TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 22/12/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna IA AG Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1994 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Alfonso Napoli, giusta procura in atti attrice
CONTRO
nato a [...], il [...], rappresentato e dife- CP_1
so dall'avv. Federica Ferraro, giusta procura in atti convenuto
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale udienza dell'11 novembre
2025.
CONCLUSIONI DEL P.M.: cfr. visto del 27 luglio 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 19 luglio 2023, , premettendo di Parte_1
avere, in data 28 settembre 2001, contratto matrimonio con CP_1
dalla cui unione non sono nati figli, ha chiesto che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dal marito.
Ha chiesto, inoltre, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale e la previsione a carico del di corrisponderle un assegno di mantenimento in suo fa- CP_1
vore pari ad euro 450,00.
In particolare, l'attrice ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis, essendo divenuta intollerabile la convivenza matrimoniale.
Con comparsa, depositata il 10 novembre 2023, si è costituito CP_1
il quale ha aderito alla domanda principale, dichiarandosi disponibile a
[...]
a titolo di mantenimento un assegno mensile di euro 200,00. Pt_2
Nelle more del giudizio, le parti hanno chiesto il mutamento del rito sulla scorta delle condizioni di cui all'accordo, poi integrato e depositato in data 9 maggio 2025.
La causa, nominato un ausiliario per la verifica della commerciabilità dell'immobile ( oggetto del trasferimento concordato), all'udienza dell'11 novembre 2025 preso atto della volontà dei coniugi di non ri- conciliarsi, è stata posta in decisione.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della do- manda.
- 2 - La separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come di- chiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, rilevato che le condizioni concordate non sono in contra- sto con norme di rango superiore, considerato, in particolate, che all'udienza dell'11 novembre 2025, i coniugi hanno richiamato espres- samente tutte le condizioni dell'accordo depositato in data 9 maggio
2025, secondo cui:
“ARTICOLO 1: I coniugi vivranno separati, rispettando l'obbligo del reciproco rispetto;
ARTICOLO 2: Il sig. corrisponderà alla sig.ra un CP_1 Parte_1
contributo mensile di mantenimento pari all' importo di € 200,00 rivalutabile secondo gli indici ISTAT da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
ARTICOLO 3: Il Signor trasferisce alla signora CP_1 [...]
, che accetta, la proprietà superficiaria per le quote infra indicate dei Parte_1
seguenti immobili in Canicattì, Via Resurrezione n.5:
- la quota di 1/2 (un mezzo) dell'appartamento ad uso abitativo di 7 (sette) vani catastali al piano primo, confinante con proprietà , vano scala e spazio condominiale. CP_2
Detto immobile è censito nel Catasto Fabbricati di Canicattì al foglio 67, particella 671, subalterno 7, Z.c. 1, categoria A2, classe 3, vani 7, R.C. Euro 524,20, via Resurrezione,
n. 5, piano 1;
- la quota di 1/2 (un mezzo) di un locale deposito al piano quinto, confinante con proprietà
, proprietà e spazio condominiale. Persona_1 Persona_2
Detto immobile è censito nel Catasto Fabbricati di Canicattì al foglio 67, particella 671, subalterno 45, Z.c. 1, categoria C2, classe 1, consistenza mg 20, superficie catastale totale mq 21, R.C. Euro 68,17, via Resurrezione, n. 5, piano 5;
- 3 - - la quota 1/2 (un mezzo) di una autorimessa al piano terra confinante con proprietà
[...]
, proprietà e spazio condominiale. Parte_3 Persona_2
Detto immobile è censito nel Catasto Fabbricati di Canicattì al foglio 67, particella 671, subalterno 30, Z.c. 1, categoria C6, classe 2, consistenza mq 25, superficie catastale totale mq 29, R.C. Euro 135,57, Interno 11, piano T via Resurrezione, n. 5.
ARTICOLO 4: Gli immobili vengono ceduti a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutti i connessi diritti, accessori, accessioni, dipendenze, pertinenze, e servitù attive e passive se legalmente costituite, e unitamente alla comproprietà degli spazi comuni condominiali in ragione dei millesimi.
ARTICOLO 5: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, la parte cedente, assumendone la piena responsabilità, dichiara: - che i dati catastali sopra riportati si riferiscono agli immobili graficamente rappresentati nelle planimetrie depositate al Catasto, che si allegano sotto le lettere "A","B","C"; - che i dati catastali e le citate planimetrie sono conformi allo stato di fatto in cui i beni si trovano ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa.
