Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/04/2025, n. 1696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1696 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 16 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5096/2023
Promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avvocato LAURA Parte_1 C.F._1
ROSSELLA RAPISARDA, nel cui studio in Giarre ha eletto domicilio, via F. Turati, 89
- ricorrente -
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dall'avvocato GAETANA ANGELA MARCHESE giusta procura generale in Notar Persona_1
di Fiumicino
-resistente-
Oggetto: opposizione avverso ordinanze ingiunzioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4/5/2023, il ricorrente proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni n. OI-001410764, n. OI-001880993 e n. OI-002497090, notificate il 6/4/2023 e aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1986 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e ss. mm. ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative agli anni 2017, 2018 e 2019), dell'importo complessivo di euro 30.000,00. Eccepiva innanzitutto la non dovutezza delle somme richieste per
Eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati, essendo decorso il termine quinquennale previsto dalla legge in assenza di atti interruttivi. Eccepiva poi l'irregolarità del procedimento, osservando che l'accertamento eseguito dall' non fosse stato accompagnato dalla redazione di alcun verbale relativo alle operazioni compiute e che ciò gli avesse impedito di conoscere le violazioni addebitate e di prender parte ad un contraddittorio preventivo con l'ente. Eccepiva infine che l' non avesse fornito alcuna prova a sostegno del credito vantato, posto che l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fosse a suo carico. Chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'esecutorietà degli atti impugnati, evidenziando la sussistenza di gravi motivi e, nel merito, la declaratoria di nullità dei medesimi atti e di quelli conseguenti e collegati, con ordine di cancellazione dal ruolo delle somme.
Con decreto del 22/5/2023, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' . L'ente esponeva che le ordinanze ingiunzioni e le sottostanti diffide avessero ad oggetto i seguenti periodi omessi: 04/2017 e da 06 a
11/2017; 12/2017 e da 01 a 11/2018; 12/2018 e da 01 a 11/2019. Insisteva nei provvedimenti impugnati considerato che non risultassero versamenti per gli anni 2017 e 2018 e che, per l'anno 2019, fossero stati riscontrati versamenti solo parziali. Osservava che le ordinanze ingiunzioni traessero origine dagli atti di accertamento regolarmente notificati e che si riferissero all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, dichiarate nelle denunzie mensili trasmesse all' nei flussi UniEmens.
Chiedeva in primo luogo che il giudice si pronunciasse sulla tempestività del ricorso e che, in conformità all'art. 112 c.p.c., decidesse nei limiti soggettivi e oggettivi delle domande proposte, e ciò in quanto il presente giudizio di opposizione fosse un giudizio chiuso, basato esclusivamente sui motivi di ricorso.
Eccepiva l'inapplicabilità nella specie dell'art. 14 della legge 689/81; al proposito rilevava che, vertendosi in tema di disciplina sanzionatoria prevista da una norma speciale (art. 2, comma 1 bis, della legge n. 638/1983 come riformato dall'art. 3, comma 6, del d.lsg. 15/1/2016 n. 8), la stessa dovesse prevalere sulla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della legge n. 689/81.
Evidenziava che la fattispecie dell'illecito amministrativo fosse compiutamente regolamentata e che non fosse consentita l'applicazione di regole e principi dettati in generale dalla legge 689/81. Rilevava in ogni caso l'inapplicabilità del suddetto art. 14 in presenza della disciplina transitoria prevista dagli artt. 8 e 9 del d.lgs n. 8/2016, non contemplanti alcun termine perentorio ed alcuna decadenza;
osservava che, con riferimento a fattispecie originariamente costituenti reato e successivamente derubricate in illeciti amministrativi per effetto della depenalizzazione di cui al d.lgs. 8/2016, il legislatore non avesse previsto l'estinzione dell'obbligazione come effetto della notifica delle violazioni oltre il termine fissato. Richiamava a supporto dei propri assunti quanto statuito dal Tribunale di
Salerno, secondo cui, sebbene l'art. 9 del d.lgs n. 8/2016 avesse previsto un termine per la contestazione della violazione, lo stesso non fosse stato fissato a pena di decadenza, con la conseguenza che il mancato rispetto di detto termine non potesse avere efficacia estintiva dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta e non potesse far venir meno il diritto dell'istituto previdenziale di rivendicarne la corresponsione. Aggiungeva che le norme sulla decadenza fossero di stretta interpretazione e dunque non suscettibili di interpretazione estensiva e/o analogica.
In subordine, rilevava che il termine di cui all'art. 14 della legge n. 689/81 non fosse comunque decorso, dovendosi identificare il momento di completamento del procedimento di accertamento in quello in cui fossero state compiute tutte le attività di indagine necessarie, allo scopo di conseguire la conoscenza di tutti gli elementi integranti il fatto illecito al quale comminare la sanzione. Osservava che detta verifica dovesse eseguirsi attraverso l'analisi dei DM10 pervenuti tramite il flusso telematico Uniemens ed evidenziava che l'accertamento dovesse ritenersi concluso alla data in cui le singole Direzioni provinciali dell' (tra cui la Direzione provinciale di Catania) avessero proceduto alla notificazione delle singole violazioni. Rilevava pertanto che, nella specie, dette notificazioni dovessero considerarsi tempestive in quanto contestuali alla conclusione del complesso procedimento accertativo. Rilevava inoltre la totale estraneità alla materia in esame delle eccezioni di parte ricorrente inerenti alla violazione degli artt. 30 del D.L. 78/2010 e 25 del D.Lgs. 46/1999, in quanto riguardanti l'iscrizione a ruolo di somme dovute a titolo di contributi e accessori e non il presente procedimento di irrogazione di sanzioni disciplinato dalla legge 689/1981.
Nel merito, evidenziava l'obbligo dei datori di lavoro di trasmettere le denunce mensili dei lavoratori occupati e, in particolare, l'obbligo di trasmissione informatica delle denunce stesse tramite l'apposito flusso telematico denominato Uniemens. Rilevava che i modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l' avessero natura ricognitiva della Controparte_2
situazione debitoria e che la loro presentazione equivalesse all'attestazione di aver corrisposto retribuzioni in relazione alle quali fosse stato omesso il versamento dei contributi;
in breve, osservava che dai DM10/M Uniemens si ricavasse il debito (inteso quale importo specifico) che il datore di lavoro dichiarasse dovuto all e che, dunque, detto si fosse attivato proprio per il recupero del CP_2 CP_2
corrispondente credito.
Rilevava inoltre che, in quanto non contestata, dovesse ritenersi ammessa la circostanza dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., e che non fosse stata data prova del pagamento, con la conseguenza che dovesse ritenersi fondata la sanzione amministrativa applicata.
Deduceva poi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, richiamando il disposto dell'art. 28 della legge 689/1981 che prevedeva che la prescrizione quinquennale fosse interrotta da atti tipici della procedura sanzionatoria, quali la notificazione della contestazione, dell'ordinanza ingiunzione e del ruolo esattoriale. Sul punto osservava che l'interruzione della prescrizione fosse regolata dall'art. 2943, co. 4, c.c., in forza del quale l'atto di accertamento della violazione determinasse l'effetto interruttivo della prescrizione, dovendo considerare come dies a quo di decorrenza la data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui al d.lgs. n. 8/2016. Rilevava che nella specie non fosse maturata la dedotta prescrizione, essendo stata interrotta dalla notifica delle diffide versate in atti e dovendo tener conto della sospensione per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica) nonchè della sospensione dal 23/2/2020 al 31/5/2020 disposta dall'art. 103, comma 6 bis, d.l. n. 18/2020 conv. con modificazioni dalla legge n. 27/2020.
In ordine alla quantificazione delle sanzioni, precisava che, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, novellato dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che aveva fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, si fosse proceduto alla rideterminazione dell'importo delle sanzioni irrogate. Chiedeva infine, in via pregiudiziale, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per tardività e, in via principale, il rigetto di tutte le domande siccome infondate e la conferma delle ordinanze ingiunzioni opposte, dichiarandone l'esecutorietà. In via subordinata chiedeva che, dato atto della rideterminazione delle ordinanze, ne fosse dichiarata l'esecutorietà, e che il ricorrente fosse condannato al pagamento delle somme accertate in corso di causa.
L'opponente depositava note di trattazione con le quali chiedeva l'esatta quantificazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge n. 48/2023 nella misura minima prevista. Evidenziava inoltre che la rideterminazione delle sanzioni eseguita dall' dovesse ritenersi errata con riferimento agli importi richiesti per gli anni 2017 e 2018, sicchè ne chiedeva l'ulteriore rideterminazione nella misura minima;
chiedeva che, invece, fossero dichiarate non dovute le sanzioni inerenti all'anno 2019, stante l'intervenuto pagamento dei contributi relativi al suddetto periodo, come da documentazione allegata.
Con provvedimento del 6/6/2024, veniva delegata l'attività di udienza e la decisione della causa al sottoscritto giudice onorario, previa concessione di termine per il deposito di note. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 16 aprile 2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
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In via preliminare, si rileva l'ammissibilità dell'opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione dei provvedimenti, per come previsto dall'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l. 689/1981. Il ricorso in opposizione è stato infatti depositato in data 4/5/2023, entro il termine di trenta giorni dalla notifica delle ordinanze ingiunzioni eseguita il 5/4/2023, come da avvisi di ricevimento prodotti dall dai quali si evince il mancato ritiro degli atti entro il termine di dieci giorni dalla data di spedizione della e la rispedizione al mittente nella suddetta data del 5/4/2023.
Or, si osserva che oggetto di opposizione sono le ordinanze ingiunzioni emesse dall' con le quali è stato intimato al ricorrente, nella qualità di titolare della ditta individuale “Le delizie del forno di Dicarlo
Marco” il pagamento di sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relativamente agli anni 2017, 2018 e 2019.
Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il decreto legislativo 15 gennaio 2016
n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge
28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quella di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
In particolare, il citato art. 2 del decreto-legge n. 463/1983, nel testo aggiornato e attualmente in vigore, al comma 1, prevede che “Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate
a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali e assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro”.
Il suddetto art. 2, al comma 1-bis, come novellato dall'art. 3 del d.lgs. n. 8/2016, ha altresì stabilito che
“L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui,
è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro
50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Gli effetti che derivano dall'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano pertanto collegati al relativo importo e, conseguentemente: la prima ipotesi, punita con la reclusione e con la multa nei casi in cui l'importo non versato sia superiore ed euro 10.000 annui, configura una fattispecie di reato;
mentre la seconda ipotesi, di omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000, configura la fattispecie dequalificata in illecito amministrativo, ricorrente nella specie.
Ed infatti, con le ordinanze ingiunzioni opposte, l' ha intimato il pagamento della sanzione amministrativa in relazione all'omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000, fattispecie integrante l'illecito amministrativo di cui si è detto.
Ciò posto, ai fini della decisione, assume carattere assorbente la decadenza per mancato rispetto del termine di cui all'art. 14 L. 689/1981. Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., sent. n. 1497/2023 – est. Dott.ssa Laura Renda;
sent. n. 811/2023 – est. dott. Mario Fiorentino).
Come evidenziato nei richiamati precedenti di questo Ufficio, l'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689”. La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l.
689/1981, “in quanto applicabili”.
L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è inoltre riconosciuta dalla Circolare numero 32 del 25-02-
2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr.
l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Ciò posto, premessa la tempestività del ricorso come dianzi illustrato, nel merito lo stesso appare fondato per l'assorbente motivo attinente alla denunciata decadenza dell'ente previdenziale di irrogare la sanzione.
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti
è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6- bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, “compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile, sez. un., 31/10/2019, n. 28210)...” (cfr. sentenza n. 811/2023 del Tribunale di Catania, sezione lavoro, cit.).
Ebbene, nel caso di specie, considerate le annualità dei contributi in oggetto (2017, 2018 e 2019), tale dies a quo deve essere individuato all'epoca della scadenza dei contributi omessi, venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari aggravi istruttori, né sul punto CP_2
sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
A ciò si aggiunga che la contestazione, anche se non immediata, deve comunque avvenire entro termini ragionevoli, circostanza che nel caso di specie non può dirsi verificata non avendo rilievo di per sé, in assenza di ulteriori elementi, il solo dato numerico della grande mole di accertamenti da espletare.
Nella specie, quindi, venendo all'esame degli atti di accertamento versati in atti, si osserva quanto segue:
considerato che
le omissioni oggetto dell'atto di accertamento prot. n.
