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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/04/2025, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Dora Alessia Limongelli, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 5607/2023 R.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto
“appello a sentenza del giudice di pace in materia di responsabilità extracontrattuale” e vertente:
TRA
giusta fusione per incorporazione della già Parte_1 CP_1
cfr. all. 1) con sede legale in 00144 Roma alla Piazza Controparte_2
Guglielmo Marconi 25 – P.IVA , in persona del procuratore speciale, dott. P.IVA_1 Pt_2
elettivamente domiciliato in 80012 Calvizzano (NA) alla Via Roma n.ro 9, nello
[...] studio dell'Avv. Marco Paolone , CF. dal quale viene rappresentato e C.F._1 difeso in virtù di procura alle liti apposta in calce alla copia dell'atto di citazione;
- APPELLANTE
E
, Cod. Fis : , nato a [...] Controparte_3 CodiceFiscale_2
in data 21.05.1988 e residente in [...], elett.te dom.to in Via
Nicola Capasso 31 Mugnano di Napoli – 80018 e/o C.so A.G. Campano n. 426 - 80014
Giugliano in Campania (NA), nello studio dell'Avv. Michele De Lise ( C.F._3
), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione notificato
[...]
all'Avv.to Tullio D'Alessio nato a [...] in data [...], ed ivi residente alla Parte_3
Via E. De Amicis n. 8, Codice Fiscale : elett.te dom.to in Via Nicola CodiceFiscale_4
Capasso 31 Mugnano di Napoli – 80018 e/o C.so A.G. Campano n. 426 - 80014 Giugliano in
Campania (NA), nello studio dell'Avv. Michele De Lise ( ), che lo CodiceFiscale_3
rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione notificato all'Avv.to Tullio
D'Alessio.
- APPELLATI nato in 80014 Giugliano in [...] il [...] C.F. Controparte_4
ed ivi residente a[...]; C.F._5
- APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI : come da note in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (già Parte_1 [...]
proponeva appello avverso la sentenza n. 2558/2023 depositata il Controparte_2
6.04.2023, con la quale il Giudice di Pace di Marano di Napoli accoglieva la domanda di risarcimento dei danni proposte da (attore) e Controparte_3 Parte_3
(interventore) occorsi alle autovetture Fiat modello 500 X targato FE391FV e Lancia modello
Musa targata DZ349WZ, di proprietà degli istanti nel sinistro stradale avvenuto il 10/06/2018, alle ore 12,00 circa, in località Napoli, e precisamente all' Asse Mediano –Uscita Scampia, per esclusiva responsabilità del conducente della Fiat modello 500 L targata EN794SS di proprietà di e assicurata con che tamponava la Fiat 500X sul lato Controparte_4 Controparte_5
posteriore facendogli perdere il controllo e sospingendola con la parte anteriore, contro la posteriore della Lancia Musa.
A fondamento del gravame, l'appellante poneva i seguenti motivi 1) improcedibilità della domanda formulata dal sig. per violazione dell'art. 148, co. 3° d.lgs Parte_3
209/2005; 2) violazione della l.57/2001 in combinato disposto con l'art. 22 l.990/69, così come novellati dagli artt. 141, 143, 145, 148 e 149 d.lgs. 209/2005; 3) improcedibilità delle domande formulate dai sigg. ri e per violazione dell'dell'art. 135 Controparte_3 Parte_3
del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, così come modificato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 (entrata in vigore 29/08/2017); 4) omessa motivazione della sentenza in relazione alla prova testimoniale e violazione dell'art. 132 comma ii° n. 4 c.p.c. con seguente nullità della sentenza ex art. 161 comma ii° c.p.c.; 5) nullità della ctu ed omessa pronuncia in merito alle censure mosse dalla alla c.t.u.- Controparte_6 dell'art. 132 comma ii° n. 4 c.p.c. con conseguente nullità della sentenza ex art. 161 comma ii°
c.p.c. ; 6) non debenza del danno da fermo tecnico;
7) carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti - mancata prova della perdita patrimoniale per alienazione del veicolo;
8) non debenza degli interessi legali per la posizione di 9. mancata valutazione Parte_3
complessiva di tutti gli elementi di causa;
10) riforma del capo relativo alle spese di lite.
