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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/07/2025, n. 3326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3326 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1337/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Daniela Culotta Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1337/2023 r.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 dell'avv. RELLA GABRIELLA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, nato ad [...] il [...] CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da comparsa conclusionale depositata il 10/04/2025):
“CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
- Confermare il contributo al mantenimento della sig.ra da parte del sig. Parte_1 CP_1 nella misura di Euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, da corrispondersi alla sig.ra Pt_1
pagina 1 di 5 entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato CP_2 alla ricorrente al seguente IBAN: [...].
- Con il favore delle spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario per spese generali pari al 15% sull'importo dei compensi, C.P.A. 4% ed I.V.A. 22%”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il 08/07/1971. Parte_1 CP_1
Dal matrimonio sono nati i figli: (deceduto), e tutti Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 maggiorenni.
Con ricorso depositato il 23/01/2023 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva altresì l'assegnazione della casa coniugale e la previsione di un contributo al mantenimento da parte del marito pari a € 700,00 mensili.
All'udienza 19/04/2023, comparivano entrambe le parti. Il resistente, tuttavia, non costituendosi, veniva dichiarato contumace. Venivano sentite le parti e il Presidente esperiva tentativo di conciliazione, seppure infruttuosamente e si riservava in ordine ai provvedimenti provvisori. A scioglimento della riserva, con provvedimento del 16/05/2023, il Presidente rigettava la domanda di assegnazione della casa coniugale, disponeva che il resistente contribuisse al mantenimento della ricorrente con la somma di €400,00 mensili e nominava il G.I.
La ricorrente depositava memoria integrativa.
All'udienza del 19/09/2023, il Giudice rinviava a successiva udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18/02/2025, la ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportate, specificamente rinunciando alla richiesta di addebito e di assegnazione della casa coniugale, istanze avanzate con ricorso introduttivo. Il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
La ricorrente, ritualmente, depositava comparsa conclusionale, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
***
pagina 2 di 5 Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate da parte ricorrente, si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Unica questione sottoposta all'attenzione del Collegio attiene all'assegno di mantenimento in favore della moglie, oggi stabilito in euro 400,00 mensili.
In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente;
sicché, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi e del decremento dei redditi dell'altro anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 07/02/2006, conf.
Cass. civ. Sez. I, 04-04-1998, n. 3490).
Nel caso di specie, la disamina della documentazione versata in atti da parte ricorrente, nonché le sue stesse allegazioni, restituiscono un quadro alquanto nitido della sua situazione economico-patrimoniale.
La sig.ra – di anni 76- non ha mai percepito reddito da lavoro, essendosi occupata Pt_1 dell'accudimento dei figli e avendo coadiuvato il marito nella di lui attività. I coniugi sono comproprietari, oltre che della casa coniugale e dell'immobile locato a Torino ove veniva svolta l'attività di carrozzeria (di cui la sig.ra percepisce la metà del canone di locazione, pari a euro 750,00, che Pt_1 confluisce sul conto corrente comune), anche di un'immobile sito in Alcamo;
la ricorrente riceve aiuti economici dai familiari, come emerge dalla disamina dell'estratto Postepay in atti.
Non è noto l'importo corrisposto, a titolo di pensione, al sig. , già titolare di una carrozzeria: egli, CP_1 all'udienza presidenziale del 20.4.2023, ha dichiarato di percepire la somma di euro 1.020,00, gravata
“da una trattenuta di 470 euro”.
pagina 3 di 5 Orbene, in diritto va ancora osservato come (cfr. Sez. 1 , Sentenza n. 605 del 12/01/2017, Rv. 643254 -
01) , ai fini della determinazione della misura dell'assegno, è necessario tener conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi.
Sulla base di tali premesse, il Collegio ritiene di dover confermare integralmente l'assetto vigente, indispensabile a garantire alla sig.ra un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di vita Pt_1 matrimoniale, anche tenuto conto della lunga durata del matrimonio (54 anni).
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste integralmente a carico del resistente contumace.
Esse vengono liquidate nella misura di seguito indicata, determinata sulla base dei parametri di cui alla
Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come recentemente modificati dal DM 147/22, essendosi l'attività defensionale conclusa successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto della domanda, della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo, con la precisazione che non deve essere liquidata la fase istruttoria non avendo la parte depositato memorie ex art. 183 co 6 c.p.c..
Fase studio € 1.000,00
Fase introduttiva € 605,00
Fase decisoria € 1.500,00
TOTALE € 3.105,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Pronuncia la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento della sig.ra versando alla medesima, CP_1 Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo, annualmente rivalutabile in base all'ISTAT, di € 400,00.
