CASS
Ordinanza 20 giugno 2022
Ordinanza 20 giugno 2022
Massime • 1
Le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di occupazione legittima dovute in conseguenza di atti ablativi, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001 (oggi art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.), appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando che la relativa domanda sia stata proposta dall'attore unitamente a quella, devoluta invece alla giurisdizione del giudice amministrativo, di risarcimento del danno da perdita del bene, stante la vigenza, nell'ordinamento processuale, del principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione.
Commentario • 1
- 1. Indennità di occupazione: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 17 novembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 20/06/2022, n. 19877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19877 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2022 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto RO ZI - Primo Presidente - REGOLAMENTI DI GIURISDIZIONE IL DI IA - Presidente di Sezione - CA DE CH - Presidente di Sezione - Ud. 08/03/2022 - CC NI IN - Consigliere - R.G.N. 16378/2021 GIACOMO MARIA STALLA - Consigliere - Rep. BR AR - Consigliere - ER GI - Consigliere - LD AT - Consigliere - MA LL - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16378-2021 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, con ordinanza n. 2023/2021 depositata il 21/06/2021 nella causa tra: AC AR;
- ricorrente non costituita in questa fase - contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, GESTIONE GOVERNATIVA DELLA ER CIRCUMETNEA;
Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: ZI RO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69569e0e25692b3ab07e6ced41b56dba Civile Ord. Sez. U Num. 19877 Anno 2022 Presidente: DI IA IL Relatore: LL MA Data pubblicazione: 20/06/2022 Ric. 2021 n. 16378 sez. SU - ud. 08-03-2022 -2- - resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/03/2022 dal Consigliere Dott. MA LL;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. TO BASILE, il quale chiede affermarsi la giurisdizione del Giudice ordinario sulla domanda ricorrente di condanna dell'Amministrazione al pagamento dell'indennità di occupazione legittima relativamente al periodo come individuato in Ordinanza. FATTI DI CAUSA 1. Con ordinanza depositata il 21.6.2021 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione staccata di Catania, adito in riassunzione ai sensi degli'art. 11, comma 3, cod. proc. amm e 59, comma 3, l. 18 giugno 2009, n. 69, premesso che con sentenza 18504/2018 il Tribunale di Catania aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla controversia promossa davanti a sé da IT OJ nei confronti del Ministero delle infrastrutture e della Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea Ministero per il risarcimento di tutti danni subiti dai fondi di proprietà della prima, ivi compreso il danno da occupazione legittima, in occasione dei lavori diretti al potenziamento della linea ferroviaria, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione rispetto a detta decisione e ne ha chiesto a questa Corte il conseguente regolamento. A sostegno del proposto incidente il giudice a quo, dubitando che riguardo a tutte le voci di danno lamentate dall'attrice debba riconoscersi al giurisdizione del giudice amministrativo, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di legittimità e delle Corti di Merito come dei giudici amministrativi, ha fatto viceversa osservare, richiamando a questo fine l'art. 133, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., che la pretesa risarcitoria Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: ZI RO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69569e0e25692b3ab07e6ced41b56dba Numero registro generale 16378/2021 Numero sezionale 114/2022 Numero di raccolta generale 19877/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 Ric. 2021 n. 16378 sez. SU - ud. 08-03-2022 -3- esercitata con riferimento ai danni da occupazione legittima è «da ricondurre alla giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando che la relativa domanda sia stata proposta unitamente a quella, devoluta invece alla giurisdizione del giudice amministrativo, di risarcimento del danno da perdita del bene, stante la vigenza, nell'ordinamento processuale, del principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione». Nel ricusare perciò, riguardo a detta domanda, la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, il G.A. ha proposto l'odierno regolamento d'ufficio. Sullo stesso il P.M. ha fatto conoscere le sue conclusioni per iscritto chiedendo accogliersi il regolamento proposto. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. Incontestati i visti presupposti di fatto, di guisa che non è in discussione che la OJ abbia agito avanti al giudice ordinario anche al fine di veder risarcito il danno patito in conseguenza dell'occupazione legittima dei fondi appresi dai convenuti per dar corso ai lavori di potenziamento della linea ferroviaria circumetnea, il dubbio paventato dal giudice remittente con l'ordinanza riportata in epigrafe si rivela fondato ed in accoglimento del sollevato incidente va conseguentemente dichiarata, in relazione alla vicenda in scrutinio, la giurisdizione del giudice ordinario. 3. Come inizialmente osservato dal Procuratore Generale non osta, per vero, alla conoscibilità dell'incidente la circostanza che nella specie esso sia stato sollevato a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza poiché il limite temporale in tal senso indicato dall'art. 11, comma 3, cod. proc. amm. ("quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo, quest'ultimo alla prima udienza, può sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione"), come si è già precisato da queste SS.UU. Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: ZI RO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69569e0e25692b3ab07e6ced41b56dba Numero registro generale 16378/2021 Numero sezionale 114/2022 Numero di raccolta generale 19877/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 Ric. 2021 n. 16378 sez. SU - ud. 08-03-2022 -4- «deve essere inteso nel senso che il limite temporale entro il quale il conflitto può essere sollevato è dato dall'udienza di discussione, fissata ai sensi dell'art. 71 c.p.a., ove ha luogo la reale trattazione e decisione della causa, intendendo il legislatore evitare, con la previsione di tale barriera, che la questione di giurisdizione si trascini oltre la soglia di ingresso del giudizio» (Cass., Sez. U, 28/10/2020, n. 23749), il che, avuto riguardo anche ai principi del giusto processo, garantisce, da un lato, «di evitare alle parti del giudizio riproposto ogni inutile dispendio di attività processuale e, dall'altro, di onerare il giudice amministrativo "ad quem" di evidenziare immediatamente le ragioni del proprio eventuale dissenso, provocando l'intervento risolutore delle sezioni unite della Cassazione» (Cass., Sez. U, 29/10/2020, n. 23904). 4. Ciò detto, quanto al merito dell'incidente proposto, è stabile convinzione di queste SS.UU. che la domanda volta ad ottenere la condanna dell'ente, che abbia avviato il procedimento di esproprio e che in quell'ambito abbia proceduto all'occupazione delle aree relative, al pagamento dell'indennità dovuta per il periodo corrispondente all'occupazione legittima di esse, ricada, quando non sia in discussione la legittimità della procedura, nella giurisdizione del giudice ordinario in ragione della riserva formulata in chiusa dell'art. 133, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. che attribuisce appunto al giudice ordinario la cognizione delle controversie "riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa (Cass.,Sez. U, 7/12/2016, n. 25039). 5. Né peraltro questo ordine di idee subisce deviazioni allorché unitamente alla controversia volta al conseguimento dell'indennizzo dovuto a seguito di occupazione legittima siano promosse domande di affine contenuto più estesamente volte a ristorare l'interessato dei Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: ZI RO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69569e0e25692b3ab07e6ced41b56dba Numero registro generale 16378/2021 Numero sezionale 114/2022 Numero di raccolta generale 19877/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 Ric. 2021 n. 16378 sez. SU - ud. 08-03-2022 -5- pregiudizi sofferto in conseguenza del procedimento espropriativo, essendosi al riguardo ancora osservato, come di nuovo rammenta il Procuratore Generale, che la connessione che si determina tra esse, rampollando tutte dalla medesima fonte causale, non autorizza la devoluzione dell'intera vicenda alla cognizione di un medesimo giudice, vigendo in proposito, come più volte ribadito da queste SS.UU., il principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione (Cass., Sez. U, 13/12/2018, n. 32361; Cass., Sez. U, 22/03/2017, n. 7303; Cass., Sez. U, 19/04/2013, n. 9534). 6. In ragione di ciò non è dubitabile che sulla domanda proposta dalla OJ intesa alla corresponsione dell'indennità dovuta per l'occupazione legittima dei fondi di che trattasi sussista la giurisdizione del giudice ordinario. 7. Va perciò affermata, limitatamente alla domanda in questione, la giurisdizione del predetto giudice avanti al quale le parti vanno conclusivamente rimesse. 8. Nulla spese trattandosi di regolamento di giurisdizione promosso d'ufficio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la pronuncia declinatoria del Tribunale di Catania limitatamente alla domanda proposta dalla OJ intesa alla corresponsione dell'indennità dovuta per l'occupazione legittima e rimette le parti quanto alla domanda de qua avanti a detto Tribunale. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezioni Unite civili il giorno 8.3.2022. Il Presidente Dott. Pietro Curzio Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: ZI RO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69569e0e25692b3ab07e6ced41b56dba Numero registro generale 16378/2021 Numero sezionale 114/2022 Numero di raccolta generale 19877/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 Ric. 2021 n. 16378 sez. SU - ud. 08-03-2022 -6- Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: ZI RO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69569e0e25692b3ab07e6ced41b56dba Numero registro generale 16378/2021 Numero sezionale 114/2022 Numero di raccolta generale 19877/2022 Data pubblicazione 20/06/2022
- ricorrente non costituita in questa fase - contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, GESTIONE GOVERNATIVA DELLA ER CIRCUMETNEA;
Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: ZI RO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69569e0e25692b3ab07e6ced41b56dba Civile Ord. Sez. U Num. 19877 Anno 2022 Presidente: DI IA IL Relatore: LL MA Data pubblicazione: 20/06/2022 Ric. 2021 n. 16378 sez. SU - ud. 08-03-2022 -2- - resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/03/2022 dal Consigliere Dott. MA LL;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. TO BASILE, il quale chiede affermarsi la giurisdizione del Giudice ordinario sulla domanda ricorrente di condanna dell'Amministrazione al pagamento dell'indennità di occupazione legittima relativamente al periodo come individuato in Ordinanza. FATTI DI CAUSA 1. Con ordinanza depositata il 21.6.2021 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione staccata di Catania, adito in riassunzione ai sensi degli'art. 11, comma 3, cod. proc. amm e 59, comma 3, l. 18 giugno 2009, n. 69, premesso che con sentenza 18504/2018 il Tribunale di Catania aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla controversia promossa davanti a sé da IT OJ nei confronti del Ministero delle infrastrutture e della Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea Ministero per il risarcimento di tutti danni subiti dai fondi di proprietà della prima, ivi compreso il danno da occupazione legittima, in occasione dei lavori diretti al potenziamento della linea ferroviaria, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione rispetto a detta decisione e ne ha chiesto a questa Corte il conseguente regolamento. A sostegno del proposto incidente il giudice a quo, dubitando che riguardo a tutte le voci di danno lamentate dall'attrice debba riconoscersi al giurisdizione del giudice amministrativo, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di legittimità e delle Corti di Merito come dei giudici amministrativi, ha fatto viceversa osservare, richiamando a questo fine l'art. 133, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., che la pretesa risarcitoria Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: ZI RO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69569e0e25692b3ab07e6ced41b56dba Numero registro generale 16378/2021 Numero sezionale 114/2022 Numero di raccolta generale 19877/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 Ric. 2021 n. 16378 sez. SU - ud. 08-03-2022 -3- esercitata con riferimento ai danni da occupazione legittima è «da ricondurre alla giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando che la relativa domanda sia stata proposta unitamente a quella, devoluta invece alla giurisdizione del giudice amministrativo, di risarcimento del danno da perdita del bene, stante la vigenza, nell'ordinamento processuale, del principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione». Nel ricusare perciò, riguardo a detta domanda, la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, il G.A. ha proposto l'odierno regolamento d'ufficio. Sullo stesso il P.M. ha fatto conoscere le sue conclusioni per iscritto chiedendo accogliersi il regolamento proposto. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. Incontestati i visti presupposti di fatto, di guisa che non è in discussione che la OJ abbia agito avanti al giudice ordinario anche al fine di veder risarcito il danno patito in conseguenza dell'occupazione legittima dei fondi appresi dai convenuti per dar corso ai lavori di potenziamento della linea ferroviaria circumetnea, il dubbio paventato dal giudice remittente con l'ordinanza riportata in epigrafe si rivela fondato ed in accoglimento del sollevato incidente va conseguentemente dichiarata, in relazione alla vicenda in scrutinio, la giurisdizione del giudice ordinario. 3. Come inizialmente osservato dal Procuratore Generale non osta, per vero, alla conoscibilità dell'incidente la circostanza che nella specie esso sia stato sollevato a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza poiché il limite temporale in tal senso indicato dall'art. 11, comma 3, cod. proc. amm. ("quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo, quest'ultimo alla prima udienza, può sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione"), come si è già precisato da queste SS.UU. Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: ZI RO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69569e0e25692b3ab07e6ced41b56dba Numero registro generale 16378/2021 Numero sezionale 114/2022 Numero di raccolta generale 19877/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 Ric. 2021 n. 16378 sez. SU - ud. 08-03-2022 -4- «deve essere inteso nel senso che il limite temporale entro il quale il conflitto può essere sollevato è dato dall'udienza di discussione, fissata ai sensi dell'art. 71 c.p.a., ove ha luogo la reale trattazione e decisione della causa, intendendo il legislatore evitare, con la previsione di tale barriera, che la questione di giurisdizione si trascini oltre la soglia di ingresso del giudizio» (Cass., Sez. U, 28/10/2020, n. 23749), il che, avuto riguardo anche ai principi del giusto processo, garantisce, da un lato, «di evitare alle parti del giudizio riproposto ogni inutile dispendio di attività processuale e, dall'altro, di onerare il giudice amministrativo "ad quem" di evidenziare immediatamente le ragioni del proprio eventuale dissenso, provocando l'intervento risolutore delle sezioni unite della Cassazione» (Cass., Sez. U, 29/10/2020, n. 23904). 4. Ciò detto, quanto al merito dell'incidente proposto, è stabile convinzione di queste SS.UU. che la domanda volta ad ottenere la condanna dell'ente, che abbia avviato il procedimento di esproprio e che in quell'ambito abbia proceduto all'occupazione delle aree relative, al pagamento dell'indennità dovuta per il periodo corrispondente all'occupazione legittima di esse, ricada, quando non sia in discussione la legittimità della procedura, nella giurisdizione del giudice ordinario in ragione della riserva formulata in chiusa dell'art. 133, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. che attribuisce appunto al giudice ordinario la cognizione delle controversie "riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa (Cass.,Sez. U, 7/12/2016, n. 25039). 5. Né peraltro questo ordine di idee subisce deviazioni allorché unitamente alla controversia volta al conseguimento dell'indennizzo dovuto a seguito di occupazione legittima siano promosse domande di affine contenuto più estesamente volte a ristorare l'interessato dei Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: ZI RO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69569e0e25692b3ab07e6ced41b56dba Numero registro generale 16378/2021 Numero sezionale 114/2022 Numero di raccolta generale 19877/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 Ric. 2021 n. 16378 sez. SU - ud. 08-03-2022 -5- pregiudizi sofferto in conseguenza del procedimento espropriativo, essendosi al riguardo ancora osservato, come di nuovo rammenta il Procuratore Generale, che la connessione che si determina tra esse, rampollando tutte dalla medesima fonte causale, non autorizza la devoluzione dell'intera vicenda alla cognizione di un medesimo giudice, vigendo in proposito, come più volte ribadito da queste SS.UU., il principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione (Cass., Sez. U, 13/12/2018, n. 32361; Cass., Sez. U, 22/03/2017, n. 7303; Cass., Sez. U, 19/04/2013, n. 9534). 6. In ragione di ciò non è dubitabile che sulla domanda proposta dalla OJ intesa alla corresponsione dell'indennità dovuta per l'occupazione legittima dei fondi di che trattasi sussista la giurisdizione del giudice ordinario. 7. Va perciò affermata, limitatamente alla domanda in questione, la giurisdizione del predetto giudice avanti al quale le parti vanno conclusivamente rimesse. 8. Nulla spese trattandosi di regolamento di giurisdizione promosso d'ufficio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la pronuncia declinatoria del Tribunale di Catania limitatamente alla domanda proposta dalla OJ intesa alla corresponsione dell'indennità dovuta per l'occupazione legittima e rimette le parti quanto alla domanda de qua avanti a detto Tribunale. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezioni Unite civili il giorno 8.3.2022. Il Presidente Dott. Pietro Curzio Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: ZI RO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69569e0e25692b3ab07e6ced41b56dba Numero registro generale 16378/2021 Numero sezionale 114/2022 Numero di raccolta generale 19877/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 Ric. 2021 n. 16378 sez. SU - ud. 08-03-2022 -6- Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: ZI RO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69569e0e25692b3ab07e6ced41b56dba Numero registro generale 16378/2021 Numero sezionale 114/2022 Numero di raccolta generale 19877/2022 Data pubblicazione 20/06/2022