Poste tali premesse, l'appellante chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: In via preliminare: 1) dichiarare l'ammissibilità, tempestività e procedibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 c.p.c.; 2) dichiarare la nullità della sentenza numero 2558/2023resa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli, dott. Chiacchio, ex artt. 161 comma 2 c.p.c. e 132 comma II° n.
4 c.p.c. per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto;
In via principale e nel merito:
3) accogliere il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2558/2023 emessa dall'Ufficio del GdP di Marano di Napoli, Giudice Dott. Chiacchio Vito, nell'ambito del giudizio N.R.G. 9894/2020, depositata in cancelleria in data 06/04/2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si ritengono per integralmente riportate e trascritte e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale di Napoli Nord, alla stregua dei motivi di appello esposti nel presente atto, delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, delle violazioni di legge denunziate e loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
4) in via gradata, nella deprecata e non creduta ipotesi in cui dovessero ritenersi in qualche modo superate tutte le assorbenti eccezioni sollevate e Codesto Autorevole
Tribunale, in funzione di Giudice della revisio prioris istantiae, dovesse addentrarsi nell'esame del merito della vicenda, si chiede, previa declaratoria della nullità delle operazioni peritali celebrate in prime cure, disporsi la integrale rinnovazione delle stesse, mediante la nomina di un consulente tecnico particolarmente esperti in materia, ai quali sottoporre, ove ritenuto, tra gli altri, i rilievi critici svolti dal CTP di in prime cure, chiedendo che si CP_7
pronuncino sui quesiti che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di sottoporre loro. 5) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio in favore della In subordine 6) CP_7
riformare in parte qua la sentenza gravata, riducendo il quantum di cui alla statuizione nella misura ritenuta di giustizia per tutti i fondati, gravi e rilevanti motivi di appello esposti nel corpo del presente atto;
7) riformare in parte qua la sentenza gravata, riducendo il governo delle spese del primo grado nella misura ritenuta di giustizia alla luce dell'effettivo ammontare del condannatorio e tenuto conto dei valori medi di cui al DM 55/2014 (vigenti all'epoca dei fatti) senza alcuna immotivata maggiorazione, per tutti i gravi, fondati e rilevanti motivi di appello esposti nel corpo del presente atto;
8) per effetto dei capi che precedono, a seguito del pagamento della sentenza n.ro 2558/2023, condannare i Sigg.ri , Controparte_3 Parte_3 e l'Avv Tullio D'Alessio alla restituzione delle somme percepite in attuazione della
[...]
citata sentenza n. 2558/2023 in favore della CP_7
Si sono costituiti in giudizio e deducendo Controparte_3 Parte_3
preliminarmente l'inammissibilità ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. dell'appello nonché
l'infondatezza di tutti i motivi di gravame, chiedendone il rigetto e la integrale conferma della sentenza di primo grado.
Non si è costituito, neppure nel presente grado di giudizio, e va pertanto Controparte_4
dichiarato contumace.
In via pregiudiziale, deve rilevarsi l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc in quanto, l'appellante ha indicato, per un verso, le parti del provvedimento impugnate circoscrivendo oggettivamente l'ambito del gravame, in maniera tale da rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza impugnata, che non siano divenute espresso oggetto di appello e per altro verso le modifiche richieste censurando la ricostruzione in fatto operata dal giudice di prime cure ed evidenziando gli errori in cui quest'ultimo sia incorso e prospettando conseguentemente la propria ricostruzione fattuale. Infine, l'appellante ha argomentato circa la rilevanza dell'errore commesso dal giudice di primo grado sulla correttezza della decisione del caso concreto.
