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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 09/04/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 444/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Irene Giamminonni Giudice rel.
sulle conclusioni precisate dalle parti all'esito dell'udienza del 3.12.2024, pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 444 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021 vertente tra:
(C.F. ) E Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ) CodiceFiscale_2
Rappresentati e difesi dall'Avv. Vittorio Barbera del Foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso l'Avv. Domenico Ciancarelli in Sulmona, Viale G. Mazzini n. 72, come da procura allegata all'atto di citazione;
attori
CONTRO
(C.F. ) nata a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_3
(AQ) il 31.3.1961
Rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Matteo Torelli del Foro di Sulmona ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Sulmona, Via Papa Giovanni
XXIII n. 57, come da procura in atti;
convenuta
pag. 1/12 Avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori hanno convenuto in giudizio
, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e Controparte_1 dichiarare che gli attori sono i legittimi eredi del SI. , in Persona_1 rappresentazione del defunto padre SI. ; accertare e Persona_2 dichiarare che gli atti di donazione delle somme di € 100.000,00 (centomila) €
23.000,00 (ventitremila) eseguiti il 26/10/2016 e 24/10/2016 sono nulli accertandone il valore sulla base del loro valore al momento dell'apertura della successione;
ricostruire ed accertare il valore dell'intero patrimonio ereditario;
accertare e dichiarare nullo il testamento olografo;
disporre il reintegro della quota lesa mediante riduzione della donazione non oltre il valore della quota disponibile o, in caso di dichiarazione di nullità del testamento, disporre il reintegro dell'intero patrimonio ereditario a favore degli attori e nei confronti della convenuta, il tutto calcolandone il valore al tempo dell'apertura della successione ex artt. 556 e 750 c.c.; condannare la convenuta alla restituzione delle spese funerarie pari a US$4.821,91 oltre interessi dal momento del pagamento con valuta al momento del pagamento fatto dagli attori;
accertare e dichiarare che il pagamento di US$ 100.000,00
(centomila) per la rinuncia all'eredità è nullo, e per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione della somma con valuta del pagamento fatto dagli attori;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare la convenuta alle spese di lite”
A fondamento delle pretese hanno riferito:
- che in data 28.10.2028 è morto, in Sulmona, ; Persona_1
- che il de cuius con testamento datato 12.5.2014, pubblicato il 12.10.2018, ha istituito erede universale;
Controparte_1
- che tale testamento prevedeva che la convenuta pagasse le spese funerarie;
- che il testatore aveva un solo figlio, , nato a [...], Persona_2
RI, USA il 19.6.1952 e deceduto il 13.8.2016 negli Stati Uniti;
- che è il padre degli odierni attori;
Persona_2
- che, pertanto, essendo morto prima del padre Persona_2
la quota di riserva pari a ½ dell'eredità a lui spettante a Persona_1 titolo di legittima va attribuita in pari quote agli attori per rappresentazione;
pag. 2/12 - che il de cuius, in vita, ha fatto donazioni nulle in favore della convenuta per €
123.000,00;
- che, in contrasto con le disposizioni testamentarie, la convenuta ha richiesto e ricevuto dagli attori il pagamento delle spese funerarie;
- che gli attori, in data 6.9.2016, tramite due assegni, hanno corrisposto a
, in cambio della sua rinuncia alla eredità del figlio, la Persona_1 somma di US$ 100.000,00;
- che gli attori hanno richiesto la restituzione di tale somma alla convenuta;
- di aver esperito il tentativo di mediazione;
- che le donazioni fatte in vita dal de cuius sono nulle per difetto di forma e, come tali, deve ritenersi che tali atti di liberalità fanno parte della massa ereditaria per la determinazione della divisione ereditaria;
- che il defunto, tramite testamento o donazioni, ha leso la quota di eredità loro spettante per legge, potendo quindi loro agire con l'azione di riduzione;
- che loro, in virtù del diritto di rappresentazione, succedono nella identica posizione ereditaria del loro ascendente e possono avvalersi dei diritti spettanti a costui sulla quota di riserva, esercitando l'azione di riduzione;
- che il pagamento di US$ 100.000,00 effettuato dagli attori a favore del nonno, qualora considerato una donazione, sarebbe nullo in quanto privo di causa e fatto senza il rispetto delle forme di legge, dovendo essere fatto davanti al
Consolato italiano e autenticati dal notaio, stante la cittadinanza italiana di
, o doveva essere munito di apostille di autentica notarile Persona_1 americana;
- che anche se non considerato una donazione tale pagamento dovrebbe essere annullato o considerato nullo in quanto avente causa illecita essendo stato fatto a fronte della rinuncia da parte di all'eredità del figlio;
Persona_1
- che, ove il testamento fosse considerato valido, la convenuta deve restituire le spese funerarie;
- che il testamento è nullo essendo chiaro l'intento fraudolento del testatore volto ad aggirare le norme successorie al fine di evitare che la sua eredità andasse agli eredi legittimi;
- che il legittimario totalmente pretermesso può esperire l'azione di riduzione anche se non ha accettato l'eredità con beneficio di inventario.
