggiati,
- che la polizza sottoscritta copriva:
o “tutti i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa”, salve le esclusioni espressamente previste dal contratto sicché, più specificamente, risultavano assicurate le partite “Macchinario”, “Rischio terzi”, “Rischio locativo”, e pagina 10 di 47 “Demolizione e sgombero”,
o la “perdita di Quota Fatturato” e le “spese supplementari necessariamente e
ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la perdita di
Quota Fatturato” verificatesi “a seguito di sinistro indennizzabile in base alla sezione Incendio”,
- che la polizza prevedeva altresì:
o che in ipotesi di atti dolosi vi fosse un limite di indennizzo dell'80% della somma assicurata per ciascuna partita e, per ogni sinistro indennizzabile, uno scoperto del 10% col minimo di € 3.000,00,
o che “in nessun caso la Società risarcirà per uno o più sinistri che si
verificheranno nel corso della stessa annualità assicurativa somma
superiore ai limiti di indennizzo indicati alla sezione Incendio” e che, pertanto, in caso di operatività della “Sezione Danni da Interruzione di
Esercizio”, “i limiti di indennizzo di cui sopra si intenderanno in combinato sezione Incendio e sezione Danni da Interruzione di Esercizio”,
o che relativamente alla “Partita 1 – Quota Fatturato”, “il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un
importo pari alla somma assicurata alla partita 1 divisa per il numero dei
giorni lavorativi annui e moltiplicata per il seguente numero di giorni di
franchigia: n° 5 giorni”,
o che “ai fini della determinazione del danno il massimo periodo di
indennizzo, a partire dal momento del verificarsi dell'evento dannoso
indennizzabile a termini della sezione Incendio, si intende della durata
massima di n° 180 giorni”,
- che secondo la compagnia assicurativa sarebbe venuto meno il diritto all'indennizzo pagina 11 di 47 ai sensi degli artt.
4.3 e 3.2 delle condizioni generali di assicurazione
(rispettivamente “Sezione Incendio” e “Sezione Danni da Interruzione di
Esercizio”), ai sensi dei quali “Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente
l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esisteranno al momento del
sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi
o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del
sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo”, denunciando, in particolare, l'utilizzazione di “mezzi e documenti tali da giustificare la perdita totale del diritto all'indennizzo”,
- che le ragioni addotte dalla controparte non erano fondate, dal momento che:
o l'assicurazione era a conoscenza alle operazioni peritali del procedimento penale, alle quali aveva partecipato con il proprio consulente tecnico,
o il primo contratto preliminare sottoscritto con la era rimasto privo di CP_1
conseguenze non essendosi verificata la condizione sospensiva apposta,
o anche il più recente contratto di compravendita e il connesso atto transattivo non assumevano rilevanza e comunque non intaccavano le ragioni della compagnia assicurativa,
o le richieste di adeguamento emerse a seguito delle ispezioni erano Pt_4
ininfluenti sul rischio incendio,
o l'impianto antincendio non era inadeguato dal punto di vista dell'apporto idrico, come pure precisato nella relazione dei Vigili del Fuoco,
- che comunque avrebbe trovato applicazione l'art. art.
3.15 del contratto “Sezione
Incendio”, secondo cui “la mancata comunicazione da parte del Contraente /
Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete
dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza non comporteranno
pagina 12 di 47 decadenza del diritto al risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali
omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede”, fermo restando il diritto dell'assicurazione a percepire la differenza di premio,
- che non sussistevano né cause di esclusione della copertura assicurativa né di decadenza dal diritto all'indennizzo,
- che, come da elenco inserito all'interno dell'atto di citazione, si era in presenza di un danno pari a:
o danni materiali con riferimento alla Sezione incendio:
▪ € 1.200.560,00 (€ 1.056.060,00 + € 144.500,00) in relazione ai macchinari distrutti o danneggiati, al netto di eventuali limiti di indennizzo, franchigie e scoperti,
▪ € 82.484,95 a titolo di spese di demolizione, abbattimento e smaltimento delle parti del fabbricato irreversibilmente danneggiate,
al netto di eventuali limiti di indennizzo, franchigie e scoperti,
▪ € 582.897,24 relativamente alle spese di ripristino dell'immobile locato,
o danno da interruzione di esercizio:
▪ € 169.182,11 in relazione alla perdita di Quota fatturato, calcolato tenuto conto delle risultanze dei bilanci di esercizio aziendali relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 e del fatturato 2016 (settembre-
dicembre), 2017 (gennaio, febbraio, settembre-dicembre) e 2018
(gennaio e febbraio),
▪ € 129.071,16 riguardo la Partita spese supplementari, ha chiesto di accertarsi la validità e l'operatività della polizza n. 320237877 stipulata in data 31.12.12 nonché i danni subiti a causa dell'incendio del 18.8.17 con conseguente pagina 13 di 47 condanna di a corrispondere l'indennizzo dovuto, maggiorata di Parte_1
rivalutazione e interessi, anche moratori.
Costituitasi in giudizio, Parte_1
- segnalava che in data 31.12.12 aveva richiesto di modificare la polizza CP_1
escludendo la partita “fabbricato”, per cui la copertura avrebbe riguardato solo i danni cagionati all'immobile dal conduttore,
- esponeva di avere respinto il sinistro in quanto la ricostruzione accidentale dell'incendio prospettata dal CTP di era smentita dagli elementi che stavano CP_1
emergendo in sede di indagini preliminari,
- rilevava che l'interesse dell'assicurata all'acquisto dell'immobile era presente già prima dell'incendio come dimostrato dalla sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita del 26.4.16,
- affermava che l'attrice sosteneva in mala fede la tesi dell'accidentalità del sinistro allo scopo di vedersi indennizzato il danno al fabbricato con la partita “rischio
locativo”,
- riferiva di aver già rappresentato in sede di reiezione del sinistro la condotta di esagerazione dolosa del danno tenuta da la quale in termini di polizza CP_1
comportava una perdita totale dell'indennizzo,
- sottolineava che l'impresa era stata peraltro destinataria di prescrizioni con Pt_4
apertura di un procedimento penale a carico dei suoi responsabili tecnici,
- precisava che l'assicurata non le aveva mai comunicato le contestazioni ricevute sulla conduzione dell'impianto, segnalando che non avrebbe mai prestato il consenso, se edotta della reale situazione, alla prosecuzione della operatività del contratto assicurativo,
- aggiungeva che aveva avuto problemi nel corretto stoccaggio dei rifiuti, CP_1
pagina 14 di 47 come testimoniato dal decreto della Regione Veneto con cui erano state disposte alcune prescrizioni relative alla loro caratterizzazione e al prelievo dei campioni,
- specificava che per tali motivi aveva formulato la reiezione della richiesta di indennizzo,
- sosteneva che l'attrice aveva perso del tutto il diritto all'indennizzo, a prescindere dal fatto che l'esagerazione dolosa del danno riguardasse tutta o solo in parte la richiesta risarcitoria avanzata,
- riferiva che l'assicurata aveva inoltre sottaciuto la sentenza del TAR Veneto del
27.2.19 in cui si era riconosciuta la natura dolosa dell'evento senza alcuna responsabilità della società, la quale aveva ottenuto la misura straordinaria della cassa integrazione,
- rappresentava che nel sito della Regione Veneto era presente del materiale relativo a secondo cui: CP_1
o in data 20.4.2015 la società aveva inoltrato un'istanza per ottenere una proroga dei termini concessi per ottemperare alle prescrizioni ricevute in materia di installazione del sistema di misurazioni in continuo delle emissioni in atmosfera,
o in data 29.5.2015 aveva presentato al Comune di ID un progetto CP_1
per la dismissione e la ricollocazione dell'impianto in altro sito,
- contestava la richiesta di una nuova CTU volta a stabilire le cause dell'incendio dato che era già stato svolto un accertamento tecnico non ripetibile in sede di indagini preliminari,
- ribadiva che l'incendio aveva avuto origine dolosa come rilevato dal proprio CTP,
in particolare evidenziando la presenza di liquido accelerante, in prevalenza dimetilsolfuro nel sito dell'incendio,
pagina 15 di 47 - negava che l'incendio potesse avere avuto una delle origini alternative proposte dal
CTP di CP_1
- lamentava che successivamente al sinistro quest'ultima avesse provveduto alla ricostruzione del sito, comprando macchinari e apportando migliorie per adeguarsi alle prescrizioni impartite da e dalla Regione Veneto, Pt_4
- contestava i conteggi riportati nelle tabelle attoree, evidenziando come la società
avrebbe comunque dovuto sopportare le spese per demolizione e ricostruzione dell'impianto in quanto le era stato precluso il trasferimento presso altro sito,
- affermava la sussistenza dei profili per dichiarare la responsabilità ex art. 96, terzo comma, cpc,
- instava quindi per il rigetto delle avverse domande in quanto infondate.
Procedutosi alla trattazione del giudizio con l'assunzione delle prove orali, veniva ordinato l'esperimento di una nuova CTU, la quale giungeva alla conclusione per cui:
- le conclusioni raggiunte dal perito del P.M. non risultavano fondate dal punto di vista tecnico, stante il carattere non condivisibile delle adottate modalità di campionamento e l'evidente erroneità di interpretazioni degli elementi probatori acquisiti,
- non esistevano quindi elementi di sorta per attribuire la causa dell'evento a una specifica azione dolosa,
- non era possibile accertare sulla base di rigorosi elementi tecnico/scientifici quale potesse essere la specifica causa accidentale dell'incendio,
- i danni lamentati dall'attore erano nel loro complesso fondati, congrui e giustificati.
Con istanza del 23.1.23 chiedeva un rinvio al fine di Parte_1
consentire l'acquisizione della CTU espletata nel procedimento instaurato da
[...]
nei confronti di presso il Tribunale di Treviso rubricato al Controparte_3 CP_6
pagina 16 di 47 n. 6510/2021 R.G. e valutare una possibile rinnovazione dell'istruttoria.
Rigettata tale richiesta all'udienza del 23.1.23 e rimessa la causa in decisione, la stessa è
stata quindi decisa con la sentenza n. 1094/2023, depositata in data 23.6.23, nell'ambito della quale il giudice di primo grado:
- condivise le risultanze della consulenza tecnica,
- riconosciuta a carico di la presunzione di colpa ex artt. 1588 e 1177 cc CP_1
per il deterioramento e la perdita della cosa locata,
- accertato che l'assicurata era in regola con le vigenti norme inerenti alla prevenzione incendi,
- ritenute applicabili le clausole di polizza che disciplinano la liquidazione in caso di evento accidentale colposo,
- escluso l'indennizzo per i danni riportati ai macchinari concessi in locazione alla sub-conduttrice in quanto non afferenti all'attività svolta da e, CP_3 CP_1
pertanto, non coperte dalla polizza,
- considerato provato il danno subito da CP_1
- rilevato che, secondo le valutazioni effettuate dal collegio peritale, la stima di esso proposta dall'attrice doveva considerarsi sostanzialmente fondata,
- richiamata quindi la quantificazione dell'indennizzo operata dai consulenti tecnici,
tenendo conto della valutazione dei danni e dei valori stimati di preesistenza dei macchinari e immobili, pari a:
o € 1.171.145,23 per la Sezione “Incendio”, di cui:
▪ € 664.112,00 (€ 467.195,00 + suppl. a nuovo € 196.917,00) per la partita macchinario,
▪ € 414.548,23 per la partita rischio locativo,
▪ € 94.484,95 per la partita demolizione e sgombero, previa detrazione pagina 17 di 47 della franchigia frontale di € 2.000,00,
o € 177.693,14 per la Sezione “Danni da interruzione di esercizio”, di cui:
▪ € 108.943,14 per la partita quota fatturato,
▪ € 100.000,00 per spese supplementari, detratta la franchigia di €
31.250,00,
- rigettata la richiesta di riduzione del valore delle cose assicurate danneggiate e/o distrutte nell'incendio che avrebbero dovuto essere oggetto di ammodernamento da parte di CP_1
- ritenuta infondata altresì la difesa della convenuta secondo cui l'impresa avrebbe reso dichiarazioni inesatte per non avere informato l'assicurazione delle ispezioni ricevute e dei progetti aziendali di ammodernamento,
- precisato che gli artt. 1892 e 1893 cc non trovavano applicazione nel caso di specie,
in quanto l'assicurazione lamentava una condotta reticente dell'assicurata in relazione a eventi sopravvenuti e non coevi alla stipulazione della polizza,
- reputata generica l'eccezione della convenuta volta a sostenere la condotta di esagerazione dolosa del danno che avrebbe tenuto nel momento in cui i CP_1
propri periti avevano affermato l'origine accidentale dell'incendio,
- respinta l'ipotesi ricostruttiva prospettata dalla perizia tecnica svolta nel parallelo giudizio promosso da nei confronti di secondo cui la CP_3 CP_6
tesi dell'innesco doloso sarebbe stata maggiormente probabile,
ha accertato l'operatività della polizza n. 320237877 in relazione all'incendio del
18.8.17, condannando a corrispondere a Parte_1 [...]
'indennizzo complessivo di € 1.348.838,37 (rivalutato Controparte_1
all'epoca della sentenza in € 1.578.140,00) e riconoscendo sulla somma liquidata, devalutata all'epoca del sinistro e rivalutata anno per anno, gli interessi compensativi pagina 18 di 47 del 2,5% da calcolarsi fino alla data della sentenza, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo, con spese di lite, CTU e CTP a carico della soccombente.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originaria convenuta formulando cinque motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le difese già prospettate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
L'appellata, costituitasi a propria volta in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata, eccependone in via preliminare l'inammissibilità a causa del difetto della procura per la proposizione dell'appello.
All'udienza del 18 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
3. I motivi della decisione
Il gravame è infondato e deve pertanto essere respinto.
3.1 In via preliminare, deve essere vagliata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla compagnia, secondo cui la procura alle liti prodotta non riconoscerebbe il potere per proporre appello in via principale. Sottolinea, inoltre, l'assicurazione che non sarebbe neanche possibile ordinarne la rinnovazione dal momento che l'art. 182 cpc, nel testo ratione temporis applicabile, non prevederebbe tale soluzione in caso di procura inesistente. L'appellante nega quanto ex adverso affermato, segnalando che oltre alla procura generale è stata depositata presso questa Corte anche quella già dimessa in primo grado, in cui sarebbe specificato che il potere di rappresentanza e difesa in giudizio riguarderebbe “ogni fase e grado”.
L'eccezione è infondata.
Sul punto vale, invero, notare come, in effetti, la procura generali alle liti del 26.7.17, a rogito del Notaio indicata nell'atto di citazione d'appello, si limiti a Persona_5
pagina 19 di 47 conferire ai legali in essa indicati la procura a rappresentare e difendere
[...]
nelle cause e nei procedimenti passivi già promossi o da promuovere nei Parte_1
suoi confronti, con la precisazione che la procura vale per il primo grado di giurisdizione nonché per la resistenza alle impugnazioni ex adverso promosse, con facoltà di proposizione del solo appello incidentale, dal che discenderebbe che, in base alla stessa, l'odierno legale di non era munito dei poteri per Parte_1
proporre appello principale.
Peraltro, non può farsi a meno di rilevare che l'avv. Piazza era in realtà legittimato a proporre appello in forza della procura rilasciatale per la costituzione in primo grado,
dal momento che in quel mandato, conferito appunto per resistere alle domande svolte dalla , era prevista la facoltà di rappresentarla Controparte_1
“in ogni sua fase e grado, anche successivi od incidentali, ivi compresa l'esecuzione,
l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi”, laddove la Suprema Corte ha poi avuto modo di precisare che la procura, conferita al difensore con la predetta dizione è
valida anche per il giudizio di appello (Cass. 23.5.14 n. 11536).
E d'altronde poiché – a differenza di quanto doveva ritenersi nel vigore delle norme codicistiche anteriori alla riforma Cartabia, quando la formulazione del secondo comma dell'art. 182 cpc non consentiva di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite, giacché in tale testo si faceva espressamente riferimento al solo “vizio
che determina la nullità della procura” (Cass. Sez. Un. 21.12.22 n. 37434) – la nuova stesura della predetta norma consente expressis verbis la sanatoria anche delle fattispecie di inesistenza del mandato (Cass.
9.10.23 n. 28251), ogni eventuale questione relativa al fatto che la procura corretta non risultasse menzionata nell'atto di appello deve ritenersi superata dalla presenza in atti della medesima.