Non ricorre, neppure, l'ipotesi di inammissibilità prevista dall'art. 348 bis cpc poiché
l'operatività della norma deve essere riservata ai casi in cui i motivi di appello si presentano come palesemente infondati e nel caso in esame non ricorre l'evocata evidenza, poiché gli elementi acquisiti al giudizio potevano essere apprezzati in maniera tale da condurre alla decisione assunta dal giudice di pace, ma erano tali da rendere possibile anche una loro diversa lettura, quella proposta con i motivi di appello.
Sempre in via preliminare, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336
c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
L'appello è fondato e va accolto per quanto di seguito osservato.
Quanto al profilo della proponibilità delle domande di risarcimento, le missive di costituzione in mora risultano redatte in osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dal comma 1 dello stesso art. 148 del Decreto Legislativo 7 settembre 2006, n. 209, con la conseguenza che l'impresa di assicurazioni è stata posta in condizioni di istruire la richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni avanzata da attore e interventore (cfr. in tal senso, Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2011, n. 9912). Del resto, secondo condivisibile opinione della giurisprudenza di merito (Tribunale di Palermo, sez. dist. di Bagheria (PA), 23 aprile 2012, n. 43), “l'incompletezza non sia espressamente prevista dall'art. 145 cod. ass. come causa d'improponibilità della domanda.
Difatti, tale disposizione detta in capo al danneggiato un onere di osservanza in ordine a
“modalità e contenuti” previsti dall'art. 148. Ora, é vero che l'art. 148 contiene l'elenco dei dati da comunicare all'assicuratore; ma è anche vero che, quanto alle modalità, tale norma al comma
5 statuisce che in caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione debba richiedere al danneggiato le necessarie integrazioni, ed in tal caso i termini entro cui l'assicuratore dovrà presentare una proposta, decorreranno nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi. Da ciò consegue che il combinato disposto di cui agli art. 145 e 148 cod. ass., ha ampliato la portata della condizione di proponibilità precedentemente prevista dall'art. 22 della l. n. 990/69, ma non tanto in senso oggettivo, bensì in senso soggettivo, richiedendo una partecipazione attiva dell'assicurazione, il cui comportamento non può essere inerte, dovendo senz'altro conformarsi ai parametri della buona fede precontrattuale rilevante ex artt.
1337 c.c.”.
Tali principi devono senza dubbio ritenersi recepiti dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato un principio speculare nei riguardi dell'onere di collaborazione gravante sul danneggiato: In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, a norma dell'art. 145 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 l'azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 cod. civ.) e buona fede (art. 1375 cod. civ.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni private (Cass. civ. ordinanza n.
1829/2018).
La proponibilità della domanda risarcitoria, perciò, è legata ad un presupposto formale - la trasmissione di una richiesta contenente elementi (indicati nell'art. 148 Codice delle assicurazioni private) sufficienti a permettere all'assicuratore di «accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta» (in proposito, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del
30/09/2016, Rv. 642619-01) - ma anche ad un requisito sostanziale: poiché «la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175
c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.)» (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, in motivazione), il danneggiato è tenuto a collaborare con l'assicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate a una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea ad evitare il giudizio (alla «concreta praticabilità di una offerta congrua, meglio realizzabile (e non pretestuosamente eludibile)» fa riferimento Cass., Sez. 3, Sentenza
n. 18940 del 31/07/2017, in motivazione;
Corte Cost., 3 maggio 2012, n. 111, pone in relazione
«l'onere di diligenza, a suo carico [del danneggiato], con l'obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore, il quale, proprio in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria, non potrà agevolmente o pretestuosamente disattenderla, essendo tenuto alla formulazione di una proposta adeguata nel quantum»).
Nella specie, possono ritenersi assolti sia il requisito formale che sostanziale ai fini della proponibilità della domanda ai sensi dell'art 145 e 148 Codice Assicurazioni da parte CP_3
, né del resto, risulta che il danneggiato non abbia ottemperato ad una richiesta
[...] dell'impresa assicurativa di necessaria integrazione della richiesta incompleta ai sensi dell'art
148 comma 5 del Codice di Assicurazione ovvero non abbia consentito all'impresa assicuratrice di ispezionare il veicolo.
