Decreto presidenziale 12 gennaio 2024
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 03/02/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00151/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01012/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1012 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Gagliardi La Gala, Giacomo Valla e Roberta Valla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Lucrezia Saracino e Bianca Massarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Paccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo
del decreto rettorale n. 2739 del 18.7.2023, di nomina della commissione valutativa per la chiamata di un professore di I fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, per il settore concorsuale 06/B1 – Medicina Interna e per il SSD MED/09 presso il Dipartimento di Medicina di Precisione e Rigenerativa e Area Jonica (DiMePre-J) dell’Università degli Studi di Bari, per le esigenze della Scuola di Specializzazione in Medicina dell’Emergenza e Urgenza (codice procedura 2020-PO-3092);
delle delibere del Consiglio del Dipartimento di Medicina di Precisione e Rigenerativa e Area Jonica del 23.2.2023 e del 21.6.2023 di indicazione dei nominativi dei componenti della predetta commissione;
dell’art. 5 del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori, nella versione approvata con D.R. n. 4380 del 2.12.2022, nonché dei relativi atti presupposti e, in particolare, delle delibere del Senato Accademico del 30.11.2022 e del Consiglio di Amministrazione del 1.12.2022;
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale a quelli impugnati.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 31.10.2023:
per l’annullamento
del decreto rettorale n. 3523 del 2.10.2023, con cui veniva sostituito con un supplente uno dei componenti della commissione valutativa, ritenuto implicitamente rinunciatario;
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 4.1.2024:
per l’annullamento
del decreto rettorale n. 4562 del 18.12.2023, di approvazione degli atti della procedura valutativa per la chiamata di un professore ordinario di prima fascia per il settore concorsuale 06/B1 – Medicina Interna e il SSD MED/09, Medicina Interna, presso il Dipartimento di Medicina di Precisione e Rigenerativa e Area Jonica (DiMePre-J) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per le esigenze della Scuola di Specializzazione in Medicina dell’Emergenza e Urgenza – Codice procedura 2020-PO-3092, e di indicazione del Prof. -OMISSIS- quale candidato più qualificato
alla chiamata;
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 22.2.2024:
dei verbali e delle valutazioni della commissione e, segnatamente, dei verbali n. 3, con relative schede allegate, e n. 4 del 16.11.2023 di “individuazione del candidato idoneo”, approvati con il decreto rettorale n. 4562 del 18.12.2023, relativi alla procedura valutativa per la chiamata di un professore ordinario di prima fascia per il settore concorsuale 06/B1 – Medicina Interna e il SSD MED/09, Medicina Interna, presso il Dipartimento di Medicina di Precisione e Rigenerativa e Area Jonica (DiMePre-J) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per le esigenze della Scuola di Specializzazione in Medicina dell’Emergenza e Urgenza – Codice procedura 2020-PO-3092, e di indicazione del Prof. -OMISSIS- quale candidato più qualificato alla chiamata;
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, compresi la delibera del Dipartimento DiMePre-J di chiamata del Prof. -OMISSIS- e il decreto rettorale di nomina in ruolo del controinteressato quale professore di prima fascia.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 19.9.2023 e depositato in Segreteria in data 21.9.2023, il prof. -OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, onde ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.
Esponeva in fatto che, con decreto n. 3092 del 12.11.2020 l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” bandiva una procedura valutativa per la chiamata di un professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, alla quale il ricorrente prendeva parte.
Con decreto n. 1004 del 22.3.2021, il rettore approvava gli atti e indicava il prof. -OMISSIS- quale candidato più qualificato alla chiamata.
Il ricorrente impugnava gli atti di tale procedura – compreso l'art. 5 del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di ruolo, nella versione approvata con D.R. n. 2086 del 5.8.2020 – innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe (R.G. 502/2021).
Medio tempore , la VII Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 8980/2022 resa nell’ambito di una procedura selettiva analoga ma del tutto diversa, annullava l’art. 5 del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di ruolo di cui al decreto n. 2086 del 5.8.2020.
