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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DE MARTIN CLAUDIA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1152/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Località Germaneto 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000826861000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000826861000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il
09/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto notificato a mezzo pec in data30 luglio 2025 ad Agenzia delle Entrate riscossione ed a Regione Calabria proponeva ricorso parziale avverso l'intimazione di pagamento n.
13920259000826861000 notificata in data 21.07.2025 ed avverso i crediti incorporati nella cartella n.
13920220001625817000 relativi a tassa auto 2017 – 2018, asseritamente notificata il 22 dicembre 2023.
Eccepiva l'omessa notifica dell'atto prodromico, l'omessa notifica della cartella e la conseguente nullità dell'intimazione e prescrizione dei crediti incorporati in detta cartella. Eccepiva il vizio di motivazione dell'intimazione. Rassegnava le seguenti conclusioni: < accogliere il presente ricorso e: - in via principale e nel merito, dichiarare nulla e/o annullare l'avviso di intimazione di pagamento numero 13920259000826861000 contenente la cartella di pagamento
13920220001625817000, relativa a Tassa Automobilistica per l'anno 2017-2018 con presunta notifica in data 22.12.2023 dall'importo di euro 374,65, perché pur tenendo conto della data di ultima notifica, indicata dall'Agenzia delle Entrate SC sulla singola cartella, alla luce della normativa vigente in materia, la pretesa tributaria in essa contenuta è irrimediabilmente prescritta;
- in via subordinata e nel merito, dichiarare nulla e/o annullare l'avviso di intimazione di pagamento numero 13920259000826861000 contenente la cartella di pagamento 13920220001625817000, relativa a Tassa Automobilistica per l'anno 2017-2018 con presunta notifica in data 22.12.2023 dall'importo di euro 374,65, in quanto illegittima perché carente di motivazione in punto di presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria, con conseguente nullità e/o annullamento della cartella di pagamento in esso contenuta. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa di cui al presente giudizio, oltre al rimborso forfettario ed accessori di legge.>>
Si costituiva in data 22 settembre 2025 regione Calabria per evidenziare che il ricorrente non aveva dato prova della notifica dell'atto impugnato con conseguente inammissibilità del ricorso;
eccepiva l'inammissibilità del ricorso per difetto di ius postulandi non essendovi attestazione di conformità della procura versata nel fascicolo telematico. Deduceva di aver ritualmente notificato l'atto prodromico. Rassegnava le seguenti conclusioni: << Inammissibile per difetto di procura;
inammissibilità del ricorso;
in quanto tardivo;
2) In linea gradata, infondato;
3) Condannare alle spese di soccombenza a nostro favore a carico del contribuente oppure a carico di AdR>>
Parte ricorrente in data 28 novembre 2025 depositava memoria in cui contestava le eccezioni di Regione
Calabria e depositava memoria con attestazione della conformità.
Si costituiva in data 4 dicembre 2025 ADER per eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva;
chiedeva il rigetto del ricorso. Evidenziava di aver regolarmente notificato la cartella. Rassegnava le seguenti conclusioni: << a. dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine perentorio per la proposizione dello stesso ex art. 21 del D.Lgs 546/92; - nel merito: b. dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della SC in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
c. dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della SC e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
- nel merito e in subordine: d. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti alla formazione e alla notifica del titolo, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato dell'Ente Impositore indicato in narrativa, anch'esso convenuto in giudizio, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D. Lgs. n. 546/1992.>>
All'odierna udienza camerale monocratica del giorno 8 gennaio 2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile ma infondato.
Giova premettere che ADER ha depositato la relata di notifica dell'intimazione avvenuta in data 30 giugno
2025. Il ricorso notificato il 30 luglio è dunque tempestivo. Va poi osservato che il difensore di parte ricorrente con la memoria 28 novembre 2025 ha sanato il difetto di attestazione di conformità ed ha provveduto a ridepositare la procura con suddetta attestazione in ossequio al novellato art. 25 bis comma 5 bis del D.Lvo
n. 546/1992 – introdotto a seguito dell'entrata in vigore del processo tributario telematico – che ha onerato il difensore dell'onere di attestazione della conformità al documento analogico in suo possesso delle copie informatiche dello stesso che inserisce nel fascicolo telematico.
