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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 17/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 87/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere avv. Claudio Fraticelli Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 87/2023 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio Parte_5 P.IVA_1 dell'avv. LA SPINA GIUSEPPE con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di
Giustizia
Appellanti contro
(C.F. , che si difende in proprio ex art 86 c.p.c., CP_1 C.F._5 unitamente all'avv. MARINI CLAUDIA ), con domicilio digitale come C.F._6 da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellata
pagina 1 di 15 Oggetto: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni del 19.9.24,
11.4.2024 depositando note scritte e riportandosi, rispettivamente, all'atto di appello e alla comparsa di costituzione.
Svolgimento del processo
1. I sig.ri e la società Parte_4 Parte_3 Parte_1 Parte_2 hanno proposto appello avverso la sentenza Parte_6 del Tribunale di Perugia n. 57/2023, pronunciata il 5/1/2023, pubblicata il 9/1/2023, notificata a mezzo pec in data 11/1/2023, nella causa civile iscritta al n. 7287/2014 ed introdotta dalla sig.ra (sorella di cognata di e zia di CP_1 Parte_4 Parte_3 Part
e figli di e che li ha convenuti rappresentando quanto Parte_1 Parte_2 Pt_3 segue. CP_
2. Negli anni '60, (padre di e e suo fratello Parte_6 Parte_4 Persona_1 aprirono una macelleria a Gubbio, formando una società con (moglie di Controparte_2
). Negli anni '70, la società si sciolse e continuò come imprenditore Pt_6 Pt_6 individuale, insieme alla moglie creando un'impresa familiare nel 1985. Controparte_2 [...]
CP_ (1948) e sua sorella (1957) iniziarono presto a collaborare. Nel 1970, Pt_4 Pt_6 Part acquistò un podere ( intestato a , ampliando l'attività con agricoltura e Per_2 allevamento. La filiera diretta tra allevamento e macelleria rendeva i loro redditi unitari, sebbene distinti per ragioni contabili e fiscali. Part Part Nel podere di lavoravano il fratello e i loro genitori, ma solo gestiva gli Per_2
Part affari amministrativi. Nel 1973, ha sposato e hanno avuto due figli, Parte_3
e . Dagli anni '80 fino al 1994, ha lavorato nell'attività di famiglia Parte_1 Pt_2 Pt_3 finché non è rimasta invalida.
Nel 1980, l'attrice, si è trasferita a Perugia per gli studi universitari, CP_1 avviando la carriera di avvocato. Ha continuato ad aiutare la famiglia assistendo i genitori e la cognata invalida, e patrocinando cause legali del fratello connesse all'attività di famiglia. Part Il fratello ha preso progressivamente il controllo dell'intero patrimonio familiare, acquistando immobili intestati a sé e alla sua famiglia nucleare, e ampliando l'attività agricola, aumentando il patrimonio dell'azienda agraria, sebbene fosse frutto del lavoro di tutta la famiglia. Le risorse provenienti dalle attività sono state sempre più dirottate da
[...] nel suo patrimonio, in quello dell'azienda agraria e in quello della sua famiglia Pt_4 pagina 2 di 15 nucleare (la moglie e i due figli) che fruiva anche delle pensioni dei genitori che vivevano con Part lui. La macelleria è stata conferita in una s.a.s. che aveva come soci maggioritari e sua moglie, e come soci minoritari i due anziani genitori nonostante l'attività fosse il frutto del loro lavoro. Successivamente la macelleria è diventata un supermercato ed è stata concessa Part in affitto alla moglie di ( senza che risultino incassati i canoni. Parte_3
I genitori ( e hanno venduto diverse proprietà e con i Parte_6 Controparte_2 Part ricavi, gestiti da , è stato acquistato un terreno edificabile su cui sono state costruite due Part palazzine. Gli appartamenti sono stati suddivisi: uno ai figli di , un terzo ai genitori, un Part terzo a e sua moglie, e un terzo all'attrice. L'appartamento dei genitori è stato poi venduto per finanziare la costruzione e acquistare immobili per l'azienda agricola. L'attrice ha ipotecato il proprio appartamento per garantire il mutuo e ha dovuto ripagarlo interamente, anche se erano mutuatari anche i genitori e il fratello.
