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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/11/2025, n. 2081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2081 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4460/2024 R.G. trattenuto per la decisione in esito alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 06.10.2025
TRA
, C.F. , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Daniela Cozzolino (C.F.
) e presso il suo studio legale elettivamente domiciliata;
C.F._2
ricorrente
E
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
SS (C.F. , presso i cui uffici in Via dei Mille isol. 221, è ope C.F._3
legis domiciliato, resistente avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.10.2024, la ricorrente adiva l'intestato
Tribunale per ottenere il riconoscimento dello status di cittadina italiana iure sanguinis;
a tal fine, premetteva di essere diretta discendente del sig. Persona_1
cittadino italiano, nato ad [...] il [...]. Più precisamente, la richiedente esponeva: che il sig. emigrato in Brasile, non rinunciava alla Persona_1
cittadinanza italiana in favore di quella brasiliana;
che lo stesso, in data 03.02.1881, contraeva matrimonio con la sig.ra dalla cui unione Persona_2
nasceva, in data 07.03.1882, la sig.ra (anche conosciuta come Persona_3
o o;
che la stessa, in data Persona_4 Persona_5 Persona_6
11.02.1899, contraeva matrimonio con il sig. e che dalla predetta Parte_2
unione nasceva, in data 14.05.1907, la sig.ra che, in data Parte_3
30.04.1927, la sig.ra contraeva matrimonio con il sig. Parte_3 [...]
(in conseguenza del quale cambiava il proprio cognome in e che CP_2 CP_2
dalla loro unione nasceva, in data 30.04.1939, la sig.ra ; che Persona_7
quest'ultima, in data 02.05.1958, contraeva matrimonio con il sig. Parte_4
(in conseguenza del quale si chiamava ) e
[...] Parte_5
che dalla loro unione nasceva, in data 12.03.1959, il sig. ; che Persona_8
quest'ultimo, in data 25.01.1985, contraeva matrimonio con la sig.ra CP_3
(in conseguenza del quale si chiamava e
[...] Controparte_4
che dalla loro unione nasceva, in data 06.04.1990, l'odierna richiedente
[...]
Parte_1
Trattandosi di procedimento attinente allo status della persona, gli atti di causa venivano comunicati al Pubblico Ministero, che emetteva il visto.
Instaurato il contraddittorio, il si costituiva in giudizio per Controparte_1
il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato senza, tuttavia, contestare nel merito la domanda di parte avversa e rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore dell'odierna ricorrente. Parte resistente avanzava, altresì, richiesta di compensazione delle spese di lite, evidenziando la sua impossibilità ad applicare i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza italiana iure sanguinis, in assenza di un intervento del legislatore. All'udienza del 06.10.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, u.c., c.p.c.
Preliminarmente, va ritenuta la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano,
a far data dal 22.06.2022. Pertanto, essendo l'ascendente dell'odierna istante nato nel
Comune di Alì (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Deve, inoltre, ritenersi sussistente l'interesse ad agire, attesa l'impossibilità per la richiedente di ottenere il riconoscimento dello status di cittadina italiana iure sanguinis in via amministrativa.
Nel merito, va richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza. Innanzitutto, giova evidenziare come, in virtù dei principii di diritto internazionale stabiliti dagli artt. 1 e 2 della Convenzione de L'Aja del 12 aprile 1930, ratificata con legge 5 giugno 1934, "Spetta a ciascuno Stato determinare con la propria legislazione quali sono i suoi cittadini" e "Ogni questione relativa al possesso, da parte di un individuo, della cittadinanza di un determinato Stato deve essere risolta in conformità della legge di tale Stato", di talché i criteri volti all'acquisizione o alla perdita dello status civitatis devono essere individuati unicamente dal legislatore nazionale, non avendo alcuna rilevanza le scelte legislative compiute dai legislatori dei Paesi terzi, i quali possono decidere chi considerare
"proprio" cittadino, ma non possono condizionare le scelte legislative degli altri Stati.
Nel nostro ordinamento giuridico, l'iniziale assetto normativo in materia di cittadinanza risale al codice civile del 1865, i cui articoli da 1 a 15 ne regolavano l'acquisto e la perdita, prevedendo, nello specifico, che la cittadinanza si acquistasse per discendenza iure sanguinis dal figlio di padre cittadino e si perdesse per rinuncia o in forza dell'ottenimento di una cittadinanza straniera. Successivamente, è intervenuta la legge n. 555 del 1912, prima legge organica in materia di cittadinanza, che riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre. In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana. In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della
Costituzione. Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n.
87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n.