ARTICOLO 6: Le parti, consapevoli delle sanzioni richiamate all'art. 76 del D.P.R.
445/2000, ai sensi del disposto degli articoli 46 e 47 del citato D.P.R., dichiarano: - che il presente trasferimento non dà luogo ad alcun pagamento in denaro;
- di non essersi avvalse di alcun mediatore.
ARTICOLO 7: La parte cedente in quanto occorra rinunzia ad ogni diritto d'ipoteca le- gale.
ARTICOLO 8: Proprietà e possesso si trasferiscono da oggi.
ARTICOLO 9: La parte cedente dichiara che quanto oggetto del presente atto è alla stessa
- 4 - pervenuto con atto a rogito del Notaio di Canicattì del 3 maggio Persona_3
2005 (Rep. 51.169, registrato a Canicattì il 17 maggio 2005 al n. 223, trascritto ad
Agrigento il 13 maggio 2005 al nn. 10971/7532) dalla società "
[...]
, con sede in Canicattì, codice fiscale alla Controparte_3 P.IVA_1
quale erano pervenuti per averli costruiti sul terreno acquistato in diritto di superficie in for- za di convenzione a rogito del Notaio di Canicattì del 10 gennaio 1997 Persona_4
(Rep. 34.741, registrato a Canicattì al n. 112, trascritto ad Agrigento il 7 febbraio 1997 ai nn. 2392/2155) e successivo atto di convenzione aggiuntiva a rogito del Notaio
[...]
del 25 maggio 2000 (Rep. 43132, registrato a Licata il 2 giugno 2000 al Persona_5
n. 536, trascritto ad Agrigento il 3 giugno 2000 ai nn. 9512/8226).
ARTICOLO 10: La parte cedente assume tutte le garanzie di legge, anche per i casi di evizione e molestie, e garantisce inoltre che detti immobili sono liberi da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni pregiudizievoli, da privilegi anche fiscali, da vincoli e da diritti reali par- ziari a terzi spettanti.
ARTICOLO 11 - DICHIARAZIONI URBANISTICHE: Ai sensi delle vigenti leggi in materia urbanistica, la parte cedente, consapevole delle sanzioni di cui al D.P.R.
445/2000, dichiara: - che gli immobili sopra descritti sono stati realizzati in forza della concessione edilizia n. 3/98 rilasciata dal Comune di Canicattì in data 30 gennaio 1998 e delle successive varianti n. 96/98, 52/03 del 16 maggio 2003 e 07/06 del 10 febbraio
2006; - che per il frazionamento degli immobili al piano quinto è stata presentata al Co- mune di Canicattì la CILA prot. 49723 del 10 dicembre 2024;
- che, in ordine all'agibilità/abitabilità, gli immobili sono dotati di certificazione S.C.A. a firma del geom. - che successivamente detti beni non sono stati oggetto di Persona_6
interventi edilizi o di mutamenti di destinazione che avrebbero richiesto preventivi provvedi- menti autorizzativi o preventive comunicazioni e, quindi, risultano conformi allo strumento
- 5 - urbanistico in ogni loro parte;
ARTICOLO 12 - PRESTAZIONE ENERGETICA: La parte cessionaria dichia- ra di avere ricevuto le informazioni e la documentazione relativa alla prestazione energetica, comprensiva dell'attestato di prestazione energetica redatto in data 4 aprile 2024 dal Geo- metra che si allega sotto la lettera "D". Persona_6
ARTICOLO 13: Le parti dichiarano che il valore dei beni ceduti è pari ad Euro
46.022,00 (quarantaseimilaventidue virgola zero zero) e che il presente trasferimento im- mobiliare è esente da ogni imposizione fiscale ai sensi dell'art. 19 L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, poiché funzionale alla risoluzione della crisi familiare.
ARTICOLO 14: Con atto di erogazione e frazionamento in Notar del Per_3
16.12.2004, Rep. n. 50384/14224 registrato in Canicattì il 28.12.2004 ai nn.
100651 è stato acceso mutuo in corso di pagamento per un residuo di € 42.284,00 che ri- mane a totale carico del sig. CP_1
ARTICOLO 15: Si precisa che le spese condominiali precedenti alla cessione dell'immobile sono a totale carico del sig. mentre quelle afferenti a nuove quote di riparto CP_1
successive alla cessione sono a carico della cessionaria sig.ra Il sig. Parte_1
pertanto, si obbliga a pagare tutto ciò che è stato deliberato fino all'effettiva CP_1
data di cessione.