Venendo al merito si osserva che il procedimento notificatorio della cartella 13920220001625817000 è avvenuto ex art. 140 c.p.c.; ADER ha depositato la documentazione completa riferita a tale iter.
La Suprema Corte con la pronuncia n 10012/2021 resa a Sezioni Unite ha composto il contrasto giurisprudenziale che si era venuto a creare e dopo avere premesso: < ritenere che la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD costituisce l'indefettibile prova di un presupposto implicito dell'effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le citate previsioni dell'art. 8, quarto e secondo comma, legge 890/982, ed ha enunciato il seguente principio : <<«In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge
890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima».>>
DE ha depositato la relata riferita al primo accesso rimasto infruttuoso per assenza del contribuente al suo domicilio di Indirizzo_1; l'avviso di deposito presso la casa comunale e l'invio della CAD con allegato avviso di spedizione e di ricezione definitosi con compiuta giacenza.
Il ricorso è perciò infondato risultando offerta la prova della notifica della prodromica cartella.
La prova della notifica della cartella consente di pronunciare il rigetto di tutti i motivi essendo l'intimazione fondata su titolo (la cartella), l'intimazione è correttamente motivata riferendosi a cartella notificata al contribuente. il credito non è prescritto dal dicembre 2023 al 30 giugno 2025; la prescrizione eventualmente maturata prima della notifica della cartella andava eccepita con l'impugnazione della cartella.
Le spese del grado seguono la soccombenza del ricorrente. Esse vengono liquidate in dispositivo sulla base dello scaglione di valore di causa.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica · rigetta il ricorso;
· condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in € 150,00 per compensi ciascuno, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di VI Valentia, Sezione Seconda in composizione monocratica del giorno 8 gennaio 2026. Il giudice monocratico Claudia De Martin
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DE MARTIN CLAUDIA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1152/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Località Germaneto 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000826861000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000826861000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il
09/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto notificato a mezzo pec in data30 luglio 2025 ad Agenzia delle Entrate riscossione ed a Regione Calabria proponeva ricorso parziale avverso l'intimazione di pagamento n.
13920259000826861000 notificata in data 21.07.2025 ed avverso i crediti incorporati nella cartella n.
13920220001625817000 relativi a tassa auto 2017 – 2018, asseritamente notificata il 22 dicembre 2023.
Eccepiva l'omessa notifica dell'atto prodromico, l'omessa notifica della cartella e la conseguente nullità dell'intimazione e prescrizione dei crediti incorporati in detta cartella. Eccepiva il vizio di motivazione dell'intimazione. Rassegnava le seguenti conclusioni: < accogliere il presente ricorso e: - in via principale e nel merito, dichiarare nulla e/o annullare l'avviso di intimazione di pagamento numero 13920259000826861000 contenente la cartella di pagamento
13920220001625817000, relativa a Tassa Automobilistica per l'anno 2017-2018 con presunta notifica in data 22.12.2023 dall'importo di euro 374,65, perché pur tenendo conto della data di ultima notifica, indicata dall'Agenzia delle Entrate SC sulla singola cartella, alla luce della normativa vigente in materia, la pretesa tributaria in essa contenuta è irrimediabilmente prescritta;
- in via subordinata e nel merito, dichiarare nulla e/o annullare l'avviso di intimazione di pagamento numero 13920259000826861000 contenente la cartella di pagamento 13920220001625817000, relativa a Tassa Automobilistica per l'anno 2017-2018 con presunta notifica in data 22.12.2023 dall'importo di euro 374,65, in quanto illegittima perché carente di motivazione in punto di presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria, con conseguente nullità e/o annullamento della cartella di pagamento in esso contenuta. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa di cui al presente giudizio, oltre al rimborso forfettario ed accessori di legge.>>
Si costituiva in data 22 settembre 2025 regione Calabria per evidenziare che il ricorrente non aveva dato prova della notifica dell'atto impugnato con conseguente inammissibilità del ricorso;
eccepiva l'inammissibilità del ricorso per difetto di ius postulandi non essendovi attestazione di conformità della procura versata nel fascicolo telematico. Deduceva di aver ritualmente notificato l'atto prodromico. Rassegnava le seguenti conclusioni: << Inammissibile per difetto di procura;
inammissibilità del ricorso;
in quanto tardivo;
2) In linea gradata, infondato;
3) Condannare alle spese di soccombenza a nostro favore a carico del contribuente oppure a carico di AdR>>
Parte ricorrente in data 28 novembre 2025 depositava memoria in cui contestava le eccezioni di Regione
Calabria e depositava memoria con attestazione della conformità.
