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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr. Gennaro Iacone Presidente dr. Maria Chiodi Consigliere rel. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 15.04.2025
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 912/2024 Ruolo generale Lavoro, vertente
TRA
e , rappresentate e difese dagli avv. G. Parente e A. De Parte_1 Parte_2
Angelis
APPELLANTE
E
– in persona del legale rappresentante pro tempore – Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Napoli
e
– in Controparte_2
persona del p.t. - rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Napoli CP_3
APPELLATI
In fatto e diritto
Con ricorso depositato davanti al Tribunale di Napoli Nord le odierne appellanti, premesso di essere docenti a tempo determinato, lamentavano la mancata erogazione in loro favore della somma di €
500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 e del relativo DPCM, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente); la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro di cui alla direttiva 1999/70, degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. e degli artt. 3,35 e 97 Cost.
Ebbene, le docenti domandavano la condanna dell'amministrazioni a corrispondere la "Carta
Elettronica del Docente" disapplicando il D.P.C.M. del 2016 che escludeva i precari da tale elargizione. Il Giudice di primo grado pur accogliendo la domanda ha compensato le spese di lite in virtù della sopravvenuta pronuncia della Corte di Cassazione.
Avverso la sentenza in oggetto n. 1032 dell'1.03.2024 hanno proposto appello le ricorrenti con atto depositato in data 10.04.2024 chiedendo, senza nulla indicare circa il valore della causa, il pagamento delle spese processuali.
Le Amministrazioni appellate, costituitesi in giudizio, hanno resistito al gravame.
Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo con contestuale motivazione.
L'appello va dichiarato improcedibile considerato che, nella specie, l'PP non è comparso all'udienza di discussione, né a quella successivamente fissata ex art. 348 c.p.c. di cui ha ricevuto comunicazione.
In base alla giurisprudenza ormai consolidata, la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile , con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche al rito del lavoro.
Il succitato art. 348 c.p.c. prevede, con specifico riferimento al giudizio di appello, per quel che interessa, che ove l'PP ( già costituito come necessariamente avviene nel rito del lavoro) non compaia alla prima udienza deve fissarsi altra udienza della quale il Cancelliere dà comunicazione all'PP.
Ove, poi, la mancata comparizione dell'PP persista anche a tale nuova udienza “ l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
La presenza e le richieste che lo stesso appellato possa avanzare sono state espressamente ritenute irrilevanti, nella mancata comparizione dell'PP, essendo imposta al Giudice la declaratoria d'improcedibilità d'ufficio e, quindi, a prescindere anche da una eventuale richiesta dell'appellato di procedere in assenza dell'PP ( v. Cass. 4424/1993).
Pertanto, si applica il meccanismo processuale di cui all'art. 348 c.p.c., 2° comma, mentre quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poichè nel rito del lavoro l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal giudice viene dichiarata con sentenza ( v. Cass. ss.uu.
5839/1993).
Deve, pertanto, dichiararsi la improcedibilità dell'appello.
Spese compensate per la natura della pronuncia.
P.Q.M.
La Corte così decide: dichiara improcedibile l'appello; compensa le spese di lite del presente grado. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (se) dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr. Gennaro Iacone Presidente dr. Maria Chiodi Consigliere rel. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 15.04.2025
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 912/2024 Ruolo generale Lavoro, vertente
TRA
e , rappresentate e difese dagli avv. G. Parente e A. De Parte_1 Parte_2
Angelis
APPELLANTE
E
– in persona del legale rappresentante pro tempore – Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Napoli
e
– in Controparte_2
persona del p.t. - rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Napoli CP_3
APPELLATI
In fatto e diritto
Con ricorso depositato davanti al Tribunale di Napoli Nord le odierne appellanti, premesso di essere docenti a tempo determinato, lamentavano la mancata erogazione in loro favore della somma di €
500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 e del relativo DPCM, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente); la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro di cui alla direttiva 1999/70, degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. e degli artt. 3,35 e 97 Cost.
Ebbene, le docenti domandavano la condanna dell'amministrazioni a corrispondere la "Carta
Elettronica del Docente" disapplicando il D.P.C.M. del 2016 che escludeva i precari da tale elargizione. Il Giudice di primo grado pur accogliendo la domanda ha compensato le spese di lite in virtù della sopravvenuta pronuncia della Corte di Cassazione.
Avverso la sentenza in oggetto n. 1032 dell'1.03.2024 hanno proposto appello le ricorrenti con atto depositato in data 10.04.2024 chiedendo, senza nulla indicare circa il valore della causa, il pagamento delle spese processuali.
Le Amministrazioni appellate, costituitesi in giudizio, hanno resistito al gravame.
Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo con contestuale motivazione.
L'appello va dichiarato improcedibile considerato che, nella specie, l'PP non è comparso all'udienza di discussione, né a quella successivamente fissata ex art. 348 c.p.c. di cui ha ricevuto comunicazione.
In base alla giurisprudenza ormai consolidata, la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile , con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche al rito del lavoro.
Il succitato art. 348 c.p.c. prevede, con specifico riferimento al giudizio di appello, per quel che interessa, che ove l'PP ( già costituito come necessariamente avviene nel rito del lavoro) non compaia alla prima udienza deve fissarsi altra udienza della quale il Cancelliere dà comunicazione all'PP.
Ove, poi, la mancata comparizione dell'PP persista anche a tale nuova udienza “ l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
La presenza e le richieste che lo stesso appellato possa avanzare sono state espressamente ritenute irrilevanti, nella mancata comparizione dell'PP, essendo imposta al Giudice la declaratoria d'improcedibilità d'ufficio e, quindi, a prescindere anche da una eventuale richiesta dell'appellato di procedere in assenza dell'PP ( v. Cass. 4424/1993).
Pertanto, si applica il meccanismo processuale di cui all'art. 348 c.p.c., 2° comma, mentre quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poichè nel rito del lavoro l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal giudice viene dichiarata con sentenza ( v. Cass. ss.uu.
5839/1993).
Deve, pertanto, dichiararsi la improcedibilità dell'appello.
Spese compensate per la natura della pronuncia.
P.Q.M.
La Corte così decide: dichiara improcedibile l'appello; compensa le spese di lite del presente grado. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (se) dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone