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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 11/12/2025, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3196/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Antonia MUSSA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3196/2024 R.G. Cont
avente ad oggetto: ricorso ex art. 473 BIS E SEGG. C.P.C. e 337 bis e segg. c.p.c.
promosso da
(C.F , nato a [...] l'[...], residente Parte_1 C.F._1
in IV via Paleologi n.18, elettivamente domiciliato in Vercelli, Via Francesco
Antonio Vallotti n.32, presso lo studio dell'avv.to Carlotta Dappiano, che lo rappresenta difende giusta delega in atti;
ammesso al patrocinio a spese dello Stato, dal COA di Ivrea con delibera n. 1718 del giorno 29.10.2024 (prot.n. 4375 del 15.10.2024)
-contro
(C.F. ), nata a [...], il Parte_2 C.F._2
11.06.1972, residente a [...], elettivamente domiciliata in
IV (TO), via Po n. 3/C, presso lo studio dell'avv. Giada Emanuela De Leo che la rappresenta e difende giusta delega in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
“- dichiarare tenuto il signor al pagamento di euro 300,00 mensili a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento dei figli e disponendo che il versamento sia Per_1 Per_2
effettuato entro il giorno 5 di ogni mese a favore della signora tramite Parte_2
bonifico bancario e che la somma sia annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat Foi
applicabili;
- disporre, quanto alle spese straordinarie, che il signor concorra entro la somma mensile Pt_1
di euro 1.000,00 tenuto conto, quanto al preventivo accordo tra genitori, che il Protocollo
applicabile viene concordemente precisato da questi ultimi come di seguito:
1.Spese straordinarie che non necessitano di preventivo accordo:
▪acquisto libri scolastici
▪acquisto corredo inizio anno scolastico
▪acquisto materiale di cancelleria
▪mensa scolastica
▪attività sportive/ricreative e relative attrezzature relativamente ad uno sport
▪scuola/autobus/treno per raggiungere la scuola/università
▪quota di iscrizione gite scolastiche giornaliere
▪tasse universitarie (Università pubblica)
▪visite mediche
▪acquisto medicinali
▪visite di controllo
▪acquisto occhiali da vista e/o apparecchio ortodontico previa richiesta di più preventivi
▪spese per imposte di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto
2.Spese straordinarie che necessitano di preventivo accordo:
▪viaggi studio e gite scolastiche, in Italia o all'estero, con pernottamento
▪corsi per l'apprendimento di lingue straniere
▪ripetizioni scolastiche entro il limite mensile di euro 100,00 a genitore (spesa complessiva
200,00 euro/mese)
pagina 2 di 6 ▪alloggio presso la sede universitaria
▪master e/o specializzazioni post-universitari
▪interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non urgenti e non coperte da
SSN
▪trattamenti psicoterapeutici, logopedici, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche,
spese mediche e di degenza non urgenti e non coperte da SSN
▪acquisto e manutenzione mezzi di trasporto
▪conseguimento patente di guida previa richiesta di più preventivi
▪viaggi vacanze
▪organizzazione ricevimenti, celebrazioni e/o festeggiamenti dedicati ai figli.
-Stabilire, in ordine a tutto quanto sopra, che il signor verserà alla signora Parte_1 [...]
la quota spese straordinarie di sua spettanza dietro presentazione del giustificativo di Parte_2
spesa, da trasmettersi a mezzo e-mail all'indirizzo email ed entro 5 Email_1
giorni dal predetto invio;
qualora l'esborso superi l'importo di € 500,00 anticiperà la quota a
fronte di apposito preventivo. Quanto ai termini di concertazione si richiama espressamente il
Protocollo applicabile, sub. art. 3
Con compensazione delle spese del presente procedimento.”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “V° il PM conclude per l'accoglimento dell'accordo raggiunto
dalle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 6.12.2024, ha chiesto che sia eliminato il Parte_1
contributo al mantenimento del figlio nato il [...] perché divenuto Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, o in subordine ridurre il contributo a € 300,00 per entrambi i figli (€ 150,00), quindi anche per la figlia Per_2
nata il [...].
La convenuta si è costituita in giudizio direttamente dando atto che tra le parti era stato raggiunto un accordo.
pagina 3 di 6 Le parti avendo raggiunto l'accordo prima ancora della comparizione dinanzi al giudice, hanno rassegnato conclusioni congiunte come sopra riportato.
Sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, alla luce della modifica normativa di cui al D.Lgs. 154/2013, e ora ex art. 473 bis.47 DL 149/2025
E' stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso, il 16/09/2025, per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
Le parti hanno prodotto documentazione attestante che la sentenza di “divorzio” del
Tribunale di Ivrea del 13.6.2022 Ivrea n. 833/2022 - di cui si chiede la modifica - è
passata in giudicato in data 21.02.2023 (come da attestazione di Cancelleria allegata agli atti) (cfr. doc. 2 e attestazione trasmessa in data 9.10.2025).
Le condizioni concordate dalle parti - riguardanti il mantenimento dei figli Per_1
(nato il [...]3 e (nata il [...]), maggiorenni ma non ancora Per_2
economicamente autosufficienti oltre che i rapporti economici tra loro - in quanto conformi alla legge possano essere integralmente recepite dal Collegio.
In considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vanno compensate tra le medesime (come richiesto).
Con separato contestuale provvedimento, occorre infine procedere – ai sensi dell'art. 83
comma 3 bis del D.P.R. 115/02 – all'emissione di decreto di pagamento relativamente al compenso da liquidare al difensore del ricorrente (ammesso al patrocinio a spese dello
Stato), avv. Federica Boggio che ha dismesso il mandato in data 31.3.2025), che ne ha fatto richiesta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sulle congiunte conclusioni delle parti, visto il parere del P.M., così provvede:
a parziale modifica della sentenza di “divorzio” del Tribunale di Ivrea n. 833/2022 e passata in giudicato in data 21.02.2023 (come da attestazione di Cancelleria allegata agli atti),
pagina 4 di 6 - dispone che il signor è tenuto al pagamento di euro 300,00 mensili a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli e somma da versare Per_1 Per_2
entro il giorno 5 di ogni mese a favore della signora tramite bonifico Parte_2
bancario e annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat Foi applicabili;
- dispone, quanto alle spese straordinarie, che il signor concorra entro la somma Pt_1
mensile di euro 1.000,00 tenuto conto, quanto al preventivo accordo tra genitori, che il
Protocollo applicabile viene concordemente precisato come di seguito:
1.Spese straordinarie che non necessitano di preventivo accordo:
▪acquisto libri scolastici
▪acquisto corredo inizio anno scolastico
▪acquisto materiale di cancelleria
▪mensa scolastica
▪attività sportive/ricreative e relative attrezzature relativamente ad uno sport
▪scuola/autobus/treno per raggiungere la scuola/università
▪quota di iscrizione gite scolastiche giornaliere
▪tasse universitarie (Università pubblica)
▪visite mediche
▪acquisto medicinali
▪visite di controllo
▪acquisto occhiali da vista e/o apparecchio ortodontico previa richiesta di più preventivi
▪spese per imposte di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto
2.Spese straordinarie che necessitano di preventivo accordo:
▪viaggi studio e gite scolastiche, in Italia o all'estero, con pernottamento
▪corsi per l'apprendimento di lingue straniere
▪ripetizioni scolastiche entro il limite mensile di euro 100,00 a genitore (spesa complessiva 200,00 euro/mese)
▪alloggio presso la sede universitaria
▪master e/o specializzazioni post-universitari pagina 5 di 6 ▪interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non urgenti e non coperte da SSN
▪trattamenti psicoterapeutici, logopedici, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, spese mediche e di degenza non urgenti e non coperte da SSN
▪acquisto e manutenzione mezzi di trasporto
▪conseguimento patente di guida previa richiesta di più preventivi
▪viaggi vacanze
▪organizzazione ricevimenti, celebrazioni e/o festeggiamenti dedicati ai figli.
- dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che, in ordine a tutto quanto sopra,
il signor verserà alla signora la quota spese Parte_1 Parte_2
straordinarie di sua spettanza dietro presentazione del giustificativo di spesa, da trasmettersi a mezzo e-mail all'indirizzo email ed entro 5 giorni Email_1
dal predetto invio;
qualora l'esborso superi l'importo di € 500,00 anticiperà la quota a fronte di apposito preventivo. Quanto ai termini di concertazione si richiama espressamente il Protocollo applicabile, sub. art. 3.