pag. 3/12 Si è costituita in giudizio la quale ha chiesto l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni: “1) accertata e dichiarata la natura di donazione indiretta, ovvero di negotium mixtum cum donatione, dell'atto di rinuncia (General Release) sottoscritto in data 6 settembre 2016 dal SI. , rigettare la Persona_1 domanda di riduzione proposta dai SIg.ri e , Parte_1 Persona_2 siccome infondata in fatto ed in diritto;
b) accertare e dichiarare che, anche in caso di nullità della “donazione”, la somma complessiva di € 123.000,00 (centoventitremila), corrisposta dal de cuius in favore della convenuta a mezzo di due assegni bancari emessi il 24 ed il 26 ottobre del 2016, spetta comunque alla SI.ra in virtù CP_1 della sua nomina ad erede universale contenuta nel testamento olografo del 12 maggio 2014; c) rigettare le domande con cui gli attori chiedono dichiararsi la nullità del testamento olografo a firma del SI. del 12 maggio 2014 Persona_1 nonché la nullità del pagamento di US$ 100.000,00 (centomila) in quanto del tutto infondate;
d) nell'ipotesi in cui dovesse dichiarare la nullità del suddetto pagamento ovvero della rinuncia all'eredità del SI. (General Release-doc.2), Persona_2 sottoscritto dal SI. in data 6 settembre 2016, disporre che i beni Persona_1 divenuti di proprietà degli attori per effetto di tale atto vengano acquisiti al patrimonio ereditario del de cuius e quindi della SI.ra per Controparte_1 effetto della sua nomina ad erede universale;
e) condannare sempre e comunque gli attori al rimborso delle spese di lite, oltre che al risarcimento del danno ex art.96, comma 1, c.p.c. vista la malafede e la temerarietà con cui hanno agito in giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
A supporto delle conclusioni rassegnate ha addotto:
- di essersi preso cura di , provvedendo alle pulizie della sua Persona_1 casa, facendogli da mangiare e prestandogli assistenza quando era malato;
- che, per riconoscenza, , nel 2014 ha deciso di nominarla Persona_1 erede universale con testamento olografo;
- che nell'ottobre del 2016, il le trasferì la somma di € 123.000,00, a Per_1 mezzo due assegni bancari, mettendola al corrente che i suoi due eredi legittimi, ovvero e , discendenti di suo figlio Pt_1 Persona_2 Persona_2
(deceduto in data 13 agosto 2016 negli Stati Uniti D'America), non avrebbero potuto pretendere nulla dalla sua eredità in quanto erano già stati soddisfatti, avendo egli rinunciato in loro favore all'eredità del figlio il quale, nel suo Per_2 testamento, lo aveva nominato erede universale in caso di premorienza;
pag. 4/12 - nell'atto di General Realease sottoscritto il 6.9.2016 Persona_1 rinunciò all'eredità del figlio in favore dei nipoti dietro pagamento della Per_2 somma di US$ 100.000,00;
- tale atto di rinuncia, sebbene (parzialmente) oneroso, deve considerarsi alla stregua di un atto di liberalità;
- che trascorso circa un anno dalla morte del SI. , la Persona_1 convenuta vedeva recapitarsi una nota legale a firma dell'Avv. Vittorio Barbera con cui quest'ultimo, in nome e per conto del SI. , “in qualità di Parte_1 nipote ed erede del nonno sig. ”, le chiedeva “la restituzione Persona_1 delle somme da lei avute ed illegittimamente incassate relative all'eredità del sig. ”; Persona_1
- che, in risposta, ella replicava che aveva prelevato cospicue Parte_1 somme dal conto corrente USA del nonno e che tale prelevamenti, come donazioni, dovevano essere imputati s alla sua quota di legittima secondo il disposto dell'art. 553 c.c. (rectius dell'art. 564, comma 2 c.c.), non aveva nulla a che pretendere nei confronti della SI.ra , quale erede Controparte_1 universale del SI. ; Persona_1
- che tale le donazioni che devono essere imputate a quota di legittima rientrano anche il c.d. negotium mixtum cum donatione, categoria nell'ambito della quale può essere ricompreso l'atto di rinuncia all'eredità del figlio sottoscritto Per_2 dal SI. in data 6 settembre 2016; Parte_3
- che beni mobili ed immobili acquisiti dagli attori per effetto della rinuncia del
SI. ammontano a complessivi US$ 315.025 che è più del Persona_1 triplo dalla somma da essi versata (US$ 100.000,00) in cambio della rinuncia del de cuius all'eredità del figlio Per_2
- che gli attori hanno prodotto in giudizio solamente la copia del testamento con cui il SI. nominava suo erede universale il padre ( SI. Persona_2
) ed in caso di sua rinuncia i suoi figli (odierni attori), Persona_1 omettendo di produrre copia della denuncia di successione depositata negli USA ovvero di un atto equipollente, da cui poter evincere quali e quanti beni costituivano il patrimonio ereditario cui il de cuius aveva rinunciato in loro favore e, soprattutto, il loro valore;
- che i fratelli hanno provato ad estorcere denaro alla convenuta, Per_1 quando le richiesero la restituzione della somma di US$ 100.000 asserendo che pag. 5/12 si trattasse di un prestito che il de cuis aveva omesso di restituirgli, e non invece del corrispettivo da essi versato in favore del nonno per la sua rinuncia all'eredità del figlio Per_2
- che tali condotte devono essere valutate ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- che anche in caso di dichiarazione di nullità delle donazioni fatte in vita dal de cuius, queste torneranno a far parte del patrimonio del donante e diventeranno proprietà del designato che ha accettato l'eredità;
- che quanto alla asserita nullità del testamento olografo del SI. Per_1
(non si capisce in base a quale principio controparte giunga ad una
[...] simile conclusione;
- che quanto all'asserita nullità per difetto di causa della rinuncia alla eredità ovvero per “causa illecita”, deve rilevarsi che l'art. 478 del codice civile stabilisce che: “La rinuncia ai diritti di successione, quando sia fatta dietro corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione” con la conseguenza che nel momento in cui sottoscrisse l'atto di Persona_1 rinunzia, da chiamato all'eredità divenne erede del defunto figlio (
[...]
) con la conseguenza che ne acquistò i beni ereditari per trasferirli, o, CP_2 meglio, donarli ai nipoti appunto dietro pagamento del corrispettivo di US$
100.000,00;
- che quanto all'asserito difetto di forma, le norme del diritto internazionale privato, stabiliscono che il contratto è valido anche se possiede i requisiti necessari secondo la legge del luogo in cui è concluso;
- che gli attori non considerano che, se la rinunzia all'eredità dietro corrispettivo dovesse essere dichiarata nullo, i beni da loro acquistati per effetto di esso verrebbero nuovamente acquisti al patrimonio del de cuius, di cui erano entrati a far parte già dal 2016 e fino al 2017, quando furono appunto trasferiti ai nipoti, come risulta dal “Conto Imposte Correnti” e dal e dal “Certificato di disposizione testamentaria circa beni immobili o successione”.
Da qui le conclusioni rassegnate.
2. La causa è stata trattata con lo scambio delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. e, svolta l'istruttoria attraverso l'acquisizione del materiale documentale prodotto in atti.
Esaurita l'istruttoria, disposto il differimento dell'udienza già fissata per la precisazione, in virtù del mutamento della persona fisica del Giudice istruttore nel pag. 6/12 frattempo subentrata nel ruolo, la causa è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
3. Preliminarmente, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice italiano a conoscere la controversia su tutte le domande avanzate.
Al di là ed a prescindere da qualsiasi questione in ordine alla eventuale nullità della rinuncia all'eredità del figlio premorto effettuata, a titolo oneroso, dal de cuius negli
Stati Uniti, l'identificazione del giudice competente a conoscere, quoad iurisdictionis, della presente controversia debba essere compiuta con riferimento al contenuto dell'atto di citazione, onde individuare compiutamente i rapporti tra le diverse domande in esso contenute. L'interpretazione dell'atto processuale de quo, conduce alla conclusione secondo cui domanda principale è senz'altro a dirsi quella avente ad oggetto l'azione di riduzione formulata dagli attori, nonché quella, ad essa conseguente, di reintegro della quota di legittima, dovendo accertarsi in via incidentale, ai fini della qualificazione quale passività l'eventuale nullità, per i motivi indicati nell'atto introduttivo del giudizio, dell'atto di rinuncia alla proprietà fatto in vita dal de cuius dinanzi all'autorità statunitense.
