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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/12/2024, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 2422/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 3 dicembre 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2422/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
c.f. , nata il [...] a [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Albano Laziale (RM) alla via Portogallo, n. 9, rapp.ta e difesa dall' avv. Michela De Risi
C.F.: e dall'Avv. Massimo Scala c.f. , giusta C.F._2 C.F._3
procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO (c.f. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro il
Grande 21, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede Roma Flaminio, via CP_2
Giulio Romano 46, rappresentato e difeso dal funzionario FEDERICO MANCINI (C.F.
); C.F._4
- Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 20 NI adiva l'intestato Tribunale per chiedere di: “-accogliere il presente ricorso in quanto fondato in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare che la sig.ra possiede sia i requisiti patologici che socio – economici Parte_1
e che ha diritto al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento da gennaio 2022 ad oggi per un importo pari ad €14742,88 oltre i ratei maturandi, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
CP_ 3. ordinare all' la costituzione del trattamento previdenziale con l'emissione del relativo titolo di cui all'indennità di accompagnamento;
CP_ 4. per l'effetto condannare l' al pagamento degli importi di euro € 14742,88, a fronte del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal mese di gennaio 2022 ad oggi oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
5. condannare l' in persona del legale rapp.te p. t., domiciliato ut sopra alle spese e CP_1
competenze di lite con attribuzione separata ai sottoscritti avvocati anticipatari.
6. manlevare parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale di cui di seguito, nonché della dichiarazione allegata in produzione” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2 2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 29/11/2024 per chiedere al Tribunale CP_1 adito di: “dichiarare la cessazione della materia del contendere, con la compensazione totale delle spese del presente giudizio, in quanto le somme spettanti sono state liquidate in data
7.6.2024” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 3/12/2024; all'esito di tale udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che la ricorrente nell'ambito del procedimento per ATPO n.
4459/2022 R.G. otteneva il decreto di omologa dell'1/12/2023 relativo ai requisiti sanitari per ottenere l'indennità di accompagnamento;
il predetto decreto di omologa veniva notificato all' in data 5/12/2023 e in data 19/12/2023 veniva inviata all' la modulistica CP_1 CP_1
(modello AP 70) per consentire il pagamento della prestazione.
5. La prestazione non veniva erogata;
decorsi i termini di legge, veniva promosso l'odierno ricorso giurisdizionale.
6. La liquidazione della prestazione e degli arretrati con modello TE 08 avveniva in data
24/5/2024 (v. doc. depositato dall' in allegato alla propria memoria di costituzione) e il CP_1
relativo pagamento interveniva in corso di causa il 7 giugno 2024 (v. doc. depositato dall' in allegato alla propria memoria di costituzione). CP_1
7. L'avvenuto pagamento della prestazione e degli arretrati determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
3. Le spese di lite.
3 8. In ordine alle spese di lite, atteso che la liquidazione degli arretrati ed il pagamento sono avvenuti successivamente alla notifica del ricorso, atteso che a causa dell'inerzia dell' la CP_1
ricorrente ha dovuto introdurre il presente giudizio, considerato il lasso di tempo trascorso tra la domanda amministrativa e la liquidazione, comunque successiva alla notifica del ricorso, condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente per soccombenza CP_1
virtuale che liquida in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022), ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione, come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 € per un totale di 1863,50 € oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente per CP_1
soccombenza virtuale liquidate nella misura di 1863,50 € per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Velletri, il 3 dicembre 2024.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 3 dicembre 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2422/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
c.f. , nata il [...] a [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Albano Laziale (RM) alla via Portogallo, n. 9, rapp.ta e difesa dall' avv. Michela De Risi
C.F.: e dall'Avv. Massimo Scala c.f. , giusta C.F._2 C.F._3
procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO (c.f. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro il
Grande 21, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede Roma Flaminio, via CP_2
Giulio Romano 46, rappresentato e difeso dal funzionario FEDERICO MANCINI (C.F.
); C.F._4
- Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 20 NI adiva l'intestato Tribunale per chiedere di: “-accogliere il presente ricorso in quanto fondato in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare che la sig.ra possiede sia i requisiti patologici che socio – economici Parte_1
e che ha diritto al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento da gennaio 2022 ad oggi per un importo pari ad €14742,88 oltre i ratei maturandi, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
CP_ 3. ordinare all' la costituzione del trattamento previdenziale con l'emissione del relativo titolo di cui all'indennità di accompagnamento;
CP_ 4. per l'effetto condannare l' al pagamento degli importi di euro € 14742,88, a fronte del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal mese di gennaio 2022 ad oggi oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
5. condannare l' in persona del legale rapp.te p. t., domiciliato ut sopra alle spese e CP_1
competenze di lite con attribuzione separata ai sottoscritti avvocati anticipatari.
6. manlevare parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale di cui di seguito, nonché della dichiarazione allegata in produzione” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2 2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 29/11/2024 per chiedere al Tribunale CP_1 adito di: “dichiarare la cessazione della materia del contendere, con la compensazione totale delle spese del presente giudizio, in quanto le somme spettanti sono state liquidate in data
7.6.2024” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 3/12/2024; all'esito di tale udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che la ricorrente nell'ambito del procedimento per ATPO n.
4459/2022 R.G. otteneva il decreto di omologa dell'1/12/2023 relativo ai requisiti sanitari per ottenere l'indennità di accompagnamento;
il predetto decreto di omologa veniva notificato all' in data 5/12/2023 e in data 19/12/2023 veniva inviata all' la modulistica CP_1 CP_1
(modello AP 70) per consentire il pagamento della prestazione.
5. La prestazione non veniva erogata;
decorsi i termini di legge, veniva promosso l'odierno ricorso giurisdizionale.
6. La liquidazione della prestazione e degli arretrati con modello TE 08 avveniva in data
24/5/2024 (v. doc. depositato dall' in allegato alla propria memoria di costituzione) e il CP_1
relativo pagamento interveniva in corso di causa il 7 giugno 2024 (v. doc. depositato dall' in allegato alla propria memoria di costituzione). CP_1
7. L'avvenuto pagamento della prestazione e degli arretrati determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
3. Le spese di lite.
3 8. In ordine alle spese di lite, atteso che la liquidazione degli arretrati ed il pagamento sono avvenuti successivamente alla notifica del ricorso, atteso che a causa dell'inerzia dell' la CP_1
ricorrente ha dovuto introdurre il presente giudizio, considerato il lasso di tempo trascorso tra la domanda amministrativa e la liquidazione, comunque successiva alla notifica del ricorso, condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente per soccombenza CP_1
virtuale che liquida in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022), ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione, come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 € per un totale di 1863,50 € oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente per CP_1
soccombenza virtuale liquidate nella misura di 1863,50 € per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Velletri, il 3 dicembre 2024.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
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