Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/06/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE
DOTT. SSA SERENA BERRUTI GIUDICE REL. EST.
DOTT.SSA ENRICA NASTI GIUDICE ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 903/2025 R.G.A.C.,
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. GUADAGNINO SALVATORE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato in atti;
E
nato a [...] il [...], Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso congiunto, dall'Avv. GUADAGNINO SALVATORE, nel cui studio è elettivamente domiciliato;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi in epigrafe indicati hanno depositato ricorso congiunto al Tribunale di Benevento chiedendo pronunziarsi la cessazione effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 18 giungo 2005, in Benevento alle condizioni indicate nel ricorso.
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Il P.M., pur regolarmente notiziato del ricorso il 17 aprile
2025, non ha depositato le sue conclusioni.
Occorre prelminarmente rilevare che il mancato deposito di conclusioni da parte del P.M. non impedisce la pronuncia della sentenza, purchè lo stesso sia stato ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge
(sul punto cfr. Cass. n. 2381/2000).
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, si
è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n° 2, lett. b) della legge 1/12/1970, n° 898 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale di Roma (14 maggio 2015) nel procedimento di separazione consensuale terminato con decreto di omologa n.
16512/15 del 3 giugno 2015 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno concordato i patti di cui al ricorso congiunto, che qui devono intendersi integralmente richiamati.
Poiché i patti concordati non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi del figlio minore, ritiene il
Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
2 IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato, in data 18 giungo 2005 in Benevento (Registro atti di matrimonio del Comune di Benevento, Anno 2005, Parte II, N. 81,
Serie A) tra nata a [...] il 16 Parte_1 giugno 1977, e nato a [...] il 19 luglio Controparte_1
1978 alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile alla luce di quanto disposto dall'art. 152 septies disp. att. cpc;
-nulla per le spese.
Benevento, deciso nella camera di consiglio del 9 giungo 2025.
IL GIUDICE REL. - EST.
DOTT. SSA SERENA BERRUTI
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE
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