Conseguentemente a detto annullamento, con decreto rettorale n. 4375 dell’1.12.2022, l’Università degli Studi di Bari, in tesi adeguandosi alle statuizioni della citata sentenza, annullava il decreto di nomina della Commissione giudicatrice e tutti gli atti della procedura valutativa indetta con decreto n. 3092 del 12.11.2020.
Avverso tale annullamento in autotutela, il prof. -OMISSIS- proponeva ricorso (pandettato al R.G. n. 1413/2022), che veniva riunito con il pendente giudizio intentato dall’odierno ricorrente (R.G. 502/2021).
Con sentenza n. 849/2023, il Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe dichiarava improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso n. 502/2021 e i relativi motivi aggiunti e respingeva per infondatezza il ricorso n. 1413/2022 proposto dal prof. -OMISSIS-.
Con decreto rettorale n. 2739 del 18.7.2023, l’Università degli Studi di Bari nominava la nuova commissione per la rinnovazione del procedimento in questione, in esecuzione della sentenza n. 849/2023.
Il ricorrente si doleva in tale sede, dunque, delle modalità di nomina della Commissione – gravando anche l’art. 5 del Regolamento per come successivamente riformulato dall’Università – eccependo: “I. - ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO; CONTRADDITTORIETÀ ED ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI). VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI E DELL’ART. 97 COST.”; “II. – SOTTO ALTRO PROFILO: ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO; CONTRADDITTORIETÀ ED ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI). VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI E DELL’ART. 97 COST.”; “III. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E DEL DOVERE DI ASTENSIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. E DELL’ART. 51 C.P.C. ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO)”.
In data 19.10.2023 si costituiva in giudizio il controinteressato prof. -OMISSIS-.
Con motivi aggiunti notificati in data 23.10.2023 e depositati in data 31.10.2023, il prof. -OMISSIS- gravava, prioritariamente ed ulteriormente, il decreto rettorale n. 3523 del 2.10.2023, con il quale veniva sostituito con un supplente uno dei componenti della commissione valutativa.
Il ricorrente eccepiva i vizi derivati relativamente ai profili di doglianza di cui al ricorso introduttivo, nonché vizi propri, ovverosia : “ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO; DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE). VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST.”.
In data 28.12.2023 si costituiva in giudizio l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.
Con secondi motivi aggiunti notificati e depositati in data 4.1.2024, il ricorrente impugnava, prioritariamente ed ulteriormente, il decreto rettorale n. 4562 del 18.12.2023, con il quale venivano approvati gli atti della procedura valutativa e veniva indicato il controinteressato, prof. -OMISSIS-, quale candidato più qualificato alla chiamata.
Il ricorrente deduceva, per derivazione, le medesime censure proposte con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti.
In data 19.1.2024 l’Università degli Studi di Bari e il controinteressato prof. -OMISSIS- depositavano le rispettive memorie difensive, instando per il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 24.1.2024, udite le parti come da verbale, il ricorrente rinunciava alla domanda cautelare.
Con terzi motivi aggiunti notificati in data 16.2.2024 e depositati in data 22.2.2024, il ricorrente impugnava, prioritariamente ed ulteriormente, i verbali nn. 3 e 4 del 16.11.2023, aventi ad oggetto le valutazioni della Commissione e l’indicazione del candidato idoneo nella persona dell’odierno controinteressato prof. -OMISSIS-.
Avverso tali atti, insorgeva il prof. -OMISSIS-eccependo: “ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO, ILLOGICITÀ MANIFESTA; CONTRADDITTORIETÀ, ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI). VIOLAZIONE DEL BANDO”.
Alla pubblica udienza del 15.1.2025, previo scambio di memorie e relative repliche, udite le parti su tutti gli aspetti della controversia, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, vertendo entrambi sulla medesima questione di massima.
Per il tramite di tali doglianze il ricorrente adduceva che l’Amministrazione resistente avrebbe eluso il giudicato formatosi sulla base della sentenza del Consiglio di Stato n. 8980/2022, che aveva annullato l’art. 5 del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di ruolo.