Ne consegue la applicabilità della previsione dell'art. 50 della legge 218/1995, essendosi la successione di apertasi in Italia, sarà il giudice di questo Paese Persona_1
l'autorità competente conoscere della controversia di merito.
4. Nel merito va osservato quanto segue.
4.1. Sulla qualità di eredi legittimi degli attori in rappresentazione del defunto padre
SI. . Persona_2
Gli attori hanno dato prova, e in ogni caso non è contestato, di essere i nipoti del de cuius , figli di , premorto al padre. Persona_1 Persona_2
Gli stessi sono subentrati, per rappresentazione, nel luogo e nel grado dell'ascendente, sussistendone i presupposti sia soggettivi che oggettivi.
Ed invero, dal punto di vista soggettivo il rappresentato è il figlio del defunto Per_1
e gli attori sono, a loro volta, discendenti del rappresentato. Dal punto di vista
[...] oggettivo, invece, deve rilevarsi che l'ascendente degli odierni attore non ha potuto accettare l'eredità paterna in quanto premorto rispetto al padre.
Tuttavia gli stessi non possono definirsi eredi. Ciò per i seguenti motivi.
Come unanimemente affermato in giurisprudenza, “il legittimario pretermesso è privo di una vocazione ereditaria, e pertanto gli è preclusa la possibilità di poter accettare l'eredita, in quanta l'unico modo di adizione della stessa è la sola proposizione pag. 7/12 dell'azione di riduzione, il cui positivo accoglimento determina l'acquisto della qualità di erede. Ne consegue che anche la presentazione dell'azione di riduzione non può determinare immediatamente l'acquisto della qualità di erede, in assenza appunto di una vocazione, occorrendo in ogni caso attendere il passaggio in giudicato della decisione che accolga la relativa domanda, e che l'impossibilità di poter validamente compiere atti di accettazione, sia pure tacita, di un'eredità che non risulta devoluta, in ragione della pretermissione, esonera il legittimario pretermesso dal dover far precedere l'azione di riduzione, anche intentata nei confronti del terzo, dalla previa accettazione beneficiata ovvero dalla sola redazione dell'inventario” (Cass. Sez. 6,
26/10/2017, n. 25441, Rv. 646816 - 01).
Ed ancora, “Il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento. Ne consegue che la condizione della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, stabilita dal primo comma dell'articolo 564 del codice civile per l'esercizio dell'azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede, e non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore. Ora una totale pretermissione del legittimario può aversi tanto nella successione testamentaria, quanto nella successione ab intestato e, precisamente: a) nella successione testamentaria, se il testatore ha disposto a titolo universale dell'intero asse a favore di altri, in base alla considerazione che, a norma dell'articolo 457, comma 2, c.c. questi non è chiamato all'eredità fino a quando l'istituzione testamentaria di erede non venga ridotta nei suoi confronti;
b) nella successione ab intestato, qualora il de cuius si sia spogliato in vita dell'intero suo patrimonio con atti di donazione, sul rilievo che, per l'assenza di beni relitti, il legittimario viene a trovarsi nella necessità di esperire l'azione di riduzione a tutela della situazione di diritto sostanziale che la legge gli riconosce.” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 19/11/2019, n. 30079)
In altri termini, deriva da quanto sopra che la domanda formulata, con la quale si chiede che venga accertata la qualità di erede legittimo in capo agli attori, deve essere valutata alla luce della fondatezza della domanda di riduzione che, nel caso di specie, è stata proposta solo con riferimento alle due donazioni effettuate nel 2016 dal defunto che però ritiene invalide tanto da chiederne la pronuncia di nullità in un autonomo capo della domanda.
4.2. Della nullità del testamento del de cuius
pag. 8/12 Secondo la prospettazione attorea, il testamento redatto il 12 maggio 2014 da de cuius, con il quale quest'ultimo ha disposto delle sue sostanze nominando la convenuta erede universale, sarebbe nullo avendo lo stesso, in questo modo e tenuto conto della circostanza che nel 2016 lo stesso ha donato tutto il suo patrimonio alla , CP_1 aggirato le norme successorie al fine di evitare che la sua eredità andasse a favore degli eredi legittimi.
Ora volendo inquadrare l'eccezione di nullità denunciata in una categoria giuridica pare potersi fare applicazione, nel caso di specie, alla nullità per motivo illecito determinante ai sensi dell'art. 626 c.c.
Orbene, A norma dell'art. 626 c.c. il motivo illecito (perché contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon costume) rende nulla la disposizione testamentaria quando risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre”. La disposizione è analoga a quella in tema di donazione.
Dunque, i motivi di una disposizione solo quando siano manifestati e facciano parte dell'atto possono acquistare rilevanza giuridica.
Con specifico riferimento alla norma che qui interessa va ritenuto che non è necessario che il motivo sia espressamente indicato nell'atto dovendo, tuttavia, lo stesso, desumersi interpretando la volontà del donante risultante dall'atto.
Nella giurisprudenza di legittimità, sul punto, in epoca non recente si è affermato che
“L'art. 788 cod.civ. il quale, con norma analoga a quella dell'art. 626 in tema di testamenti, dispone che il motivo illecito rende nulla la donazione quando risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante alla liberalità, non postula necessariamente che il motivo sia indicato nell'atto, ma è necessario che il motivo possa desumersi interpretando la volontà del donante risultante dall'atto, potendo eventuali elementi interpretativi ricavabili "aliunde" soltanto confermare quanto già risulta dall'interpretazione dell'atto al fine di ricostruire pienamente la volontà del donante nella sua formazione. (Cass. Sez. 2, 06/03/1992, n. 2695, Rv. 476066 - 01).
Orbene, alcun motivo illecito è evincibile dal documento impugnato essendo solo prevista la nomina a erede universale della convenuta con raccomandazione, fatta alla stessa, di provvedere alle spese funebri, dovendosi inoltre rilevare che la previsione del rimedio giudiziale della riduzione delle disposizioni testamentarie o donative lesive della quota di legittima non siano nulle, ma eventualmente suscettibili di essere rese inefficaci a seguito dell'azione di riduzione.