Si costituiva in data 4 dicembre 2025 ADER per eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva;
chiedeva il rigetto del ricorso. Evidenziava di aver regolarmente notificato la cartella. Rassegnava le seguenti conclusioni: << a. dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine perentorio per la proposizione dello stesso ex art. 21 del D.Lgs 546/92; - nel merito: b. dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della SC in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
c. dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della SC e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
- nel merito e in subordine: d. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti alla formazione e alla notifica del titolo, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato dell'Ente Impositore indicato in narrativa, anch'esso convenuto in giudizio, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D. Lgs. n. 546/1992.>>
All'odierna udienza camerale monocratica del giorno 8 gennaio 2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile ma infondato.
Giova premettere che ADER ha depositato la relata di notifica dell'intimazione avvenuta in data 30 giugno
2025. Il ricorso notificato il 30 luglio è dunque tempestivo. Va poi osservato che il difensore di parte ricorrente con la memoria 28 novembre 2025 ha sanato il difetto di attestazione di conformità ed ha provveduto a ridepositare la procura con suddetta attestazione in ossequio al novellato art. 25 bis comma 5 bis del D.Lvo
n. 546/1992 – introdotto a seguito dell'entrata in vigore del processo tributario telematico – che ha onerato il difensore dell'onere di attestazione della conformità al documento analogico in suo possesso delle copie informatiche dello stesso che inserisce nel fascicolo telematico.
Venendo al merito si osserva che il procedimento notificatorio della cartella 13920220001625817000 è avvenuto ex art. 140 c.p.c.; ADER ha depositato la documentazione completa riferita a tale iter.
La Suprema Corte con la pronuncia n 10012/2021 resa a Sezioni Unite ha composto il contrasto giurisprudenziale che si era venuto a creare e dopo avere premesso: < ritenere che la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD costituisce l'indefettibile prova di un presupposto implicito dell'effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le citate previsioni dell'art. 8, quarto e secondo comma, legge 890/982, ed ha enunciato il seguente principio : <<«In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge
890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima».>>
DE ha depositato la relata riferita al primo accesso rimasto infruttuoso per assenza del contribuente al suo domicilio di Indirizzo_1; l'avviso di deposito presso la casa comunale e l'invio della CAD con allegato avviso di spedizione e di ricezione definitosi con compiuta giacenza.
Il ricorso è perciò infondato risultando offerta la prova della notifica della prodromica cartella.
La prova della notifica della cartella consente di pronunciare il rigetto di tutti i motivi essendo l'intimazione fondata su titolo (la cartella), l'intimazione è correttamente motivata riferendosi a cartella notificata al contribuente. il credito non è prescritto dal dicembre 2023 al 30 giugno 2025; la prescrizione eventualmente maturata prima della notifica della cartella andava eccepita con l'impugnazione della cartella.
Le spese del grado seguono la soccombenza del ricorrente. Esse vengono liquidate in dispositivo sulla base dello scaglione di valore di causa.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica · rigetta il ricorso;
· condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in € 150,00 per compensi ciascuno, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di VI Valentia, Sezione Seconda in composizione monocratica del giorno 8 gennaio 2026. Il giudice monocratico Claudia De Martin