In tesi, le relative statuizioni sarebbero state del tutto disattese dal riformato testo della norma in argomento – reiterando i vizi della precedente disciplina – la quale andava a regolamentare, per l’appunto, la procedura di selezione dei componenti le Commissioni valutatrici, tra le quali quella della selezione indetta con decreto rettorale n. 4375 dell’1.12.2022, cui partecipavano il ricorrente e il controinteressato.
I motivi sono infondati.
Appare opportuno prendere avvio dalla comparazione dei testi dell’art. 5 del Regolamento de quo , contestato in tale sede ed oggetto preminente dei motivi in corso di scrutinio.
L’art. 5 del Regolamento approvato con decreto n. 2086 del 5.8.2020 disponeva, al secondo comma, quanto segue: “La Commissione è composta da tre professori di ruolo di I fascia, di cui non più di uno appartenente ai ruoli dell’Ateneo e, di regola, afferenti al settore scientifico disciplinare, ove indicato nel profilo del bando. I componenti possono appartenere al settore concorsuale previsto dal bando o in subordine allo stesso macro-settore concorsuale per cui è bandita la procedura, e devono essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, comprovata sulla base dei requisiti stabiliti per la partecipazione, quale commissario, alle procedure della Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.). (…)
Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2-bis, un primo componente sarà individuato in una rosa di due nominativi, anche individuabili tra i docenti appartenenti ai ruoli dell’Ateneo (interni) e senza vincoli di genere; il primo estratto sarà componente effettivo, l’altro il supplente. I restanti due componenti saranno individuati in una rosa di quattro nominativi esterni all’Ateneo, composta vincolativamente da due uomini e due donne; il primo estratto di ciascun genere sarà componente effettivo, il secondo, il relativo supplente. Nel caso in cui fra i componenti sorteggiabili
come interni siano già indicate due donne, l’indicazione dei componenti sorteggiabili come esterni non soggiace a vincoli di genere e l’individuazione dei componenti, effettivi e supplenti, seguirà l’ordine del sorteggio”.
In sostanza, su sei componenti (di cui tre effettivi e tre supplenti) il primo, con il relativo supplente, veniva selezionato da una rosa di due nominativi e gli altri due, con i rispettivi supplenti, da una rosa di quattro nominativi.
L’illegittimità di tale meccanismo di selezione era risultata al Giudice d’Appello del tutto evidente, considerato che i componenti da selezionare venivano estratti da una rosa di nominativi pari al numero degli stessi componenti (uno effettivo con il relativo supplente in una rosa di due e ulteriori due effettivi con i due relativi supplenti in una rosa di quattro).
Pertanto, con la già citata sentenza n. 8980/2022, il Consiglio di Stato ne affermava l’illegittimità ritenendo che: “di fatto non si sorteggia tra liste di soggetti in possesso dei requisiti ma al contrario gli unici sei nominativi scelti ex ante dal Dipartimento entrano di diritto a far parte della Commissione, alcuni come titolari altri come supplenti”, con la conseguenza che “il Dipartimento che ‘chiama’ si sceglie anche la commissione che deve individuare il ‘chiamato’”.
Ebbene, all’esito di tale pronuncia, con decreto n. 4380 del 2.12.2022 veniva modificata la disposizione in argomento (nella versione gravata sub iudice ) nei seguenti termini: “La Commissione è composta da tre professori di ruolo di I fascia, di cui non più di uno appartenente ai ruoli dell'Ateneo, che devono afferire al settore scientifico disciplinare eventualmente indicato nel bando ovvero al settore concorsuale e/o al macro-settore concorsuale per cui è bandita la procedura. Sono altresì nominati tre supplenti che sostituiscono i componenti effettivi in caso di assenza o impedimento. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2-bis, un componente, anche individuabile fra i professori di I fascia appartenenti ai ruoli dell'Ateneo (interni), è designato dal Consiglio del Dipartimento interessato, unitamente al relativo supplente. I nominativi degli ulteriori componenti sono estratti a sorte dal Dipartimento interessato in una rosa di complessivi sei professori esterni all'Ateneo, composta, ove possibile, da tre uomini e tre donne; il primo estratto di ciascun genere sarà componente effettivo, il secondo, il relativo supplente. Nel caso in cui il componente designato e il relativo supplente siano donne, l'indicazione dei componenti sorteggiabili come esterni non soggiace a vincoli di genere e l'individuazione dei componenti, effettivi e supplenti, seguirà l'ordine del sorteggio”.
