Art. 3.
All'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1984, all'uopo utilizzando la voce "Aumento del contributo alla casa di riposo per musicisti Giuseppe Verdi".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1984, all'uopo utilizzando la voce "Aumento del contributo alla casa di riposo per musicisti Giuseppe Verdi".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.