ARTICOLO 16: Le parti dichiarano che ai sensi della L. 106/2011 è possibile procede- re alla cessione dell'immobile in questione essendo decorsi cinque anni dalla data della stipu- la dell'atto e della convenzione ed essendo, peraltro, il valore di cessione dichiarato ben infe- riore ai valori previsti in convenzione per il caso di successiva cessione”; preso atto della relazione redatta dal nominato CTU, Notaio , Persona_7
secondo cui nulla osta alla realizzabilità dell'effetto reale dell'accordo sotto il profilo ur-
- 6 - banistico-edilizio, catastale, della legittimazione ad alienare e dell'assenza di iscrizioni, vin- coli o formalità pregiudizievoli, e sotto ogni altro profilo rilevante ai fini del trasferimento e alla trascrivibilità dell'accordo ( cfr. Relazione del 30 ottobre 2024- 13 gennaio
2025); richiamati i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione, secondo cui: “Le clauso- le dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconosca- no ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inseri- to nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le di- chiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, restando invece irrilevante l'ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari” [cfr. Cass. Civ. Sez. U -, Senten- za n. 21761 del 29/07/2021 (Rv. 661859 - 01)]; ritenuto, pertanto, che la domanda congiunta dei coniugi può essere recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti eco- nomici.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
Le spese dell'ausiliario, nominato in corso di causa, liquidate con separato de-
- 7 - creto, vanno poste a carico delle parti e in considerazione dell'ammissione di al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, a carico Parte_1
( per la quota del 50% ) di quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione personale dei coniugi nata il 5 Parte_1
settembre 1965, a Catania, e nato il [...], a [...]_1
(AG), i quali hanno contratto matrimonio il 28 settembre 2001, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Canicattì, al n. 131, parte II, anno 2001, alle condizioni di cui all'accordo depositato in data 9 maggio 2025
e allegato al verbale di udienza dell'11 novembre 2025, qui integralmente ri- chiamate;
nulla sulle spese del giudizio;
pone le spese dell'ausiliario, liquidate con separato decreto, a carico delle parti;
onera l'ausiliario nominato in corso di causa, Notaio , di prov- Persona_7
vedere alla trascrizione della presente sentenza;
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al compe- tente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 19 dicembre 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. IA AG
- 8 -
- 9 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna IA AG Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1994 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Alfonso Napoli, giusta procura in atti attrice
CONTRO
nato a [...], il [...], rappresentato e dife- CP_1
so dall'avv. Federica Ferraro, giusta procura in atti convenuto
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale udienza dell'11 novembre
2025.
CONCLUSIONI DEL P.M.: cfr. visto del 27 luglio 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 19 luglio 2023, , premettendo di Parte_1
avere, in data 28 settembre 2001, contratto matrimonio con CP_1
dalla cui unione non sono nati figli, ha chiesto che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dal marito.
Ha chiesto, inoltre, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale e la previsione a carico del di corrisponderle un assegno di mantenimento in suo fa- CP_1
vore pari ad euro 450,00.
In particolare, l'attrice ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis, essendo divenuta intollerabile la convivenza matrimoniale.
Con comparsa, depositata il 10 novembre 2023, si è costituito CP_1
il quale ha aderito alla domanda principale, dichiarandosi disponibile a
[...]
a titolo di mantenimento un assegno mensile di euro 200,00. Pt_2
Nelle more del giudizio, le parti hanno chiesto il mutamento del rito sulla scorta delle condizioni di cui all'accordo, poi integrato e depositato in data 9 maggio 2025.
La causa, nominato un ausiliario per la verifica della commerciabilità dell'immobile ( oggetto del trasferimento concordato), all'udienza dell'11 novembre 2025 preso atto della volontà dei coniugi di non ri- conciliarsi, è stata posta in decisione.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della do- manda.
- 2 - La separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come di- chiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, rilevato che le condizioni concordate non sono in contra- sto con norme di rango superiore, considerato, in particolate, che all'udienza dell'11 novembre 2025, i coniugi hanno richiamato espres- samente tutte le condizioni dell'accordo depositato in data 9 maggio
2025, secondo cui:
“ARTICOLO 1: I coniugi vivranno separati, rispettando l'obbligo del reciproco rispetto;
ARTICOLO 2: Il sig. corrisponderà alla sig.ra un CP_1 Parte_1
contributo mensile di mantenimento pari all' importo di € 200,00 rivalutabile secondo gli indici ISTAT da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
ARTICOLO 3: Il Signor trasferisce alla signora CP_1 [...]