L’attuale formulazione, in sufficiente aderenza alla detta pronuncia del Consiglio di Stato, differisce rispetto alla precedente, prevedendo la nomina di un componente e del suo supplente da parte del Consiglio del Dipartimento e l’estrazione degli altri in una rosa di nominativi di numero maggiore rispetto al restante numero di componenti della Commissione da selezionare.
In questo caso, il sorteggio non è “meramente apparente” come era stato valutato essere sotto la vigenza del precedente testo.
Peraltro, a tal riguardo questa Sezione ha già sostanzialmente avuto modo di pronunciarsi sulla vigente disposizione del Regolamento in questione, ritenendola legittima.
Con sentenza n. 913/2024, infatti, si è affermato che il nuovo Regolamento per la chiamata dei docenti, adottato dall’Università degli Studi di Bari, prevede che il sorteggio venga effettuato attingendo da una rosa di nomi più estesa rispetto a quella della precedente disciplina censurata dalla sentenza n. 8980/2022 del Consiglio di Stato.
Ciò, coerentemente, inoltre, ad un’ulteriore pronuncia del Consiglio di Stato (n. 6416/2023) emessa in ordine ad un caso analogo, in cui è stato ritenuto legittimo il sistema di nomina di dette commissioni di valutazione per cui il primo componente viene designato dal Dipartimento e gli altri estratti in una rosa di nominativi più estesa rispetto ai componenti da selezionare.
Quanto ai criteri adottati per l’individuazione della rosa dei nominativi degli aspiranti commissari, si rammenta che sul punto, in assenza di analitiche disposizione vige il generale principio dell’autonomia delle Università, sancito a livello costituzionale dall’art. 33 della Carta fondamentale, secondo cui “L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.” e, a livello di norma primaria, dall’art. 6, comma 1, della L. 9 maggio 1989, n. 168, a mente del quale “Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti”.
Anche da questo minimo insieme di riferimenti normativi appare evidente la centralità del ruolo dell’autonomia nel contesto ordinamentale universitario, che, a sua volta, affonda le sue radici concettuali nella autonomia della scienza e del suo insegnamento, di per sé da considerarsi concetti meramente riconosciuti e non fondati nella loro valenza istituzionale dalla Carta costituzionale, in quanto sostanzialmente preesistenti alla stessa sia sul piano storico che su quello ontologico.
Quando tale articolato concetto di autonomia si proietta sul profilo organizzativo/amministrativo della scelta per chiamata dei professori di I fascia, si comprende in modo evidente il tentativo (tanto generoso quanto velleitario) della giurisprudenza del Giudice d’Appello, che, in particolare con la sentenza n. 8980/2022, ha voluto tentare di ricondurre a logiche di stretta legittimità procedimentale un meccanismo di scelta che non riesce a rinunciare alla sua costitutiva ed intrinseca tensione autonomistica.
Detto in altri e più chiari termini, fino a quando e nella misura in cui le logiche di selezione della docenza universitaria di I fascia saranno affidate ad un meccanismo di scelta dei pari, solo con enorme dispendio di (forse sterili) meccanismi procedimentali si potrà provare a ricondurre a legittimità una scelta che è e resta di natura strettamente cooptativa e non certo concorsuale, apparendo essere il concorso, in materia universitaria, pura forma di vestizione esteriore di scelte sostanziali che avvengono prima e a prescindere dal procedimento amministrativo.