Al contrario, può trovare pieno accoglimento l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale per ingiustificato rifiuto di di consentire l'ispezione del veicolo, Parte_3
sollevata dalla convenuta compagnia, poiché dalle risultanze dei documenti depositati in atti si evince che nonostante i ripetuti tentativi di contatto e solleciti a mezzo pec (cfr. ricevute pec dell'invito a perizia del 17.5.2019 e 2.7.2010) con il procuratore dell'interventore, non veniva comunicata da parte di quest'ultimo la data in cui era possibile effettuare l'ispezione e pertanto l'assicurazione non formulava alcuna offerta risarcitoria.
In definitiva appare in tutta evidenza la contrarietà del comportamento dell'interventore ai principi di buona fede e correttezza, extraprocessuale e processuale, dovendo tale condotta censurarsi in condivisione del principio espresso dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 1829 del 25 gennaio 2018, secondo cui “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, a norma dell' art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005, non può essere proposta azione risarcitoria dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del medesimo Codice della assicurazioni private”. Tale pronuncia veniva emessa in riferimento ad un caso del tutto analogo a quello oggetto di causa e, nell'interpretazione fornita dagli ermellini, trova piena applicazione l'art. 145 del Codice delle assicurazioni private, il quale manifesta anche un intento deflattivo, essendo palese la finalità di ottimizzazione del contenzioso giudiziario. La meta individuata dalla legislazione de qua, infatti, si concretizza nel procedimento regolato all'art. 148 del Codice delle assicurazioni private che, nel disporre un intervento operativo della compagnia nella fase della trattativa precedente a qualsiasi controversia giudiziaria, si incentra su una risoluzione bonaria e preventiva rispetto alla causa civile.
In accoglimento del primo motivo di appello, va dichiarata l'improponibilità della domanda proposta da Parte_3
Con riferimento alla posizione di , non risulta fondata la censura di Controparte_3
improcedibilità della domanda per mancata indicazione del nominativo del teste nella missiva di messa in mora in violazione dell'art. 135 del codice delle assicurazioni private. Ed invero,
l'art 135 comma 3 bis D.LGS. 209/2005, introdotto dalla legge 124/2017 in caso di sinistri con soli danni a cose prevede che l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare già in fase stragiudiziale, attraverso l'indicazione nella denuncia di sinistro, ovvero nel primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione. In mancanza di indicazione dei testimoni negli atti suddetti, sarà onere dell'impresa di assicurazione farne espressa richiesta all'assicurato, con avviso delle conseguenze processuali della mancata risposta (ossia l'inammissibilità della prova per testi).
Ebbene, va a riguardo in primo luogo chiarito che ai sensi dell'art 135 cod. ass. conseguenza della mancata indicazione dei testimoni è l'inammissibilità della prova e non l'improcedibilità della domanda (comma 3 -ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione).
Nel caso che qui ci occupa, nella richiesta di risarcimento non è fatta alcuna menzione della presenza di testi sul luogo del sinistro, per cui la compagnia assicuratrice avrebbe dovuto richiedere tale integrazione all'assicurato, per cui non può farsi discendere la conseguenza della inammissibilità della prova testimoniale.
Non si verte infatti nella diversa ipotesi in cui emerga inequivocabilmente dalla richiesta di risarcimento l'assenza di testimoni, eventualità che rende superflua la richiesta di chiarimenti
(cfr. Sent. Tribunale Reggio Emilia sez. II, n.ro 1163 del 09/11/2022).
Risultano invece fondati motivi di gravame relativi all'erronea valutazione della prova e delle risultanze della CTU 4) e 5) per i profili di seguito evidenziati.
Ebbene, nella specie, pur avendo il teste confermato la dinamica del sinistro Testimone_1
descritto in citazione, rendeva una deposizione lacunosa e generica con riferimento alla tipologia di danni riportati dall'autoveicolo attoreo e dagli altri veicoli convolti. In effetti, a riguardo, vi è proprio un chiaro difetto di allegazione, atteso che nell'atto di citazione (ma anche nella comparsa di intervento) l'istante si limitava a dedurre che l'autovettura di proprietà all'epoca del sinistro “riportava danni alla parte anteriore e alla parte posteriore” (…) “corrispondenti a quelli indicati nella documentazione fotografica, descritti e quantificati analiticamente nell'allegata perizia tecnica” senza, però, descrivere minimamente gli stessi e richiamando genericamente un preventivo prodotto in atti che, in quanto semplice allegazione difensiva, non appare idonea di per sé a dimostrare gli stessi (cfr. Cass.