555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la
Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In tal senso, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data. Ai rapporti risalenti ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio
(precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto. La Suprema Corte, pur condividendo e riconoscendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, in base al quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme risalenti ad una epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, sostiene che il diritto di cittadinanza costituisca uno status permanente ed imprescrittibile e, di conseguenza, giustiziabile in ogni tempo;
ciò in forza dell'effetto dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, che perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che suddetto diritto è giustiziabile anche in caso di morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva la trasmissione dello status civitatis. Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre, Cass. n. 7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto. Infine, attualmente, la disciplina sulla cittadinanza nell'ordinamento italiano è affidata alla legge n. 91/1992, della quale meritano attenzione, in questa sede: l'art. 1, a mente del quale il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti ha diritto alla cittadinanza italiana se nasce sul territorio nazionale (iure sanguinis e iure soli); l'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze (principio, peraltro, già previsto dall'art. 3 della Convenzione de L'Aja del 1930); l'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno
1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile
1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Orbene, dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, debitamente tradotta ed apostillata, emerge che l'avo cittadino italiano emigrato in Persona_1
Brasile, non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo n. rilasciato dal Ministero della Giustizia e Sicurezza NumeroDiCartaIden_1
pubblica brasiliano, Segreteria Nazionale di Giustizia, Ufficio stranieri (v. allegato n.
4). Il sig. dunque, non avendo mai perso la cittadinanza italiana, l'ha Persona_1
trasmessa alla figlia , che, l'ha trasmessa alla figlia Persona_4 Persona_9
la quale, a sua volta, l'ha trasmessa alla figlia ,
[...] Parte_5 che l'ha trasmessa al figlio , il quale, infine, l'ha trasmessa alla figlia Persona_8
(ricorrente). Parte_1
È stato, dunque, documentalmente dimostrato il rapporto di discendenza plurigenerazionale che lega la richiedente all'ascendente italiano e l'assenza di eventi interruttivi, senza contestazioni da parte del resistente. CP_1
Per quanto fin qui ritenuto, in accoglimento della domanda, deve dichiararsi la trasmissione dall'avo italiano della cittadinanza iure sanguinis alla ricorrente
[...]
e disporsi l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte del Parte_1
. Controparte_1
Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite, attesa la natura del procedimento e la non opposizione di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4460/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
1. in accoglimento della domanda, dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
2. ordina al , e per esso all'Ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3. compensa le spese di lite.
SS, 18 novembre 2025
Il Giudice on.
(D.ssa Francescaromana Puglisi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Ilenia
Celesti, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Terza Sezione Civile del Tribunale di SS.
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4460/2024 R.G. trattenuto per la decisione in esito alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 06.10.2025
TRA
, C.F. , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Daniela Cozzolino (C.F.
) e presso il suo studio legale elettivamente domiciliata;
C.F._2
ricorrente
E
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
SS (C.F. , presso i cui uffici in Via dei Mille isol. 221, è ope C.F._3
legis domiciliato, resistente avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.10.2024, la ricorrente adiva l'intestato
Tribunale per ottenere il riconoscimento dello status di cittadina italiana iure sanguinis;
a tal fine, premetteva di essere diretta discendente del sig. Persona_1
cittadino italiano, nato ad [...] il [...]. Più precisamente, la richiedente esponeva: che il sig. emigrato in Brasile, non rinunciava alla Persona_1
cittadinanza italiana in favore di quella brasiliana;
che lo stesso, in data 03.02.1881, contraeva matrimonio con la sig.ra dalla cui unione Persona_2
nasceva, in data 07.03.1882, la sig.ra (anche conosciuta come Persona_3
o o;
che la stessa, in data Persona_4 Persona_5 Persona_6
11.02.1899, contraeva matrimonio con il sig. e che dalla predetta Parte_2
unione nasceva, in data 14.05.1907, la sig.ra che, in data Parte_3
30.04.1927, la sig.ra contraeva matrimonio con il sig. Parte_3 [...]
(in conseguenza del quale cambiava il proprio cognome in e che CP_2 CP_2
dalla loro unione nasceva, in data 30.04.1939, la sig.ra ; che Persona_7
quest'ultima, in data 02.05.1958, contraeva matrimonio con il sig. Parte_4
(in conseguenza del quale si chiamava ) e
[...] Parte_5
che dalla loro unione nasceva, in data 12.03.1959, il sig. ; che Persona_8
quest'ultimo, in data 25.01.1985, contraeva matrimonio con la sig.ra CP_3
(in conseguenza del quale si chiamava e
[...] Controparte_4
che dalla loro unione nasceva, in data 06.04.1990, l'odierna richiedente
[...]
Parte_1
Trattandosi di procedimento attinente allo status della persona, gli atti di causa venivano comunicati al Pubblico Ministero, che emetteva il visto.
