Articolo 4 della Legge 7 giugno 1977, n. 323
Articolo 3Articolo 5
Versione
5 luglio 1977
Art. 4.
Rimane fermo quanto disposto dall' articolo 267 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e dalle altre precedenti norme sulla provvista del vaccino antivaioloso e sulla vaccinazione in favore dei soggetti che volontariamente la richiedano.
Entrata in vigore il 5 luglio 1977