Sentenza 14 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/2004, n. 9174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9174 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2004 |
Testo completo
0 O I 1 . T R 1 A E I T 1 S N . A T O R ORIGINALE R L T L 09 174 / 0 4 S A REPUBBLICA ITALIAN E E 8 D N 9 - O O I 3 C IN N S - I L 6 R U A P L C LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E Oggetto E D A : espulsione els A E 0 I S R 4 SEZIONE PRIMA CIVILE E E . T P L ramiers A S M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1340/03 Presidente Dott. Massimo GENGHINI Dott. Aldo CECCHERINI - Consigliere Cron.17928 Dott. Carlo PICCININNI - Consigliere Rep. Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere Ud. 05/12/03 Rel. Consigliere Dott. Sergio DI AMATO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OL MI CL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CUNFIDA 27, presso l'avvocato MARINA ARMELISASSO, rappresentato difeso dall' avvocato MARIO DAVID, giusta procura speciale per Notaio Dr.SACALEANU MARIEA di Navodari del 22.11.2002 Repertorio n.3634; ricorrente
contro
PREFETTURA DI ROMA, QUESTURA DI ROMA;
2 ( intimati - avverso il decreto del Tribunale di ROMA, depositato il2003 3004 22/11/01; 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica Sergio DI udienza del 05/12/03 dal Consigliere Dott. AMATO;
Procuratore udito il P.M. in persona del Sostituto Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AN DI, cittadino rumeno, ha IT proposto ricorso al Tribunale di Roma contro il decreto del 6 novembre 2001 con cui il prefetto di Roma ne ave- va disposto l'espulsione dal territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 286 del 1998, per es- sersi trattenuto nel territorio dello Stato senza aver- ne titolo. Il Tribunale, con decisione del 22 novembre 2001, rigettava il ricorso, osservando che: 1) il de- creto di espulsione era fondato sul presupposto che lo # straniero si era trattenuto nel territorio dello Stato senza averne titolo;
pertanto, era irrilevante sia la circostanza che il IT non era stato rintracciato dai Carabinieri, ma si era presentato spontaneamente presso il Comando dei Carabinieri al fine di presentare una querela, sia la circostanza, dedotta ma non prova- ta, che il DI avesse richiesto un permesso di soggiorno per motivi di giustizia;
la mancata presenta- zione di una regolare istanza impediva, inoltre, che di 2 essa potesse tenere conto il responsabile del procedi- mento;
2) l'omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento era giustificata dal fatto che il Di- mitru non aveva una fissa dimora nel territorio dello Stato;
3) la traduzione del provvedimento di espulsione in una lingua, l'inglese, non conosciuta dallo stranie- ro non ne determinava la nullità, atteso che una volta rispettate le prescrizioni degli artt. 13, 7° co., del d. lgs. n. 286 del 1998 a 3, 3° co., del d.p.r. n. 394 del 1999, la mancata conoscenza della lingua da parte dello straniero poteva comportare soltanto, alla stre- gua di quanto suggerito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 227 dell'8 giugno 2000, l'inidoneità del a far decorrere il termine provvedimento per 1'impugnazione; se, invece, come nella specie # 1'impugnazione era stata tempestivamente proposta, si doveva concludere che la comunicazione dell'atto aveva suo scopo;
era destituito comunque raggiunto il 4) di fondamento l'assunto secondo cui il provvedimento di espulsione rispondeva all'interesse dell'amministrazione di allontanare dall'Italia il Di- mitru che aveva convenuto la stessa amministrazione in un giudizio di danni, considerato che l'espulsione era stata disposta dopo un anno dai fatti ai quali erano collegati i pretesi obblighi risarcitori e su segnala- 3 zione di altra autorità. Avverso detta decisione IT AN DI propone ricorso per cassazione, deducendo quattro moti- vi. Il Prefetto di Roma non ha svolto attività difensi- va. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente deduce la viola- zione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 in quan- to, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, nel decreto di espulsione si poteva leggere sia che lo straniero era stato rintracciato dai Carabinieri, men- tre in realtà si era presentato spontaneamente per pre- sentare una denunzia-querela, stessosia che lo era senza fissa dimora, mentre al momento del deposito del- la denunzia-querela aveva indicato il proprio domici- lio. Inoltre, il Tribunale non aveva considerato l'obbligo dell'amministrazione di verificare se sussi- stevano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni di giustizia. Il motivo è inammissibile. Quanto al primo profilo del motivo, il Tribunale ha chiaramente affermato che le circostanze delle quali si afferma, da parte del ri- corrente, la contrarietà al vero non attengono ai pre- supposti di fatto dell'espulsione, motivata esclusiva- mente con la mancata regolarizzazione della posizione 4 di soggiorno. Tale statuizione non è censurata in quan- to il ricorrente si limita a ribadire l'enunciazione nel decreto di espulsione di circostanze che pretende non essere vere, senza contestare che il provvedimento abbia il presupposto indicato dal Tribunale. Per ciò che concerne, invece, il secondo profilo, si tratta di questione che non risulta essere stata prospettata al Tribunale e, quindi, inammissibile in questa sede. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 6, 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, deducendo che il decreto non consentiva di indi- viduare il funzionario che aveva raccolto le dichiara- zioni dello straniero e che, allo scopo, non giovava # l'individuazione del funzionario che lo aveva firmato;
