Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 3 della Legge 27 maggio 1999, n. 167
Articolo 2
- Legge 27 maggio 1999, n. 167
Articolo 3 della Legge 27 maggio 1999, n. 167
Versione
30 giugno 1999
30 giugno 1999