A scanso di ogni equivoco, mette conto rilevare che, nel caso in esame, tanto il prof. -OMISSIS-che il prof. -OMISSIS- risultano essere senza dubbio alcuno due luminari della materia e solo, forse, per mere considerazioni di carattere anagrafico il sistema accademico ha ritenuto di accordare preferenza al secondo rispetto al primo.
Ne deriva, ad ogni modo sul piano dello stretto diritto amministrativo, un margine di oggettiva discrezionalità nella scelta che, in quanto tale, è e resta insindacabile in via generale dal Giudice amministrativo, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità e il travisamento, casistica in alcun modo riscontrabile nel caso sottoposto ad esame.
Ad ogni modo, dalla delibera del Consiglio di Dipartimento del 23.2.2023, nel corso della quale veniva formata la Commissione, è dato constare che il criterio di formazione dei componenti la rosa dei candidati risultava basato in base al “possesso dei requisiti, quali risultano dalle dichiarazioni fatte pervenire dagli stessi”.
Gli aspiranti commissari venivano, dunque, selezionati in base al criterio (legittimo) del possesso dei requisiti evidentemente vagliati dall’Amministrazione.
Non convince, pertanto, risultando del tutto inconsistente e sguarnita di prova, la tesi addotta da parte ricorrente secondo cui i componenti sarebbero stati “scelti a piacere”.
Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso (introduttivo), parte ricorrente si doleva della partecipazione del decano -OMISSIS- alle attività del Consiglio di Dipartimento volte alla formazione della Commissione valutatrice.
In tesi, il decano -OMISSIS- si sarebbe trovato in una situazione di conflitto d’interessi – che ne avrebbe dovuto comportare l’astensione ai sensi dell’art. 97 Costituzione e 51, n. 4, c.p.c. – considerato che, nell’ambito della precedente procedura valutativa indetta con decreto n. 3092 del 12.11.2020, poi annullata in autotutela, allo stesso sarebbe stata da attribuirsi la “proposta di tutti i nominativi della precedente commissione” e, inoltre, nel corso del relativo giudizio (conclusosi con la sentenza di questo T.A.R. n. 849/2023) avrebbe “prestato assistenza” e “dato consiglio” in favore dell’Università resistente mediante una relazione dallo stesso prodotta.
Il motivo è infondato.
Sul piano ordinamentale generale, l’art. 6 bis della L. 241/1990 dispone che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.
Secondo il parere n. 667/2019 reso dal Consiglio di Stato in sede consultiva, “conflitto di interessi si determina le volte in cui a un soggetto giuridico sia affidata la funzione di cura di un interesse altrui (così detto interesse funzionalizzato) ed egli si trovi, al contempo, ad essere titolare ( de iure vel de facto ) di un diverso interesse la cui soddisfazione avviene aumentando i costi o diminuendo i benefici dell’interesse funzionalizzato”.
Nel caso in esame, dunque, il decano -OMISSIS-, nella partecipazione alle attività di Dipartimento volte a dare formazione alla Commissione valutatrice della selezione, affinché potesse configurarsi un conflitto d’interessi con quello c.d. funzionalizzato del ricorrente, avrebbe dovuto trovarsi nella titolarità di un diverso interesse.
Senonché, tale interesse in capo al soggetto in questione non risulta affatto identificato, dovendo, invece, essere allegato in modo effettivo da chi ne sostiene l’esistenza.
Con argomentazione priva di persuasività in termini strettamente giuridici, invero, il ricorrente assumeva che il decano avrebbe avuto “sicuro interesse, se non altro di carattere morale, alla conferma dell’esito della presedente procedura valutativa”.
In ordine alla relazione del 17.5.2021 – a mezzo della quale il soggetto in questione avrebbe “prestato assistenza” e “dato consiglio” nell’ambito della precedente selezione – si osserva che la stessa veniva prodotta in favore del direttore di Dipartimento e su espressa richiesta di quest’ultimo.
Gli elementi prospettati dal ricorrente non si rivelano, dunque, idonei sul piano strettamente giuridico a ritenere con congrua certezza l’esistenza di una situazione corrispondente a quella tacciata di illegittimità con il motivo di ricorso oggetto di scrutinio.
Il ricorso introduttivo è, pertanto, infondato.
Con i primi motivi aggiunti, il ricorrente si doleva della sostituzione del componente -OMISSIS- con il supplente -OMISSIS-, non risultando chiaro il criterio di scelta di questi in luogo dell’altro componente supplente-OMISSIS-.
In tesi, ai fini della sostituzione si sarebbe dovuto scegliere quest’ultima, essendo risultata la prima nell’ordine di elencazione dei supplenti; pertanto, la scelta ricaduta in favore del supplente -OMISSIS- sarebbe stata assunta “immotivatamente”.
Indi , ne denunciava l’eccesso di potere e la violazione dell’art. 97 della Costituzione, oltre a riproporre le medesime censure – per invalidità derivata – sopra esaminate cui si rimanda.
Il motivo è infondato.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, “La composizione della Commissione deve garantire il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi nonché delle quote di genere”.
La disposizione, poi, nell’affermare che “il primo estratto di ciascun genere sarà componente effettivo, il secondo, il relativo supplente”, va interpretata nel senso che il secondo nominativo estratto sarà il componente supplente del membro effettivo dello stesso genere.
L’ordine di estrazione è previsto nel sol caso in cui il componente designato dal Dipartimento, con il relativo supplente, sia di genere femminile – fattispecie non corrispondente a quella sub iudice come evincibile dagli atti di causa – rivelandosi, nella contraria ipotesi, un criterio del tutto irrilevante.
Sul punto, il Collegio ritiene condivisibili le argomentazioni dell’Amministrazione resistente.
Invero, la scelta del supplente avveniva in favore del componente del medesimo genere di quello venuto meno, tanto al fine di garantire il rispetto della relativa quota, consentendo, se del caso, la sostituzione del componente effettivo di genere femminile con altra componente dello stesso genere.
Come correttamente afferma l’Amministrazione, infatti, assumendo quale criterio di scelta del supplente quello dell’ordine di estrazione si sarebbe potuto verificare il caso della Commissione composta da soli componenti di genere maschile.
Infatti, laddove fosse stato necessario sostituire il componente di sesso femminile ed il primo estratto tra i supplenti fosse stato di genere maschile, le prescrizioni sulla quota di genere sarebbero risultate del tutto violate.
I primi motivi aggiunti sono, pertanto, infondati.
Con i secondi motivi aggiunti, il ricorrente gravava l’approvazione degli atti della procedura valutativa e di indicazione del controinteressato -OMISSIS- quale candidato più qualificato alla chiamata.
Eccepiva i medesimi vizi – per derivazione – sopra esaminati e confutati, di talché anche i secondi motivi aggiunti vanno respinti.
Con i terzi (ed ultimi) motivi aggiunti il ricorrente impugnava i verbali delle valutazioni della Commissione n. 3, con relative schede allegate, e n. 4 del 16.11.2023, ove veniva individuato il controinteressato -OMISSIS- quale candidato maggiormente idoneo.
Per il tramite di tale atto venivano censurati plurimi profili delle valutazioni espletate in sede di selezione, adducendo, in particolare, le seguenti doglianze suddivise in otto punti: 1. l’omessa valutazione di specifici parametri indicati nei criteri autodeterminati, tra i quali il possesso del titolo di dottore di ricerca posseduto; 2. l’omessa valutazione dell’attività scientifica svolta, che sarebbe stata maggiore rispetto a quella del controinteressato; 3. l’omesso calcolo aritmetico del numero dei corsi tenuti dai singoli candidati; 4. con riguardo all’attività clinico-assistenziale, la mancata rilevazione – differentemente dalla valutazione del controinteressato – dello svolgimento della relativa attività “con gradi crescenti di responsabilità”; 5. l’errata applicazione dei criteri bibliometrici volti alla valutazione delle pubblicazioni; per il tramite dei punti 6, 7 e 8 il ricorrente ripercorreva, sostanzialmente, quanto già addotto ai punti precedenti.