-compensa le spese del presente procedimento tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 2 dicembre 2025
IL GIUDICE REL./EST.
dott.ssa Rossella Mastropietro IL PRESIDENTE
dott.ssa Antonia Mussa
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Antonia MUSSA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3196/2024 R.G. Cont
avente ad oggetto: ricorso ex art. 473 BIS E SEGG. C.P.C. e 337 bis e segg. c.p.c.
promosso da
(C.F , nato a [...] l'[...], residente Parte_1 C.F._1
in IV via Paleologi n.18, elettivamente domiciliato in Vercelli, Via Francesco
Antonio Vallotti n.32, presso lo studio dell'avv.to Carlotta Dappiano, che lo rappresenta difende giusta delega in atti;
ammesso al patrocinio a spese dello Stato, dal COA di Ivrea con delibera n. 1718 del giorno 29.10.2024 (prot.n. 4375 del 15.10.2024)
-contro
(C.F. ), nata a [...], il Parte_2 C.F._2
11.06.1972, residente a [...], elettivamente domiciliata in
IV (TO), via Po n. 3/C, presso lo studio dell'avv. Giada Emanuela De Leo che la rappresenta e difende giusta delega in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
“- dichiarare tenuto il signor al pagamento di euro 300,00 mensili a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento dei figli e disponendo che il versamento sia Per_1 Per_2
effettuato entro il giorno 5 di ogni mese a favore della signora tramite Parte_2
bonifico bancario e che la somma sia annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat Foi
applicabili;
- disporre, quanto alle spese straordinarie, che il signor concorra entro la somma mensile Pt_1
di euro 1.000,00 tenuto conto, quanto al preventivo accordo tra genitori, che il Protocollo
applicabile viene concordemente precisato da questi ultimi come di seguito:
1.Spese straordinarie che non necessitano di preventivo accordo:
▪acquisto libri scolastici
▪acquisto corredo inizio anno scolastico
▪acquisto materiale di cancelleria
▪mensa scolastica
▪attività sportive/ricreative e relative attrezzature relativamente ad uno sport
▪scuola/autobus/treno per raggiungere la scuola/università
▪quota di iscrizione gite scolastiche giornaliere
▪tasse universitarie (Università pubblica)
▪visite mediche
▪acquisto medicinali
▪visite di controllo
▪acquisto occhiali da vista e/o apparecchio ortodontico previa richiesta di più preventivi
▪spese per imposte di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto
2.Spese straordinarie che necessitano di preventivo accordo:
▪viaggi studio e gite scolastiche, in Italia o all'estero, con pernottamento
▪corsi per l'apprendimento di lingue straniere
▪ripetizioni scolastiche entro il limite mensile di euro 100,00 a genitore (spesa complessiva
200,00 euro/mese)
pagina 2 di 6 ▪alloggio presso la sede universitaria
▪master e/o specializzazioni post-universitari
▪interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non urgenti e non coperte da
SSN
▪trattamenti psicoterapeutici, logopedici, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche,
spese mediche e di degenza non urgenti e non coperte da SSN
▪acquisto e manutenzione mezzi di trasporto
▪conseguimento patente di guida previa richiesta di più preventivi
▪viaggi vacanze
▪organizzazione ricevimenti, celebrazioni e/o festeggiamenti dedicati ai figli.
-Stabilire, in ordine a tutto quanto sopra, che il signor verserà alla signora Parte_1 [...]
la quota spese straordinarie di sua spettanza dietro presentazione del giustificativo di Parte_2
spesa, da trasmettersi a mezzo e-mail all'indirizzo email ed entro 5 Email_1
giorni dal predetto invio;
qualora l'esborso superi l'importo di € 500,00 anticiperà la quota a
fronte di apposito preventivo. Quanto ai termini di concertazione si richiama espressamente il
Protocollo applicabile, sub. art. 3
Con compensazione delle spese del presente procedimento.”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “V° il PM conclude per l'accoglimento dell'accordo raggiunto
dalle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 6.12.2024, ha chiesto che sia eliminato il Parte_1
contributo al mantenimento del figlio nato il [...] perché divenuto Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, o in subordine ridurre il contributo a € 300,00 per entrambi i figli (€ 150,00), quindi anche per la figlia Per_2
nata il [...].
La convenuta si è costituita in giudizio direttamente dando atto che tra le parti era stato raggiunto un accordo.
pagina 3 di 6 Le parti avendo raggiunto l'accordo prima ancora della comparizione dinanzi al giudice, hanno rassegnato conclusioni congiunte come sopra riportato.
Sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, alla luce della modifica normativa di cui al D.Lgs. 154/2013, e ora ex art. 473 bis.47 DL 149/2025
E' stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso, il 16/09/2025, per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
Le parti hanno prodotto documentazione attestante che la sentenza di “divorzio” del
Tribunale di Ivrea del 13.6.2022 Ivrea n. 833/2022 - di cui si chiede la modifica - è
passata in giudicato in data 21.02.2023 (come da attestazione di Cancelleria allegata agli atti) (cfr. doc. 2 e attestazione trasmessa in data 9.10.2025).
Le condizioni concordate dalle parti - riguardanti il mantenimento dei figli Per_1
(nato il [...]3 e (nata il [...]), maggiorenni ma non ancora Per_2
economicamente autosufficienti oltre che i rapporti economici tra loro - in quanto conformi alla legge possano essere integralmente recepite dal Collegio.
In considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vanno compensate tra le medesime (come richiesto).
Con separato contestuale provvedimento, occorre infine procedere – ai sensi dell'art. 83
comma 3 bis del D.P.R. 115/02 – all'emissione di decreto di pagamento relativamente al compenso da liquidare al difensore del ricorrente (ammesso al patrocinio a spese dello
Stato), avv. Federica Boggio che ha dismesso il mandato in data 31.3.2025), che ne ha fatto richiesta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sulle congiunte conclusioni delle parti, visto il parere del P.M., così provvede:
a parziale modifica della sentenza di “divorzio” del Tribunale di Ivrea n. 833/2022 e passata in giudicato in data 21.02.2023 (come da attestazione di Cancelleria allegata agli atti),
pagina 4 di 6 - dispone che il signor è tenuto al pagamento di euro 300,00 mensili a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli e somma da versare Per_1 Per_2
entro il giorno 5 di ogni mese a favore della signora tramite bonifico Parte_2
bancario e annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat Foi applicabili;
- dispone, quanto alle spese straordinarie, che il signor concorra entro la somma Pt_1
mensile di euro 1.000,00 tenuto conto, quanto al preventivo accordo tra genitori, che il
Protocollo applicabile viene concordemente precisato come di seguito:
1.Spese straordinarie che non necessitano di preventivo accordo:
▪acquisto libri scolastici
▪acquisto corredo inizio anno scolastico
▪acquisto materiale di cancelleria
▪mensa scolastica
▪attività sportive/ricreative e relative attrezzature relativamente ad uno sport
▪scuola/autobus/treno per raggiungere la scuola/università
▪quota di iscrizione gite scolastiche giornaliere
▪tasse universitarie (Università pubblica)
▪visite mediche
▪acquisto medicinali
▪visite di controllo
▪acquisto occhiali da vista e/o apparecchio ortodontico previa richiesta di più preventivi
▪spese per imposte di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto
2.Spese straordinarie che necessitano di preventivo accordo:
▪viaggi studio e gite scolastiche, in Italia o all'estero, con pernottamento
▪corsi per l'apprendimento di lingue straniere
▪ripetizioni scolastiche entro il limite mensile di euro 100,00 a genitore (spesa complessiva 200,00 euro/mese)
▪alloggio presso la sede universitaria
▪master e/o specializzazioni post-universitari pagina 5 di 6 ▪interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non urgenti e non coperte da SSN
▪trattamenti psicoterapeutici, logopedici, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, spese mediche e di degenza non urgenti e non coperte da SSN
▪acquisto e manutenzione mezzi di trasporto
▪conseguimento patente di guida previa richiesta di più preventivi
▪viaggi vacanze
▪organizzazione ricevimenti, celebrazioni e/o festeggiamenti dedicati ai figli.
- dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che, in ordine a tutto quanto sopra,
il signor verserà alla signora la quota spese Parte_1 Parte_2
straordinarie di sua spettanza dietro presentazione del giustificativo di spesa, da trasmettersi a mezzo e-mail all'indirizzo email ed entro 5 giorni Email_1
dal predetto invio;
qualora l'esborso superi l'importo di € 500,00 anticiperà la quota a fronte di apposito preventivo. Quanto ai termini di concertazione si richiama espressamente il Protocollo applicabile, sub. art. 3.
-compensa le spese del presente procedimento tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 2 dicembre 2025
IL GIUDICE REL./EST.
dott.ssa Rossella Mastropietro IL PRESIDENTE
dott.ssa Antonia Mussa
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
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