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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N.V.G. 4036/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4036/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Cuneo, via Savigliano n.37 presso lo studio Parte_1 dell'avv. COLLIDÀ ENRICO che la rappresenta e difende e
, elettivamente domiciliato in Torino, c.so Galileo Parte_2
Ferraris n. 101 presso lo studio dell'avv. GOBBI VITTORIO che lo rappresenta e difende
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Parte_2 matrimonio con rito concordatario in BEINETTE il 10/05/1997.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BEINETTE (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 28/5/2001. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 in data 12/1/2023 e autorizzato il 31/1/2023.
Con ricorso depositato il 13/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo tra le parti.
Si dà atto che il figlio maggiorenne è divenuto economicamente autosufficiente.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei Parte_1 Parte_2 registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BEINETTE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che il sig. non contribuirà più al mantenimento del figlio, Parte_2 maggiorenne, il quale avendo trovato un lavoro stabile è economicamente autosufficiente.
DÀ ATTO il sig. ha regolarmente provveduto, come da accordi Parte_2 sottoscritto in sede di accordo di negoziazione, a cedere la propria quota di proprietà al 50% dell'immobile situato in Villafranca Piemonte, Via Lorenzo Pronino n. 45 al figlio Persona_1
.
[...]
DÀ ATTO ogni altra questione economica-patrimoniale è stata concordemente risolta.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9/1/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4036/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Cuneo, via Savigliano n.37 presso lo studio Parte_1 dell'avv. COLLIDÀ ENRICO che la rappresenta e difende e
, elettivamente domiciliato in Torino, c.so Galileo Parte_2
Ferraris n. 101 presso lo studio dell'avv. GOBBI VITTORIO che lo rappresenta e difende
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Parte_2 matrimonio con rito concordatario in BEINETTE il 10/05/1997.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BEINETTE (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 28/5/2001. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 in data 12/1/2023 e autorizzato il 31/1/2023.
Con ricorso depositato il 13/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo tra le parti.
Si dà atto che il figlio maggiorenne è divenuto economicamente autosufficiente.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei Parte_1 Parte_2 registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BEINETTE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che il sig. non contribuirà più al mantenimento del figlio, Parte_2 maggiorenne, il quale avendo trovato un lavoro stabile è economicamente autosufficiente.
DÀ ATTO il sig. ha regolarmente provveduto, come da accordi Parte_2 sottoscritto in sede di accordo di negoziazione, a cedere la propria quota di proprietà al 50% dell'immobile situato in Villafranca Piemonte, Via Lorenzo Pronino n. 45 al figlio Persona_1
.
[...]
DÀ ATTO ogni altra questione economica-patrimoniale è stata concordemente risolta.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9/1/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.