E tanto più, poi, ove si consideri che per i giudici di legittimità la mancata riproduzione pagina 20 di 47 della procura al difensore nella copia dell'atto d'appello notificato alla controparte non incide sulla validità dell'atto, essendo sufficiente che l'originale della procura sia contenuto in uno degli atti depositati dei quali la controparte abbia possibilità di prendere visione al fine di verificare la tempestività del rilascio e il contenuto della stessa (Cass.
9.7.09 n. 16135).
Soluzione, questa, aderente al principio della centralità del diritto di difesa, riconosciuto dall'art. 24 Cost. e dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, il quale può essere realizzato solo ove se ne consenta il concreto esercizio,
limitando gli ostacoli di natura procedurale, impeditivi al raggiungimento di una pronuncia di merito, ai soli casi più gravi, nei quali non sia possibile assumere una decisione diversa, giacché il processo, al fine di raggiungere il suo scopo, deve tendere per sua natura ad una statuizione sul merito.
3.2 Venendo allora all'esame dei motivi d'appello, si nota come, con il primo di essi,
lamenti l'illogicità della decisione del primo giudice di Parte_1
negare il rinvio dell'udienza richiesto da con istanza del 23.1.23 al fine di Pt_1
acquisire l'esito della CTU espletata nel giudizio parallelo promosso da CP_3
contro in modo da evitare un possibile contrasto fra giudicati e
[...] CP_6
valutare l'opportunità di un supplemento di istruttoria. L'appellante evidenzia che questa scelta avrebbe determinato anche una violazione del diritto di difesa dal momento che non avrebbe potuto beneficiare di tale documentazione per redigere la comparsa conclusionale. La sentenza impugnata, infine, difetterebbe di un'adeguata motivazione sul punto, non riuscendo ad addurre ragioni convincenti per confutare la tesi dell'origine dolosa dell'incendio sostenuta dall'altro CTU.
L'appellata nega la rilevanza di quanto sostenuto, evidenziando che l'ulteriore CTU si è
pagina 21 di 47 svolta in un giudizio soggettivamente e oggettivamente differente, avendo quale unico elemento di connessione l'evento dell'incendio. Si segnala, fra l'altro, che non si sarebbe consumato alcun pregiudizio per la difesa avversaria, considerando che la sentenza impugnata si è specificatamente occupata della questione, spiegando le ragioni per cui non fosse possibile aderire alla tesi della natura dolosa dell'evento. Il motivo d'appello, infine, andrebbe considerato inammissibile in quanto l'appellante si sarebbe limitato a denunciare un'astratta violazione del diritto di difesa senza chiarire in quale pregiudizio si sia concretato.
La censura è infondata.
In primo luogo va ricordato che nell'ordinamento processuale vigente non è prevista alcuna norma giuridica che riconosca in capo alle parti un diritto al differimento dell'udienza, fuori dai casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non è
contemplata l'ipotesi relativa all'acquisizione degli esiti dell'attività istruttoria svolta in un altro giudizio.
Al riguardo, la Corte di cassazione ha evidenziato che in via generale “la richiesta di
rinvio dell'udienza avanzata da una o più delle parti è un atto neutro - non disciplinato
dal codice di rito né da qualsivoglia procedimento speciale - al quale nessuna
previsione di legge ricollega significato diverso da quello che gli è proprio o
determinate conseguenze sul piano processuale. Il giudice, d'altro canto, non ha certo
l'obbligo di accogliere una simile richiesta, posto che la concessione o meno del rinvio
rientra fra le scelte rimesse al suo potere discrezionale, il cui esercizio non è
sindacabile in sede di legittimità” (Cass. 24.11.22 n. 34668 e 23.10.97 n. 10422).
La scelta di negare il differimento dell'udienza operata dal giudice di prima istanza, fra pagina 22 di 47 l'altro, non si presenta nemmeno illogica o sproporzionata dal momento che non si profilava alcuna possibilità di contrasto tra giudicati, come paventato nell'istanza del
23.1.23 presentata da Pt_1
L'autorità del giudicato sostanziale, infatti, opera soltanto entro i rigorosi limiti rappresentati dagli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che le due cause abbiano in comune gli stessi soggetti e il medesimo oggetto (sotto il duplice profilo del
petitum e della causa petendi), restando irrilevante l'eventuale identità delle questioni di diritto o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione (Cass.
7.6.21 n. 15817).
Nel caso in esame difettano i presupposti di identità rilevanti ai fini di un possibile conflitto, anche solo parziale, dato che:
- da un lato, vi è la domanda di accertamento e condanna promossa da
[...]
nei confronti di volta a conseguire Controparte_1 Parte_1
l'indennizzo per i danni subiti, deducendo quale titolo la polizza n. CP_4
320237877,
- d'altro lato, vi è la richiesta avanzata da contro al Controparte_3 CP_6
fine di vedersi corrispondere una parte dell'indennizzo, allegando un differente contratto di assicurazione.
Né assume importanza la circostanza per cui l'incendio occorso in data 18.8.17 sia un elemento di fatto comune ai due giudizi, atteso che gli stessi coinvolgono rapporti giuridici autonomi.
Non fondata, poi, si presenta l'ulteriore argomentazione prospettata dall'appellante secondo cui la sentenza sarebbe affetta da nullità per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, considerando:
pagina 23 di 47 - che non risulta rilevante in questa sede il principio affermato da Cass. Sez. Un.
25.11.21 n. 36596, richiamata nell'atto di appello, secondo cui la sentenza delibata senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della pronuncia impugnata senza che sia anche necessario allegare e provare un pregiudizio specifico,
- che, invece, nel caso di specie, la causa è stata decisa in una camera di consiglio di data successiva rispetto ai termini assegnati per il deposito delle memorie di parte,
- che, come già rilevato, la mancata concessione del rinvio dell'udienza non costituisce violazione di norma processuale,
- che ha avuto modo di depositare la CTU espletata nel giudizio tra Pt_1 [...]
e oltre ad altri documenti afferenti a quel processo, e Controparte_3 CP_6
di argomentare sul punto nella memoria di replica,
- che, in ogni caso, la perizia del processo parallelo non ha avuto ad oggetto fatti o ricostruzioni nuovi o differenti rispetto a quelli vagliati dai consulenti del presente giudizio e sottoposti a contradditorio attraverso le osservazioni dei periti nominati dalle parti,
- che comunque il giudice del grado precedente ha preso puntualmente posizione sia sui nuovi documenti sia sulle allegazioni presenti nell'atto difensivo (pag. 45 della sentenza):
o indicando le specifiche ragioni per cui ha ritenuto di non fondare il proprio convincimento sull'esito della seconda CTU,
o sottolineando, in particolare, che quel perito non aveva tenuto conto del pagina 24 di 47 ruolo svolto dalle caratteristiche costruttive dell'immobile nella propagazione dell'incendio,
o negando, di conseguenza, che i singoli focolai riscontrati fossero riconducibili a una moltitudine di inneschi dolosi piuttosto che alla gocciolatura dell'alluminio posto a copertura del fabbricato, fuso a causa delle alte temperature raggiunte a seguito della combustione del rivestimento di poliuretano espanso, così come affermato dal collegio peritale nominato nel primo grado di questo giudizio,
o rilevando che non fosse possibile attribuire l'origine dell'evento a un'azione dolosa ovvero a una specifica causa accidentale,
o confermando così che sussisteva la responsabilità del conduttore, essendo rimasta ignota l'origine dell'incendio.
3.3 Con la seconda ragione di gravame si impugna la parte di sentenza in cui il primo giudice ha ritenuto applicabile la presunzione ex artt. 1588 e 1177 cc sul presupposto per cui non sarebbe possibile individuare l'origine dell'incendio.
Attraverso l'ausilio del proprio consulente di parte, l'appellante evidenzia come tale conclusione dovrebbe ritenersi errata, in quanto fondata sulle risultanze di un elaborato tecnico predisposto da soggetti non competenti e secondo una metodologia non caratterizzata da rigore scientifico. Tale circostanza troverebbe conforto anche nella
CTU svolta nel parallelo giudizio promosso da contro in CP_3 CP_6
cui il perito sarebbe giunto ad affermare la natura dolosa del sinistro in applicazione del principio civilistico del “più probabile che non”. Sempre richiamando l'opinione del proprio CTP, l'appellante sottolinea che da un lato non troverebbero conferma le pagina 25 di 47 possibili cause di origine accidentale dell'incendio e dall'altro sarebbe smentita la tesi per cui si sarebbe propagato a causa della gocciolatura dell'alluminio fuso di cui erano composte le lamiere della copertura superiore. In conclusione, si insiste per la rinnovazione della CTU allo scopo di accertare la causa di innesco dell'incendio.
L'appellata contesta la ricostruzione di controparte, sottolineando che si tratterebbe delle stesse argomentazioni già proposte a critica della bozza dell'elaborato peritale e a cui era già stata data risposta. Dopo avere richiamato il parere tecnico dei propri consulenti in replica a quanto dedotto dell'impugnante, l'appellata nega che l'origine dolosa dell'incendio sia fondata, evidenziando altresì che anche la CTU condotta nel giudizio instaurato da ha sottolineato in più punti che non vi siano CP_3
elementi per sostenere una o l'altra ipotesi. Non avrebbe errato, dunque, il primo giudice a considerare incerta la causa dell'incendio e ad applicare la presunzione di cui all'art. 1588 cc.
Il motivo è infondato.
Esaminando anzitutto il rilievo per cui la perizia sarebbe stata affidata a soggetti privi delle adeguate competenze, va osservato:
- che per ottenere la qualifica di perito assicurativo, secondo l'art. 158 del D. Lgs.
209/05 è sufficiente:
o aver conseguito un diploma di scuola media secondaria superiore o di laurea triennale,
o aver svolto un tirocinio di durata biennale presso un perito abilitato,
o aver superato una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio dell'attività,
pagina 26 di 47 o essere iscritti al relativo ruolo,
- che i consulenti nominati possiedono invece conoscenze ben più approfondite dato che si tratta di professionisti abilitati e con un percorso di studi (Ingegneria)
appropriato rispetto all'incarico ricevuto (doc. n. 3 depositato con l'appello),
- che, in aggiunta, gli stessi periti hanno specificato “di aver ricoperto per oltre 30
anni ruoli dirigenziali in ambito tecnico presso importanti aziende industriali,
dovendosi pertanto occupare correntemente anche della applicazione di polizze
assicurative per danni e incendio, e di svolgere da oltre 10 anni il ruolo di CTU
(oltre che di CTP) su incarico di più Tribunali e della Corte di Appello del Veneto
nell'ambito di contenziosi tra aziende nella maggior parte dei quali sono coinvolte
anche Società di Assicurazioni a seguito di danni ed incendi” (pag. 169, CTU),
- che, in relazione agli aspetti prettamente attinenti all'ambito chimico, si sono avvalsi dell'ausilio del prof. ordinario di Chimica Analitica presso il Testimone_4
Dipartimento di Scienze Chimiche dell' , Parte_5
- che non risulta siano stati proposti motivi di ricusazione nei confronti dei consulenti entro le preclusioni previste dal Codice di procedura civile.
Appurata la competenza dei consulenti all'assolvimento del compito ricevuto, è poi possibile passare al vaglio delle critiche mosse alle risultanze della CTU.
Ripercorrendo il ragionamento svolto all'interno dell'elaborato tecnico, va notato che dapprima sono state considerate le ipotesi ricostruttive dirette ad affermare la natura dolosa dell'incendio, già formulate:
- nella relazione finale dei Vigili del fuoco di Treviso (pagg. 30-31, CTU), in cui risultano considerati ulteriori possibili scenari di innesco, basati:
pagina 27 di 47 o sulla presenza di batterie e di accumulatori in giacenza (apparentemente esausti),
o sulla sovratensione o sul corto circuito accidentale degli impianti elettrici presenti nella zona 6,
o sul processo di autoaccensione per reazione chimica dei materiali stoccati nella zona 6,
- nella relazione del consulente del P.M. (pagg. 28-29, CTU).
Successivamente, i periti hanno escluso la presenza di elementi sufficienti per supportare le predette tesi, segnalando:
- che la ricostruzione sostenuta dai Vigili del fuoco risultava raggiunta per esclusione di altre cause e non in forza di elementi direttamente atti a provarne la fondatezza e che comunque la stessa appariva caratterizzata da una certa negligenza per il mancato rilievo e analisi degli immobili, dei macchinari e degli impianti elettrici presenti in loco (pagg. 30-31),
- che l'ipotesi prospettata dal perito del P.M., caratterizzata anch'essa da una certa incuria per il mancato rilievo e analisi degli immobili, dei macchinari e degli impianti elettrici, si scontrava con il fatto che la sostanza accelerante di innesco di cui ci si sarebbe asseritamente avvalsi (dimetilsolfuro) non risulterebbe utilizzabile in concreto alla luce di varie circostanze critiche che la rendono poco maneggiabile,
- che, al riguardo, l'ausiliario incaricato aveva precisato:
o che il campionamento eseguito non era significativo dal punto di vista tecnico/scientifico essendo stato effettuato (pagg. 36-37 e 53, CTU):
▪ a una distanza di tempo considerevole dopo l'incendio (19 giorni),
pagina 28 di 47 ▪ successivamente a un intervento massiccio dei Vigili del fuoco, il quale poteva avere comportato lo spostamento di materiale attraverso l'azione degli idranti,
▪ in una porzione del fabbricato che era stata interessata dall'incendio solo in secondo momento (zona 5),
▪ secondo modalità arbitrarie, senza eseguire una mappatura delle diverse specie chimiche presenti nell'intera area,
o che i due campioni raccolti, dai quali emergeva la presenza del dimetilsolfuro, non erano determinanti, in quanto si notava che la sostanza poteva ragionevolmente essere presente sul sito quale residuo da trattare,
posto che l'impresa si occupava di smaltire solventi di diversa natura (pagg.
37-38, CTU),
o che i referti delle analisi non permettevano né di determinare la quantità
delle sostanze rilevate nei due campioni né di stimarne quelle originariamente presenti (pag. 38, CTU),
o che l'uso del quale accelerante appariva “assolutamente Parte_6
improbabile dal punto di vista tecnico sia per la sua pericolosità sia per
l'estrema difficoltà di uso per diverse ragioni desumibili dalle sue principali
caratteristiche chimico-fisiche” (pagg. 38-40 e 55-57, CTU), considerato:
▪ che era improbabile trovare tracce della sostanza in questione, sparsa diciannove giorni prima, dopo un incendio avvenuto in una calda giornata estiva, dato che la temperatura di ebollizione del DMS è pari a 37°C,
pagina 29 di 47 ▪ che la presenza del DMS sul sito poteva essere dovuta a un ipotetico fenomeno di inglobamento/adsorbimento all'interno di matrici porose ovvero a uno sversamento accidentale successivo all'incendio,
▪ che sarebbe stato estremamente imprudente maneggiare DMS in pieno agosto atteso che il suo punto di infiammabilità è uguale a -
49°C,
▪ che il composto presenta un odore ripugnante, il che avrebbe richiesto l'utilizzo di una particolare attrezzatura per manovrarlo in sicurezza,
o che l'utilizzo di un accelerante non era affatto necessario data l'abbondante presenza di liquidi già di per sé infiammabili (pag. 41, CTU),
o che l'impiego di altre sostanze, quali la benzina, sarebbe risultato più
immediato e meno costoso rispetto al DMS (pagg. 41 e 57, CTU),
o che il ricorso al DMS avrebbe dato la possibilità di individuazione dell'atto doloso proprio a causa dell'uso di un composto inusuale (pag. 57, CTU).