16552/2015).
Il testimone, al riguardo, ha riferito che la 500X riportava danni alla parte posteriore paraurti portellone fanaleria posteriore mentre alla parte anteriore cofano griglia fari paraurti e ho visto anche l'airbag (…) e la lancia Musa “danni alla parte posteriore portellone paraurti mentre alla parte anteriore cofano griglia paraurti fari e gli airbag.”, senza chiarire né la tipologia degli stessi (graffi, ammaccature, rotture…), né l'entità dei medesimi limitandosi a riconoscere le foto che ritraggono le autovetture con danni in atto non sul luogo del sinistro e nella posizione statica post urto (con la conseguenza che le riproduzioni fotografiche non sono state effettuate nell'immediatezza dell'evento), bensì in luoghi differenti.
In proposito, deve certamente condividersi il principio del tutto ragionevole per cui il giudice che ritenga che il testimone abbia omesso di riferire su circostanze fondamentali della causa è tenuto in sede di escussione, a formulargli specifiche domande di chiarimento. Se, dunque, un testimone nulla riferisce su circostanze rilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda, ma che non hanno formato oggetto dei capitoli ammessi, il giudice non potrà ritenere non provata una circostanza di fatto sulla quale il testimone non abbia riferito alcunché, o rigettare la domanda in quanto la dichiarazione resa è lacunosa e carente su circostanze non rientranti nei capitoli a questi formulati, se alcuna domanda in merito gli è stata formulata al teste. In tal senso, si è espressa la giurisprudenza di legittimità: “Se infatti il giudice ritiene decisiva la conoscenza d'una circostanza di fatto sulla quale il testimone non era formalmente chiamato a riferire (perché non compresa nei capitoli ammessi), l'ordinamento gli accorda il potere di rivolgere al testimone “tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti” (art. 253, comma 1,
c.p.c.), come pure di richiamare il testimone già escusso (art. 257 c.p.c.). Da queste norme (e da molte altre) si ricava il principio che il giudice di merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo e partecipe dell'escussione testimoniale, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere in primo luogo di sondare con zelo l'attendibilità dei testimone, ed in secondo luogo di acquisire dal testimone (vuoi con le domande di chiarimento, vuoi incalzandolo, vuoi contestandogli contraddizioni tra quanto dichiarato ed altre prove già raccolte) tutte le informazioni ritenute indispensabili per una giusta decisione. Quel che invece il giudice di merito non può fare, senza contraddirsi, è da un lato non rivolgere al testimone nessuna domanda a chiarimento e non riconvocarlo;
e dall'altro ritenere lacunosa la testimonianza perché carente su circostanze non capitolate, e sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire” (Cassazione civile, sez. III 24 settembre 2015,
n.18896).
Tuttavia, nel caso che qui ci occupa, era indubbiamente oggetto dei capitoli di prova ammessi la circostanza relativa alla natura e ubicazione dei danni.
Tale dato, valutato unitamente alla impossibilità di accertamento circa la sussistenza della compatibilità tra i danni all'autovettura e la dinamica, non avendo l'ausiliario potuto effettuare il confronto tra i veicoli (anche quelli dell'attore venduto prima dell'introduzione della domanda e dell'interventore venduto in pendenza di giudizio) mai sottoposti al suo esame, induce il Tribunale a ritenere non dimostrata la sussistenza del nesso causale tra i danni e la dinamica descritta.