La domanda deve dunque essere sul punto rigettata.
pag. 9/12 4.3. La domanda di nullità delle donazioni effettuate in vita dal de cuius a favore della convenuta Controparte_1
Gli attori chiedono che sia dichiarata la nullità delle donazioni fatte in vita dal de cuius
a favore di per difetto della forma. Controparte_1
Parte convenuta non contesta, per vero, neppure la domanda, limitandosi ad evidenziare che la nullità delle donazioni in parola “una volta dichiarata, comporta
l'acquisizione dei beni “donati” al patrimonio ereditario del de cuius ( Per_1
), come se non ne fossero mai usciti, con la conseguenza che detti beni (nella
[...] specie € 123.000,00) sarebbero, comunque, attribuiti alla SI.ra in forza CP_1 della sua nomina ad erede universale, che, come noto, fa sì che tutti i cespiti del de cuius, compresi quelli che erano fuoriusciti dal suo patrimonio per poi tornare a farne parte per effetto della nullità del negozio traslativo, diventino di proprietà del designato che ha accettato l'eredità”.
La domanda è fondata e come tale deve essere accolta.
Il testatore, infatti, nell'ottobre del 2016, ha trasferito alla convenuta la somma totale di
€ 123.000,00 a mezzo di due assegni circolari intestati appunto alla convenuta e tratti dal conto corrente intestato al de cuius.
Attraverso l'emissione degli assegni circolari in discorso risulta essersi perfezionato un negozio a titolo gratuito tra il de cuius e la convenuta, inquadrabile nella fattispecie della donazione, in virtù della quale si è realizzata un'attribuzione patrimoniale in favore della totalmente priva di controprestazione. CP_1
Come osservato da altra giurisprudenza di merito lo spirito di liberalità che caratterizza la donazione non s'identifica con uno specifico intento benefico o altruistico bensì con lo scopo obiettivo che si raggiunge attraverso la gratuita attribuzione di un bene al donatario (cfr. Trib. Mi 21.4.2011); ciò vale anche nella ipotesi in cui detta attribuzione concerna una somma di danaro di valore non modico - quale è quella in esame - e, come tale, non sussumibile entro la previsione deoll'art.783 c.c.
Trattasi di una donazione non eseguita nel rispetto della forma prescritta dall'art.782
c.c. e pertanto da dichiararsi nulla.
Alla declaratoria di nullità della donazione per difetto della forma essenziale consegue in capo alla donataria l'obbligo di ricostruire il patrimonio del donante (ovvero la massa ereditaria) attribuendo ad esso la consistenza che avrebbe avuto in assenza di quella donazione. Nella massa dei beni relitti dovrà quindi ritenersi compresa la somma di denaro di complessivi € 123.000,00.
pag. 10/12 4.3.1. La domanda di riduzione e reintegrazione della quota lesa
Stando al tenore letterale delle conclusioni rassegnate dagli attori nell'atto introduttivo del giudizio pare che gli stessi abbiano chiesto al Tribunale di disporre il reintegro della quota lesa mediante la sola riduzione della donazione.
Se così fosse la domanda non potrebbe essere accolta in quanto le donazioni riducibili sono solo quelle valide e non già quelle che, come nel caso di specie, siano affette da nullità, in particolare perché mancanti dei necessari requisiti formali.
Ed infatti il legittimario che per far valere il suo diritto alla quota di riserva chiede l'accertamento della nullità, per difetto dei requisiti di forma, di una disposizione non ha bisogno di esperire contestualmente la domanda di riduzione.
Se, infatti, la donazione è nulla non può entrare in gioco l'azione di riduzione, mentre l'accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dal patrimonio del defunto, senza che assumano rilevanza al riguardo né la qualifica del beneficiario apparente (di erede o di soggetto estraneo all'eredità) né l'eventuale mancanza dell'accettazione beneficiata.
Reputa il Collegio, tuttavia, che tenuto conto dell'intero contenuto dell'atto introduttivo del giudizio l'azione promossa dagli attori, nella rivendicata qualità di eredi totalmente pretermessi, meriti di essere qualificata in termini di azione di riduzione ex art. 554 c.c. poiché diretta a conseguire a ridurre l'istituzione testamentaria nei loro confronti.
Invero, compito esclusivo del giudice del merito è quello d'interpretare e qualificare la domanda giudiziale muovendo dai fatti addotti a sostegno della stessa e fermo il divieto di attribuire alla parte un “bene della vita” non richiesto e neppure virtualmente o implicitamente ricompreso nella domanda come formulata;
nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto delle domande sottoposte alla sua cognizione, il giudice non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al cd.
“contenuto sostanziale” della pretesa fatta valere, quale desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, ma tenendo altresì conto delle domande che risultino implicitamente proposte o necessariamente presupposte, in modo da ricostruire il contenuto e l'ampiezza della pretesa secondo criteri logici che permettano di rilevare l'effettiva volontà della parte in relazione alle finalità concretamente perseguite dalla stessa (cfr. Cass. 26.9.2011 n.19630).
Orbene, avendo gli attori assolto al proprio onere della prova e comprovato il loro rapporto di discendenza con il de cuius e la loro qualità di legittimari per pag. 11/12 rappresentazione, deve concludersi per la lesione della quota di legittima pari alla metà del patrimonio del . Per_1
Ed invero, gli odierni attori, per effetto della rappresentazione, sono divenuti legittimari per la quota di spettanza del padre che, ai sensi dell'art. 537 c.c. deve essere individuata nella misura di ½ del patrimonio del de cuius.
4.3.2. Ciò posto va dunque valutato il patrimonio relitto del de cuius.
Se del relictum fanno parte i 52,50 euro giacenti sul conto corrente del de cuius alla data della morte oltre ai 123.000,00 che, stante la nullità delle donazioni, devono ritenersi come mai usciti dal patrimonio ereditario, occorre verificare la sussistenza o meno delle passività per come denunciate.