Scartate dunque tali ipotesi ricostruttive alla luce dei rilievi critici evidenziati, i consulenti hanno poi osservato:
- che la propagazione dell'incendio era avvenuta a partire dalla zona 6 centrale alla campata est, in direzione nord-sud (pag. 60, CTU),
- che essa era stata favorita dalla presenza della fascia di lucernario in policarbonato e del poliuretano espanso in copertura, bruciato ad una temperatura di 600°C, che aveva fuso le lamiere di copertura in lega di alluminio con susseguente caduta al pagina 30 di 47 suolo del metallo fuso attraverso le linee di fuga tra le lamiere anche tra le zone 5 e
7, comportando altresì un contestuale collasso plastico delle lamiere profilate in acciaio (pagg. 60-61, CTU),
- che in virtù delle caratteristiche costruttive dell'immobile, l'incendio non si era sviluppato in direzione ovest, dove le pareti tra la campata est e ovest e la linea di gronda avevano determinato un'efficace linea di separazione tagliafuoco (pag. 60,
CTU),
- che l'analisi degli impianti elettrici permetteva il riscontro di possibili cause di innesco di natura elettrica,
- che la presenza di condutture elettriche ramificate a soffitto e in verticale, così da giungere ai singoli quadri elettrici posizionati nelle varie zone di lavoro era di per sé fonte di rischio poiché la movimentazione delle merci con i carrelli elevatori provoca fenomeni di strisciamento con le pareti cui sono aggraffate queste condutture elettriche, con danneggiamento delle relative protezioni meccaniche e dei conduttori elettrici, che possono vedere compromesso il proprio isolamento, con possibile formazione di microscariche elettriche idonee a generare un surriscaldamento e, quindi, a costituire l'innesco di un incendio (pagg. 75-76,
CTU),
- che la natura dei materiali stoccati all'interno (plastiche e cartoni), la quale aveva certamente contribuito al propagarsi delle fiamme, era anche la possibile causa della presenza di roditori, i quali potrebbero aver danneggiato i cavi elettrici, con possibili conseguenti micro corto circuiti, normalmente non rilevati dalle apparecchiature che sovraintendono al buon funzionamento dell'impianto elettrico pagina 31 di 47 (pagg. 76-78, CTU),
- che andava anche considerata la presenza in loco di contenitori spray nella zona 7 e di batterie ed accumulatori nella zona 6 (pagg. 78-80, CTU).
Sicché, a conclusione di siffatte considerazioni, del tutto logiche e debitamente motivate, appare corretto affermare:
- che, pur potendosi ipotizzare varie cause accidentali d'innesco dell'incendio, non sussistono elementi certi per privilegiare una di esse rispetto alle altre,
- che, peraltro, nessuno degli elementi esaminati induce a ritenere anche solo possibile il ricondursi dell'evento ad una azione dolosa.
In definitiva, va allora condivisa la soluzione adottata dal primo giudice che ha ritenuto sussistente la presunzione di responsabilità ex art. 1588 cc, essendo assai più probabile che l'incendio si sia sviluppato per una causa accidentale, sebbene non specificamente individuata, che non per un fatto doloso, del quale viene, anzi, sostanzialmente affermata solo una minima possibilità di accadimento.
Non risulta che sia stata fornita, infatti, la dimostrazione che la causa della perdita o il deterioramento dell'immobile, identificata in modo positivo e concreto, non fosse imputabile alla società conduttrice, la quale pertanto è tenuta al risarcimento del danno,
rimanendo a suo carico la causa sconosciuta o anche solamente dubbia (Cass. 26.9.18 n.
22823).
Precisato ciò, va conseguentemente dichiarata l'operatività della polizza azionata.
Va, inoltre, sottolineato che le conclusioni così raggiunte non potrebbero trovare confutazione nelle risultanze della perizia redatta nell'ambito del procedimento instaurato da contro in cui si è avuto modo di rilevare: Controparte_3 CP_6
pagina 32 di 47 - la natura assolutamente approssimativa dell'elaborato tecnico redatto dal consulente del P.M., in quanto svolta:
o senza precisare con esattezza la posizione delle batterie al piombo,
o senza localizzare le colature di alluminio delle strutture fuse dal calore,
o senza caratterizzare le temperature presumibilmente sviluppatesi nel corso dell'evento all'interno delle varie zone significative,
o riducendo la ricerca delle sostanze acceleranti a due soli punti di prelievo, la cui rilevanza non è stata in alcun modo spiegata,
o omettendo di riscontrare le eventuali ragioni alternative di una così marcata e fuori del comune presenza di dimetilsolfuro,
o omettendo di conservare i campioni esaminati, impedendo così una nuova analisi in contraddittorio,
- la discreta possibilità di accadimento delle ipotesi addotte dal CTP di parte attrice a sostegno di una origine accidentale dell'evento (corto circuito o sovratensione della linea elettrica;
incendio delle pile e delle batterie agli ioni in litio depositati nella zona 6; reazione chimica fra elementi incompatibili o reagenti violenti;
autoaccensione di minerali quali magnesio, sodio e potassio;
miscelazione tra l'ossigeno sviluppato da depositi ossidanti e combustili aeriformi o gassosi infiammabili), pur dopo aver riscontrato l'assenza di specifici elementi probatori che ne confermino il verificarsi,
- la possibilità non trascurabile, sebbene indimostrata, che l'incendio abbia allora avuto natura dolosa.
Ciò che non vale certo a sostenere in maniera fondata, da un punto di vista logico,
pagina 33 di 47 siccome maggiormente probabile, l'ipotesi dell'innesco doloso dell'evento e tanto più in presenza di affermazioni del perito d'ufficio del tutto contraddittorie con le conclusioni dallo stesso raggiunte (“la pressoché totale assenza di elementi di prova, non aiuta a
sostenere alcuna delle ipotesi addotte”; “le cause dell'incendio non possono essere
chiarite in forma univoca o deterministica;
ciò soprattutto a causa della notevole
approssimazione con cui sono state svolte le indagini preliminari”; “permangono molte
incertezze sulle cause d'innesco e sulla dinamica di propagazione dell'incendio che non
hanno trovato fondamenti plausibili” a pag. 20, CTU ing. ), le quali lo Per_6
avrebbero semmai dovuto condurre a ritenere siccome più probabile la causa accidentale del fatto, stante la dichiarata assenza di qualsiasi concreto elemento a sostegno dell'ipotesi dolosa e viceversa della discreta possibilità di accadimento delle ipotesi accidentali addotte dal CTP di parte attrice, così come correttamente osservato dal collegio peritale che si è occupato della medesima vicenda nell'ambito di questo giudizio.
A queste considerazioni, poi, va aggiunta la circostanza per cui la seconda CTU è stata redatta nell'ambito di un altro giudizio pendente tra parti diverse e con un oggetto differente. Trattandosi quindi di una prova atipica, liberamente apprezzabile dal giudice,
va osservato che la stessa non è idonea a sovvertire le risultanze del materiale probatorio già acquisito agli atti del presente giudizio in assenza di ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti.
Esaminando, poi, le ulteriori argomentazioni prospettate da attraverso Parte_1
l'ausilio del proprio CTP, volte a sostenere la natura dolosa dell'incendio, va segnalato:
- che la perizia svolta nel giudizio parallelo tra e si è Controparte_3 CP_6
pagina 34 di 47 limitata a considerare solo l'ipotesi per cui la propagazione dell'incendio sia avvenuta attraverso la gocciolatura del materiale plastico del lucernario, scartandola in quanto improbabile (pagg. 15-17, CTU ing. ), Per_6
- che, invece, quella perizia non ha vagliato l'ulteriore tesi per cui la diffusione dell'incendio sia stata favorita dalla presenza non solo della fascia di lucernario in policarbonato, ma anche del poliuretano espanso in copertura, la cui combustione ha provocato la fusione delle lamiere in lega di alluminio e la susseguente caduta del metallo liquefatto a terra,
- che, di conseguenza, il predetto elaborato non ha considerato le caratteristiche costruttive dell'immobile nella ricostruzione della dinamica dell'incendio, come correttamente rilevato anche dal giudice di primo grado,
- che l'obiezione per cui non vi sarebbe prova della colatura del metallo fuso a terra risulta superata dalla replica offerta dai periti, i quali sottolineano che “il metallo
fuso si comporta come un normale liquido” e, pertanto, “è certo che […] la lega
fusa sia caduta a terra” (pag. 149, CTU),
- che la critica per cui il poliuretano presente sul sito presentasse ottime proprietà di reazione al fuoco viene smentita dalla stessa consulenza nella parte in cui si afferma che “le foto in atti acquisite da VVF, documentano come buona parte del
poliuretano espanso della campata est in corrispondenza delle zone 5, 6 e 7 […] è
stato completamente bruciato con sviluppo di temperature oltre il 600°C” (pag. 61,
CTU),
- che l'osservazione per cui le possibili ipotesi di innesco accidentale per problemi elettrici sarebbero solo astratte, non essendoci stato un accesso diretto dei periti al pagina 35 di 47 sito danneggiato, al di là di ricevere puntuale risposta all'interno dell'elaborato tecnico (pagg. 152-154, CTU), non comporta di per sé da un punto di vista logico una più probabile origine dolosa dell'evento.
3.4 Quanto invece al terzo motivo di doglianza si contesta la parte di pronuncia in cui il giudice del grado precedente ha quantificato l'indennizzo da riconoscere a sulla CP_1
scorta dei calcoli contenuti nella CTU. Dopo avere richiamato le osservazioni del proprio CTP ed evidenziato che i consulenti non erano periti assicurativi, si segnala che i conteggi non sarebbero stati eseguiti applicando le Condizioni generali di assicurazione e le norme rilevanti in materia.
Più precisamente, in relazione ai danni materiali e diretti, si lamenta un'errata stima del valore delle cose assicurate, in quanto i deprezzamenti applicati non terrebbero conto dei parametri della funzionalità e del rendimento, giungendosi così ad attribuire un valore maggiore rispetto a quello che avevano al tempo del sinistro. Si evidenzia,
inoltre, che non sarebbero stati considerati i costi che avrebbe dovuto comunque CP_1
affrontare per adeguare l'impianto alle prescrizioni ricevute dall' o comunque per Pt_4
ammodernarlo in base ai progetti contenuti nella “Dichiarazione ambientale 2020”, i quali dovrebbero essere dedotti dall'indennizzo.
Anche per quanto concerne i danni indiretti, si rilevano alcuni errori di calcolo, in quanto sarebbe stato considerato l'intero periodo di 240 giorni e non per quello più
ridotto di 180 giorni previsto dalla polizza e non sarebbe stata applicata la clausola di riduzione proporzionale stabilita dall'art.
3.7 della sezione “Danni da interruzione di
servizio”. Un conteggio corretto, fra l'altro, condurrebbe ad escludere l'indennizzo dal momento che non si supererebbe la soglia di franchigia.
pagina 36 di 47 L'appellata sostiene, al contrario, che non vi sarebbe stato alcun errore, in quanto il contratto assicurativo sottoscritto tra le parti conterrebbe la clausola “valore a nuovo”,
secondo cui l'assicuratore sarebbe tenuto a pagare quanto necessario per riacquistare il bene a prescindere dal valore che esso aveva al momento del sinistro. In particolare,
afferma che il giudice di prima istanza avrebbe riconosciuto un supplemento di indennizzo, secondo quanto previsto dall'art.
4.10 delle CGA. Non avrebbero pregio,
poi, le ulteriori argomentazioni addotte da controparte relative ai progetti di ammodernamento e di adeguamento alle prescrizioni dell'impianto dal momento Pt_4
che si rivelerebbero ininfluenti sul valore da attribuire ai beni ai fini del calcolo dell'indennizzo.
L'appellata, infine, conferma la bontà delle percentuali di deprezzamento applicate, in quanto troverebbero la loro giustificazione nelle peculiarità che contraddistinguono il settore di raccolta, stoccaggio e trattamento dei rifiuti, caratterizzato da una bassa innovazione tecnologica a fronte della quale la manutenzione dei macchinari è
sufficiente per attenuarne il deprezzamento.
Il motivo è infondato.
In via preliminare, va richiamato quanto già affermato sub
3.3 in relazione alla questione della competenza dei periti allo svolgimento dell'incarico assegnato.
Esaminando anzitutto le valutazioni riguardanti i danni materiali e diretti, va affermata la sostanziale correttezza dei conteggi operati dai consulenti, atteso:
- che secondo quanto disposto dall'art.
4.6 della “Sezione incendio”:
o il “valore a nuovo” dei beni periti o danneggiati è definito come “il costo di
rimpiazzo delle cose assicurate con altre eguali oppure equivalenti per
pagina 37 di 47 rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e
fiscali” (par. 2),
o il valore che le cose assicurate avevano al tempo del sinistro, concernente i macchinari, va stimato considerando “il relativo valore a nuovo, al netto del
deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità,
rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante”
(pag. 4),
- che, invece, tra i parametri menzionati dalla norma per l'individuazione dell'aliquota di deprezzamento non figurano le circostanze future, le quali pertanto vanno escluse, sicché non può tenersi conto delle pretese necessità di un successivo ammodernamento degli impianti,
- che per la medesima ragione appena svolta, appare altrettanto ultroneo ed illogico sostenere che non si possa sic et simpliciter tenere conto del valore d'uso degli impianti oggetto di ammodernamento, in quanto non più destinati a servire nel medio-lungo periodo, essendo quest'ultimo solo uno dei possibili utilizzi delle predette attrezzature, che in ipotesi avrebbero anche potuto essere cedute a terzi,
- che le spese di ripristino dell'immobile si sottraggono a qualsiasi considerazione in merito alle medesime asserite necessità di ammodernamento, dal momento che queste ultime riguardavano semmai le attrezzature produttive e non invece le murature e la copertura dell'immobile,
- che la dedotta assurdità della percentuale di deprezzamento applicata dal collegio peritale nella misura standardizzata del 50% non appare per nulla fondata anche alla luce delle tabelle riprodotte da nell'atto di citazione in appello Parte_1
pagina 38 di 47 (pag. 49), ove si può, ad esempio ed al contrario, apprezzare, nel primo grafico, che dopo 15 anni il valore residuo degli impianti è pari al 70%, quello delle opere edili all'85% mentre solo quello dei macchinari scende al 10% o al 20%, ma con la precisazione che si tratti di beni aventi una vita utile di soli 15 o vent'anni, ciò che non risulta dimostrato con riferimento ai beni stimati in causa dai CTU,
- che si deve comunque tenere conto del fatto che il settore di raccolta, stoccaggio e trattamento dei rifiuti è sostanzialmente caratterizzato da uno scarso tasso di innovazione tecnologica sicché la manutenzione dei macchinari è ben sufficiente per attenuarne il deprezzamento,
- che il collegio peritale aveva già avuto modo di esprimersi sulla questione dei deprezzamenti applicati in replica alle note critiche presentate dal CTP di Pt_1
alla bozza di CTU (pagg. 170-172, CTU):
o ribadendo la correttezza delle stime effettuate secondo le indicazioni della polizza;
o sottolineando che ad oggetto della valutazione c'erano i “macchinari
installati, avviati, produttivi e manutenutati in base a quanto documentato
dai bilanci in atti che testimoniano l'operatività nel complesso dei beni
aziendali della ; CP_1
o segnalando che le considerazioni effettuate dal CTP dell'assicurazione non tenevano conto “dei costi aziendali non solo di installazione dei macchinari,
ma soprattutto d(ella) loro messa in funzione e avviamento con training del
personale”.
Per quanto attiene, invece, ai presunti errori commessi nel calcolo dei danni indiretti, va pagina 39 di 47 osservato:
- che per quanto attiene alla lamentata violazione della clausola secondo cui i CTU
avrebbero ignorato l'applicazione del massimo periodo di indennizzo, fissato in 180
giorni, da utilizzare quale limite di valutazione del danno dal quale poi dedurre la franchigia, va osservato che i relativi calcoli sono stati in realtà compiuti limitando la stima del danno a soli sei mesi, in piena aderenza a quanto preteso dalla appellante e al contenuto delle clausole di polizza, così come chiarito dagli stessi periti, in sede di risposta alle osservazioni critiche,
- che non è stata dimostrata alcuna violazione del principio di riduzione proporzionale dell'indennizzo dovuto per l'interruzione del servizio, di cui alla clausola 3.7,
mancando la enunciazione sia di quelle che avrebbe dovuto essere le poste asseritamente più corrette da inserire nell'equazione da compiersi in proposito sia della procedura di calcolo che sarebbe stato a quel punto necessario eseguire, sicché
non risultano forniti in giudizio elementi sufficienti a porre in dubbio la correttezza dei conteggi compiuti dal collegio peritale.
3.5 Passando quindi all'esame del quarto motivo di contestazione, si deduce l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado nel riconoscere il diritto all'indennizzo.
Secondo l'appellante, infatti, avrebbe tenuto una serie di comportamenti che CP_1
configurerebbero un'esagerazione dolosa del danno, sanzionata dagli artt.