Dichiara tenuto e condanna a rifondere a le spese di lite che liquida CP_1 Parte_1 in € 3.105,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.06.2025
pagina 4 di 5 Il Giudice Relatore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Daniela Culotta Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1337/2023 r.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 dell'avv. RELLA GABRIELLA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, nato ad [...] il [...] CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da comparsa conclusionale depositata il 10/04/2025):
“CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
- Confermare il contributo al mantenimento della sig.ra da parte del sig. Parte_1 CP_1 nella misura di Euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, da corrispondersi alla sig.ra Pt_1
pagina 1 di 5 entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato CP_2 alla ricorrente al seguente IBAN: [...].
- Con il favore delle spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario per spese generali pari al 15% sull'importo dei compensi, C.P.A. 4% ed I.V.A. 22%”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il 08/07/1971. Parte_1 CP_1
Dal matrimonio sono nati i figli: (deceduto), e tutti Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 maggiorenni.
Con ricorso depositato il 23/01/2023 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva altresì l'assegnazione della casa coniugale e la previsione di un contributo al mantenimento da parte del marito pari a € 700,00 mensili.
All'udienza 19/04/2023, comparivano entrambe le parti. Il resistente, tuttavia, non costituendosi, veniva dichiarato contumace. Venivano sentite le parti e il Presidente esperiva tentativo di conciliazione, seppure infruttuosamente e si riservava in ordine ai provvedimenti provvisori. A scioglimento della riserva, con provvedimento del 16/05/2023, il Presidente rigettava la domanda di assegnazione della casa coniugale, disponeva che il resistente contribuisse al mantenimento della ricorrente con la somma di €400,00 mensili e nominava il G.I.
La ricorrente depositava memoria integrativa.
All'udienza del 19/09/2023, il Giudice rinviava a successiva udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18/02/2025, la ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportate, specificamente rinunciando alla richiesta di addebito e di assegnazione della casa coniugale, istanze avanzate con ricorso introduttivo. Il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
La ricorrente, ritualmente, depositava comparsa conclusionale, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
***
pagina 2 di 5 Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate da parte ricorrente, si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Unica questione sottoposta all'attenzione del Collegio attiene all'assegno di mantenimento in favore della moglie, oggi stabilito in euro 400,00 mensili.
In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente;
sicché, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi e del decremento dei redditi dell'altro anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 07/02/2006, conf.
Cass. civ. Sez. I, 04-04-1998, n. 3490).
Nel caso di specie, la disamina della documentazione versata in atti da parte ricorrente, nonché le sue stesse allegazioni, restituiscono un quadro alquanto nitido della sua situazione economico-patrimoniale.
La sig.ra – di anni 76- non ha mai percepito reddito da lavoro, essendosi occupata Pt_1 dell'accudimento dei figli e avendo coadiuvato il marito nella di lui attività. I coniugi sono comproprietari, oltre che della casa coniugale e dell'immobile locato a Torino ove veniva svolta l'attività di carrozzeria (di cui la sig.ra percepisce la metà del canone di locazione, pari a euro 750,00, che Pt_1 confluisce sul conto corrente comune), anche di un'immobile sito in Alcamo;
la ricorrente riceve aiuti economici dai familiari, come emerge dalla disamina dell'estratto Postepay in atti.
Non è noto l'importo corrisposto, a titolo di pensione, al sig. , già titolare di una carrozzeria: egli, CP_1 all'udienza presidenziale del 20.4.2023, ha dichiarato di percepire la somma di euro 1.020,00, gravata
“da una trattenuta di 470 euro”.
pagina 3 di 5 Orbene, in diritto va ancora osservato come (cfr. Sez. 1 , Sentenza n. 605 del 12/01/2017, Rv. 643254 -
01) , ai fini della determinazione della misura dell'assegno, è necessario tener conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi.
Sulla base di tali premesse, il Collegio ritiene di dover confermare integralmente l'assetto vigente, indispensabile a garantire alla sig.ra un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di vita Pt_1 matrimoniale, anche tenuto conto della lunga durata del matrimonio (54 anni).
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste integralmente a carico del resistente contumace.
Esse vengono liquidate nella misura di seguito indicata, determinata sulla base dei parametri di cui alla
Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come recentemente modificati dal DM 147/22, essendosi l'attività defensionale conclusa successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto della domanda, della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo, con la precisazione che non deve essere liquidata la fase istruttoria non avendo la parte depositato memorie ex art. 183 co 6 c.p.c..
Fase studio € 1.000,00
Fase introduttiva € 605,00
Fase decisoria € 1.500,00
TOTALE € 3.105,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Pronuncia la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento della sig.ra versando alla medesima, CP_1 Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo, annualmente rivalutabile in base all'ISTAT, di € 400,00.
Dichiara tenuto e condanna a rifondere a le spese di lite che liquida CP_1 Parte_1 in € 3.105,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.06.2025
pagina 4 di 5 Il Giudice Relatore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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