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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 21/10/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 824/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
CA PO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 824/2025 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. CARMEN BORGESE;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di
; CP_1
-resistente contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30.09.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- A seguito dell'espletamento dell'ATPO, incardinato per ottenere l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento della pensione o dell'assegno di cui agli artt. 12
o 13 L. 118/1971, nonché dei benefici previsti dall'art. 3, comma 3, di cui alla L. 104/1992, e, successivamente all'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e, quindi, nei termini dettati dall'art
445 bis c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU.
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1.1.- Pur correttamente evocato in giudizio, l' non si è CP_1 costituito, dovendosene dichiarare la contumacia.
2-. La domanda attorea è parzialmente fondata per le motivazioni dappresso indicate.
3.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non
è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l' ad avviare la contestazione. CP_1
4.- Nel merito, la CTU esperita in sede di ATPO aveva escluso la sussistenza dei presupposti sanitari utili al riconoscimento dei benefici anelati. Per tale ragione è stato ritenuto opportuno esperire una nuova CTU medico-legale che, invece, ha riconosciuto che la capacità lavorativa dell'istante è ridotta in misura pari all'85% dalla data della presentazione della domanda amministrativa (aprile 2024), ritenendo, pertanto, sussistente da tale data il presupposto sanitario utile per il riconoscimento del solo beneficio di cui all'art. 13 L.
118/1971, con esclusione della sussistenza dello status di handicap grave, di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992, nonché del requisito di cui all'art. 4 DL 5/2012.
La nuova perizia appare sostenuta da motivazione esauriente.
Nella specie, il consulente ha rilevato che “Dopo aver esaminato tutta la documentazione in mio possesso, dichiaro che il signor Parte_1
è affetto dalle seguenti infermità:
[...]
- Esiti di intervento per trombosi dell'arteria femorale sx, recidivata, in trattamento farmacologico, cardiopatia ipertensiva cod.
6446( anal.) 50 %
– pregresso intervento per colite ischemica angolo splenico del colon, infiammazione cronica del colon. cod. 6459( anal.) 30 %
– spondiloartrosi cervicale e lombare cod. 7010 40 %
- Sindrome depressiva reattiva cod. 2205 25 %
Utilizzando la formula “a scalare” di Balthazard, si ottiene una percentuale di invalidità pari al 85 %.
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Da quanto esposto posso affermare che il signor , “ Parte_1
è invalido in misura superiore al 74% ed inferiore al 99 % ( 85 % )”.
Egli è quindi da considerare NON INABILE.
Per quanto riguarda l'altro quesito che mi è stato posto, cioè se il periziando si trovi nella condizione di invalidità ai sensi dell'Art.
3, comma 3, della Legge n° 104/92, posso affermare che : “ la riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, del sig. Parte_1
, non è così grave da essere bisognevole di intervento
[...] assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione;
presenta però minorazioni che sono causa di difficoltà di integrazione tale da determinare un processo di svantaggio sociale.
Egli pertanto è da considerare portatore di handicap ai sensi dell'art.
3, comma 1, della Legge n°104/92.
Inoltre, alla luce di quanto descritto, posso affermare non possiede alcun requisito (menomazioni motorie o sensoriali) tra quelli di cui all'art. 4 DL N. 5 del 9-2-12.
Dagli atti presenti nel fascicolo risulta che il paziente, all'epoca della visita di revisione,( aprile 2024), presentava tutte le patologie che sono presenti al momento della visita cui ho sottoposto il periziando, e tutte presentavano la stessa gravità.
Pertanto ritengo che il signor abbia diritto Parte_1 all'indennità di accompagnamento, a partire dalla data della presentazione della domanda, e cioè da ” Persona_1
Pertanto, il consulente ha concluso ritenendo che parte ricorrente è inabile al lavoro in misura pari all'85%, conseguentemente sussistendo i presupposti per il riconoscimento in capo alla stessa dei requisiti sanitari richiesti dall'art. 13 L. 118/1971.
3.- Tenuto conto della parziale soccombenza, le spese di lite devono essere compensate in misura pari alla metà. Le restanti spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, in euro 1.450,00, comprensive della fase di ATPO, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c. Vanno,
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inoltre, poste a definitivo carico dell' le spese della consulenza CP_1 tecnica d'ufficio, liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA che parte ricorrente possiede il requisito sanitario per fruire dell'assegno di cui all'art. 13 L. 118/1971 dall'aprile del 2024;
CONDANNA l' alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese CP_1 di giudizio, che liquida in euro 1.450,00, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore del procuratore antistatario;
PONE definitivamente in capo all' le spese di CTU, liquidate con CP_1 separati provvedimenti.
Palmi, 21/10/2025
Il giudice
CA PO
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