4.3 e 3.2
CGA con la perdita dell'indennizzo. In particolare, l'assicurata:
- non avrebbe attivato il procedimento ex art. 696 cpc,
- avrebbe dato corso ad un mutamento dello stato dei luoghi,
- avrebbe concluso un contratto di transazione per evitare un processo avente ad pagina 40 di 47 oggetto una possibile responsabilità ai sensi dell'art. 1588 cc, nonostante nel corso delle indagini penali si fosse prospettata un'origine dolosa dell'incendio, sostenendo la natura accidentale dell'evento per farsi indennizzare con la partita “rischio
locativo” il danno al fabbricato (successivamente acquistato),
- non avrebbe comunicato nel processo di primo grado l'instaurazione di un parallelo giudizio promosso da contro in cui era stata depositata CP_3 CP_6
una bozza di CTU che propendeva per una probabile origine dolosa dell'incendio,
- avrebbe chiesto l'indennizzo per beni di cui aveva già deciso di disfarsi, esagerando comunque l'ammontare delle perdite subite e pretendendo di farsi risarcire i costi d'acquisto dell'immobile.
Eccepita in via preliminare l'inammissibilità del motivo per difetto di chiarezza,
sinteticità e specificità ex art. 342 cpc, l'appellata replica che le condotte e le omissioni contestate non troverebbero tra loro alcuna connessione e si inserirebbero nell'esercizio del diritto di difesa. Di conseguenza, non si sarebbe verificata alcuna perdita del diritto.
Anche siffatta ragione di gravame è infondata.
Rigettata in via preliminare l'eccezione di inammissibilità, posto che l'appellante ha articolato il motivo di impugnazione ottemperando alle prescrizioni di cui all'art. 342
cpc, va anzitutto osservato che ai sensi degli artt.
4.3 e 3.2, rispettivamente della sezione
“Incendio” e della sezione “Danni da interruzione di servizio”, si concreta un'ipotesi di esagerazione dolosa del danno quando il “Contraente/Assicurato […] dichiara distrutte
cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose
salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera
dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo”.
pagina 41 di 47 Precisato ciò, va rilevato che l'eccezione sollevata dall'appellante va rigettata posto che le circostanze addotte a suo fondamento non si sono verificate nel caso in esame,
considerando:
- che l'ordinamento non prevede alcun obbligo per cui sia necessario esperire il procedimento ex art. 696 cpc al fine di cristallizzare la situazione di fatto,
- che non risulta provata l'allegazione dell'appellante per cui la danneggiata avrebbe alterato lo stato dei luoghi in maniera da rendere impossibili gli accertamenti prodromici alla decisione della controversia, circostanza questa anzi smentita proprio dalla redazione delle due CTU di cui si è sopra discusso,
- che il luogo era stato comunque sottoposto a sequestro,
- che nell'immediatezza del fatto erano stati eseguiti gli opportuni rilievi e approfondimenti da parte di Autorità terze e imparziali, quali i Vigili del fuoco e il consulente del P.M., tali da consentire una compiuta ricostruzione della situazione di fatto al termine dell'incendio,
- che il relativo materiale raccolto (fotografie, filmati, verbali, relazioni e documentazione varia, tra cui anche quella relativa alle sostanze chimiche e alle batterie presenti sul sito) è stato acquisito ed esaminato dal collegio peritale,
- che non assume alcun rilievo la circostanza per cui abbia scelto di CP_1
acquistare l'immobile danneggiato al fine sia di evitare un aggravamento dei danni già subiti sia di poter proseguire in loco, anche per il futuro, la propria attività
produttiva,
- che la conclusione di una transazione con la precedente proprietaria dell'immobile al fine di risarcirle i danni arrecati dall'incendio ed evitare in tal modo una pagina 42 di 47 controversia ex art. 1588 cc è pienamente compatibile con la tesi dell'origine accidentale dell'incendio da sempre sostenuta da CP_1
- che, in ogni caso, non risulta che sia mai stata posta in discussione la congruità delle somme in tal modo riconosciute alla proprietaria del capannone,
- che la domanda giudiziale volta a ottenere somme maggiori di quelle che l'assicurazione ritiene di dover liquidare non costituisce una condotta materiale volta ad alterare in maniera ingannevole la situazione di fatto allo scopo di ottenere più di quanto oggettivamente dovuto, giacché, argomentandosi in tal senso, si giungerebbe all'assurdo per cui il danneggiato non potrebbe mai far valere dinanzi all'Autorità giudiziaria ragioni di danno superiori a quelle che la compagnia intende liquidare, a pena di vedersi annullare il diritto al risarcimento di ogni pregiudizio patito,
- che è del tutto legittimo e non appare in alcun modo suggestivo di alcunché il fatto che quale conduttrice, fosse assicurata per il solo rischio locativo e che, CP_1
stante la ritenuta natura accidentale dell'incendio, abbia poi preteso la liquidazione della relativa partita di danno,
- che non vi è alcun obbligo di comunicare gli esiti di una perizia svolta in un distinto giudizio pendente tra altri soggetti e avente origine in un titolo estraneo alle odierne parti in causa, né tanto meno ciò costituisce una circostanza rilevante ex art. 88 cpc,
- che non sussiste prova circa l'asserita volontà dell'appellata di disfarsi dei beni danneggiati o periti nell'incendio, essendosi al contrario affermato che intendesse semmai ammodernarli,
- che è non è corretto affermare che la danneggiata stia cercando di farsi risarcire i pagina 43 di 47 costi di acquisto dell'immobile, essendo la domanda rivolta ad ottenere il rimborso di specifiche voci di danno che nulla hanno a che vedere con la posta indicata dalla appellante.
D'altro canto, tutte le illazioni sollevate da quest'ultima risultano fra loro basate su affermazioni e presupposti di fatto tra loro contraddittori ed inconciliabili, poiché:
- mentre da un lato la compagnia sostiene che la controparte non aveva nessun interesse a rimanere in zona, giacché l' le aveva imposto una serie di onerose Pt_4
prescrizioni in materia di installazione di un sistema di misurazioni in continuo delle emissioni in atmosfera, ciò che si lascia capire potrebbe allora essere ipotizzato quale inconfessabile ragione dell'incendio doloso,
- d'altro lato afferma invece che avrebbe avuto al contrario tutto CP_1
l'interesse a rimanere in loco e, quindi, ad acquisire in proprietà il capannone, dal momento che il Comune di ID le aveva rifiutato l'approvazione del progetto di dismissione e ricollocazione dell'impianto in altro sito,
ciò che dimostra la palese astrattezza e sostanziale infondatezza di siffatti ragionamenti i quali non hanno ricevuto una benché minima conferma di carattere oggettivo.
3.6 Con il quinto motivo d'appello si impugna la parte di sentenza concernente la regolazione delle spese legali, di CTP e di CTU a favore di Secondo CP_1
l'appellante, l'accoglimento in misura sensibilmente ridotta del petitum formulato dall'attore avrebbe dovuto giustificare la compensazione integrale delle spese,
escludendo l'applicazione del criterio della soccombenza.
Contestata la specificità della censura, l'appellata non concorda con quanto affermato,
evidenziando che si sarebbe limitata a offrire una stima dei danni senza CP_1
pagina 44 di 47 quantificare l'indennizzo e chiedendo sul punto l'accertamento del giudice. Di
conseguenza, l'accoglimento della domanda sarebbe sufficiente per porre le spese legali e tecniche in capo alla convenuta.
La censura è infondata.
Come sottolineato dalla Corte di cassazione, in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92,
secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. Sez. Un. 31.10.22 n. 32061).
Una volta accolta la domanda di anche se in misura inferiore, il giudice di prima CP_1
istanza ha quindi correttamente liquidato le spese di lite sulla base del criterio del
decisum, utilizzando lo scaglione di riferimento relativo alle cause di valore compreso fra € 1.000.000,00 ed € 2.000.000,00, ponendole totalmente in capo alla parte soccombente. Del pari, anche le competenze di CTU e CTP non possono che gravare su
Pt_1
4. Le spese di lite
Quanto, infine, alle spese di lite di questo grado, tenuto conto:
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua pagina 45 di 47 entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, in applicazione del criterio del decisum, il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
1.000.000,01 ed € 2.000.000,00,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellante ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 24.064,00 sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 7.418,00
Fase introduttiva II^ grado € 4.313,00
Fase decisionale II^ grado € 12.333,00
Totale € 24.064,00
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
pagina 46 di 47 la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda
1) conferma integralmente la sentenza di primo grado n. 1094/2023 resa dal Tribunale
di Treviso in data 23.6.23;
2) condanna a rifondere in favore di Parte_1 Controparte_1
le spese processuali di questa fase che liquida in € 24.064,00, oltre al rimborso
[...]
delle spese generali, dell'IVA e degli accessori di legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 47 di 47
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1466/2023 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
Parte_1
(C.F. ), P.IVA_1
- appellante -
elettivamente domiciliata in CONEGLIANO (TV), VIA MARCO POLO n. 8, con il patrocinio dell'avv. ALOMA PIAZZA,
contro
Controparte_1
(P. IVA ), P.IVA_2
- appellata -
pagina 1 di 47 elettivamente domiciliata in TREVISO, VIALE MONTE GRAPPA n. 45, con il patrocinio dell'avv. VINCENZO PELLEGRINI.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1094/2023, depositata in data
23.6.23.
Conclusioni dell'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis rejectis, in riforma dell'impugnata sentenza n. 1094/2023, rep. 22392023, pronunciata dal Giudice
Onorario del Tribunale di Treviso, Dott.ssa Fides Azzolini, nel contenzioso n.
4260/2020 R.G., pubblicata in data 23.6.2023 e notificata in data 29.6.2023
IN VIA PRELIMINARE: accertata la sussistenza di valida ed efficace procura rilasciata da al sottoscritto patrocinio, rigettarsi l'eccezione sollevata sul punto da parte Pt_1
appellata in quanto infondata in fatto ed in diritto.
IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA: nell'ipotesi in cui l'adita Corte ritenesse comunque sussistente un vizio nella procura, richiamando l'art. 182 c.p.c. come da ultimo novellato dalla riforma Cartabia, si chiede un termine per poter integrare/sanare/rinnovare o farsi rilasciare nuova procura.
NEL MERITO: in accoglimento dei motivi di gravame come esposti nell'atto di appello e Controparte_2
e ciò per le ragioni
[...]
tutte esposte nell'atto di appello, rigettarsi la domanda attorea per perdita del diritto all'indennizzo ex artt.
4.3 e 3.2. delle Condizioni Generali di Assicurazione di cui alla polizza n. 320237877 costituenti parte integrante della polizza summenzionata e ciò a fronte dell'esagerazione dolosa del danno perpetrata da Controparte_1
(già ). Accertato, inoltre, che ha provveduto con Parte_2 Pt_1
pagina 2 di 47 valuta 6.12.2023 a corrispondere la somma di € 1.965.673,57 a in esecuzione CP_1
della sentenza di primo grado, disporsi la restituzione delle somme in favore di
[...]
con interessi e rivalutazione dalla ridetta data. Spese di lite rifuse, anche del Parte_1
primo grado.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di non accoglimento del quarto motivo di gravame, PREVIA RINNOVAZIONE DELLA CTU SIA PER LA
RICOSTRUZIONE DELLA NATURA DELL'INCENDIO SIA PER LA
QUANTIFICAZIONE, ridursi l'indennizzo dovuto ai sensi di polizza. Accertato, inoltre, che ha provveduto con valuta 6.12.2023 a corrispondere la somma di € Pt_1
1.965.673,57 a in esecuzione della sentenza di primo grado, disporsi la CP_1
restituzione delle somme che risulteranno in eccedenza in favore di Parte_1
con interessi e rivalutazione dalla ridetta data. Spese di lite di entrambi i giudizi quantomeno compensate nel caso di accoglimento del quinto motivo di gravame.
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per la rinnovazione della CTU a fronte delle gravi lacune tecniche presenti nell'elaborato dimesso dai CCTTUU i quali, come precisato nei motivi 2 e 3 di gravame, non hanno fornito adeguate risposte scientifiche alle osservazioni del CTP della convenuta Ing. e non hanno utilizzato i criteri Per_1
assicurativi valutativi come già evidenziato dal CTP della convenuta OR , Per_2
violando il principio indennitario e non applicando quanto previsto nelle CGA all'art.
4.6 delle medesime, non esprimendosi i CCTTUU in relazione al doc. 58 dimesso da in sede di memoria di replica e relativo al c.d. giudizio parallelo 6510/21 R.G. Pt_1
e ciò in quanto il Giudice di prime cure non aveva acconsentito ad un rinvio della causa,
come riportato nel primo motivo di gravame.
Conclusioni dell'appellato:
In via preliminare di rito pagina 3 di 47 - dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per difetto di ius postulandi;
nel merito - respingere tutti i motivi di appello, perché infondati in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta 23.11.2023, e quindi confermare la sentenza n. 1094/2023 del Tribunale di Treviso depositata in data
23.6.2023;
in ogni caso
- condannare parte appellante alla rifusione di spese e compensi professionali in favore dell'appellata;
in via istruttoria a) respingersi, per tutto quanto dedotto in comparsa di costituzione e risposta
23.11.2023, la richiesta di parte appellante di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio sia relativamente alla ricostruzione delle cause dell'incendio, sia relativamente alla determinazione della misura dell'indennizzo;
b) dichiarare inammissibile la produzione di parte appellante della pec dell'ing. Per_1
del 14.11.2023, indicata quale doc. 15;
in via istruttoria subordinata a) a valere per la denegata ipotesi che il Collegio ritenga di disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, si chiede di essere autorizzati al deposito in cancelleria di n. 3 cd-rom contenenti n. 5 videoriprese dei Vigili del Fuoco
nell'immediatezza dei fatti di causa;
b) a valere per la denegata ipotesi che il Collegio ritenga ammissibile la produzione del doc. 15 di parte appellante, autorizzare parte appellata deducente a replicarvi a mezzo dei propri consulenti di parte;
c) a valere per la denegata ipotesi in cui il Collegio ritenga rilevanti ai fini del decidere le conclusioni del dott. circa le cause dell'innesco dell'incendio, Parte_3
pagina 4 di 47 c.i) concedersi a parte appellata la rimessione in termini ex art. 153, secondo 2, c.p.c. e art. 294, comma 2, c.p.c., per la richiesta di prova orale;
c.ii) ammettersi prova orale con i testi sopra indicati sui seguenti capitoli di prova:
1) vero che il 20.09.2024 Lei ha partecipato in presenza al convegno dal titolo “Il galantuomo della chimica veneziana” tenutosi a Mestre in Via Torino n. 155 presso la sala conferenze del Campus scientifico di Ca' Foscari, intrattenendosi Persona_3
fino alla chiusura dei lavori;
[testi: dott.ssa , dott. , dott. Testimone_1 Testimone_2
] Testimone_3
2) vero che al convegno di cui al capitolo che precede è intervenuto come relatore il dott. che ha illustrato le modalità con cui condurre le indagini in Persona_4
caso di incendio;
[testi: dott.ssa , dott. , dott. Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
]
[...]
3) vero che a chiusura dell'intervento del dott. , nella sezione Persona_4
dedicata alla discussione tra relatori e partecipanti, il dott. ha posto Testimone_3
al dott. la seguente domanda: “Dott. , lei ritiene che possano essere Per_4 Per_4
reperibili dopo un incendio, oltre alla benzina, anche altre sostanze a bassissima temperatura di ebollizione come l'etere o il dimetilsolfuro?” [testi: dott.ssa Tes_1
, dott. , dott. ];
[...] Testimone_2 Testimone_3
4) vero che alla domanda di cui al capitolo che precede il dott. ha Persona_4
risposto che “è impossibile trovare tracce di quelle sostanze” ed ha aggiunto “inoltre uno che le usasse sarebbe un pazzo perché sarebbe il primo a subirne le conseguenze”
[testi: dott.ssa , dott. , dott. ]. Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Treviso, la società CP_1
pagina 5 di 47 premettendo: Controparte_1
- di essere titolare di un impianto per la raccolta, lo stoccaggio, il trattamento ed il riciclo di rifiuti ubicato nel Comune di ID (TV) in via Tittoni n. 14,
- che, a seguito di un incendio divampato in data 18.8.17, l'immobile e i macchinari presenti subivano ingenti danni,
- che, all'epoca dei fatti, il fabbricato era di proprietà di Immobiliare ID S.p.A., la quale lo aveva concesso in locazione all'attrice,
- che una porzione dello stabilimento, già arredata e attrezzata, era stata sublocata a
Controparte_3
- che, dopo l'incendio, si era resa acquirente dell'immobile in data 19.12.19
stipulando un contratto transattivo con la precedente proprietaria al fine di prevenire ogni controversia ex art. 1588 cc e per procedere celermente alla riparazione dell'impianto,
- che aveva in corso di validità la polizza assicurativa n. 320237877 CP_4
stipulata in data 31.12.12 con - Agenzia di Controparte_5
Conegliano,
- che anche la subconduttrice aveva allora in corso di validità una Controparte_3
polizza assicurativa con - Agenzia di Vittorio Veneto, CP_6
- che con e-mail del 21.8.17 aveva provveduto a denunciare il sinistro ad notiziandola altresì dell'intervenuto sequestro del Controparte_5
fabbricato e dell'esistenza della polizza assicurativa stipulata dalla subconduttrice,
- che con lettera datata 30.11.17 e ricevuta in data 15.12.17, Controparte_5
comunicava il recesso dal contratto di assicurazione,
[...]
- che presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Treviso veniva aperto il procedimento n. 2212/17 R.G.N.R. nei confronti di ignoti per il reato previsto pagina 6 di 47 dall'art. 423 cp,
- che l'immobile veniva sottoposto a sequestro probatorio dal 19.8.17,
- che in data 23.8.2017 la Procura incaricava un consulente per chiarire le cause dell'incendio,
- che il successivo 26.1.18 il perito tecnico incaricato dalla Procura concludeva le proprie indagini, affermando che l'evento aveva natura dolosa e che era stato innescato con l'utilizzo di un liquido accelerante, composto prevalentemente da dimetilsolfuro (DMS),
- che, al contrario, il proprio consulente escludeva la presenza di prove idonee a individuare in maniera univoca l'origine dell'incendio, indicando tre possibili cause di innesco accidentale (cause elettriche secondarie determinate da batterie e accumulatori parzialmente scariche;
cause elettriche primarie determinate dal corto circuito o da sovracorrente da apparecchiature elettriche;
processo esotermico per reazione termodinamica tra sostanze incompatibili, reagenti ed acceleranti),
- che il processo penale veniva archiviato in data 7.1.19, stante l'impossibilità di identificare l'autore del reato,
- che, nonostante i solleciti effettuati tra fine ottobre e i primi di novembre del 2017, i tecnici incaricati dall'assicurazione non procedevano alla stima dei danni e non presenziavano alle operazioni di demolizione, sgombero e ripristino della struttura e di smaltimento dei residui dell'incendio,
- che al contempo contestava la natura accidentale dell'evento e Pt_1
preannunciava che non avrebbe aderito ad una eventuale richiesta di anticipo dell'indennizzo,
- che, nel frattempo, si rendeva acquirente dell'immobile locato dalla proprietaria
Immobiliare ID S.p.A., al fine di evitare un contenzioso ex art. 1588 cc,
pagina 7 di 47 sottoscrivendo in data 23.1.18 un “contratto di vendita con riserva di proprietà e
transattivo”, in forza del quale:
o la acquistava lo stabilimento al prezzo di € 1.800.000, da CP_1
corrispondersi in 120 rate mensili, con riserva di proprietà a favore della venditrice sino al pagamento dell'ultima rata, e si impegnava a corrispondere l'ulteriore somma di € 750.000,00 in 120 rate mensili, a titolo meramente transattivo quale risarcimento del danno subito per effetto dell'incendio;
o la Immobiliare ID S.p.A. si impegnava a rinunciare ad ogni ulteriore pretesa comunque connessa all'incendio,
- che già il precedente 26.4.16 le stesse parti avevano concluso un altro contratto preliminare di cessione del medesimo immobile, subordinato alla fattibilità di alcuni lavori di innalzamento del tetto, condizione poi non verificatasi,
- che in data 20.2.18 addivenivano alla sottoscrizione di un preliminare, in cui la promittente venditrice autorizzava la promissaria acquirente ad eseguire sull'immobile, già nella sua disponibilità, “tutti i lavori e le opere edilizie che siano funzionali al ripristino della funzionalità dell'edificio ed alla riparazione dei danni cagionati dall'Incendio, secondo modalità, con tempi e scelte tecnico-costruttive rimessi alla piena discrezionalità della stessa”,
- che in data 19.12.19 la addiveniva all'acquisto senza Controparte_1
riserva della proprietà del predetto immobile,
- che con comunicazione dell'8.2.18 inviata a mezzo raccomanda a.r. diffidava a effettuare la quantificazione dei danni già documentati e a corrisponderle Pt_1
l'anticipo di indennizzo nei limiti di quanto stabilito nella polizza, informandola altresì dell'avvenuto acquisto del fabbricato,
- che con PEC del 23.2.18 comunicava la reiezione della richiesta di Pt_1
pagina 8 di 47 indennizzo, giustificandola sulla base della natura dolosa dell'incendio e su una serie di comportamenti della danneggiata consistenti:
o nel mancato richiamo nella consulenza di parte dell'andamento delle operazioni peritali del consulente della Procura nell'ambito del procedimento penale,
o nell'imputabilità al consulente di parte di “una serie di forzature … al fine di
sostenere l'accidentalità” dell'incendio,
o nell'omissione dell'esistenza del contratto preliminare tra la società e la
Immobiliare ID,
o nel fatto che la polizza garantiva il solo rischio locativo e non più la partita
“fabbricato” per effetto di una modifica al contratto espressamente richiesta dalla deducente il 31.12.12,
o nell'omissione di alcune circostanze influenti sulla valutazione del rischio
(prescrizioni ARPAV di adeguamento degli impianti di stoccaggio dei rifiuti e gestione dell'impianto antincendio non adeguata a causa di scarso apporto idrico),
- che con comunicazione inviata a mezzo PEC in data 16.5.18 contestava la nota di e reiterava la richiesta di quantificazione del danno, anche al fine di Pt_1
addivenire a un accordo sul punto, senza peraltro ricevere alcun riscontro,
- che in data 10.8.18 trasmetteva a mezzo PEC a un atto di nomina di perito Pt_1
di parte ai sensi dell'art.
4.4 lett. b) della polizza “Sezione Incendio”, dichiarando di voler attivare la procedura prevista dall'art.
4.4 lett. b) “Sezione Incendio” e 3.3 lett.
b) “Sezione Danni da Interruzione di Esercizio” e la invitava a procedere entro 10 giorni alla nomina del proprio perito, con l'avvertimento che, in difetto, avrebbe provveduto a presentare apposita istanza di nomina al Presidente del Tribunale di pagina 9 di 47 Treviso,
- che con PEC del 30.8.18 a mezzo del proprio difensore, contestava Pt_1
l'iniziativa dell'attrice, alla quale essa replicava il successivo 19.9.18 evidenziando di non avere inteso assumere alcun comportamento temerario o di mala fede e manifestando l'auspicio di definire la vertenza in via conciliativa,
- che, una volta intervenuta l'archiviazione del procedimento penale, con PEC del
12.8.19 reiterava la richiesta di quantificazione dei danni a diffidandola Pt_1
altresì al pagamento degli indennizzi dovuti ai sensi di polizza, in relazione ai danni subiti e informandola della sottoscrizione tra sé e la Immobiliare ID del contratto definitivo di compravendita con patto di riservato dominio e coeva transazione e dell'intervenuta sottoscrizione tra e in data 23.7.19 CP_3 CP_3 CP_6
di un “atto di quantificazione conservativa del danno”,
- che faceva seguito la comunicazione PEC dell'11.9.19 con cui il procuratore dell'assicurazione ribadiva la reiezione del sinistro e l'intervenuta perdita del diritto ad ogni indennizzo,
- che assicuratrice di provvedeva viceversa alla CP_6 Controparte_3
liquidazione dei danni patiti da quest'ultima ed alla corresponsione del relativo indennizzo per un ammontare complessivo pari ad € 157.500,00,
- che nel frattempo essa aveva proceduto alla ricostruzione dell'impianto e alla sostituzione dei macchinari danneggiati,
- che la polizza sottoscritta copriva:
o “tutti i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa”, salve le esclusioni espressamente previste dal contratto sicché, più specificamente, risultavano assicurate le partite “Macchinario”, “Rischio terzi”, “Rischio locativo”, e pagina 10 di 47 “Demolizione e sgombero”,
o la “perdita di Quota Fatturato” e le “spese supplementari necessariamente e
ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la perdita di
Quota Fatturato” verificatesi “a seguito di sinistro indennizzabile in base alla sezione Incendio”,
- che la polizza prevedeva altresì:
o che in ipotesi di atti dolosi vi fosse un limite di indennizzo dell'80% della somma assicurata per ciascuna partita e, per ogni sinistro indennizzabile, uno scoperto del 10% col minimo di € 3.000,00,
o che “in nessun caso la Società risarcirà per uno o più sinistri che si
verificheranno nel corso della stessa annualità assicurativa somma
superiore ai limiti di indennizzo indicati alla sezione Incendio” e che, pertanto, in caso di operatività della “Sezione Danni da Interruzione di
Esercizio”, “i limiti di indennizzo di cui sopra si intenderanno in combinato sezione Incendio e sezione Danni da Interruzione di Esercizio”,
o che relativamente alla “Partita 1 – Quota Fatturato”, “il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un
importo pari alla somma assicurata alla partita 1 divisa per il numero dei
giorni lavorativi annui e moltiplicata per il seguente numero di giorni di
franchigia: n° 5 giorni”,
o che “ai fini della determinazione del danno il massimo periodo di
indennizzo, a partire dal momento del verificarsi dell'evento dannoso
indennizzabile a termini della sezione Incendio, si intende della durata
massima di n° 180 giorni”,
- che secondo la compagnia assicurativa sarebbe venuto meno il diritto all'indennizzo pagina 11 di 47 ai sensi degli artt.
4.3 e 3.2 delle condizioni generali di assicurazione
(rispettivamente “Sezione Incendio” e “Sezione Danni da Interruzione di
Esercizio”), ai sensi dei quali “Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente
l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esisteranno al momento del
sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi
o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del
sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo”, denunciando, in particolare, l'utilizzazione di “mezzi e documenti tali da giustificare la perdita totale del diritto all'indennizzo”,
- che le ragioni addotte dalla controparte non erano fondate, dal momento che:
o l'assicurazione era a conoscenza alle operazioni peritali del procedimento penale, alle quali aveva partecipato con il proprio consulente tecnico,
o il primo contratto preliminare sottoscritto con la era rimasto privo di CP_1
conseguenze non essendosi verificata la condizione sospensiva apposta,
o anche il più recente contratto di compravendita e il connesso atto transattivo non assumevano rilevanza e comunque non intaccavano le ragioni della compagnia assicurativa,
o le richieste di adeguamento emerse a seguito delle ispezioni erano Pt_4
ininfluenti sul rischio incendio,
o l'impianto antincendio non era inadeguato dal punto di vista dell'apporto idrico, come pure precisato nella relazione dei Vigili del Fuoco,
- che comunque avrebbe trovato applicazione l'art. art.
3.15 del contratto “Sezione
Incendio”, secondo cui “la mancata comunicazione da parte del Contraente /
Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete
dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza non comporteranno
pagina 12 di 47 decadenza del diritto al risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali
omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede”, fermo restando il diritto dell'assicurazione a percepire la differenza di premio,
- che non sussistevano né cause di esclusione della copertura assicurativa né di decadenza dal diritto all'indennizzo,
- che, come da elenco inserito all'interno dell'atto di citazione, si era in presenza di un danno pari a:
o danni materiali con riferimento alla Sezione incendio:
▪ € 1.200.560,00 (€ 1.056.060,00 + € 144.500,00) in relazione ai macchinari distrutti o danneggiati, al netto di eventuali limiti di indennizzo, franchigie e scoperti,
▪ € 82.484,95 a titolo di spese di demolizione, abbattimento e smaltimento delle parti del fabbricato irreversibilmente danneggiate,
al netto di eventuali limiti di indennizzo, franchigie e scoperti,
▪ € 582.897,24 relativamente alle spese di ripristino dell'immobile locato,
o danno da interruzione di esercizio:
▪ € 169.182,11 in relazione alla perdita di Quota fatturato, calcolato tenuto conto delle risultanze dei bilanci di esercizio aziendali relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 e del fatturato 2016 (settembre-
dicembre), 2017 (gennaio, febbraio, settembre-dicembre) e 2018
(gennaio e febbraio),
▪ € 129.071,16 riguardo la Partita spese supplementari, ha chiesto di accertarsi la validità e l'operatività della polizza n. 320237877 stipulata in data 31.12.12 nonché i danni subiti a causa dell'incendio del 18.8.17 con conseguente pagina 13 di 47 condanna di a corrispondere l'indennizzo dovuto, maggiorata di Parte_1
rivalutazione e interessi, anche moratori.
Costituitasi in giudizio, Parte_1
- segnalava che in data 31.12.12 aveva richiesto di modificare la polizza CP_1
escludendo la partita “fabbricato”, per cui la copertura avrebbe riguardato solo i danni cagionati all'immobile dal conduttore,
- esponeva di avere respinto il sinistro in quanto la ricostruzione accidentale dell'incendio prospettata dal CTP di era smentita dagli elementi che stavano CP_1
emergendo in sede di indagini preliminari,
- rilevava che l'interesse dell'assicurata all'acquisto dell'immobile era presente già prima dell'incendio come dimostrato dalla sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita del 26.4.16,
- affermava che l'attrice sosteneva in mala fede la tesi dell'accidentalità del sinistro allo scopo di vedersi indennizzato il danno al fabbricato con la partita “rischio
locativo”,
- riferiva di aver già rappresentato in sede di reiezione del sinistro la condotta di esagerazione dolosa del danno tenuta da la quale in termini di polizza CP_1
comportava una perdita totale dell'indennizzo,
- sottolineava che l'impresa era stata peraltro destinataria di prescrizioni con Pt_4
apertura di un procedimento penale a carico dei suoi responsabili tecnici,
- precisava che l'assicurata non le aveva mai comunicato le contestazioni ricevute sulla conduzione dell'impianto, segnalando che non avrebbe mai prestato il consenso, se edotta della reale situazione, alla prosecuzione della operatività del contratto assicurativo,
- aggiungeva che aveva avuto problemi nel corretto stoccaggio dei rifiuti, CP_1
pagina 14 di 47 come testimoniato dal decreto della Regione Veneto con cui erano state disposte alcune prescrizioni relative alla loro caratterizzazione e al prelievo dei campioni,
- specificava che per tali motivi aveva formulato la reiezione della richiesta di indennizzo,
- sosteneva che l'attrice aveva perso del tutto il diritto all'indennizzo, a prescindere dal fatto che l'esagerazione dolosa del danno riguardasse tutta o solo in parte la richiesta risarcitoria avanzata,
- riferiva che l'assicurata aveva inoltre sottaciuto la sentenza del TAR Veneto del
27.2.19 in cui si era riconosciuta la natura dolosa dell'evento senza alcuna responsabilità della società, la quale aveva ottenuto la misura straordinaria della cassa integrazione,
- rappresentava che nel sito della Regione Veneto era presente del materiale relativo a secondo cui: CP_1
o in data 20.4.2015 la società aveva inoltrato un'istanza per ottenere una proroga dei termini concessi per ottemperare alle prescrizioni ricevute in materia di installazione del sistema di misurazioni in continuo delle emissioni in atmosfera,
o in data 29.5.2015 aveva presentato al Comune di ID un progetto CP_1
per la dismissione e la ricollocazione dell'impianto in altro sito,
- contestava la richiesta di una nuova CTU volta a stabilire le cause dell'incendio dato che era già stato svolto un accertamento tecnico non ripetibile in sede di indagini preliminari,
- ribadiva che l'incendio aveva avuto origine dolosa come rilevato dal proprio CTP,
in particolare evidenziando la presenza di liquido accelerante, in prevalenza dimetilsolfuro nel sito dell'incendio,
pagina 15 di 47 - negava che l'incendio potesse avere avuto una delle origini alternative proposte dal
CTP di CP_1
- lamentava che successivamente al sinistro quest'ultima avesse provveduto alla ricostruzione del sito, comprando macchinari e apportando migliorie per adeguarsi alle prescrizioni impartite da e dalla Regione Veneto, Pt_4
- contestava i conteggi riportati nelle tabelle attoree, evidenziando come la società
avrebbe comunque dovuto sopportare le spese per demolizione e ricostruzione dell'impianto in quanto le era stato precluso il trasferimento presso altro sito,
- affermava la sussistenza dei profili per dichiarare la responsabilità ex art. 96, terzo comma, cpc,
- instava quindi per il rigetto delle avverse domande in quanto infondate.