Difatti, l'omesso esame del veicolo attoreo (e dell'interventore), oltre a precludere al c.t.u., nominato a tale scopo, la verifica circa la compatibilità dei danni con il sinistro denunciato, ha impedito al tecnico di verificare l'eventuale preesistenza di danni al mezzo e, conseguentemente, l'accertamento circa la sussistenza dei danni lamentati. Né a tale carenza può sopperirsi attraverso l'esame del materiale fotografico in atti, solo genericamente riconosciuto dalla teste.
La mancata conoscenza a mezzo dell'indagine tecnica dei predetti dati è ascrivibile a carenze allegative e probatorie imputabili a parte attrice (e interventrice), la quale ha descritto genericamente i danni riportati e non ha dimostrato che i danni di cui ha chiesto il ristoro siano conseguenza del sinistro.
Va richiamato il principio statuito dalla S.C., con sentenza n. 3086/2007, secondo il quale:
“anche in tema di risarcimento del danno da responsabilità aquilana occorre che sia provata l'esistenza di questo danno di cui si chiede il risarcimento, non potendo ritenersi che il danno sia in re ipsa, cioè coincida con l'evento, poiché il danno risarcibile è pur sempre un danno conseguenza anche nella responsabilità aquilana, giusti i principi di cui agli articoli 1223 e 2056 del c.c., e non coincide con l'evento, che è invece un elemento di fatto, produttivo del danno”.
A tale carenza allegativa e probatoria, difatti, non può certamente sopperirsi mediante l'esame dei reperti fotografici in atti e solo genericamente riconosciuti dal teste , il Testimone_1 quale, tra l'altro, ha reso una dichiarazione oltre che generica, di contenuto sicuramente inattendibile. Ed invero, pur non vertendosi in una ipotesi di inammissibilità della prova testimoniale ai sensi dell'art 135 comma 3 bis D.LGS. 209/2005, introdotto dalla legge 124/2017 - a mente del quale in caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare già in fase stragiudiziale, attraverso l'indicazione nella denuncia di sinistro, ovvero nel primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione. In mancanza di indicazione dei testimoni negli atti suddetti, sarà onere dell'impresa di assicurazione farne espressa richiesta all'assicurato, con avviso delle conseguenze processuali della mancata risposta (ossia l'inammissibilità della prova per testi) – secondo la giurisprudenza maggioritaria l'omessa indicazione dei testimoni nel CAI, nella lettera di costituzione in mora inoltrata alla compagnia di assicurazione e nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado incide significativamente sulla valutazione di attendibilità dei testi e conseguentemente della veridicità della dinamica del sinistro da essi riferita.
Del resto, nella specie, si imponeva un rigoroso vaglio del quadro probatorio a fronte delle criticità emerse nella ricostruzione del sinistro e per via delle numerose ricorrenze emerse dalla
Banca dati IVASS.
A tal proposito, va ricordato che, a norma dell'art. 135 del Codice delle assicurazioni private, allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in , sono CP_1 istituite presso l'I.V.A.S.S. una banca dati dei sinistri a essi relativi e due banche dati denominate “anagrafe testimoni” e “anagrafe danneggiati”; le imprese di assicurazione autorizzate in all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile CP_1
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute, infatti, a comunicare i dati riguardanti i sinistri gestiti, compresi quelli gestiti in qualità d'impresa designata ai sensi dell'articolo 286 nonché quelli gestiti dall'Ufficio Centrale Italiano ai sensi dell'articolo 125, comma 5, e dell'articolo 296, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dall'I.V.A.S.S. Sono poi previste prescrizioni e cautele nell'identificazione e indicazione dei testimoni, con particolare riferimento ai sinistri con danni a cose, in relazione ai quali l'esigenza di prevenzione dei comportamenti fraudolenti è particolarmente avvertita.
Non appare poi trascurabile la circostanza che nel corso delle operazioni peritali sia emerso che il veicolo attoreo (e il veicolo dell'interventore) era stato oggetto di alienazione a terzi.
Ebbene, il diritto al risarcimento dei danni da circolazione stradale può spettare sia al proprietario che al soggetto non proprietario il quale, per circostanze contingenti, si trovi nella detenzione del bene danneggiato, a condizione che fornisca la dimostrazione di poter risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere. A tale scopo non è sufficiente la prova dell'esistenza d'un titolo che obblighi il detentore a tener indenne il proprietario del veicolo, ma è anche necessario provare che in base a quel titolo l'obbligazione è stata adempiuta, sì che il proprietario non possa pretendere d'essere ancora risarcito dal terzo danneggiante, come nel caso in cui il detentore abbia effettivamente erogato l'importo necessario per la riparazione del veicolo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15458 del 14/07/2011).
È evidente, dunque, che la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno da circolazione stradale di regola spetti al proprietario del veicolo al momento del sinistro, salvo poi valutare l'interesse ad agire nel caso di alienazione del veicolo successivamente all'evento. In tal senso, la giurisprudenza ha infatti chiarito che allorché l'attore, alla data della decisione, non sia più proprietario dell'autoveicolo danneggiato in un sinistro, per averlo rivenduto a terzi, il suo interesse al risarcimento dei danni risulta oggettivamente circoscritto al periodo di tempo in cui sia rimasto proprietario, essendovi ormai un altro soggetto (l'acquirente) che potrebbe essere, in ipotesi, legittimato a chiedere il risarcimento del medesimo danno. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, con
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21256 del 14/10/2011 motivazione ritenuta congrua e logica, aveva rigettato la domanda di risarcimento sul rilievo che l'attore aveva rivenduto la vettura solo dieci giorni dopo il sinistro, senza eseguire le riparazioni, e che neppure aveva dimostrato di aver dovuto vendere l'autoveicolo a condizioni particolarmente sfavorevoli, a causa del sinistro, né di aver assunto nei confronti dell'acquirente l'obbligo di eseguire le riparazioni, né altra voce di danno).
A riguardo, giova osservare che alcuna allegazione ha effettuato in proposito parte attrice (e neppure parte interventrice), al fine di dimostrare il proprio interesse ad agire.
Alla luce di tutto quanto osservato, i motivi di appello diretti ad ottenere il rigetto della domanda risarcitoria meritano accoglimento.
In considerazione dell'accoglimento dell'appello, va disposta la restituzione delle somme corrisposte dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, pari a €uro 8.936,36 in favore del Sig. nonché la somma di €uro 14.428,24 comprensiva di onorari Parte_3 legali per €uro 3.998,62 per rinuncia all'attribuzione, in favore del Sig. come Controparte_3
documentalmente dimostrato.
La richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello e nel caso in esame è fondata essendo incontestato e in ogni caso comprovato l'avvenuto pagamento delle somme oggetto della statuizione contenuta nella sentenza di primo grado.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza degli appellati e sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 10.3.2014 n.55 – DM 147/2022
e lo scaglione di valore da euro 5.200,00 a euro 26.000,00, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata, della presenza di più parti nella stessa posizione processuale e della assenza di attività istruttoria nel giudizio di gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona della dott.ssa Dora Alessia Limongelli, funzione di giudice unico, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
2558/2023, ogni diversa istanza difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_4
2) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 2558/2023 emessa dal Giudice di Pace di Marano dichiara improponibile la domanda di risarcimento del danno proposta da nei confronti di e e rigetta Parte_3 Parte_1 Controparte_4
la domanda di risarcimento del danno proposta da nei confronti di Controparte_3 [...]
e Parte_1 Controparte_4
3) condanna a restituire a l'importo di € 14.428,24 Controparte_3 Parte_1
oltre interessi legali dalla data del pagamento fino al saldo effettivo;
4) condanna a restituire a l'importo di € 8936,36 Parte_3 Parte_1
oltre interessi legali dalla data del pagamento fino al saldo effettivo;
5) condanna e in solido tra loro alla rifusione in favore Controparte_3 Parte_3 di dell'importo di € 394,50 per spese e € 6019,00 per onorari del Parte_1
doppio grado di giudizio oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge
6) Nulla per le spese nei confronti dell'appellato contumace.
Aversa, 10.4.2025
Il Giudice
Dott. ssa Dora Alessia Limongelli