, che accetta, la proprietà superficiaria per le quote infra indicate dei Parte_1
seguenti immobili in Canicattì, Via Resurrezione n.5:
- la quota di 1/2 (un mezzo) dell'appartamento ad uso abitativo di 7 (sette) vani catastali al piano primo, confinante con proprietà , vano scala e spazio condominiale. CP_2
Detto immobile è censito nel Catasto Fabbricati di Canicattì al foglio 67, particella 671, subalterno 7, Z.c. 1, categoria A2, classe 3, vani 7, R.C. Euro 524,20, via Resurrezione,
n. 5, piano 1;
- la quota di 1/2 (un mezzo) di un locale deposito al piano quinto, confinante con proprietà
, proprietà e spazio condominiale. Persona_1 Persona_2
Detto immobile è censito nel Catasto Fabbricati di Canicattì al foglio 67, particella 671, subalterno 45, Z.c. 1, categoria C2, classe 1, consistenza mg 20, superficie catastale totale mq 21, R.C. Euro 68,17, via Resurrezione, n. 5, piano 5;
- 3 - - la quota 1/2 (un mezzo) di una autorimessa al piano terra confinante con proprietà
[...]
, proprietà e spazio condominiale. Parte_3 Persona_2
Detto immobile è censito nel Catasto Fabbricati di Canicattì al foglio 67, particella 671, subalterno 30, Z.c. 1, categoria C6, classe 2, consistenza mq 25, superficie catastale totale mq 29, R.C. Euro 135,57, Interno 11, piano T via Resurrezione, n. 5.
ARTICOLO 4: Gli immobili vengono ceduti a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutti i connessi diritti, accessori, accessioni, dipendenze, pertinenze, e servitù attive e passive se legalmente costituite, e unitamente alla comproprietà degli spazi comuni condominiali in ragione dei millesimi.
ARTICOLO 5: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, la parte cedente, assumendone la piena responsabilità, dichiara: - che i dati catastali sopra riportati si riferiscono agli immobili graficamente rappresentati nelle planimetrie depositate al Catasto, che si allegano sotto le lettere "A","B","C"; - che i dati catastali e le citate planimetrie sono conformi allo stato di fatto in cui i beni si trovano ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa.
ARTICOLO 6: Le parti, consapevoli delle sanzioni richiamate all'art. 76 del D.P.R.
445/2000, ai sensi del disposto degli articoli 46 e 47 del citato D.P.R., dichiarano: - che il presente trasferimento non dà luogo ad alcun pagamento in denaro;
- di non essersi avvalse di alcun mediatore.
ARTICOLO 7: La parte cedente in quanto occorra rinunzia ad ogni diritto d'ipoteca le- gale.
ARTICOLO 8: Proprietà e possesso si trasferiscono da oggi.
ARTICOLO 9: La parte cedente dichiara che quanto oggetto del presente atto è alla stessa
- 4 - pervenuto con atto a rogito del Notaio di Canicattì del 3 maggio Persona_3
2005 (Rep. 51.169, registrato a Canicattì il 17 maggio 2005 al n. 223, trascritto ad
Agrigento il 13 maggio 2005 al nn. 10971/7532) dalla società "
[...]
, con sede in Canicattì, codice fiscale alla Controparte_3 P.IVA_1
quale erano pervenuti per averli costruiti sul terreno acquistato in diritto di superficie in for- za di convenzione a rogito del Notaio di Canicattì del 10 gennaio 1997 Persona_4
(Rep. 34.741, registrato a Canicattì al n. 112, trascritto ad Agrigento il 7 febbraio 1997 ai nn. 2392/2155) e successivo atto di convenzione aggiuntiva a rogito del Notaio
[...]
del 25 maggio 2000 (Rep. 43132, registrato a Licata il 2 giugno 2000 al Persona_5
n. 536, trascritto ad Agrigento il 3 giugno 2000 ai nn. 9512/8226).
ARTICOLO 10: La parte cedente assume tutte le garanzie di legge, anche per i casi di evizione e molestie, e garantisce inoltre che detti immobili sono liberi da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni pregiudizievoli, da privilegi anche fiscali, da vincoli e da diritti reali par- ziari a terzi spettanti.
ARTICOLO 11 - DICHIARAZIONI URBANISTICHE: Ai sensi delle vigenti leggi in materia urbanistica, la parte cedente, consapevole delle sanzioni di cui al D.P.R.
445/2000, dichiara: - che gli immobili sopra descritti sono stati realizzati in forza della concessione edilizia n. 3/98 rilasciata dal Comune di Canicattì in data 30 gennaio 1998 e delle successive varianti n. 96/98, 52/03 del 16 maggio 2003 e 07/06 del 10 febbraio
2006; - che per il frazionamento degli immobili al piano quinto è stata presentata al Co- mune di Canicattì la CILA prot. 49723 del 10 dicembre 2024;
- che, in ordine all'agibilità/abitabilità, gli immobili sono dotati di certificazione S.C.A. a firma del geom. - che successivamente detti beni non sono stati oggetto di Persona_6
interventi edilizi o di mutamenti di destinazione che avrebbero richiesto preventivi provvedi- menti autorizzativi o preventive comunicazioni e, quindi, risultano conformi allo strumento
- 5 - urbanistico in ogni loro parte;
ARTICOLO 12 - PRESTAZIONE ENERGETICA: La parte cessionaria dichia- ra di avere ricevuto le informazioni e la documentazione relativa alla prestazione energetica, comprensiva dell'attestato di prestazione energetica redatto in data 4 aprile 2024 dal Geo- metra che si allega sotto la lettera "D". Persona_6
ARTICOLO 13: Le parti dichiarano che il valore dei beni ceduti è pari ad Euro
46.022,00 (quarantaseimilaventidue virgola zero zero) e che il presente trasferimento im- mobiliare è esente da ogni imposizione fiscale ai sensi dell'art. 19 L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, poiché funzionale alla risoluzione della crisi familiare.
ARTICOLO 14: Con atto di erogazione e frazionamento in Notar del Per_3
16.12.2004, Rep. n. 50384/14224 registrato in Canicattì il 28.12.2004 ai nn.
100651 è stato acceso mutuo in corso di pagamento per un residuo di € 42.284,00 che ri- mane a totale carico del sig. CP_1
ARTICOLO 15: Si precisa che le spese condominiali precedenti alla cessione dell'immobile sono a totale carico del sig. mentre quelle afferenti a nuove quote di riparto CP_1
successive alla cessione sono a carico della cessionaria sig.ra Il sig. Parte_1
pertanto, si obbliga a pagare tutto ciò che è stato deliberato fino all'effettiva CP_1
data di cessione.
ARTICOLO 16: Le parti dichiarano che ai sensi della L. 106/2011 è possibile procede- re alla cessione dell'immobile in questione essendo decorsi cinque anni dalla data della stipu- la dell'atto e della convenzione ed essendo, peraltro, il valore di cessione dichiarato ben infe- riore ai valori previsti in convenzione per il caso di successiva cessione”; preso atto della relazione redatta dal nominato CTU, Notaio , Persona_7
secondo cui nulla osta alla realizzabilità dell'effetto reale dell'accordo sotto il profilo ur-
- 6 - banistico-edilizio, catastale, della legittimazione ad alienare e dell'assenza di iscrizioni, vin- coli o formalità pregiudizievoli, e sotto ogni altro profilo rilevante ai fini del trasferimento e alla trascrivibilità dell'accordo ( cfr. Relazione del 30 ottobre 2024- 13 gennaio
2025); richiamati i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione, secondo cui: “Le clauso- le dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconosca- no ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inseri- to nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le di- chiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, restando invece irrilevante l'ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari” [cfr. Cass. Civ. Sez. U -, Senten- za n. 21761 del 29/07/2021 (Rv. 661859 - 01)]; ritenuto, pertanto, che la domanda congiunta dei coniugi può essere recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti eco- nomici.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
Le spese dell'ausiliario, nominato in corso di causa, liquidate con separato de-
- 7 - creto, vanno poste a carico delle parti e in considerazione dell'ammissione di al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, a carico Parte_1
( per la quota del 50% ) di quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione personale dei coniugi nata il 5 Parte_1
settembre 1965, a Catania, e nato il [...], a [...]_1
(AG), i quali hanno contratto matrimonio il 28 settembre 2001, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Canicattì, al n. 131, parte II, anno 2001, alle condizioni di cui all'accordo depositato in data 9 maggio 2025
e allegato al verbale di udienza dell'11 novembre 2025, qui integralmente ri- chiamate;
nulla sulle spese del giudizio;
pone le spese dell'ausiliario, liquidate con separato decreto, a carico delle parti;
onera l'ausiliario nominato in corso di causa, Notaio , di prov- Persona_7
vedere alla trascrizione della presente sentenza;
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al compe- tente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 19 dicembre 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. IA AG
- 8 -
- 9 -