2100.17/10/2018.0460850 (sottostante all'OI-001410764) riguardano le ritenute relative ai periodi
04/2017 e da 06/2017 a 11/2017 (come da “prospetto inadempienze ), la scadenza CP_3 dell'ultimo pagamento deve farsi risalire al 31/12/2017, con la conseguenza che la notifica del suddetto accertamento avvenuta il 19/11/2018 debba ritenersi tardiva in quanto eseguita in violazione del prescritto termine di 90 giorni. In ordine alla suddetta notifica, si osserva che è agli atti l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale la stessa è stata eseguita, dal quale si evince che, stante la temporanea assenza del destinatario e la spedizione della CAD in data 8/11/2018, l'atto non è stato ritirato entro i 10 giorni (19/11/2018).
Allo stesso modo, per l'atto di accertamento prot. n. .2100.26/09/2019.0475381 (sottostante all'OI-001880993) si rileva che, considerato che le omissioni in oggetto riguardano le ritenute relative ai periodi 12/2017 e da 01/2018 a 11/2018 (come da prospetto), la scadenza dell'ultimo pagamento deve farsi risalire al 31/12/2018, con la conseguenza che la notifica del suddetto accertamento perfezionatasi in data 17/10/2019 debba ritenersi anch'essa tardiva. In ordine alla suddetta notifica, si osserva che l' ha prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale la stessa è stata eseguita;
dalla documentazione allegata si evince che, stante la temporanea assenza del destinatario presso la sua residenza, l'atto è stato immesso in cassetta ed è stato lasciato avviso in data 7/10/2019, sicchè la notifica deve considerarsi perfezionata per compiuta giacenza decorsi dieci giorni, e dunque nella suddetta data del 17/10/2019. Con riferimento all'atto di accertamento prot. n. .2100.30/09/2022.0601634 (sottostante all'OI-
002497090), si premette innanzitutto che il ricorrente ha provveduto a pagamenti parziali relativi a crediti portati da taluni avvisi di addebito (indicati nel suddetto atto) e che detti pagamenti sono stati riconosciuti dall' in seno alla memoria;
deve ritenersi pertanto che, nell'emettere la relativa ordinanza ingiunzione, l'ente abbia tenuto conto dei medesimi pagamenti.
Ciò posto, si rileva che, considerato che le omissioni oggetto del suddetto accertamento riguardano le ritenute relative ai periodi 12/2018 e da 01/2019 a 11/2019, la scadenza dell'ultimo pagamento deve farsi risalire al 31/12/2019, con la conseguenza che la notifica del suddetto accertamento eseguita il
12/10/2022 debba ritenersi tardiva perché successiva ai suddetti 90 giorni. In ordine a detta notifica, si osserva che l' ha prodotto anche in questo caso l'avviso di ricevimento della raccomandata, dal quale si evince l'avvenuta consegna dell'atto nella riferita data del 12/10/2022 a “persona di famiglia convivente” (madre) con contestuale spedizione di CAN.
Anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza per tale lasso temporale, il risultato non muterebbe, poiché la contestazione delle rilevate omissioni risulterebbe comunque perfezionata tardivamente.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Va peraltro rilevato che l'applicabilità alla fattispecie del termine decadenziale di cui all'art. 14 l.
689/1981 appare confermata dal più recente intervento normativo di cui al D.L. 48/2023 che, all'art. 23 co. 2, ha previsto: “per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della L. 24 novembre 1981 n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”. Tale norma, introducendo un diverso termine di decadenza per le violazioni commesse a decorrere dal gennaio
2023, assume per implicito che per le violazioni anteriori sia pienamente applicabile la regola della decadenza dei 90 giorni di cui all'art. 14.
In definitiva, nella specie, deve ritenersi tardiva la notifica degli atti di accertamento posti a fondamento delle ordinanze ingiunzioni opposte, i quali peraltro hanno la duplice valenza interruttiva sia del termine di decadenza di cui al citato art. 14 L. 689/1981 sia del termine prescrizionale di cui all'art. 28 L.
689/1981.
Ne consegue che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso debba ritenersi fondato e che debba essere accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del resistente nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n.
147/2022, e avuto riguardo al valore delle sanzioni rideterminate come da provvedimenti in atti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5096/2023 R.G., così statuisce:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le ordinanze ingiunzione opposte, n. 001410764, n. 001880993
e n. 002497090;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente-opponente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 1.863,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Così deciso in Catania il 16 aprile 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio