Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/04/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4560/2023 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 18/04/2025, nella SEZIONE PRIMA civile del Tribunale di Potenza, all'udienza del Giudice dott.ssa Giulia Volpe, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- APPELLANTE
E
Controparte_1
- APPELLATO
Hanno depositato note scritte:
l'Avv.. PAZZAGLIA ANTONIO, per l'attore il quale conclude riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi chiedendone l'accoglimento.
l'Avv. SANTORO MELANIA per il convenuto, la quale conclude riportandosi a tutti i propri atti chiedendone l'accoglimento.
La discussione della causa avviene ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art.434 c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Auto- rizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla rac- colta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Giulia Volpe, pronunzia la seguente
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ai sensi dell'art. 434 c.p.c. nella causa iscritta al n. 4560/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla Largo Parte_1 P.IVA_1
Amilcare Ponchielli n.6 00198 Roma Italia presso lo studio dell'Avv. PAZZA-
GLIA ANTONIO (c.f.: ) dal quale è rappr.to/a e difeso/a C.F._1
in virtù di procura agli atti
- APPELLANTE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla Controparte_1 C.F._2
presso lo studio dell'Avv. SANTORO MELANIA (c.f.: C.F._3
dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura agli atti
- APPELLATO
OGGETTO: Codice della Strada.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in appello tempestivamente depositato, parte appellante ha impugna- to la sentenza del Giudice di Pace di n. 523/2023 pubblicata in data Pt_1
4.05.2023 non notificata emessa all'esito del giudizio recante n.r.g. 498/2023 (v. all. A) avente ad oggetto l'impugnativa dei verbali di contestazione di violazione del Codice della Strada n. VX118561 n. reg. 66993/2022 e n. VX118943 n. reg. 67375/2022 (v. doc. 4, fascicolo I grado). censurando con un motivo di impugna- zione sostanzialmente unitario l'errata applicazione della normativa del Codice della Strada ed annessi regolamenti at-tuativi in punto di approvazione ed omo- logazione dei dispositivi preposti alla captazione della velocità delle autovetture, ai sensi degli articoli 142 co 6 e 8 del Codice della Strada.
Si costituiva tempestivamente la società appellata, insistendo per l'inammissibilità e l'infondatezza dell'impugnazione proposta.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e l'avvenuta acquisizio-ne del fascicolo di primo grado la causa, di natura interamente documentale, veniva quindi rinviata per discussione in modalità cartolare all'udienza odierna del
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18.04.2025.
Venendo al merito dell'impugnazione proposta, si rileva in proposito che:
- l'art. 45 C.d.S., comma 6, prevede che "Nel regolamento sono precisati i segna- li, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regola- zione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automati- co delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fab- bricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geo- metriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di appro- vazione";
- il codice della strada richiama dunque espressamente il regolamento quale fonte per stabilire quali apparecchiature siano soggette ad approvazione e quali ad omologazione, nonché le relative modalità e procedure;
- di ciò si deve tenere conto anche nella valutazione della rilevanza della previ- sione di cui all'art. 142 C.d.S., come sarà successivamente esposto;
- è quindi necessario esaminare le norme regolamentari che disciplinano la ma- teria;
- affrontando l'argomento relativo ai limiti di velocità, l'art. 345 reg es. C.d.S., comma 2, prevede che le singole apparecchiature destinate a controllare l'os- servanza dei limiti di velocità "devono essere approvate dal ministero dei lavori pubblici";
- l'art. 192, comma 1 reg. es. prevede che "Ogni volta che nel codice e nel pre- sente regolamento è prevista la omologazione o la approvazione di segnali, di di- spositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento au- tomatico delle violazioni alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant'altro previsto a tale scopo, di competenza del Ministero dei lavori pubbli- ci" l'interessato deve "dimostrare l'utilità e l'efficienza dell'oggetto di cui si chie- de l'omologazione o l'approvazione e presentando almeno due prototipi dello stesso"; dunque, sia l'omologazione che l'approvazione si riferiscono ai prototipi che devono essere presentati all'esame tecnico del Ministero;
- l'art. 192, comma 3 Reg. Es. prevede che "L'Ispettorato... accerta... la rispon- denza e l'efficacia dell'oggetto di cui si chiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo";