Tale accertamento, tuttavia, impone la preventiva disamina della domanda, formulata da entrambe le parti dell'accertamento della natura dell'atto di rinuncia alla eredità del figlio premorto fatta nel 2016 dal e quindi della eventuale sua nullità. Tali Per_1 accertamenti, tuttavia, necessitano di ulteriori approfondimenti istruttori per i quali le parti, come da separata ordinanza, sono rimesse dinanzi al giudice istruttore.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda di nullità, per mancanza della forma solenne, delle donazioni effettuate da a favore della convenuta Persona_1 CP_1
del valore complessivo di € 123.000,00 attraverso i due assegni
[...] emessi il 24 ed il 26 ottobre del 2016;
- rigetta la domanda di nullità del testamento;
- provvede come da separata ordinanza per l'ulteriore prosieguo del giudizio;
- spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 8.4.2025
Il giudice ist. rel Il Presidente dott.ssa Irene Giamminonni dott. Pierfilippo Mazzagreco
pag. 12/12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Irene Giamminonni Giudice rel.
sulle conclusioni precisate dalle parti all'esito dell'udienza del 3.12.2024, pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 444 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021 vertente tra:
(C.F. ) E Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ) CodiceFiscale_2
Rappresentati e difesi dall'Avv. Vittorio Barbera del Foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso l'Avv. Domenico Ciancarelli in Sulmona, Viale G. Mazzini n. 72, come da procura allegata all'atto di citazione;
attori
CONTRO
(C.F. ) nata a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_3
(AQ) il 31.3.1961
Rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Matteo Torelli del Foro di Sulmona ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Sulmona, Via Papa Giovanni
XXIII n. 57, come da procura in atti;
convenuta
pag. 1/12 Avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori hanno convenuto in giudizio
, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e Controparte_1 dichiarare che gli attori sono i legittimi eredi del SI. , in Persona_1 rappresentazione del defunto padre SI. ; accertare e Persona_2 dichiarare che gli atti di donazione delle somme di € 100.000,00 (centomila) €
23.000,00 (ventitremila) eseguiti il 26/10/2016 e 24/10/2016 sono nulli accertandone il valore sulla base del loro valore al momento dell'apertura della successione;
ricostruire ed accertare il valore dell'intero patrimonio ereditario;
accertare e dichiarare nullo il testamento olografo;
disporre il reintegro della quota lesa mediante riduzione della donazione non oltre il valore della quota disponibile o, in caso di dichiarazione di nullità del testamento, disporre il reintegro dell'intero patrimonio ereditario a favore degli attori e nei confronti della convenuta, il tutto calcolandone il valore al tempo dell'apertura della successione ex artt. 556 e 750 c.c.; condannare la convenuta alla restituzione delle spese funerarie pari a US$4.821,91 oltre interessi dal momento del pagamento con valuta al momento del pagamento fatto dagli attori;
accertare e dichiarare che il pagamento di US$ 100.000,00
(centomila) per la rinuncia all'eredità è nullo, e per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione della somma con valuta del pagamento fatto dagli attori;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare la convenuta alle spese di lite”
A fondamento delle pretese hanno riferito:
- che in data 28.10.2028 è morto, in Sulmona, ; Persona_1
- che il de cuius con testamento datato 12.5.2014, pubblicato il 12.10.2018, ha istituito erede universale;
Controparte_1
- che tale testamento prevedeva che la convenuta pagasse le spese funerarie;
- che il testatore aveva un solo figlio, , nato a [...], Persona_2
RI, USA il 19.6.1952 e deceduto il 13.8.2016 negli Stati Uniti;
- che è il padre degli odierni attori;
Persona_2
- che, pertanto, essendo morto prima del padre Persona_2
la quota di riserva pari a ½ dell'eredità a lui spettante a Persona_1 titolo di legittima va attribuita in pari quote agli attori per rappresentazione;
pag. 2/12 - che il de cuius, in vita, ha fatto donazioni nulle in favore della convenuta per €
123.000,00;
- che, in contrasto con le disposizioni testamentarie, la convenuta ha richiesto e ricevuto dagli attori il pagamento delle spese funerarie;
- che gli attori, in data 6.9.2016, tramite due assegni, hanno corrisposto a
, in cambio della sua rinuncia alla eredità del figlio, la Persona_1 somma di US$ 100.000,00;
- che gli attori hanno richiesto la restituzione di tale somma alla convenuta;
- di aver esperito il tentativo di mediazione;
- che le donazioni fatte in vita dal de cuius sono nulle per difetto di forma e, come tali, deve ritenersi che tali atti di liberalità fanno parte della massa ereditaria per la determinazione della divisione ereditaria;
- che il defunto, tramite testamento o donazioni, ha leso la quota di eredità loro spettante per legge, potendo quindi loro agire con l'azione di riduzione;
- che loro, in virtù del diritto di rappresentazione, succedono nella identica posizione ereditaria del loro ascendente e possono avvalersi dei diritti spettanti a costui sulla quota di riserva, esercitando l'azione di riduzione;
- che il pagamento di US$ 100.000,00 effettuato dagli attori a favore del nonno, qualora considerato una donazione, sarebbe nullo in quanto privo di causa e fatto senza il rispetto delle forme di legge, dovendo essere fatto davanti al
Consolato italiano e autenticati dal notaio, stante la cittadinanza italiana di
, o doveva essere munito di apostille di autentica notarile Persona_1 americana;
- che anche se non considerato una donazione tale pagamento dovrebbe essere annullato o considerato nullo in quanto avente causa illecita essendo stato fatto a fronte della rinuncia da parte di all'eredità del figlio;
Persona_1
- che, ove il testamento fosse considerato valido, la convenuta deve restituire le spese funerarie;
- che il testamento è nullo essendo chiaro l'intento fraudolento del testatore volto ad aggirare le norme successorie al fine di evitare che la sua eredità andasse agli eredi legittimi;
- che il legittimario totalmente pretermesso può esperire l'azione di riduzione anche se non ha accettato l'eredità con beneficio di inventario.