deduce che, ai fini il ricorrente, inoltre, deldell'inizio comunicazione dell'esclusione della procedimento, era stato indicato come senza fissa dimo- ra senza alcuna verifica da parte del personale della Questura di Roma e senza tenere conto della sua chiara volontà di non sottrarsi all'autorità giudiziaria. Il primo profilo del motivo è inammissibile perché con esso vengono proposte questioni sollevate per la - prima volta in questa sede e fondate per di più su una non consentita lettura diretta del decreto di espulsio- ne. Il secondo profilo del motivo è infondato, in quan- 5 to, contrariamente a quanto ritenuto dal provvedimento impugnato, la cui motivazione sul punto deve perciò es- sere corretta, la comunicazione dell'avvio del procedi- mento non era dovuta e ciò anche se il ricorrente aves- se avuto una fissa dimora. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte affermato che nella proce- dura di amministrativa espulsione dello straniero l'autorità procedente non ha l'obbligo di comunicare allo straniero l'inizio del procedimento, come previsto in via generale dall'art. 7 della legge n. 241 del 1990 (Cass. 19 ottobre 2001, n. 12803; Cass. 9 novembre 2001, n. 13874; Cass. 19 dicembre 2001, n. 16030; Cass. 9 aprile 2002, n. 5050; Cass. ord. 8 maggio 2003, n. # 6963). Come è noto, l'art. 13, 2° co., del d. lgs. n . 286 del 1998 prevede, tra l'altro, la necessaria espul- sione amministrativa dello straniero che entrato nel Stato ai controlli di territorio dello sottraendosi frontiera (lett. a) o che si è indebitamente trattenuto nel territorio dello Stato (lett. b). L'obbligo di mo- tivazione del provvedimento di espulsione ha, quindi, la limitata funzione di identificare quale delle ipote- si predeterminate di necessaria espulsione dello stra- niero sia stata applicata dal prefetto e di rendere possibile, a seguito di ricorso dell'interessato, il controllo differito e successivo della validità e le- gittimità dell'atto da parte dell'autorità giudiziaria. La natura del provvedimento, vincolato e da emettere in presenza di circostanze di fatto predeterminate per legge, esclude l'esigenza del contraddittorio in sede amministrativa, in quanto 10 stesso viene differito nella eventuale sede giurisdizionale, che vede il de- stinatario del provvedimento amministrativo l'autorità che lo emette come parti in posizione pari- taria davanti al giudice. Oltre che dal carattere vin- colato del provvedimento, l'esclusione della necessità della previa comunicazione dell'inizio del procedimento consegue anche dalla esigenza di celerità che connota tutta la procedura di espulsione e che si manifesta nella brevità dei termini previsti per l'eventuale fase giurisdizionale. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la viola- zione dell'art. 3, 3° co., del d.p.r. n. 394 del 1999 e dell'art. 2 del regolamento di attuazione, lamentando indipendentemente dalla tempestiva proposizione che, del ricorso, il eradocumento stato tradotto in una lingua scelta dal personale delle forze di polizia e 1 non dallo straniero. Il motivo è inammissibile in quanto propone un profilo della questione, ovvero la scelta della lingua di traduzione, che non risulta essere stato prospettato 7 nella fase di merito. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la vio- lazione dell'art. 24 Cost., lamentando che il provvedi- mento di espulsione pregiudicava il suo diritto di di- fesa nel giudizio di risarcimento dei danni intentato nei confronti della Prefettura di Roma e pendente in- nanzi al Tribunale di Roma. Il motivo è inammissibile perché propone una que- stione nuova. Infatti, mentre nella fase di merito il ricorrente ha dedotto l'invalidità del decreto, perché emesso dall'Amministrazione per favorire i propri inte- ressi, in questa fase deduce tout cort la lesione del suo diritto di difesa con una prospettazione, peraltro, che può assumere rilievo solo nel diverso procedimento nel quale si realizzerebbe tale lesione.
P Q M
rigetta il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 dicembre 2003 Il Presidente Il Consigliere estensore Sorges Hi Amato винителю рекути Massimo Genghini Sergio Di Amato GORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civi CANCELLIERE Depositato in sileria Andrea Blanchi 14 MAG. 2004 CANCELLIERE 8