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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/09/2025, n. 3248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3248 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 894/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaela Sorrentino ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 894/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 19/11/1976 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PIROZZI MIRELLA, Raffaele PACILIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA
RESISTENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
RESISTENTE non costituita
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente in epigrafe adiva il giudice del lavoro, chiedendo condannarsi il convenuto istituto al pagamento prestazione di cui al ricorso. CP_ L si è costituito e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo provveduto già al pagamento delle somme.
La cooperativa resistente non si è costituta.
1 Parte ricorrente, inoltre, con note depositate in data 21 luglio 2025, ha chiesto darsi atto del soddisfacimento della pretesa nel corso del giudizio, avendo ottenuto la liquidazione della prestazione in corso di causa;
ha chiesto quindi dichiararsi la cessazione della materia del CP_ contendere, con condanna alle spese della controparte
Nel merito, in ragione dell'intervenuto riconoscimento della prestazione invocata, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L'avvenuto riconoscimento del diritto avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina, infatti, la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Le spese di lite possono essere compensate, considerato il comportamento extraprocessuale tenuto dalla parte ricorrente (documentato dall'ente, cfr. allegati alla memoria di costituzione), che ha precluso un più celere adempimento da parte dell'ente.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- compensa le spese di lite con
- nulla nei rapporti con la cooperativa non costituita.
Si comunichi.
Il giudice
Raffaela Sorrentino
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaela Sorrentino ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 894/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 19/11/1976 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PIROZZI MIRELLA, Raffaele PACILIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA
RESISTENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
RESISTENTE non costituita
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente in epigrafe adiva il giudice del lavoro, chiedendo condannarsi il convenuto istituto al pagamento prestazione di cui al ricorso. CP_ L si è costituito e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo provveduto già al pagamento delle somme.
La cooperativa resistente non si è costituta.
1 Parte ricorrente, inoltre, con note depositate in data 21 luglio 2025, ha chiesto darsi atto del soddisfacimento della pretesa nel corso del giudizio, avendo ottenuto la liquidazione della prestazione in corso di causa;
ha chiesto quindi dichiararsi la cessazione della materia del CP_ contendere, con condanna alle spese della controparte
Nel merito, in ragione dell'intervenuto riconoscimento della prestazione invocata, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L'avvenuto riconoscimento del diritto avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina, infatti, la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Le spese di lite possono essere compensate, considerato il comportamento extraprocessuale tenuto dalla parte ricorrente (documentato dall'ente, cfr. allegati alla memoria di costituzione), che ha precluso un più celere adempimento da parte dell'ente.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- compensa le spese di lite con
- nulla nei rapporti con la cooperativa non costituita.
Si comunichi.
Il giudice
Raffaela Sorrentino
2