pag. 3/12 Si è costituita in giudizio la quale ha chiesto l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni: “1) accertata e dichiarata la natura di donazione indiretta, ovvero di negotium mixtum cum donatione, dell'atto di rinuncia (General Release) sottoscritto in data 6 settembre 2016 dal SI. , rigettare la Persona_1 domanda di riduzione proposta dai SIg.ri e , Parte_1 Persona_2 siccome infondata in fatto ed in diritto;
b) accertare e dichiarare che, anche in caso di nullità della “donazione”, la somma complessiva di € 123.000,00 (centoventitremila), corrisposta dal de cuius in favore della convenuta a mezzo di due assegni bancari emessi il 24 ed il 26 ottobre del 2016, spetta comunque alla SI.ra in virtù CP_1 della sua nomina ad erede universale contenuta nel testamento olografo del 12 maggio 2014; c) rigettare le domande con cui gli attori chiedono dichiararsi la nullità del testamento olografo a firma del SI. del 12 maggio 2014 Persona_1 nonché la nullità del pagamento di US$ 100.000,00 (centomila) in quanto del tutto infondate;
d) nell'ipotesi in cui dovesse dichiarare la nullità del suddetto pagamento ovvero della rinuncia all'eredità del SI. (General Release-doc.2), Persona_2 sottoscritto dal SI. in data 6 settembre 2016, disporre che i beni Persona_1 divenuti di proprietà degli attori per effetto di tale atto vengano acquisiti al patrimonio ereditario del de cuius e quindi della SI.ra per Controparte_1 effetto della sua nomina ad erede universale;
e) condannare sempre e comunque gli attori al rimborso delle spese di lite, oltre che al risarcimento del danno ex art.96, comma 1, c.p.c. vista la malafede e la temerarietà con cui hanno agito in giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
A supporto delle conclusioni rassegnate ha addotto:
- di essersi preso cura di , provvedendo alle pulizie della sua Persona_1 casa, facendogli da mangiare e prestandogli assistenza quando era malato;
- che, per riconoscenza, , nel 2014 ha deciso di nominarla Persona_1 erede universale con testamento olografo;
- che nell'ottobre del 2016, il le trasferì la somma di € 123.000,00, a Per_1 mezzo due assegni bancari, mettendola al corrente che i suoi due eredi legittimi, ovvero e , discendenti di suo figlio Pt_1 Persona_2 Persona_2
(deceduto in data 13 agosto 2016 negli Stati Uniti D'America), non avrebbero potuto pretendere nulla dalla sua eredità in quanto erano già stati soddisfatti, avendo egli rinunciato in loro favore all'eredità del figlio il quale, nel suo Per_2 testamento, lo aveva nominato erede universale in caso di premorienza;
pag. 4/12 - nell'atto di General Realease sottoscritto il 6.9.2016 Persona_1 rinunciò all'eredità del figlio in favore dei nipoti dietro pagamento della Per_2 somma di US$ 100.000,00;
- tale atto di rinuncia, sebbene (parzialmente) oneroso, deve considerarsi alla stregua di un atto di liberalità;
- che trascorso circa un anno dalla morte del SI. , la Persona_1 convenuta vedeva recapitarsi una nota legale a firma dell'Avv. Vittorio Barbera con cui quest'ultimo, in nome e per conto del SI. , “in qualità di Parte_1 nipote ed erede del nonno sig. ”, le chiedeva “la restituzione Persona_1 delle somme da lei avute ed illegittimamente incassate relative all'eredità del sig. ”; Persona_1
- che, in risposta, ella replicava che aveva prelevato cospicue Parte_1 somme dal conto corrente USA del nonno e che tale prelevamenti, come donazioni, dovevano essere imputati s alla sua quota di legittima secondo il disposto dell'art. 553 c.c. (rectius dell'art. 564, comma 2 c.c.), non aveva nulla a che pretendere nei confronti della SI.ra , quale erede Controparte_1 universale del SI. ; Persona_1
- che tale le donazioni che devono essere imputate a quota di legittima rientrano anche il c.d. negotium mixtum cum donatione, categoria nell'ambito della quale può essere ricompreso l'atto di rinuncia all'eredità del figlio sottoscritto Per_2 dal SI. in data 6 settembre 2016; Parte_3
- che beni mobili ed immobili acquisiti dagli attori per effetto della rinuncia del
SI. ammontano a complessivi US$ 315.025 che è più del Persona_1 triplo dalla somma da essi versata (US$ 100.000,00) in cambio della rinuncia del de cuius all'eredità del figlio Per_2
- che gli attori hanno prodotto in giudizio solamente la copia del testamento con cui il SI. nominava suo erede universale il padre ( SI. Persona_2
) ed in caso di sua rinuncia i suoi figli (odierni attori), Persona_1 omettendo di produrre copia della denuncia di successione depositata negli USA ovvero di un atto equipollente, da cui poter evincere quali e quanti beni costituivano il patrimonio ereditario cui il de cuius aveva rinunciato in loro favore e, soprattutto, il loro valore;
- che i fratelli hanno provato ad estorcere denaro alla convenuta, Per_1 quando le richiesero la restituzione della somma di US$ 100.000 asserendo che pag. 5/12 si trattasse di un prestito che il de cuis aveva omesso di restituirgli, e non invece del corrispettivo da essi versato in favore del nonno per la sua rinuncia all'eredità del figlio Per_2
- che tali condotte devono essere valutate ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- che anche in caso di dichiarazione di nullità delle donazioni fatte in vita dal de cuius, queste torneranno a far parte del patrimonio del donante e diventeranno proprietà del designato che ha accettato l'eredità;
- che quanto alla asserita nullità del testamento olografo del SI. Per_1
(non si capisce in base a quale principio controparte giunga ad una
[...] simile conclusione;
- che quanto all'asserita nullità per difetto di causa della rinuncia alla eredità ovvero per “causa illecita”, deve rilevarsi che l'art. 478 del codice civile stabilisce che: “La rinuncia ai diritti di successione, quando sia fatta dietro corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione” con la conseguenza che nel momento in cui sottoscrisse l'atto di Persona_1 rinunzia, da chiamato all'eredità divenne erede del defunto figlio (
[...]
) con la conseguenza che ne acquistò i beni ereditari per trasferirli, o, CP_2 meglio, donarli ai nipoti appunto dietro pagamento del corrispettivo di US$
100.000,00;
- che quanto all'asserito difetto di forma, le norme del diritto internazionale privato, stabiliscono che il contratto è valido anche se possiede i requisiti necessari secondo la legge del luogo in cui è concluso;
- che gli attori non considerano che, se la rinunzia all'eredità dietro corrispettivo dovesse essere dichiarata nullo, i beni da loro acquistati per effetto di esso verrebbero nuovamente acquisti al patrimonio del de cuius, di cui erano entrati a far parte già dal 2016 e fino al 2017, quando furono appunto trasferiti ai nipoti, come risulta dal “Conto Imposte Correnti” e dal e dal “Certificato di disposizione testamentaria circa beni immobili o successione”.
Da qui le conclusioni rassegnate.
2. La causa è stata trattata con lo scambio delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. e, svolta l'istruttoria attraverso l'acquisizione del materiale documentale prodotto in atti.
Esaurita l'istruttoria, disposto il differimento dell'udienza già fissata per la precisazione, in virtù del mutamento della persona fisica del Giudice istruttore nel pag. 6/12 frattempo subentrata nel ruolo, la causa è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
3. Preliminarmente, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice italiano a conoscere la controversia su tutte le domande avanzate.
Al di là ed a prescindere da qualsiasi questione in ordine alla eventuale nullità della rinuncia all'eredità del figlio premorto effettuata, a titolo oneroso, dal de cuius negli
Stati Uniti, l'identificazione del giudice competente a conoscere, quoad iurisdictionis, della presente controversia debba essere compiuta con riferimento al contenuto dell'atto di citazione, onde individuare compiutamente i rapporti tra le diverse domande in esso contenute. L'interpretazione dell'atto processuale de quo, conduce alla conclusione secondo cui domanda principale è senz'altro a dirsi quella avente ad oggetto l'azione di riduzione formulata dagli attori, nonché quella, ad essa conseguente, di reintegro della quota di legittima, dovendo accertarsi in via incidentale, ai fini della qualificazione quale passività l'eventuale nullità, per i motivi indicati nell'atto introduttivo del giudizio, dell'atto di rinuncia alla proprietà fatto in vita dal de cuius dinanzi all'autorità statunitense.
Ne consegue la applicabilità della previsione dell'art. 50 della legge 218/1995, essendosi la successione di apertasi in Italia, sarà il giudice di questo Paese Persona_1
l'autorità competente conoscere della controversia di merito.
4. Nel merito va osservato quanto segue.
4.1. Sulla qualità di eredi legittimi degli attori in rappresentazione del defunto padre
SI. . Persona_2
Gli attori hanno dato prova, e in ogni caso non è contestato, di essere i nipoti del de cuius , figli di , premorto al padre. Persona_1 Persona_2
Gli stessi sono subentrati, per rappresentazione, nel luogo e nel grado dell'ascendente, sussistendone i presupposti sia soggettivi che oggettivi.
Ed invero, dal punto di vista soggettivo il rappresentato è il figlio del defunto Per_1
e gli attori sono, a loro volta, discendenti del rappresentato. Dal punto di vista
[...] oggettivo, invece, deve rilevarsi che l'ascendente degli odierni attore non ha potuto accettare l'eredità paterna in quanto premorto rispetto al padre.
Tuttavia gli stessi non possono definirsi eredi. Ciò per i seguenti motivi.
Come unanimemente affermato in giurisprudenza, “il legittimario pretermesso è privo di una vocazione ereditaria, e pertanto gli è preclusa la possibilità di poter accettare l'eredita, in quanta l'unico modo di adizione della stessa è la sola proposizione pag. 7/12 dell'azione di riduzione, il cui positivo accoglimento determina l'acquisto della qualità di erede. Ne consegue che anche la presentazione dell'azione di riduzione non può determinare immediatamente l'acquisto della qualità di erede, in assenza appunto di una vocazione, occorrendo in ogni caso attendere il passaggio in giudicato della decisione che accolga la relativa domanda, e che l'impossibilità di poter validamente compiere atti di accettazione, sia pure tacita, di un'eredità che non risulta devoluta, in ragione della pretermissione, esonera il legittimario pretermesso dal dover far precedere l'azione di riduzione, anche intentata nei confronti del terzo, dalla previa accettazione beneficiata ovvero dalla sola redazione dell'inventario” (Cass. Sez. 6,
26/10/2017, n. 25441, Rv. 646816 - 01).
Ed ancora, “Il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento. Ne consegue che la condizione della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, stabilita dal primo comma dell'articolo 564 del codice civile per l'esercizio dell'azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede, e non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore. Ora una totale pretermissione del legittimario può aversi tanto nella successione testamentaria, quanto nella successione ab intestato e, precisamente: a) nella successione testamentaria, se il testatore ha disposto a titolo universale dell'intero asse a favore di altri, in base alla considerazione che, a norma dell'articolo 457, comma 2, c.c. questi non è chiamato all'eredità fino a quando l'istituzione testamentaria di erede non venga ridotta nei suoi confronti;
b) nella successione ab intestato, qualora il de cuius si sia spogliato in vita dell'intero suo patrimonio con atti di donazione, sul rilievo che, per l'assenza di beni relitti, il legittimario viene a trovarsi nella necessità di esperire l'azione di riduzione a tutela della situazione di diritto sostanziale che la legge gli riconosce.” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 19/11/2019, n. 30079)
In altri termini, deriva da quanto sopra che la domanda formulata, con la quale si chiede che venga accertata la qualità di erede legittimo in capo agli attori, deve essere valutata alla luce della fondatezza della domanda di riduzione che, nel caso di specie, è stata proposta solo con riferimento alle due donazioni effettuate nel 2016 dal defunto che però ritiene invalide tanto da chiederne la pronuncia di nullità in un autonomo capo della domanda.
4.2. Della nullità del testamento del de cuius
pag. 8/12 Secondo la prospettazione attorea, il testamento redatto il 12 maggio 2014 da de cuius, con il quale quest'ultimo ha disposto delle sue sostanze nominando la convenuta erede universale, sarebbe nullo avendo lo stesso, in questo modo e tenuto conto della circostanza che nel 2016 lo stesso ha donato tutto il suo patrimonio alla , CP_1 aggirato le norme successorie al fine di evitare che la sua eredità andasse a favore degli eredi legittimi.
Ora volendo inquadrare l'eccezione di nullità denunciata in una categoria giuridica pare potersi fare applicazione, nel caso di specie, alla nullità per motivo illecito determinante ai sensi dell'art. 626 c.c.
Orbene, A norma dell'art. 626 c.c. il motivo illecito (perché contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon costume) rende nulla la disposizione testamentaria quando risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre”. La disposizione è analoga a quella in tema di donazione.
Dunque, i motivi di una disposizione solo quando siano manifestati e facciano parte dell'atto possono acquistare rilevanza giuridica.
Con specifico riferimento alla norma che qui interessa va ritenuto che non è necessario che il motivo sia espressamente indicato nell'atto dovendo, tuttavia, lo stesso, desumersi interpretando la volontà del donante risultante dall'atto.
Nella giurisprudenza di legittimità, sul punto, in epoca non recente si è affermato che
“L'art. 788 cod.civ. il quale, con norma analoga a quella dell'art. 626 in tema di testamenti, dispone che il motivo illecito rende nulla la donazione quando risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante alla liberalità, non postula necessariamente che il motivo sia indicato nell'atto, ma è necessario che il motivo possa desumersi interpretando la volontà del donante risultante dall'atto, potendo eventuali elementi interpretativi ricavabili "aliunde" soltanto confermare quanto già risulta dall'interpretazione dell'atto al fine di ricostruire pienamente la volontà del donante nella sua formazione. (Cass. Sez. 2, 06/03/1992, n. 2695, Rv. 476066 - 01).
Orbene, alcun motivo illecito è evincibile dal documento impugnato essendo solo prevista la nomina a erede universale della convenuta con raccomandazione, fatta alla stessa, di provvedere alle spese funebri, dovendosi inoltre rilevare che la previsione del rimedio giudiziale della riduzione delle disposizioni testamentarie o donative lesive della quota di legittima non siano nulle, ma eventualmente suscettibili di essere rese inefficaci a seguito dell'azione di riduzione.
La domanda deve dunque essere sul punto rigettata.
pag. 9/12 4.3. La domanda di nullità delle donazioni effettuate in vita dal de cuius a favore della convenuta Controparte_1
Gli attori chiedono che sia dichiarata la nullità delle donazioni fatte in vita dal de cuius
a favore di per difetto della forma. Controparte_1
Parte convenuta non contesta, per vero, neppure la domanda, limitandosi ad evidenziare che la nullità delle donazioni in parola “una volta dichiarata, comporta
l'acquisizione dei beni “donati” al patrimonio ereditario del de cuius ( Per_1
), come se non ne fossero mai usciti, con la conseguenza che detti beni (nella
[...] specie € 123.000,00) sarebbero, comunque, attribuiti alla SI.ra in forza CP_1 della sua nomina ad erede universale, che, come noto, fa sì che tutti i cespiti del de cuius, compresi quelli che erano fuoriusciti dal suo patrimonio per poi tornare a farne parte per effetto della nullità del negozio traslativo, diventino di proprietà del designato che ha accettato l'eredità”.
La domanda è fondata e come tale deve essere accolta.
Il testatore, infatti, nell'ottobre del 2016, ha trasferito alla convenuta la somma totale di
€ 123.000,00 a mezzo di due assegni circolari intestati appunto alla convenuta e tratti dal conto corrente intestato al de cuius.
Attraverso l'emissione degli assegni circolari in discorso risulta essersi perfezionato un negozio a titolo gratuito tra il de cuius e la convenuta, inquadrabile nella fattispecie della donazione, in virtù della quale si è realizzata un'attribuzione patrimoniale in favore della totalmente priva di controprestazione. CP_1
Come osservato da altra giurisprudenza di merito lo spirito di liberalità che caratterizza la donazione non s'identifica con uno specifico intento benefico o altruistico bensì con lo scopo obiettivo che si raggiunge attraverso la gratuita attribuzione di un bene al donatario (cfr. Trib. Mi 21.4.2011); ciò vale anche nella ipotesi in cui detta attribuzione concerna una somma di danaro di valore non modico - quale è quella in esame - e, come tale, non sussumibile entro la previsione deoll'art.783 c.c.
Trattasi di una donazione non eseguita nel rispetto della forma prescritta dall'art.782
c.c. e pertanto da dichiararsi nulla.
Alla declaratoria di nullità della donazione per difetto della forma essenziale consegue in capo alla donataria l'obbligo di ricostruire il patrimonio del donante (ovvero la massa ereditaria) attribuendo ad esso la consistenza che avrebbe avuto in assenza di quella donazione. Nella massa dei beni relitti dovrà quindi ritenersi compresa la somma di denaro di complessivi € 123.000,00.
pag. 10/12 4.3.1. La domanda di riduzione e reintegrazione della quota lesa
Stando al tenore letterale delle conclusioni rassegnate dagli attori nell'atto introduttivo del giudizio pare che gli stessi abbiano chiesto al Tribunale di disporre il reintegro della quota lesa mediante la sola riduzione della donazione.
Se così fosse la domanda non potrebbe essere accolta in quanto le donazioni riducibili sono solo quelle valide e non già quelle che, come nel caso di specie, siano affette da nullità, in particolare perché mancanti dei necessari requisiti formali.
Ed infatti il legittimario che per far valere il suo diritto alla quota di riserva chiede l'accertamento della nullità, per difetto dei requisiti di forma, di una disposizione non ha bisogno di esperire contestualmente la domanda di riduzione.
Se, infatti, la donazione è nulla non può entrare in gioco l'azione di riduzione, mentre l'accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dal patrimonio del defunto, senza che assumano rilevanza al riguardo né la qualifica del beneficiario apparente (di erede o di soggetto estraneo all'eredità) né l'eventuale mancanza dell'accettazione beneficiata.
Reputa il Collegio, tuttavia, che tenuto conto dell'intero contenuto dell'atto introduttivo del giudizio l'azione promossa dagli attori, nella rivendicata qualità di eredi totalmente pretermessi, meriti di essere qualificata in termini di azione di riduzione ex art. 554 c.c. poiché diretta a conseguire a ridurre l'istituzione testamentaria nei loro confronti.
Invero, compito esclusivo del giudice del merito è quello d'interpretare e qualificare la domanda giudiziale muovendo dai fatti addotti a sostegno della stessa e fermo il divieto di attribuire alla parte un “bene della vita” non richiesto e neppure virtualmente o implicitamente ricompreso nella domanda come formulata;
nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto delle domande sottoposte alla sua cognizione, il giudice non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al cd.
“contenuto sostanziale” della pretesa fatta valere, quale desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, ma tenendo altresì conto delle domande che risultino implicitamente proposte o necessariamente presupposte, in modo da ricostruire il contenuto e l'ampiezza della pretesa secondo criteri logici che permettano di rilevare l'effettiva volontà della parte in relazione alle finalità concretamente perseguite dalla stessa (cfr. Cass. 26.9.2011 n.19630).
Orbene, avendo gli attori assolto al proprio onere della prova e comprovato il loro rapporto di discendenza con il de cuius e la loro qualità di legittimari per pag. 11/12 rappresentazione, deve concludersi per la lesione della quota di legittima pari alla metà del patrimonio del . Per_1
Ed invero, gli odierni attori, per effetto della rappresentazione, sono divenuti legittimari per la quota di spettanza del padre che, ai sensi dell'art. 537 c.c. deve essere individuata nella misura di ½ del patrimonio del de cuius.
4.3.2. Ciò posto va dunque valutato il patrimonio relitto del de cuius.
Se del relictum fanno parte i 52,50 euro giacenti sul conto corrente del de cuius alla data della morte oltre ai 123.000,00 che, stante la nullità delle donazioni, devono ritenersi come mai usciti dal patrimonio ereditario, occorre verificare la sussistenza o meno delle passività per come denunciate.
Tale accertamento, tuttavia, impone la preventiva disamina della domanda, formulata da entrambe le parti dell'accertamento della natura dell'atto di rinuncia alla eredità del figlio premorto fatta nel 2016 dal e quindi della eventuale sua nullità. Tali Per_1 accertamenti, tuttavia, necessitano di ulteriori approfondimenti istruttori per i quali le parti, come da separata ordinanza, sono rimesse dinanzi al giudice istruttore.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda di nullità, per mancanza della forma solenne, delle donazioni effettuate da a favore della convenuta Persona_1 CP_1
del valore complessivo di € 123.000,00 attraverso i due assegni
[...] emessi il 24 ed il 26 ottobre del 2016;
- rigetta la domanda di nullità del testamento;
- provvede come da separata ordinanza per l'ulteriore prosieguo del giudizio;
- spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 8.4.2025
Il giudice ist. rel Il Presidente dott.ssa Irene Giamminonni dott. Pierfilippo Mazzagreco
pag. 12/12