Orbene, il motivo, per come suddiviso e articolato, non può essere accolto.
Quanto alla prima censura, la stessa risulta smentita dal contenuto del verbale n. 4, ove a pagina 2 si dà comunque atto del conseguimento, nel 2004 del Dottorato di Ricerca in Diagnostica Biomolecolare in Medicina Interna e Oncologia; tale titolo accademico, di per sé oggettivamente importante, appare comunque di scarso rilievo ove si debba trattare di selezionare per la chiamata un professore ordinario di I fascia, venendo in rilievo attitudini professionali ed esperienziali ben più articolate e complesso del conseguimento illo tempore di un “semplice” dottorato di ricerca.
In ordine alla quarta censura, sempre nel verbale n. 4, la Commissione dava atto, con riguardo al controinteressato, del conseguimento dal 2017 dell’incarico di responsabile UO Semplice di “Immunologia Clinica” e dall’11.6.2012 dell’incarico referenziale di Alta Professionalità.
Diversamente, dalla valutazione del ricorrente non si evince la medesima progressione, né viene persuasivamente argomentato e comprovato in questa sede il contrario, avendo meramente addotto,
il ricorrente, di “essere da sempre impegnato nell’attività assistenziale nella clinica che è la scuola della Medicina Interna in Puglia”.
Anche la quarta censura è da ritenersi, quindi, infondata.
In relazione alla quinta censura non v’è ragione di ritenere illegittimo il comportamento valutativo della P.A. nella misura in cui riteneva di dare prevalenza ad uno dei criteri in particolare, ovverosia quello della “originalità” della produzione scientifica – di palmare rilevanza in relazione all’incarico per il quale si concorreva – attestatasi favorevolmente al controinteressato.
Le restanti doglianze possono essere trattate congiuntamente considerato che per il tramite delle stesse si sollecita il Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe a scrutinare valutazioni riservate alle scelte tecnico discrezionali dell’Amministrazione, le quali, nel caso di specie, sono corroborate da idonee motivazioni, come si evince dai verbali prodotti, oltre a riguardare, come già evidenziato, due professionalità mediche entrambe di somma caratura.
Notoria quanto costante è la giurisprudenza amministrativa in materia di contenzioso sulle valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici, in ordine ai titoli e alle prove di concorso e/o di valutazioni similari, che restano pur sempre espressione di discrezionalità tecnica; tali valutazioni, nel caso delle procedure comparative universitarie, sono finalizzate a stabilire formalmente l’idoneità scientifica e culturale dei candidati, con valutazioni che non sono (ed è meglio che non siano) sindacabili dal Giudice Amministrativo, se non nei casi in cui sussistano elementi idonei ad evidenziarne un macroscopico sviamento logico, o ancora un palese errore di fatto, o infine una contraddittorietà con evidenza rilevabile (cfr. inter milia T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II. 26 ottobre 2022, n. 1459).
In ultima analisi, non sussistono margini, nella fattispecie dedotta, per disporre l’annullamento degli atti e il superamento del giudizio tecnico discrezionale espresso dalla Commissione di concorso.
I terzi motivi aggiunti sono, pertanto, infondati, oltre che inammissibili nella misura in cui mirino ad ottenere un rinnovato vaglio da parte del Giudice amministrativo su un’attività amministrativa tecnico-discrezionale non irrazionalmente o irragionevolmente esercitata.
Per tutto quanto sopra esposto, la sequela procedimentale oggetto di causa, con i conseguenti atti/provvedimenti impugnati, non presenta i denunciati vizi di legittimità.
Ne consegue la reiezione del ricorso, nonché dei primi, secondi e terzi motivi aggiunti, in uno alle censure meramente consequenziali e derivate, per infondatezza nel merito.
Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato.
Da ultimo, tenuto conto della particolare complessità in fatto della vicenda in esame e della oggettiva peculiarità del caso di specie, sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul pronunciando sul ricorso principale e sui primi, secondi e terzi atti di motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfredo Giuseppe Allegretta | Angelo Scafuri |
IL SEGRETARIO