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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 2106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2106 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria Conforti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10277/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con termini ex art.190 cpc all'udienza del 23/10/2024.
Tra
nata a [...] il [...] e residente Parte_1
in Portici (NA) Via De Lauzieres n.10 (Cod. Fisc. ), C.F._1
rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Eugenio M. Patroni Griffi
( ) e dall'Avv. Lucio Cicale ( ) ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo studio Patroni Griffi sito in Napoli alla via
Giuseppe Ricciardi n. 10,
A
TTRIC
E
E
(cod. fisc. Controparte_1
1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Febbraio, presso C.F._4
lo studio del quale è domiciliato in Napoli alla Via Maranda n. 55/B.
- CONVENUTO
OGGETTO: impugnativa delibera assembleare condominio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del 23/10/2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132, co. 4, c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09 in vigore dal 04.07.200
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, il
Portici per ottenere l'annullamento delle Controparte_1
delibere assembleari adottate in data 4.06.2019, 16.10.2017, 20.07.2016.
A sostegno della domanda ha dedotto di non essere stata mai convocata per partecipare alle predette assemblee, nelle quali erano stati approvati i bilanci consuntivi e di non avere avuto notizie di tali decisioni assembleari se non in data 17/11/2021, quando l'avv. Magaldi per conto del le aveva CP_1
trasmetto i predetti verbali (tramite il proprio difensore).
Ha ancora dedotto che poiché non risultava approvato il bilancio consuntivo relativo agli anni 2017-2018, 2018-2019 ella, dovendo vendere l'immobile di sua proprietà sito al primo piano dello stabile ed al fine di ottenere la quietanza
2 liberatoria degli oneri condominiali dovuti, aveva transatto la sua debitoria posizione in relazione all'immobile ad uso abitativo con il precedente amministratore del Condominio, avv. Francesco Formicola.
Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, nel giudizio così instaurato ha concluso per sentire “accertare la omessa convocazione dell'odierna attrice alle assemblee condominiali tenutesi - il 04-06-2019, in cui si deliberava il conferimento incarico all'amministratore di nominare legale di fiducia del
[...]
; - il 16/10/2017 che deliberava l'approvazione del bilancio Parte_2
consuntivo anni 2016-2017 e deliberava l'approvazione del bilancio preventivo 2017-
2018; - il 20/07/2016 in cui si deliberava l'approvazione dei bilanci consuntivi anni
2012, 2013, 2014, 2015 e l'approvazione del bilancio preventivo 2016; ….- accertare
l'omessa comunicazione dei medesimi verbali alla odierna attrice;
… dichiarare la nullità delle assemblee condominiali adottate dal condominio tenutesi - Parte_2
il 04-06-2019, … - il 16/10/2017 … - il 20/07/2016 in cui si deliberava l'approvazione dei bilanci consuntivi anni 2012, 2013, 2014, 2015 e l'approvazione del bilancio preventivo 2016; - Dichiarare in ogni caso non dovute le somme successive all'anno
2018 in relazione all'immobile sito al piano primo attesa l'avvenuta vendita dell'immobile da parte attrice. - Con vittoria di spese (anche generali) diritti ed onorari di lite oltre iva e cpa con attribuzione ai procuratori antistatari”.
Il convenuto nel costituirsi in giudizio ha eccepito di avere CP_1
regolarmente provveduto a dare all'attrice comunicazione della convocazione Per_ dell'assemblea del 20.07.2016 con raccomandata A/R indirizzata alle eredi presso il sig. coniuge dell'attrice, individuato come persona di Persona_2
fiducia per la gestione delle questioni condominiali e che analogo sistema di comunicazione era stato utilizzato in occasione dell'invio dei relativi verbali;
quanto all'assemblea del 4.06.2019 il ha rappresentato di avere CP_1
consegnato nella mani dell'attrice sia l'avviso di convocazione sia il relativo
3 verbale. Pertanto il ha eccepito la decadenza della possibilità di CP_1
opporsi a tale decisione assembleare.
In merito, infine, all'assemblea del 16.10.2017, il convenuto condominio ha dedotto che il precedente amministratore aveva provveduto ad inviare l' avviso di convocazione ed il relativo verbale a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica di Aggiungeva ancora che l'attrice aveva acquisito Persona_2
sostanziale conoscenza dei verbali relativi alle assemblee del 20.07.2016 e
16.10.2017 e della propria posizione debitoria anche in occasione della definizione dell'atto transattivo stipulato prima della vendita dell'immobile ossia in data 27.12.2017. Pertanto secondo il condominio il termine decadenziale per impugnare le relative delibere si sarebbe dovuto calcolare da tale data, con il conseguente spirare del predetto termine. In proposito il CP_1
convenuto ha evidenziato che tale transazione conteneva un'analitica descrizione delle singole partite di debito di parte attrice.
Cosi ricostruiti i termini della vicenda, il Tribunale ritiene che l'impugnazione delle delibere svolta da parte attrice sia fondata;
va invece dichiarata l'inammissibile la domanda di accertamento negativo del credito.
