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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2480 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Parte_1
TOMASELLI FRANCESCA presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Controparte_1
ALTIERI ELVIRA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/02/2025 e , Parte_1 Controparte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 23/07/2007 dalla cui unione nasceva la figlia
( nata a [...] il [...]) maggiorenne non economicamente autosufficiente, Persona_1
riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 03.03.2021, era intervenuta separazione in forza di sentenza del Tribunale di Napoli n.
5639/2023 del 27.05.2023 resa nel procedimento RG 20916/2020 alle seguenti condizioni : “… a) pronuncia ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c. la separazione personale tra i coniugi , nata a [...]
NAPOLI il 18/03/1976, e , nato a [...] il [...]; b) pone a carico di Parte_1 Parte_1
l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, entro il giorno cinque di ogni mese,
1 l'assegno mensile di € 300,00; l'assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dall'anno successivo all'emissione della sentenza, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie
d'impiegati ed operai;
c) pone a carico di entrambi l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese extra assegno secondo la disciplina indicata in parte motiva;
d) pone a carico di l'obbligo di pagare l'assegno di Parte_1 mantenimento per la moglie di € 100,00, rivalutabile secondo indici ISTAT come sopra indicato;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 180, parte I, Serie , Sez. A,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007); f) dichiara interamente compensate le spese del giudizio.”, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ 1) La casa familiare sita in Napoli alla via G. Rossetti n. 40 resta nella disponibilità della che ivi abita insieme alla figlia P_
,maggiorenne studentessa universitaria, non economicamente autosufficiente. 2) Il Persona_1
verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1 Controparte_1 figlia, la somma di € 400,00 mensili, somma che verrà versata direttamente sull'iban
ITW3253203200006571793916 intestato alla figlia entro il giorno 5 di ogni mese, Persona_1
e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al 30.06.2025; 4) Il sosterrà a proprio carico il 50% delle spese extra Parte_1
assegno relative alla figlia per spese mediche ordinarie e straordinarie e spese di studio universitarie, e formazione professionale. Si rinvia alla disciplina del Protocollo tra COA e
Tribunale. 5) A titolo di assegno divorzile, le parti concordano che nulla è richiesto e si dovuto alla sig.ra la quale rinuncia definitivamente al proprio assegno di euro 100 Controparte_1 come stabilito nella separazione al fine di incrementare l'assegno di mantenimento a favore della figlia minore , il cui assegno per il mantenimento sarà ora di concerto tra le parti di euro Per_1
400,00 mensili a carico del padre.”
2 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• Pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 23/07/2007
(atto n.180 ,parte I s., Sez. A, reg. Atti Matrimonio anno 2007);
• Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/03/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
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