Procedutosi alla trattazione del giudizio con l'assunzione delle prove orali, veniva ordinato l'esperimento di una nuova CTU, la quale giungeva alla conclusione per cui:
- le conclusioni raggiunte dal perito del P.M. non risultavano fondate dal punto di vista tecnico, stante il carattere non condivisibile delle adottate modalità di campionamento e l'evidente erroneità di interpretazioni degli elementi probatori acquisiti,
- non esistevano quindi elementi di sorta per attribuire la causa dell'evento a una specifica azione dolosa,
- non era possibile accertare sulla base di rigorosi elementi tecnico/scientifici quale potesse essere la specifica causa accidentale dell'incendio,
- i danni lamentati dall'attore erano nel loro complesso fondati, congrui e giustificati.
Con istanza del 23.1.23 chiedeva un rinvio al fine di Parte_1
consentire l'acquisizione della CTU espletata nel procedimento instaurato da
[...]
nei confronti di presso il Tribunale di Treviso rubricato al Controparte_3 CP_6
pagina 16 di 47 n. 6510/2021 R.G. e valutare una possibile rinnovazione dell'istruttoria.
Rigettata tale richiesta all'udienza del 23.1.23 e rimessa la causa in decisione, la stessa è
stata quindi decisa con la sentenza n. 1094/2023, depositata in data 23.6.23, nell'ambito della quale il giudice di primo grado:
- condivise le risultanze della consulenza tecnica,
- riconosciuta a carico di la presunzione di colpa ex artt. 1588 e 1177 cc CP_1
per il deterioramento e la perdita della cosa locata,
- accertato che l'assicurata era in regola con le vigenti norme inerenti alla prevenzione incendi,
- ritenute applicabili le clausole di polizza che disciplinano la liquidazione in caso di evento accidentale colposo,
- escluso l'indennizzo per i danni riportati ai macchinari concessi in locazione alla sub-conduttrice in quanto non afferenti all'attività svolta da e, CP_3 CP_1
pertanto, non coperte dalla polizza,
- considerato provato il danno subito da CP_1
- rilevato che, secondo le valutazioni effettuate dal collegio peritale, la stima di esso proposta dall'attrice doveva considerarsi sostanzialmente fondata,
- richiamata quindi la quantificazione dell'indennizzo operata dai consulenti tecnici,
tenendo conto della valutazione dei danni e dei valori stimati di preesistenza dei macchinari e immobili, pari a:
o € 1.171.145,23 per la Sezione “Incendio”, di cui:
▪ € 664.112,00 (€ 467.195,00 + suppl. a nuovo € 196.917,00) per la partita macchinario,
▪ € 414.548,23 per la partita rischio locativo,
▪ € 94.484,95 per la partita demolizione e sgombero, previa detrazione pagina 17 di 47 della franchigia frontale di € 2.000,00,
o € 177.693,14 per la Sezione “Danni da interruzione di esercizio”, di cui:
▪ € 108.943,14 per la partita quota fatturato,
▪ € 100.000,00 per spese supplementari, detratta la franchigia di €
31.250,00,
- rigettata la richiesta di riduzione del valore delle cose assicurate danneggiate e/o distrutte nell'incendio che avrebbero dovuto essere oggetto di ammodernamento da parte di CP_1
- ritenuta infondata altresì la difesa della convenuta secondo cui l'impresa avrebbe reso dichiarazioni inesatte per non avere informato l'assicurazione delle ispezioni ricevute e dei progetti aziendali di ammodernamento,
- precisato che gli artt. 1892 e 1893 cc non trovavano applicazione nel caso di specie,
in quanto l'assicurazione lamentava una condotta reticente dell'assicurata in relazione a eventi sopravvenuti e non coevi alla stipulazione della polizza,
- reputata generica l'eccezione della convenuta volta a sostenere la condotta di esagerazione dolosa del danno che avrebbe tenuto nel momento in cui i CP_1
propri periti avevano affermato l'origine accidentale dell'incendio,
- respinta l'ipotesi ricostruttiva prospettata dalla perizia tecnica svolta nel parallelo giudizio promosso da nei confronti di secondo cui la CP_3 CP_6
tesi dell'innesco doloso sarebbe stata maggiormente probabile,
ha accertato l'operatività della polizza n. 320237877 in relazione all'incendio del
18.8.17, condannando a corrispondere a Parte_1 [...]
'indennizzo complessivo di € 1.348.838,37 (rivalutato Controparte_1
all'epoca della sentenza in € 1.578.140,00) e riconoscendo sulla somma liquidata, devalutata all'epoca del sinistro e rivalutata anno per anno, gli interessi compensativi pagina 18 di 47 del 2,5% da calcolarsi fino alla data della sentenza, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo, con spese di lite, CTU e CTP a carico della soccombente.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originaria convenuta formulando cinque motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le difese già prospettate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
L'appellata, costituitasi a propria volta in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata, eccependone in via preliminare l'inammissibilità a causa del difetto della procura per la proposizione dell'appello.
All'udienza del 18 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
3. I motivi della decisione
Il gravame è infondato e deve pertanto essere respinto.
3.1 In via preliminare, deve essere vagliata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla compagnia, secondo cui la procura alle liti prodotta non riconoscerebbe il potere per proporre appello in via principale. Sottolinea, inoltre, l'assicurazione che non sarebbe neanche possibile ordinarne la rinnovazione dal momento che l'art. 182 cpc, nel testo ratione temporis applicabile, non prevederebbe tale soluzione in caso di procura inesistente. L'appellante nega quanto ex adverso affermato, segnalando che oltre alla procura generale è stata depositata presso questa Corte anche quella già dimessa in primo grado, in cui sarebbe specificato che il potere di rappresentanza e difesa in giudizio riguarderebbe “ogni fase e grado”.
L'eccezione è infondata.
Sul punto vale, invero, notare come, in effetti, la procura generali alle liti del 26.7.17, a rogito del Notaio indicata nell'atto di citazione d'appello, si limiti a Persona_5
pagina 19 di 47 conferire ai legali in essa indicati la procura a rappresentare e difendere
[...]
nelle cause e nei procedimenti passivi già promossi o da promuovere nei Parte_1
suoi confronti, con la precisazione che la procura vale per il primo grado di giurisdizione nonché per la resistenza alle impugnazioni ex adverso promosse, con facoltà di proposizione del solo appello incidentale, dal che discenderebbe che, in base alla stessa, l'odierno legale di non era munito dei poteri per Parte_1
proporre appello principale.
Peraltro, non può farsi a meno di rilevare che l'avv. Piazza era in realtà legittimato a proporre appello in forza della procura rilasciatale per la costituzione in primo grado,
dal momento che in quel mandato, conferito appunto per resistere alle domande svolte dalla , era prevista la facoltà di rappresentarla Controparte_1
“in ogni sua fase e grado, anche successivi od incidentali, ivi compresa l'esecuzione,
l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi”, laddove la Suprema Corte ha poi avuto modo di precisare che la procura, conferita al difensore con la predetta dizione è
valida anche per il giudizio di appello (Cass. 23.5.14 n. 11536).
E d'altronde poiché – a differenza di quanto doveva ritenersi nel vigore delle norme codicistiche anteriori alla riforma Cartabia, quando la formulazione del secondo comma dell'art. 182 cpc non consentiva di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite, giacché in tale testo si faceva espressamente riferimento al solo “vizio
che determina la nullità della procura” (Cass. Sez. Un. 21.12.22 n. 37434) – la nuova stesura della predetta norma consente expressis verbis la sanatoria anche delle fattispecie di inesistenza del mandato (Cass.
9.10.23 n. 28251), ogni eventuale questione relativa al fatto che la procura corretta non risultasse menzionata nell'atto di appello deve ritenersi superata dalla presenza in atti della medesima.
E tanto più, poi, ove si consideri che per i giudici di legittimità la mancata riproduzione pagina 20 di 47 della procura al difensore nella copia dell'atto d'appello notificato alla controparte non incide sulla validità dell'atto, essendo sufficiente che l'originale della procura sia contenuto in uno degli atti depositati dei quali la controparte abbia possibilità di prendere visione al fine di verificare la tempestività del rilascio e il contenuto della stessa (Cass.
9.7.09 n. 16135).
Soluzione, questa, aderente al principio della centralità del diritto di difesa, riconosciuto dall'art. 24 Cost. e dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, il quale può essere realizzato solo ove se ne consenta il concreto esercizio,
limitando gli ostacoli di natura procedurale, impeditivi al raggiungimento di una pronuncia di merito, ai soli casi più gravi, nei quali non sia possibile assumere una decisione diversa, giacché il processo, al fine di raggiungere il suo scopo, deve tendere per sua natura ad una statuizione sul merito.
3.2 Venendo allora all'esame dei motivi d'appello, si nota come, con il primo di essi,
lamenti l'illogicità della decisione del primo giudice di Parte_1
negare il rinvio dell'udienza richiesto da con istanza del 23.1.23 al fine di Pt_1
acquisire l'esito della CTU espletata nel giudizio parallelo promosso da CP_3
contro in modo da evitare un possibile contrasto fra giudicati e
[...] CP_6
valutare l'opportunità di un supplemento di istruttoria. L'appellante evidenzia che questa scelta avrebbe determinato anche una violazione del diritto di difesa dal momento che non avrebbe potuto beneficiare di tale documentazione per redigere la comparsa conclusionale. La sentenza impugnata, infine, difetterebbe di un'adeguata motivazione sul punto, non riuscendo ad addurre ragioni convincenti per confutare la tesi dell'origine dolosa dell'incendio sostenuta dall'altro CTU.
L'appellata nega la rilevanza di quanto sostenuto, evidenziando che l'ulteriore CTU si è
pagina 21 di 47 svolta in un giudizio soggettivamente e oggettivamente differente, avendo quale unico elemento di connessione l'evento dell'incendio. Si segnala, fra l'altro, che non si sarebbe consumato alcun pregiudizio per la difesa avversaria, considerando che la sentenza impugnata si è specificatamente occupata della questione, spiegando le ragioni per cui non fosse possibile aderire alla tesi della natura dolosa dell'evento. Il motivo d'appello, infine, andrebbe considerato inammissibile in quanto l'appellante si sarebbe limitato a denunciare un'astratta violazione del diritto di difesa senza chiarire in quale pregiudizio si sia concretato.
La censura è infondata.
In primo luogo va ricordato che nell'ordinamento processuale vigente non è prevista alcuna norma giuridica che riconosca in capo alle parti un diritto al differimento dell'udienza, fuori dai casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non è
contemplata l'ipotesi relativa all'acquisizione degli esiti dell'attività istruttoria svolta in un altro giudizio.
Al riguardo, la Corte di cassazione ha evidenziato che in via generale “la richiesta di
rinvio dell'udienza avanzata da una o più delle parti è un atto neutro - non disciplinato
dal codice di rito né da qualsivoglia procedimento speciale - al quale nessuna
previsione di legge ricollega significato diverso da quello che gli è proprio o
determinate conseguenze sul piano processuale. Il giudice, d'altro canto, non ha certo
l'obbligo di accogliere una simile richiesta, posto che la concessione o meno del rinvio
rientra fra le scelte rimesse al suo potere discrezionale, il cui esercizio non è
sindacabile in sede di legittimità” (Cass. 24.11.22 n. 34668 e 23.10.97 n. 10422).
La scelta di negare il differimento dell'udienza operata dal giudice di prima istanza, fra pagina 22 di 47 l'altro, non si presenta nemmeno illogica o sproporzionata dal momento che non si profilava alcuna possibilità di contrasto tra giudicati, come paventato nell'istanza del
23.1.23 presentata da Pt_1
L'autorità del giudicato sostanziale, infatti, opera soltanto entro i rigorosi limiti rappresentati dagli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che le due cause abbiano in comune gli stessi soggetti e il medesimo oggetto (sotto il duplice profilo del
petitum e della causa petendi), restando irrilevante l'eventuale identità delle questioni di diritto o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione (Cass.
7.6.21 n. 15817).
Nel caso in esame difettano i presupposti di identità rilevanti ai fini di un possibile conflitto, anche solo parziale, dato che:
- da un lato, vi è la domanda di accertamento e condanna promossa da
[...]
nei confronti di volta a conseguire Controparte_1 Parte_1
l'indennizzo per i danni subiti, deducendo quale titolo la polizza n. CP_4
320237877,
- d'altro lato, vi è la richiesta avanzata da contro al Controparte_3 CP_6
fine di vedersi corrispondere una parte dell'indennizzo, allegando un differente contratto di assicurazione.
Né assume importanza la circostanza per cui l'incendio occorso in data 18.8.17 sia un elemento di fatto comune ai due giudizi, atteso che gli stessi coinvolgono rapporti giuridici autonomi.
Non fondata, poi, si presenta l'ulteriore argomentazione prospettata dall'appellante secondo cui la sentenza sarebbe affetta da nullità per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, considerando:
pagina 23 di 47 - che non risulta rilevante in questa sede il principio affermato da Cass. Sez. Un.
25.11.21 n. 36596, richiamata nell'atto di appello, secondo cui la sentenza delibata senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della pronuncia impugnata senza che sia anche necessario allegare e provare un pregiudizio specifico,
- che, invece, nel caso di specie, la causa è stata decisa in una camera di consiglio di data successiva rispetto ai termini assegnati per il deposito delle memorie di parte,
- che, come già rilevato, la mancata concessione del rinvio dell'udienza non costituisce violazione di norma processuale,
- che ha avuto modo di depositare la CTU espletata nel giudizio tra Pt_1 [...]
e oltre ad altri documenti afferenti a quel processo, e Controparte_3 CP_6
di argomentare sul punto nella memoria di replica,
- che, in ogni caso, la perizia del processo parallelo non ha avuto ad oggetto fatti o ricostruzioni nuovi o differenti rispetto a quelli vagliati dai consulenti del presente giudizio e sottoposti a contradditorio attraverso le osservazioni dei periti nominati dalle parti,
- che comunque il giudice del grado precedente ha preso puntualmente posizione sia sui nuovi documenti sia sulle allegazioni presenti nell'atto difensivo (pag. 45 della sentenza):
o indicando le specifiche ragioni per cui ha ritenuto di non fondare il proprio convincimento sull'esito della seconda CTU,
o sottolineando, in particolare, che quel perito non aveva tenuto conto del pagina 24 di 47 ruolo svolto dalle caratteristiche costruttive dell'immobile nella propagazione dell'incendio,
o negando, di conseguenza, che i singoli focolai riscontrati fossero riconducibili a una moltitudine di inneschi dolosi piuttosto che alla gocciolatura dell'alluminio posto a copertura del fabbricato, fuso a causa delle alte temperature raggiunte a seguito della combustione del rivestimento di poliuretano espanso, così come affermato dal collegio peritale nominato nel primo grado di questo giudizio,
o rilevando che non fosse possibile attribuire l'origine dell'evento a un'azione dolosa ovvero a una specifica causa accidentale,
o confermando così che sussisteva la responsabilità del conduttore, essendo rimasta ignota l'origine dell'incendio.
3.3 Con la seconda ragione di gravame si impugna la parte di sentenza in cui il primo giudice ha ritenuto applicabile la presunzione ex artt. 1588 e 1177 cc sul presupposto per cui non sarebbe possibile individuare l'origine dell'incendio.
Attraverso l'ausilio del proprio consulente di parte, l'appellante evidenzia come tale conclusione dovrebbe ritenersi errata, in quanto fondata sulle risultanze di un elaborato tecnico predisposto da soggetti non competenti e secondo una metodologia non caratterizzata da rigore scientifico. Tale circostanza troverebbe conforto anche nella
CTU svolta nel parallelo giudizio promosso da contro in CP_3 CP_6
cui il perito sarebbe giunto ad affermare la natura dolosa del sinistro in applicazione del principio civilistico del “più probabile che non”. Sempre richiamando l'opinione del proprio CTP, l'appellante sottolinea che da un lato non troverebbero conferma le pagina 25 di 47 possibili cause di origine accidentale dell'incendio e dall'altro sarebbe smentita la tesi per cui si sarebbe propagato a causa della gocciolatura dell'alluminio fuso di cui erano composte le lamiere della copertura superiore. In conclusione, si insiste per la rinnovazione della CTU allo scopo di accertare la causa di innesco dell'incendio.