Preliminarmente va esaminata la impugnativa delle delibere del 20.7.2026 e
16.10.2017 che risulta tempestiva.
L'art. 1137 c.c. stabilisce che “contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”.
4 Nel caso di specie l'attrice ha avuto piena e compiuta conoscenza delle suddette delibere impugnate (ma questo vale anche per la delibera del 4.6,2019) solo in data 17/11/2021 (cfr nota avv. Magaldi prodotte); il termine è stato interrotto dal procedimento di mediazione promosso con istanza del 17.12.2021
e concluso con verbale negativo del 25.3.2022, data quest'ultima dalla quale va computato il termine decadenziale in concreto rispettato in quanto l'atto di citazione è stato notificato in data 21/04/2022.
Contrariamente agli assunti del partecipazione della CP_3
attrice ad una transazione avente ad oggetto la sua posizione CP_4
debitoria non ha determinato in quel momento la necessaria conoscenza del completo contenuto delle delibere di approvazione dei rendiconti.
Non è dimostrato né risulta dal tenore di siffatta transazione che parte attrice abbia ricevuto o visionato a quella data le decisioni assembleari oggi impugnate.
Né la dedotta l'irregolarità della convocazione a tali assemblee può ritenersi in qualche sanata dalla conoscenza della debitoria che abbia avuto al momento della transazione in quanto l'omessa convocazione costituisce violazione delle norme che disciplinano il procedimento e comporta l'annullabilità della delibera in quanto risulta viziato il processo formativo per violazione del diritto di intervento e di voto del singolo condomino, a prescindere da qualsiasi conoscenza che il possa avere ex post dei contenuti di massima CP_1
adottati in quella riunione.
Quanto al merito, occorre muovere dal dato normativo di riferimento.
Ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c. l'avviso di convocazione dell'assemblea, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax
5 o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo
1137 c.c.
A seguito della riforma, secondo la nuova versione dell'art. 66 disp. att. c.c., non
è più sufficiente, per soddisfare il suddetto onere, la dimostrazione che la convocazione sia eventualmente avvenuta con forme diverse da quelle imposte dalla legge o che il condomino impugnante sia venuto a conoscenza in qualche modo della convocazione
L'art. 66 disp. att. c.c., modificato dall'art. 20 L. n. 220 del 2012, in vigore dal
17.06.2013, individua espressamente le modalità e i tempi di convocazione dell'assemblea condominiale, previsti a pena di annullabilità della deliberazione conseguente a norma dell'art. 1137 c.c. In particolare, l'articolo 66 disp. att. c.c., comma 3, precisa che l'avviso di convocazione deve essere comunicato con specifici mezzi ben individuati, non derogabili, quali: posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano.
La giurisprudenza è unanime nell'affermare che l'omessa convocazione di un condomino, sia anche comproprietario di una unità abitativa, comporti l'annullabilità della delibera assembleare ad iniziativa del condomino pretermesso. “La mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta
l'annullabilità della delibera condominiale” (Cass. Civ. n. 6735/2020).
Nella specie, quindi, a fronte della contestazione dell'omessa comunicazione dell'avviso di convocazione era onere del condominio provare il regolare invio della convocazione all'attrice.
Sul punto il Tribunale di Genova con sentenza n. 3350 del 23 ottobre 2014 ha affermato il seguente condivisibile principio : “In tema di avviso di convocazione
6 dell'assemblea, se prima della riforma dell'istituto condominiale intervenuta con la l. n.
220 del 2012 vigeva il principio di libertà delle forme (per cui l'unico criterio concretamente applicabile doveva ritenersi quello che garantisse il raggiungimento dello scopo), ai sensi del nuovo disposto dell'art. 66, comma 3, disp. att. c.c. l'amministratore del deve utilizzare le forme scritte imposte dalla norma. Conseguentemente, CP_1
in caso di comunicazione effettuata dall'amministratore mediante posta elettronica certificata, la stessa può ritenersi validamente effettuata ai sensi di legge solamente se entrambi gli utenti (mittente e destinatario) siano titolari di PEC.” (fattispecie nella quale il Tribunale ha annullato la delibera condominiale per vizio di omessa convocazione di alcuni condomini, sul rilievo che solo l'amministratore era titolare di PEC, mentre i condomini destinatari dell'avviso di convocazione risultavano titolari di semplice casella di posta elettronica).
La convocazione – quindi – deve essere fatta per iscritto, e per la sua consegna al destinatario si deve utilizzare la posta raccomandata, la posta elettronica certificata, il fax o la consegna a mano;
mentre questi ultimi due metodi non sembrano causare particolari problemi, occorre fare alcune osservazioni sulla posta raccomandata e sulla posta elettronica.
In base ai principi richiamati, esaminando compiutamente la documentazione prodotta non può ritenersi che l'attrice abbia ricevuto le convocazione per le assemblee del 2016 e del 2017 nel rispetto delle forme prescritte dalle disposizioni richiamate;
la prima convocazione relativa all' assemblea del
20.7.2016 è stata eseguita con raccomandata a/r indirizzata non già alla condòmina bensì ad un soggetto, , qualificato dal condominio Persona_3
come delegato alla gestione e ricezione degli atti condominiali per suo conto.
Ebbene la possibilità di derogare alle prescrizione indicate nel citato art. 66 presuppone che dagli atti emerga in modo chiaro ed inequivoca che la
7 condòmina abbia acconsentito la trasmissione di tutte le comunicazioni inerenti la vita del condominio (compreso l'avviso di convocazione) ad altro soggetto. Per_ Peraltro detta raccomandata risulta inviata a “eredi presso Persona_3
ed è stata restituita in quanto i destinatari risultavano sconosciuti agli indirizzi;
quindi è evidente la mancata prova dell'invio e della ricezione della raccomandata a Di Pt_1 Parte_1
Considerazioni analoghe posso essere operate in relazione alla vale convocazione per l' assemblea del 16.10.2017, che risulta essere stata spedita all'indirizzo email del predetto . Persona_3
Tali modalità di spedizione della convocazione non rispondono infatti ai criteri legali previsti dal disposto dell'art. 66 disp.att. c.c. né risulta dagli atti che parte attrice abbia acconsentito in modo espresso ed inequivoco di volere ricevere le comunicazioni condominiali mediante posta elettronica non certificata del coniuge.
Concludendo in ordine alle prime due delibere opposte l'accoglimento della eccezione omessa regolare convocazione comporta l'annullamento delle decisioni assembleari del 20.7.2016 e 16.10.2017, senza necessità di esaminare gli ulteriori vizi denunciati, per il principio della ragione più liquida.
Passando ad esaminare l'impugnativa della delibera del 4.6.2019, il assume di avere fornito prova della ricezione dell'atto da parte CP_1
dell'attrice con la produzione del doc. 4 (allegato alla comparsa) contenente elenco dei condomini con le firme degli stessi in corrispondenza di ciascun nominativo.
Sebbene da tale elenco risulti una firma presumibilmente riconducibile a e tale firma non sia stata espressamente disconosciuta Parte_1
dall'attrice, deve evidenziarsi che l'atto di cui si discute è un elenco di
8 nominativi nel quale non è specificato a quale titolo i condomini ivi indicati abbiano apposto la loro firma (se a titolo di ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea o a titolo di ricezione del verbale delle decisioni assembleari).
Inoltre non è indicato accanto al nominativo dell'attrice la data della presunta ricezione dell'uno o dell'altra.
L'incertezza di questi dati non è superata né appare superabile sulla scorta di altri elementi di riscontro che non sono stati forniti dal CP_1
Considerato che l'onere della prova di avere eseguito la convocazione con le modalità indicate dall'art.66 disp att c.c. è a carico del convenuto CP_1
deve ritenersi che tale prova non sia stata adeguatamente fornita con conseguente annullamento anche della deliberazione assunta dai condomini a tale assemblea.
Infine, quanto alla domanda di accertamento negativo della debitoria in capo all'attrice per gli anni successivi al 2018 in conseguenza della vendita a terzi dell'immobile sito al primo paino del fabbricato, il Tribunale mette in rilievo che detta richiesta contenuta solo nelle conclusioni degli atti e non argomentata appare alquanto generica poichè non è chiaro se l'incertezza (che è presupposto di ammissibilità di ogni azione di accertamento) sia conseguente ad una contestazione specifica dell'ente di gestione ovvero se legata alla mera circostanza che a far data dal 2018 parte attrice non sia più proprietaria della unità immobiliare abitativa (restando proprietaria ad oggi del solo piano terra) ed in tale caso soccorrerebbe il criterio di cui all'art. 63 comma quarto disp att.
Questa incertezza del petitum e della causa petendi non sanata dalle allegazioni di cui alla memoria ex art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c. rende la richiesta del tutto inammissibile.
9 Quanto al governo delle spese di lite il tribunale ritiene di operare una parziale compensazione delle stesse tenuto conto dell'accoglimento dell'opposizione e della declaratoria di inammissibilità della domanda di accertamento negativo del credito e segnatamente di compensarle nella misura di 1/3; i restanti 2/3 vanno posti a carico di parte convenuta in favore di parte attrice e liquidate come in dispositivo (in misura già decurtata della parte compensata) in applicazione delle tariffe di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. per le cause di valore indeterminabile- complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1
così provvede: Controparte_1
1. in accoglimento della domanda di impugnazione delle delibere assembleari annulla le delibere assunte dall'assemblea del
[...]
in Portici assunta in data 20.7.2016, 16.10.2017 e Controparte_1
4.6.2019, per le ragioni indicate in parte motiva;
2. dichiara inammissibile la domanda di accertamento negativo del credito del per gli anni successivi al 2018; CP_1
3 . compensa tra le parti 1/3 delle spese di lite e condanna il CP_1 convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, dei restanti due terzi delle spese di giudizio che liquida in euro 5.077,00 per compensi professionali ed euro oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% oltre esborsi per euro 176,00, con attribuzione ai procuratori antistatari prof. Avv. Eugenio M. Patroni Griffi ed
Avv. Lucio Cicale.
Napoli, 28 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
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