Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 02/06/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI
Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Carlo Salvatore Hamel ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1266 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], che si Parte_1
difende personalmente ex art. 86 cpc;
– appellante –
CONTRO
(C.F. e P.I.: , con sede legale in Paceco CP_1 P.IVA_1
(TP), Via Fiume n. 13, con l'Avv. GRASSADONIO ANTONELLO;
– appellata –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note in sostituzione dell'udienza del giorno 22.4.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'avv. ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace Trapani n. 723
del 2.1.2023, con riferimento alla parte in cui aveva rigettato la domanda di pagamento dei compensi professionali per l'attività svolta in favore
Tribunale di Trapani
Sezione Civile
dell'appellata nel giudizio iscritto al n. RG 3324/13, pendente innanzi al
Tribunale di Palermo, sulla scorta dell'inutilizzabilità del documento relativo alla procura alle liti, conferita dalla società appellata all'avvocato odierno appellante, tempestivamente disconosciuto da CP_1
Si costituiva in giudizio contestando le pretese avverse e CP_1
chiedendo il rigetto dell'appello principale, in assenza di prova del mandato conferito al difensore per il giudizio sopra menzionato.
Proponeva, poi, appello incidentale avverso il capo della sentenza che aveva accolto la domanda di pagamento della fattura n. 117/2013, senza considerare il pacifico pagamento di acconti su tale compenso da parte della società appellante. Pure interponeva gravame incidentale avverso il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento danni per €
4.000,00, per asserita responsabilità professionale dell'avv. Pt_1
relativa all'ingiustificato abbandono del procedimento di sfratto iscritto al
N. R.G. 11307/2012 del Tribunale Civile di Palermo, che avrebbe comportato ritardi nella liberazione dell'immobile, ed avverso il rigetto della domanda di restituzione della somma di € 531,51, pagata in esubero rispetto alle fatture n. 74//2012; n. 98/2012; n. 99/2012; n.
37/2013; n. 38/2013, emesse dal legale per attività difensiva svolta in altri giudizi.
Ciò posto, va accolto l'appello principale proposto dall'avv. . Pt_1
Ed, infatti, nonostante l'inutilizzabilità nel presente giudizio della procura alle liti, tempestivamente disconosciuta dall'appellata, il conferimento ed espletamento del mandato professionale al legale risulta provato sulla base dell'ulteriore documentazione in atti. In particolare,
- 2 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 1266/2023
l'avv. ha prodotto il verbale di consegna documenti tra legale e Pt_1
cliente del 21.6.2013 (cfr. allegato 4 fasc. monitorio, lett. A), e i verbali di rilascio immobile, a seguito di procedura esecutiva avviata tramite altro legale, sulla base dell'ordinanza di convalida di sfratto ottenuta dalla società all'esito del giudizio menzionato. Appare poi congruo rispetto ai parametri tabellari applicabili ratione temporis il compenso richiesto dal legale.
La società appellata dovrà quindi corrispondere all'avv. per Pt_1
l'attività svolta nel giudizio n. 3324/2013 RG la complessiva somma di €
1.930,44 di cui alla fattura n. 115/23.
A questo punto, è possibile occuparsi dell'appello incidentale proposto da CP_1
Anche il gravame incidentale è parzialmente fondato.
Ed, infatti, il credito portato dalla fattura n. 117/2013 risultava, in effetti, dallo stesso documento contabile, pari ad € 250,04, in considerazione degli acconti versati dall'appellata. A tale importo dovrà
essere limitato il credito vantato dall'avv. , per le prestazioni portate Pt_1
dalla fattura indicata.
Va pure essere accolto l'appello incidentale per le domande riconvenzionali di restituzione di somme corrisposte in eccedenza rispetto alle fatture indicate in comparsa, per l'importo di € 531,51.
Sul punto, con lettera datata 28/03/2017 veniva riconosciuto il credito per esborsi non dovuti da parte dello stesso legale, mentre assolutamente generica è l'eccezione di compensazione con un asserito controcredito vantato dal anche in assenza di documentazione Pt_1
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specifica ed esaustiva sull'attività professionale svolta a fondamento del controcredito indicato.
Non può, invece, essere accolto l'appello incidentale relativo alla domanda di risarcimento danni per inadempimento professionale dell'avv.
nel procedimento di sfratto iscritto al N. R.G. 11307/2012 del Pt_1
Tribunale Civile di Palermo, che sarebbe stato ingiustificatamente abbandonato dal legale.
L'avv. ha, infatti, rappresentato che l'abbandono del giudizio Pt_1
sarebbe seguito a un accordo transattivo tra la società e l'allora conduttrice, circostanza non specificamente contestata da controparte e da ritenersi presuntivamente provata, anche per il fatto che, a fronte della fattura emessa dal legale per l'attività svolta nel procedimento in questione, nessuna contestazione era stata mossa dalla società, che aveva proceduto anzi al pagamento delle spettanze;
la domanda riconvenzionale è stata, invece, proposta dall' solo a seguito del CP_1
procedimento monitorio introdotto dal per il pagamento dei Pt_1
compensi relativi all'altro giudizio per cui è causa.
D'altronde, la società appellata otteneva, all'esito di successivo giudizio, altra ordinanza di convalida di sfratto, a distanza di soli quattro mesi rispetto all'estinzione del precedente giudizio, per cui, anche sotto il profilo del danno subito, la domanda risulta infondata.
In definitiva, in accoglimento dell'appello principale ed in parziale accoglimento dell'appello incidentale avverso la sentenza del GDP di
Trapani n. 723 del 2.1.2023, che per il resto va confermata, la società
andrà condannata al pagamento della complessiva somma di CP_1
- 4 - Tribunale di Trapani
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€ 1648,97 (già considerando in compensazione il controcredito di €
531,51), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio, in considerazione della soccombenza reciproca, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
- in accoglimento dell'appello principale e in parziale accoglimento dell'appello incidentale avverso la sentenza del GDP di Trapani n. 723 del
2.1.2023, che per il resto conferma, condanna al pagamento CP_1
della complessiva somma di € 1648,97 in favore dell'avv. , Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- spese di entrambi i gradi di giudizio compensate.
Così deciso in Trapani in data 02/06/2025.
Il Giudice
Carlo Salvatore Hamel
- 5 - Tribunale di Trapani
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