Instaurato il contraddittorio, il si costituiva in giudizio per Controparte_1
il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato senza, tuttavia, contestare nel merito la domanda di parte avversa e rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore dell'odierna ricorrente. Parte resistente avanzava, altresì, richiesta di compensazione delle spese di lite, evidenziando la sua impossibilità ad applicare i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza italiana iure sanguinis, in assenza di un intervento del legislatore. All'udienza del 06.10.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, u.c., c.p.c.
Preliminarmente, va ritenuta la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano,
a far data dal 22.06.2022. Pertanto, essendo l'ascendente dell'odierna istante nato nel
Comune di Alì (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Deve, inoltre, ritenersi sussistente l'interesse ad agire, attesa l'impossibilità per la richiedente di ottenere il riconoscimento dello status di cittadina italiana iure sanguinis in via amministrativa.
Nel merito, va richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza. Innanzitutto, giova evidenziare come, in virtù dei principii di diritto internazionale stabiliti dagli artt. 1 e 2 della Convenzione de L'Aja del 12 aprile 1930, ratificata con legge 5 giugno 1934, "Spetta a ciascuno Stato determinare con la propria legislazione quali sono i suoi cittadini" e "Ogni questione relativa al possesso, da parte di un individuo, della cittadinanza di un determinato Stato deve essere risolta in conformità della legge di tale Stato", di talché i criteri volti all'acquisizione o alla perdita dello status civitatis devono essere individuati unicamente dal legislatore nazionale, non avendo alcuna rilevanza le scelte legislative compiute dai legislatori dei Paesi terzi, i quali possono decidere chi considerare
"proprio" cittadino, ma non possono condizionare le scelte legislative degli altri Stati.
Nel nostro ordinamento giuridico, l'iniziale assetto normativo in materia di cittadinanza risale al codice civile del 1865, i cui articoli da 1 a 15 ne regolavano l'acquisto e la perdita, prevedendo, nello specifico, che la cittadinanza si acquistasse per discendenza iure sanguinis dal figlio di padre cittadino e si perdesse per rinuncia o in forza dell'ottenimento di una cittadinanza straniera. Successivamente, è intervenuta la legge n. 555 del 1912, prima legge organica in materia di cittadinanza, che riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre. In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana. In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della
Costituzione. Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n.
87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n.
555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la
Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In tal senso, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data. Ai rapporti risalenti ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio
(precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto. La Suprema Corte, pur condividendo e riconoscendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, in base al quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme risalenti ad una epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, sostiene che il diritto di cittadinanza costituisca uno status permanente ed imprescrittibile e, di conseguenza, giustiziabile in ogni tempo;
ciò in forza dell'effetto dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, che perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che suddetto diritto è giustiziabile anche in caso di morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva la trasmissione dello status civitatis. Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre, Cass. n. 7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto. Infine, attualmente, la disciplina sulla cittadinanza nell'ordinamento italiano è affidata alla legge n. 91/1992, della quale meritano attenzione, in questa sede: l'art. 1, a mente del quale il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti ha diritto alla cittadinanza italiana se nasce sul territorio nazionale (iure sanguinis e iure soli); l'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze (principio, peraltro, già previsto dall'art. 3 della Convenzione de L'Aja del 1930); l'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno
1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile
1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Orbene, dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, debitamente tradotta ed apostillata, emerge che l'avo cittadino italiano emigrato in Persona_1
Brasile, non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo n. rilasciato dal Ministero della Giustizia e Sicurezza NumeroDiCartaIden_1
pubblica brasiliano, Segreteria Nazionale di Giustizia, Ufficio stranieri (v. allegato n.
4). Il sig. dunque, non avendo mai perso la cittadinanza italiana, l'ha Persona_1
trasmessa alla figlia , che, l'ha trasmessa alla figlia Persona_4 Persona_9
la quale, a sua volta, l'ha trasmessa alla figlia ,
[...] Parte_5 che l'ha trasmessa al figlio , il quale, infine, l'ha trasmessa alla figlia Persona_8
(ricorrente). Parte_1
È stato, dunque, documentalmente dimostrato il rapporto di discendenza plurigenerazionale che lega la richiedente all'ascendente italiano e l'assenza di eventi interruttivi, senza contestazioni da parte del resistente. CP_1
Per quanto fin qui ritenuto, in accoglimento della domanda, deve dichiararsi la trasmissione dall'avo italiano della cittadinanza iure sanguinis alla ricorrente
[...]
e disporsi l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte del Parte_1
. Controparte_1
Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite, attesa la natura del procedimento e la non opposizione di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4460/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
1. in accoglimento della domanda, dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
2. ordina al , e per esso all'Ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3. compensa le spese di lite.
SS, 18 novembre 2025
Il Giudice on.
(D.ssa Francescaromana Puglisi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Ilenia
Celesti, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Terza Sezione Civile del Tribunale di SS.