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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 25/08/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Viterbo
Sezione Fallimentare
N. R.G. 47/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
RA DD Presidente
DE TO CE
... CE ha pronunziato la seguente
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale di con sede in Viterbo, Via CP_1
TA LL 3, numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Viterbo e codice fiscale, P.IVA_1
letti gli atti relativi al procedimento n. 47/2025 proc. un. sul ricorso depositato dalla medesima società debitrice per l'apertura della propria liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
ritenuta la propria competenza, atteso che: 1) come comprovato in atti, sin dal 3 settembre 2014 la Guardia di Finanza ha accertato l'inesistenza, all'indirizzo di Roma,
Via B. Oriani n. 33, dichiarato quale sede legale della società debitrice, di segni esteriori indicativi di un'operatività aziendale e anche soltanto di dotazioni strumentali, prospettandosi, semmai, un semplice rapporto di domiciliazione presso uno studio professionale;
2) in conseguenza di detto accertamento, l'Amministrazione finanziaria
è risultata avere esercitato, senza apparente opposizione della società interessata, la facoltà di “stabilire il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle disposizioni dell'articolo precedente, nel comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attività ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa”, ai sensi dell'art. 59, comma 1, d.p.r. 29 settembre
1973, n. 600, fissandola in Viterbo;
3) escluso, in tal modo, di poter identificare, almeno con la decorrenza innanzi indicata, il centro degli interessi principali della società con la sede legale, le risultanze del Registro delle imprese e i contratti di cessione dei distinti rami di azienda del 23 novembre 2015 e del 28 giugno 2019 consentono di affermare che l'attività di impresa si è svolta, in concreto, già prima di allora, nel territorio del
Comune di Viterbo;
4) detti elementi, complessivamente, inducono a ritenere superata la presunzione di cui al terzo comma dell'art. 27 CCII e identificare in Viterbo il centro degli interessi principali del debitore;
5) sebbene, dunque, dal formale trasferimento della sede legale della società (17 febbraio 2025) non risulti decorso il termine di cui all'art. 28 CCII, tale accertamento vale a radicare la competenza del Tribunale;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
ritenuto che
risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della società debitrice come risulta dalla visura della Camera di Commercio prodotta dalla medesima;
rilevato che la società ricorrente non risulta, come dalla medesima prospettato, qualificarsi come “impresa minore”, per gli effetti di cui all'art. 2 co.1 lett. d) e all'art. 121 CCII;
ritenuto che
lo stato di insolvenza, prospettato dalla stessa società richiedente l'apertura della propria liquidazione giudiziale, trova conferma nelle risultanze dei bilanci depositati nonché di quello dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e della più recente situazione patrimoniale alla data del 31 marzo 2025, versati in atti, evidenzianti divario manifesto tra l'attivo patrimoniale e l'indebitamento complessivo;
P. Q. M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 40, 41, 49 e 121 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di con sede in Viterbo, CP_1
Via TA LL 3, numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Viterbo
e codice fiscale, P.IVA_1
NOMINA giudice delegato il dott. DE TO e curatore .dott. soggetto che Persona_1
alla luce dell'organizzazione dello studio (desumibile dalla proficua gestione di pregresse procedure fallimentari) e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina (non risulta allo stato pienamente funzionante ed accessibile il nuovo albo nazionale);
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con l. 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE il giorno 11.12.25... alle ore 10.30..., per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata esclusivamente con le modalità di cui all'art. 201 CII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con invio da un indirizzo di posta elettronica certificata;
DISPONE che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Viterbo, 18.8.25
Il CE est. Il Presidente
DE TO RA DD