L'appellata contesta la ricostruzione di controparte, sottolineando che si tratterebbe delle stesse argomentazioni già proposte a critica della bozza dell'elaborato peritale e a cui era già stata data risposta. Dopo avere richiamato il parere tecnico dei propri consulenti in replica a quanto dedotto dell'impugnante, l'appellata nega che l'origine dolosa dell'incendio sia fondata, evidenziando altresì che anche la CTU condotta nel giudizio instaurato da ha sottolineato in più punti che non vi siano CP_3
elementi per sostenere una o l'altra ipotesi. Non avrebbe errato, dunque, il primo giudice a considerare incerta la causa dell'incendio e ad applicare la presunzione di cui all'art. 1588 cc.
Il motivo è infondato.
Esaminando anzitutto il rilievo per cui la perizia sarebbe stata affidata a soggetti privi delle adeguate competenze, va osservato:
- che per ottenere la qualifica di perito assicurativo, secondo l'art. 158 del D. Lgs.
209/05 è sufficiente:
o aver conseguito un diploma di scuola media secondaria superiore o di laurea triennale,
o aver svolto un tirocinio di durata biennale presso un perito abilitato,
o aver superato una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio dell'attività,
pagina 26 di 47 o essere iscritti al relativo ruolo,
- che i consulenti nominati possiedono invece conoscenze ben più approfondite dato che si tratta di professionisti abilitati e con un percorso di studi (Ingegneria)
appropriato rispetto all'incarico ricevuto (doc. n. 3 depositato con l'appello),
- che, in aggiunta, gli stessi periti hanno specificato “di aver ricoperto per oltre 30
anni ruoli dirigenziali in ambito tecnico presso importanti aziende industriali,
dovendosi pertanto occupare correntemente anche della applicazione di polizze
assicurative per danni e incendio, e di svolgere da oltre 10 anni il ruolo di CTU
(oltre che di CTP) su incarico di più Tribunali e della Corte di Appello del Veneto
nell'ambito di contenziosi tra aziende nella maggior parte dei quali sono coinvolte
anche Società di Assicurazioni a seguito di danni ed incendi” (pag. 169, CTU),
- che, in relazione agli aspetti prettamente attinenti all'ambito chimico, si sono avvalsi dell'ausilio del prof. ordinario di Chimica Analitica presso il Testimone_4
Dipartimento di Scienze Chimiche dell' , Parte_5
- che non risulta siano stati proposti motivi di ricusazione nei confronti dei consulenti entro le preclusioni previste dal Codice di procedura civile.
Appurata la competenza dei consulenti all'assolvimento del compito ricevuto, è poi possibile passare al vaglio delle critiche mosse alle risultanze della CTU.
Ripercorrendo il ragionamento svolto all'interno dell'elaborato tecnico, va notato che dapprima sono state considerate le ipotesi ricostruttive dirette ad affermare la natura dolosa dell'incendio, già formulate:
- nella relazione finale dei Vigili del fuoco di Treviso (pagg. 30-31, CTU), in cui risultano considerati ulteriori possibili scenari di innesco, basati:
pagina 27 di 47 o sulla presenza di batterie e di accumulatori in giacenza (apparentemente esausti),
o sulla sovratensione o sul corto circuito accidentale degli impianti elettrici presenti nella zona 6,
o sul processo di autoaccensione per reazione chimica dei materiali stoccati nella zona 6,
- nella relazione del consulente del P.M. (pagg. 28-29, CTU).
Successivamente, i periti hanno escluso la presenza di elementi sufficienti per supportare le predette tesi, segnalando:
- che la ricostruzione sostenuta dai Vigili del fuoco risultava raggiunta per esclusione di altre cause e non in forza di elementi direttamente atti a provarne la fondatezza e che comunque la stessa appariva caratterizzata da una certa negligenza per il mancato rilievo e analisi degli immobili, dei macchinari e degli impianti elettrici presenti in loco (pagg. 30-31),
- che l'ipotesi prospettata dal perito del P.M., caratterizzata anch'essa da una certa incuria per il mancato rilievo e analisi degli immobili, dei macchinari e degli impianti elettrici, si scontrava con il fatto che la sostanza accelerante di innesco di cui ci si sarebbe asseritamente avvalsi (dimetilsolfuro) non risulterebbe utilizzabile in concreto alla luce di varie circostanze critiche che la rendono poco maneggiabile,
- che, al riguardo, l'ausiliario incaricato aveva precisato:
o che il campionamento eseguito non era significativo dal punto di vista tecnico/scientifico essendo stato effettuato (pagg. 36-37 e 53, CTU):
▪ a una distanza di tempo considerevole dopo l'incendio (19 giorni),
pagina 28 di 47 ▪ successivamente a un intervento massiccio dei Vigili del fuoco, il quale poteva avere comportato lo spostamento di materiale attraverso l'azione degli idranti,
▪ in una porzione del fabbricato che era stata interessata dall'incendio solo in secondo momento (zona 5),
▪ secondo modalità arbitrarie, senza eseguire una mappatura delle diverse specie chimiche presenti nell'intera area,
o che i due campioni raccolti, dai quali emergeva la presenza del dimetilsolfuro, non erano determinanti, in quanto si notava che la sostanza poteva ragionevolmente essere presente sul sito quale residuo da trattare,
posto che l'impresa si occupava di smaltire solventi di diversa natura (pagg.
37-38, CTU),
o che i referti delle analisi non permettevano né di determinare la quantità
delle sostanze rilevate nei due campioni né di stimarne quelle originariamente presenti (pag. 38, CTU),
o che l'uso del quale accelerante appariva “assolutamente Parte_6
improbabile dal punto di vista tecnico sia per la sua pericolosità sia per
l'estrema difficoltà di uso per diverse ragioni desumibili dalle sue principali
caratteristiche chimico-fisiche” (pagg. 38-40 e 55-57, CTU), considerato:
▪ che era improbabile trovare tracce della sostanza in questione, sparsa diciannove giorni prima, dopo un incendio avvenuto in una calda giornata estiva, dato che la temperatura di ebollizione del DMS è pari a 37°C,
pagina 29 di 47 ▪ che la presenza del DMS sul sito poteva essere dovuta a un ipotetico fenomeno di inglobamento/adsorbimento all'interno di matrici porose ovvero a uno sversamento accidentale successivo all'incendio,
▪ che sarebbe stato estremamente imprudente maneggiare DMS in pieno agosto atteso che il suo punto di infiammabilità è uguale a -
49°C,
▪ che il composto presenta un odore ripugnante, il che avrebbe richiesto l'utilizzo di una particolare attrezzatura per manovrarlo in sicurezza,
o che l'utilizzo di un accelerante non era affatto necessario data l'abbondante presenza di liquidi già di per sé infiammabili (pag. 41, CTU),
o che l'impiego di altre sostanze, quali la benzina, sarebbe risultato più
immediato e meno costoso rispetto al DMS (pagg. 41 e 57, CTU),
o che il ricorso al DMS avrebbe dato la possibilità di individuazione dell'atto doloso proprio a causa dell'uso di un composto inusuale (pag. 57, CTU).
Scartate dunque tali ipotesi ricostruttive alla luce dei rilievi critici evidenziati, i consulenti hanno poi osservato:
- che la propagazione dell'incendio era avvenuta a partire dalla zona 6 centrale alla campata est, in direzione nord-sud (pag. 60, CTU),
- che essa era stata favorita dalla presenza della fascia di lucernario in policarbonato e del poliuretano espanso in copertura, bruciato ad una temperatura di 600°C, che aveva fuso le lamiere di copertura in lega di alluminio con susseguente caduta al pagina 30 di 47 suolo del metallo fuso attraverso le linee di fuga tra le lamiere anche tra le zone 5 e
7, comportando altresì un contestuale collasso plastico delle lamiere profilate in acciaio (pagg. 60-61, CTU),
- che in virtù delle caratteristiche costruttive dell'immobile, l'incendio non si era sviluppato in direzione ovest, dove le pareti tra la campata est e ovest e la linea di gronda avevano determinato un'efficace linea di separazione tagliafuoco (pag. 60,
CTU),
- che l'analisi degli impianti elettrici permetteva il riscontro di possibili cause di innesco di natura elettrica,
- che la presenza di condutture elettriche ramificate a soffitto e in verticale, così da giungere ai singoli quadri elettrici posizionati nelle varie zone di lavoro era di per sé fonte di rischio poiché la movimentazione delle merci con i carrelli elevatori provoca fenomeni di strisciamento con le pareti cui sono aggraffate queste condutture elettriche, con danneggiamento delle relative protezioni meccaniche e dei conduttori elettrici, che possono vedere compromesso il proprio isolamento, con possibile formazione di microscariche elettriche idonee a generare un surriscaldamento e, quindi, a costituire l'innesco di un incendio (pagg. 75-76,
CTU),
- che la natura dei materiali stoccati all'interno (plastiche e cartoni), la quale aveva certamente contribuito al propagarsi delle fiamme, era anche la possibile causa della presenza di roditori, i quali potrebbero aver danneggiato i cavi elettrici, con possibili conseguenti micro corto circuiti, normalmente non rilevati dalle apparecchiature che sovraintendono al buon funzionamento dell'impianto elettrico pagina 31 di 47 (pagg. 76-78, CTU),
- che andava anche considerata la presenza in loco di contenitori spray nella zona 7 e di batterie ed accumulatori nella zona 6 (pagg. 78-80, CTU).
Sicché, a conclusione di siffatte considerazioni, del tutto logiche e debitamente motivate, appare corretto affermare:
- che, pur potendosi ipotizzare varie cause accidentali d'innesco dell'incendio, non sussistono elementi certi per privilegiare una di esse rispetto alle altre,
- che, peraltro, nessuno degli elementi esaminati induce a ritenere anche solo possibile il ricondursi dell'evento ad una azione dolosa.
In definitiva, va allora condivisa la soluzione adottata dal primo giudice che ha ritenuto sussistente la presunzione di responsabilità ex art. 1588 cc, essendo assai più probabile che l'incendio si sia sviluppato per una causa accidentale, sebbene non specificamente individuata, che non per un fatto doloso, del quale viene, anzi, sostanzialmente affermata solo una minima possibilità di accadimento.
Non risulta che sia stata fornita, infatti, la dimostrazione che la causa della perdita o il deterioramento dell'immobile, identificata in modo positivo e concreto, non fosse imputabile alla società conduttrice, la quale pertanto è tenuta al risarcimento del danno,
rimanendo a suo carico la causa sconosciuta o anche solamente dubbia (Cass. 26.9.18 n.
22823).
Precisato ciò, va conseguentemente dichiarata l'operatività della polizza azionata.
Va, inoltre, sottolineato che le conclusioni così raggiunte non potrebbero trovare confutazione nelle risultanze della perizia redatta nell'ambito del procedimento instaurato da contro in cui si è avuto modo di rilevare: Controparte_3 CP_6
pagina 32 di 47 - la natura assolutamente approssimativa dell'elaborato tecnico redatto dal consulente del P.M., in quanto svolta:
o senza precisare con esattezza la posizione delle batterie al piombo,
o senza localizzare le colature di alluminio delle strutture fuse dal calore,
o senza caratterizzare le temperature presumibilmente sviluppatesi nel corso dell'evento all'interno delle varie zone significative,
o riducendo la ricerca delle sostanze acceleranti a due soli punti di prelievo, la cui rilevanza non è stata in alcun modo spiegata,
o omettendo di riscontrare le eventuali ragioni alternative di una così marcata e fuori del comune presenza di dimetilsolfuro,
o omettendo di conservare i campioni esaminati, impedendo così una nuova analisi in contraddittorio,
- la discreta possibilità di accadimento delle ipotesi addotte dal CTP di parte attrice a sostegno di una origine accidentale dell'evento (corto circuito o sovratensione della linea elettrica;
incendio delle pile e delle batterie agli ioni in litio depositati nella zona 6; reazione chimica fra elementi incompatibili o reagenti violenti;
autoaccensione di minerali quali magnesio, sodio e potassio;
miscelazione tra l'ossigeno sviluppato da depositi ossidanti e combustili aeriformi o gassosi infiammabili), pur dopo aver riscontrato l'assenza di specifici elementi probatori che ne confermino il verificarsi,
- la possibilità non trascurabile, sebbene indimostrata, che l'incendio abbia allora avuto natura dolosa.
Ciò che non vale certo a sostenere in maniera fondata, da un punto di vista logico,
pagina 33 di 47 siccome maggiormente probabile, l'ipotesi dell'innesco doloso dell'evento e tanto più in presenza di affermazioni del perito d'ufficio del tutto contraddittorie con le conclusioni dallo stesso raggiunte (“la pressoché totale assenza di elementi di prova, non aiuta a
sostenere alcuna delle ipotesi addotte”; “le cause dell'incendio non possono essere
chiarite in forma univoca o deterministica;
ciò soprattutto a causa della notevole
approssimazione con cui sono state svolte le indagini preliminari”; “permangono molte
incertezze sulle cause d'innesco e sulla dinamica di propagazione dell'incendio che non
hanno trovato fondamenti plausibili” a pag. 20, CTU ing. ), le quali lo Per_6
avrebbero semmai dovuto condurre a ritenere siccome più probabile la causa accidentale del fatto, stante la dichiarata assenza di qualsiasi concreto elemento a sostegno dell'ipotesi dolosa e viceversa della discreta possibilità di accadimento delle ipotesi accidentali addotte dal CTP di parte attrice, così come correttamente osservato dal collegio peritale che si è occupato della medesima vicenda nell'ambito di questo giudizio.
A queste considerazioni, poi, va aggiunta la circostanza per cui la seconda CTU è stata redatta nell'ambito di un altro giudizio pendente tra parti diverse e con un oggetto differente. Trattandosi quindi di una prova atipica, liberamente apprezzabile dal giudice,
va osservato che la stessa non è idonea a sovvertire le risultanze del materiale probatorio già acquisito agli atti del presente giudizio in assenza di ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti.
Esaminando, poi, le ulteriori argomentazioni prospettate da attraverso Parte_1
l'ausilio del proprio CTP, volte a sostenere la natura dolosa dell'incendio, va segnalato:
- che la perizia svolta nel giudizio parallelo tra e si è Controparte_3 CP_6
pagina 34 di 47 limitata a considerare solo l'ipotesi per cui la propagazione dell'incendio sia avvenuta attraverso la gocciolatura del materiale plastico del lucernario, scartandola in quanto improbabile (pagg. 15-17, CTU ing. ), Per_6
- che, invece, quella perizia non ha vagliato l'ulteriore tesi per cui la diffusione dell'incendio sia stata favorita dalla presenza non solo della fascia di lucernario in policarbonato, ma anche del poliuretano espanso in copertura, la cui combustione ha provocato la fusione delle lamiere in lega di alluminio e la susseguente caduta del metallo liquefatto a terra,
- che, di conseguenza, il predetto elaborato non ha considerato le caratteristiche costruttive dell'immobile nella ricostruzione della dinamica dell'incendio, come correttamente rilevato anche dal giudice di primo grado,
- che l'obiezione per cui non vi sarebbe prova della colatura del metallo fuso a terra risulta superata dalla replica offerta dai periti, i quali sottolineano che “il metallo
fuso si comporta come un normale liquido” e, pertanto, “è certo che […] la lega
fusa sia caduta a terra” (pag. 149, CTU),
- che la critica per cui il poliuretano presente sul sito presentasse ottime proprietà di reazione al fuoco viene smentita dalla stessa consulenza nella parte in cui si afferma che “le foto in atti acquisite da VVF, documentano come buona parte del
poliuretano espanso della campata est in corrispondenza delle zone 5, 6 e 7 […] è
stato completamente bruciato con sviluppo di temperature oltre il 600°C” (pag. 61,
CTU),
- che l'osservazione per cui le possibili ipotesi di innesco accidentale per problemi elettrici sarebbero solo astratte, non essendoci stato un accesso diretto dei periti al pagina 35 di 47 sito danneggiato, al di là di ricevere puntuale risposta all'interno dell'elaborato tecnico (pagg. 152-154, CTU), non comporta di per sé da un punto di vista logico una più probabile origine dolosa dell'evento.