- diversamente, l'art. 192, comma 3 Reg. Es. stabilisce che "Quando trattasi di ri- chiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo"; nella fattispecie in esame non viene allegata dal-le parti e non risulta la circostanza che il Regolamento disciplini direttamente le ca- ratteristiche principali dell'oggetto dell'esame ministeriale;
- l'art. 192, comma 4 Reg. Es. prevede che "Nei casi di omologazione o di ap- provazione di prototipi, il Ministero dei lavori pubblici autorizza il richiedente al- la produzione e commercializzazione del prodotto"; ciò a conferma del fatto che anche l'approvazione si riferisce ai prototipi e che non è pertanto dirimente il rife- rimento di cui all'art. 345, comma 2 Reg. Es. alle "singole apparecchiature" og-
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getto di approvazione;
- pertanto, pur nella diversità dei presupposti per poter procedere all'omologa- zione o all'approvazione dei prototipi delle apparecchiature, non risulta che nella fattispecie in esame vi sia la necessità di procedere all'omologazione;
- ciò fermo restando che l'art. 345 reg. es. C.d.S., come sopra evidenziato, ritiene sufficiente l'approvazione delle apparecchiature;
- non è inoltre irrilevante, a fini interpretativi, l'esame dell'art. 201 C.d.S., com- ma 1 ter, seconda parte, che prevede che "Nei casi previsti del comma 1 bis, lett. b), J) e g), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completa- mente automatico"; in tale disposizione dunque si trattano in modo analogo l'o- mologazione e l'approvazione degli strumenti finalizzati, tra l'altro, all'accer- tamento della violazione nel caso di cui alla lett. f), che a sua volta si riferisce all'accertamento "effettuato con i dispositivi di cui del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2002, n. 168 e suc- cessive modificazioni", cioè anche all'accertamento delle infrazioni ai limiti di velocità;
- l'art. 142 C.d.S., comma 6, dispone che per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità "sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchia-ture debitamente omologate"; tuttavia, ciò vale "anche per il calcolo della velo-cità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cro- notachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali"; si tratta pertanto di un ambito di accertamenti specifico e diverso da quello relativo all'osservanza dei limiti di velocità nelle strade urbane, come nel caso in esame in questa sede;
l'uti- lizzo del termine "anche", che precede l'indicazione di tale ambito di appli- cazione, è del tutto generico e non è tale da consentire la disapplicazione delle norme precedentemente richiamate e contenute nel Regolamento di Esecuzione, che hanno natura speciale e alle quali l'art. 45 C.d.S., comma 6, fa espresso ed esclusivo rinvio;
si osserva inoltre che l'art. 142 C.d.S., comma 6, nella sua parte finale, a sua volta rinvia al Regolamento ("...come precisato dal regolamento"), dunque nuovamente all'art. 345 reg. Ees. C.d.S.; tale norma, da un lato, al com- ma 3 prevede che il controllo dell'osservanza dei limiti di velocità possa essere "anche effettuato, ai sensi dell'art. 142 C.d.S., comma 6, attraverso le annotazio- ni cronologiche...", contribuendo in tal modo a chiarire a cosa si riferisca l'art. 142 C.d.S., comma 6; dall'altro, al comma 2 richiama il concetto di approvazio- ne.
L'insieme delle norme richiamate consente dunque di concludere che:
- omologazione e approvazione costituiscono l'esito di procedimenti diversi;
- la differenza tra gli stessi non esclude in sé la possibilità di avvalersi dell'uno o dell'altro ai fini del controllo in merito al rispetto dei limiti di velocità;
- il Regolamento di Esecuzione consente l'utilizzo di apparecchiature oggetto di approvazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici.
Sotto questo profilo, non possono avere un'influenza sul piano interpretativo - a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circola-ri
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ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possi-bile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un ap-proccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo. ( cfr Cassazione civile sez. II, 18/04/2024, (ud. 29/02/2024, dep. 18/04/2024), n.10505 )
Pertanto, l'appello è infondato e meritevole di rigetto, con conseguente confer- ma integrale della sentenza impugnata.
La sussistenza di orientamenti non univoci sulla questione in sede di primo gra- do consente la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronuncian- do, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l' appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugna- ta.
- Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Potenza, lì 18.04.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe )
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