3.4 Quanto invece al terzo motivo di doglianza si contesta la parte di pronuncia in cui il giudice del grado precedente ha quantificato l'indennizzo da riconoscere a sulla CP_1
scorta dei calcoli contenuti nella CTU. Dopo avere richiamato le osservazioni del proprio CTP ed evidenziato che i consulenti non erano periti assicurativi, si segnala che i conteggi non sarebbero stati eseguiti applicando le Condizioni generali di assicurazione e le norme rilevanti in materia.
Più precisamente, in relazione ai danni materiali e diretti, si lamenta un'errata stima del valore delle cose assicurate, in quanto i deprezzamenti applicati non terrebbero conto dei parametri della funzionalità e del rendimento, giungendosi così ad attribuire un valore maggiore rispetto a quello che avevano al tempo del sinistro. Si evidenzia,
inoltre, che non sarebbero stati considerati i costi che avrebbe dovuto comunque CP_1
affrontare per adeguare l'impianto alle prescrizioni ricevute dall' o comunque per Pt_4
ammodernarlo in base ai progetti contenuti nella “Dichiarazione ambientale 2020”, i quali dovrebbero essere dedotti dall'indennizzo.
Anche per quanto concerne i danni indiretti, si rilevano alcuni errori di calcolo, in quanto sarebbe stato considerato l'intero periodo di 240 giorni e non per quello più
ridotto di 180 giorni previsto dalla polizza e non sarebbe stata applicata la clausola di riduzione proporzionale stabilita dall'art.
3.7 della sezione “Danni da interruzione di
servizio”. Un conteggio corretto, fra l'altro, condurrebbe ad escludere l'indennizzo dal momento che non si supererebbe la soglia di franchigia.
pagina 36 di 47 L'appellata sostiene, al contrario, che non vi sarebbe stato alcun errore, in quanto il contratto assicurativo sottoscritto tra le parti conterrebbe la clausola “valore a nuovo”,
secondo cui l'assicuratore sarebbe tenuto a pagare quanto necessario per riacquistare il bene a prescindere dal valore che esso aveva al momento del sinistro. In particolare,
afferma che il giudice di prima istanza avrebbe riconosciuto un supplemento di indennizzo, secondo quanto previsto dall'art.
4.10 delle CGA. Non avrebbero pregio,
poi, le ulteriori argomentazioni addotte da controparte relative ai progetti di ammodernamento e di adeguamento alle prescrizioni dell'impianto dal momento Pt_4
che si rivelerebbero ininfluenti sul valore da attribuire ai beni ai fini del calcolo dell'indennizzo.
L'appellata, infine, conferma la bontà delle percentuali di deprezzamento applicate, in quanto troverebbero la loro giustificazione nelle peculiarità che contraddistinguono il settore di raccolta, stoccaggio e trattamento dei rifiuti, caratterizzato da una bassa innovazione tecnologica a fronte della quale la manutenzione dei macchinari è
sufficiente per attenuarne il deprezzamento.
Il motivo è infondato.
In via preliminare, va richiamato quanto già affermato sub
3.3 in relazione alla questione della competenza dei periti allo svolgimento dell'incarico assegnato.
Esaminando anzitutto le valutazioni riguardanti i danni materiali e diretti, va affermata la sostanziale correttezza dei conteggi operati dai consulenti, atteso:
- che secondo quanto disposto dall'art.
4.6 della “Sezione incendio”:
o il “valore a nuovo” dei beni periti o danneggiati è definito come “il costo di
rimpiazzo delle cose assicurate con altre eguali oppure equivalenti per
pagina 37 di 47 rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e
fiscali” (par. 2),
o il valore che le cose assicurate avevano al tempo del sinistro, concernente i macchinari, va stimato considerando “il relativo valore a nuovo, al netto del
deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità,
rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante”
(pag. 4),
- che, invece, tra i parametri menzionati dalla norma per l'individuazione dell'aliquota di deprezzamento non figurano le circostanze future, le quali pertanto vanno escluse, sicché non può tenersi conto delle pretese necessità di un successivo ammodernamento degli impianti,
- che per la medesima ragione appena svolta, appare altrettanto ultroneo ed illogico sostenere che non si possa sic et simpliciter tenere conto del valore d'uso degli impianti oggetto di ammodernamento, in quanto non più destinati a servire nel medio-lungo periodo, essendo quest'ultimo solo uno dei possibili utilizzi delle predette attrezzature, che in ipotesi avrebbero anche potuto essere cedute a terzi,
- che le spese di ripristino dell'immobile si sottraggono a qualsiasi considerazione in merito alle medesime asserite necessità di ammodernamento, dal momento che queste ultime riguardavano semmai le attrezzature produttive e non invece le murature e la copertura dell'immobile,
- che la dedotta assurdità della percentuale di deprezzamento applicata dal collegio peritale nella misura standardizzata del 50% non appare per nulla fondata anche alla luce delle tabelle riprodotte da nell'atto di citazione in appello Parte_1
pagina 38 di 47 (pag. 49), ove si può, ad esempio ed al contrario, apprezzare, nel primo grafico, che dopo 15 anni il valore residuo degli impianti è pari al 70%, quello delle opere edili all'85% mentre solo quello dei macchinari scende al 10% o al 20%, ma con la precisazione che si tratti di beni aventi una vita utile di soli 15 o vent'anni, ciò che non risulta dimostrato con riferimento ai beni stimati in causa dai CTU,
- che si deve comunque tenere conto del fatto che il settore di raccolta, stoccaggio e trattamento dei rifiuti è sostanzialmente caratterizzato da uno scarso tasso di innovazione tecnologica sicché la manutenzione dei macchinari è ben sufficiente per attenuarne il deprezzamento,
- che il collegio peritale aveva già avuto modo di esprimersi sulla questione dei deprezzamenti applicati in replica alle note critiche presentate dal CTP di Pt_1
alla bozza di CTU (pagg. 170-172, CTU):
o ribadendo la correttezza delle stime effettuate secondo le indicazioni della polizza;
o sottolineando che ad oggetto della valutazione c'erano i “macchinari
installati, avviati, produttivi e manutenutati in base a quanto documentato
dai bilanci in atti che testimoniano l'operatività nel complesso dei beni
aziendali della ; CP_1
o segnalando che le considerazioni effettuate dal CTP dell'assicurazione non tenevano conto “dei costi aziendali non solo di installazione dei macchinari,
ma soprattutto d(ella) loro messa in funzione e avviamento con training del
personale”.
Per quanto attiene, invece, ai presunti errori commessi nel calcolo dei danni indiretti, va pagina 39 di 47 osservato:
- che per quanto attiene alla lamentata violazione della clausola secondo cui i CTU
avrebbero ignorato l'applicazione del massimo periodo di indennizzo, fissato in 180
giorni, da utilizzare quale limite di valutazione del danno dal quale poi dedurre la franchigia, va osservato che i relativi calcoli sono stati in realtà compiuti limitando la stima del danno a soli sei mesi, in piena aderenza a quanto preteso dalla appellante e al contenuto delle clausole di polizza, così come chiarito dagli stessi periti, in sede di risposta alle osservazioni critiche,
- che non è stata dimostrata alcuna violazione del principio di riduzione proporzionale dell'indennizzo dovuto per l'interruzione del servizio, di cui alla clausola 3.7,
mancando la enunciazione sia di quelle che avrebbe dovuto essere le poste asseritamente più corrette da inserire nell'equazione da compiersi in proposito sia della procedura di calcolo che sarebbe stato a quel punto necessario eseguire, sicché
non risultano forniti in giudizio elementi sufficienti a porre in dubbio la correttezza dei conteggi compiuti dal collegio peritale.
3.5 Passando quindi all'esame del quarto motivo di contestazione, si deduce l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado nel riconoscere il diritto all'indennizzo.
Secondo l'appellante, infatti, avrebbe tenuto una serie di comportamenti che CP_1
configurerebbero un'esagerazione dolosa del danno, sanzionata dagli artt.
4.3 e 3.2
CGA con la perdita dell'indennizzo. In particolare, l'assicurata:
- non avrebbe attivato il procedimento ex art. 696 cpc,
- avrebbe dato corso ad un mutamento dello stato dei luoghi,
- avrebbe concluso un contratto di transazione per evitare un processo avente ad pagina 40 di 47 oggetto una possibile responsabilità ai sensi dell'art. 1588 cc, nonostante nel corso delle indagini penali si fosse prospettata un'origine dolosa dell'incendio, sostenendo la natura accidentale dell'evento per farsi indennizzare con la partita “rischio
locativo” il danno al fabbricato (successivamente acquistato),
- non avrebbe comunicato nel processo di primo grado l'instaurazione di un parallelo giudizio promosso da contro in cui era stata depositata CP_3 CP_6
una bozza di CTU che propendeva per una probabile origine dolosa dell'incendio,
- avrebbe chiesto l'indennizzo per beni di cui aveva già deciso di disfarsi, esagerando comunque l'ammontare delle perdite subite e pretendendo di farsi risarcire i costi d'acquisto dell'immobile.
Eccepita in via preliminare l'inammissibilità del motivo per difetto di chiarezza,
sinteticità e specificità ex art. 342 cpc, l'appellata replica che le condotte e le omissioni contestate non troverebbero tra loro alcuna connessione e si inserirebbero nell'esercizio del diritto di difesa. Di conseguenza, non si sarebbe verificata alcuna perdita del diritto.
Anche siffatta ragione di gravame è infondata.
Rigettata in via preliminare l'eccezione di inammissibilità, posto che l'appellante ha articolato il motivo di impugnazione ottemperando alle prescrizioni di cui all'art. 342
cpc, va anzitutto osservato che ai sensi degli artt.
4.3 e 3.2, rispettivamente della sezione
“Incendio” e della sezione “Danni da interruzione di servizio”, si concreta un'ipotesi di esagerazione dolosa del danno quando il “Contraente/Assicurato […] dichiara distrutte
cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose
salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera
dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo”.
pagina 41 di 47 Precisato ciò, va rilevato che l'eccezione sollevata dall'appellante va rigettata posto che le circostanze addotte a suo fondamento non si sono verificate nel caso in esame,
considerando:
- che l'ordinamento non prevede alcun obbligo per cui sia necessario esperire il procedimento ex art. 696 cpc al fine di cristallizzare la situazione di fatto,
- che non risulta provata l'allegazione dell'appellante per cui la danneggiata avrebbe alterato lo stato dei luoghi in maniera da rendere impossibili gli accertamenti prodromici alla decisione della controversia, circostanza questa anzi smentita proprio dalla redazione delle due CTU di cui si è sopra discusso,
- che il luogo era stato comunque sottoposto a sequestro,
- che nell'immediatezza del fatto erano stati eseguiti gli opportuni rilievi e approfondimenti da parte di Autorità terze e imparziali, quali i Vigili del fuoco e il consulente del P.M., tali da consentire una compiuta ricostruzione della situazione di fatto al termine dell'incendio,
- che il relativo materiale raccolto (fotografie, filmati, verbali, relazioni e documentazione varia, tra cui anche quella relativa alle sostanze chimiche e alle batterie presenti sul sito) è stato acquisito ed esaminato dal collegio peritale,
- che non assume alcun rilievo la circostanza per cui abbia scelto di CP_1
acquistare l'immobile danneggiato al fine sia di evitare un aggravamento dei danni già subiti sia di poter proseguire in loco, anche per il futuro, la propria attività
produttiva,
- che la conclusione di una transazione con la precedente proprietaria dell'immobile al fine di risarcirle i danni arrecati dall'incendio ed evitare in tal modo una pagina 42 di 47 controversia ex art. 1588 cc è pienamente compatibile con la tesi dell'origine accidentale dell'incendio da sempre sostenuta da CP_1
- che, in ogni caso, non risulta che sia mai stata posta in discussione la congruità delle somme in tal modo riconosciute alla proprietaria del capannone,
- che la domanda giudiziale volta a ottenere somme maggiori di quelle che l'assicurazione ritiene di dover liquidare non costituisce una condotta materiale volta ad alterare in maniera ingannevole la situazione di fatto allo scopo di ottenere più di quanto oggettivamente dovuto, giacché, argomentandosi in tal senso, si giungerebbe all'assurdo per cui il danneggiato non potrebbe mai far valere dinanzi all'Autorità giudiziaria ragioni di danno superiori a quelle che la compagnia intende liquidare, a pena di vedersi annullare il diritto al risarcimento di ogni pregiudizio patito,
- che è del tutto legittimo e non appare in alcun modo suggestivo di alcunché il fatto che quale conduttrice, fosse assicurata per il solo rischio locativo e che, CP_1
stante la ritenuta natura accidentale dell'incendio, abbia poi preteso la liquidazione della relativa partita di danno,
- che non vi è alcun obbligo di comunicare gli esiti di una perizia svolta in un distinto giudizio pendente tra altri soggetti e avente origine in un titolo estraneo alle odierne parti in causa, né tanto meno ciò costituisce una circostanza rilevante ex art. 88 cpc,
- che non sussiste prova circa l'asserita volontà dell'appellata di disfarsi dei beni danneggiati o periti nell'incendio, essendosi al contrario affermato che intendesse semmai ammodernarli,
- che è non è corretto affermare che la danneggiata stia cercando di farsi risarcire i pagina 43 di 47 costi di acquisto dell'immobile, essendo la domanda rivolta ad ottenere il rimborso di specifiche voci di danno che nulla hanno a che vedere con la posta indicata dalla appellante.
D'altro canto, tutte le illazioni sollevate da quest'ultima risultano fra loro basate su affermazioni e presupposti di fatto tra loro contraddittori ed inconciliabili, poiché:
- mentre da un lato la compagnia sostiene che la controparte non aveva nessun interesse a rimanere in zona, giacché l' le aveva imposto una serie di onerose Pt_4
prescrizioni in materia di installazione di un sistema di misurazioni in continuo delle emissioni in atmosfera, ciò che si lascia capire potrebbe allora essere ipotizzato quale inconfessabile ragione dell'incendio doloso,
- d'altro lato afferma invece che avrebbe avuto al contrario tutto CP_1
l'interesse a rimanere in loco e, quindi, ad acquisire in proprietà il capannone, dal momento che il Comune di ID le aveva rifiutato l'approvazione del progetto di dismissione e ricollocazione dell'impianto in altro sito,
ciò che dimostra la palese astrattezza e sostanziale infondatezza di siffatti ragionamenti i quali non hanno ricevuto una benché minima conferma di carattere oggettivo.
3.6 Con il quinto motivo d'appello si impugna la parte di sentenza concernente la regolazione delle spese legali, di CTP e di CTU a favore di Secondo CP_1
l'appellante, l'accoglimento in misura sensibilmente ridotta del petitum formulato dall'attore avrebbe dovuto giustificare la compensazione integrale delle spese,
escludendo l'applicazione del criterio della soccombenza.
Contestata la specificità della censura, l'appellata non concorda con quanto affermato,
evidenziando che si sarebbe limitata a offrire una stima dei danni senza CP_1
pagina 44 di 47 quantificare l'indennizzo e chiedendo sul punto l'accertamento del giudice. Di
conseguenza, l'accoglimento della domanda sarebbe sufficiente per porre le spese legali e tecniche in capo alla convenuta.
La censura è infondata.
Come sottolineato dalla Corte di cassazione, in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92,
secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. Sez. Un. 31.10.22 n. 32061).
Una volta accolta la domanda di anche se in misura inferiore, il giudice di prima CP_1
istanza ha quindi correttamente liquidato le spese di lite sulla base del criterio del
decisum, utilizzando lo scaglione di riferimento relativo alle cause di valore compreso fra € 1.000.000,00 ed € 2.000.000,00, ponendole totalmente in capo alla parte soccombente. Del pari, anche le competenze di CTU e CTP non possono che gravare su
Pt_1
4. Le spese di lite
Quanto, infine, alle spese di lite di questo grado, tenuto conto:
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua pagina 45 di 47 entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, in applicazione del criterio del decisum, il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
1.000.000,01 ed € 2.000.000,00,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellante ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 24.064,00 sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 7.418,00
Fase introduttiva II^ grado € 4.313,00
Fase decisionale II^ grado € 12.333,00
Totale € 24.064,00
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
pagina 46 di 47 la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda
1) conferma integralmente la sentenza di primo grado n. 1094/2023 resa dal Tribunale
di Treviso in data 23.6.23;
2) condanna a rifondere in favore di Parte_1 Controparte_1
le spese processuali di questa fase che liquida in € 24.064,00, oltre al rimborso
[...]
delle spese generali, dell'IVA e degli accessori di legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 47 di 47