Nel 2003 la madre è deceduta, ma la successione non è stata Controparte_2 formalizzata. La ha venduto nel 2008 le licenze commerciali senza consultare Pt_5 [...] che, quale erede di le era subentrata. CP_1 CP_2
Nel 2014 è deceduto il padre si è aperta la successione e il patrimonio Parte_6
è risultato depauperato essendo rimasto formalmente solo: un terreno boschivo gravato da ipoteca per debiti erariali ascrivibili alla cattiva gestione delle attività familiari da parte di e di sua moglie la quota di 1/3 del capitale della che a sua Parte_4 Pt_3 Pt_5 volta è proprietaria di un immobile.
3. Con le sue conclusioni – qui sintetizzate - la sig.ra ha chiesto al Tribunale CP_1 di Perugia di: a) ordinare ai convenuti e in qualità di Parte_4 Parte_3 amministratori del patrimonio dei defunti coniugi e di Parte_6 Controparte_2 presentare il rendiconto della loro gestione; b) Accertare e dividere il patrimonio mobiliare e immobiliare dei defunti, includendo i beni intestati ai convenuti, le quote societarie, i proventi delle vendite immobiliari, i proventi della cessione delle licenze commerciali,
l'azienda agricola e l'azienda commerciale dei coniugi defunti, considerando anche l'apporto di lavoro e capitale fornito da questi ultimi, previa collazione delle donazioni dirette e indirette a favore dei convenuti;
c) Condannare i convenuti e Parte_4 Parte_3 alla restituzione di quanto pagato dall'attrice per l'estinzione del mutuo comune;
d)
Condannare i convenuti alla restituzione in favore dell'attrice del corredo materno e di altri oggetti (piatti, tazzine, quadri ecc.) e delle chiavi dell'immobile di proprietà della e) Pt_5
Condannare i convenuti al risarcimento dei danni.
pagina 3 di 15 4. I convenuti in primo grado hanno sostenuto che fin dalla giovane età di Parte_4 tredici anni, ha assistito i genitori nella gestione della macelleria, diversamente dalla sorella CP_
che ha proseguito gli studi. Part Il podere di è stato acquistato da , contraendo un mutuo di 4 milioni di Per_2 lire presso la Cassa di Risparmio di Gubbio e accollandosi il mutuo residuo di 8 milioni, divenendo imprenditore agricolo nel 1972, prima individualmente e successivamente con la moglie sposata nel 1973. Parte_3
CP_ La sorella , invece, ha ricevuto elargizioni dai genitori che le hanno permesso di acquisire tre immobili tra il 1980 e il 1992. Inoltre, ha ottenuto supporto finanziario dal Part fratello durante gli anni della sua formazione e dell'avviamento alla professione, anche per beni voluttuari.
I genitori lavoravano a tempo pieno nella macelleria e si recavano ai poderi principalmente per visite di cortesia, piccoli lavori di manutenzione o per l'acquisto di bestiame da parte del padre. L'azienda agricola non è mai stata un'estensione della macelleria dei genitori, ma serviva altre macellerie del territorio e produceva foraggio, piante oleaginose e prodotti derivati. I genitori gestivano in maniera autonoma ed esclusiva la propria attività commerciale e i relativi proventi. Gli acquisti di beni effettuati da Parte_4 nel corso degli anni sono stati sostenuti mediante mutui, cambiali e ipoteche gravanti esclusivamente su lui e sua moglie.
Al momento della costituzione della s.a.s., la macelleria dei genitori era ormai obsoleta per cui essi hanno conferito alla nuova società solamente la licenza (l'immobile era di terzi), rendendo necessario l'acquisto di beni strumentali per l'allestimento di un laboratorio, oltre a tre licenze aggiuntive per la vendita di frutta, verdura, alimentari e pasticceria. Di conseguenza, la loro quota non era maggioritaria. , il padre, ha sempre ricoperto il Pt_6 ruolo di socio accomandatario, affiancato in seguito dalla nuora per volontà dello Pt_3 stesso;
ogni atto di gestione è stato quindi da lui valutato e autorizzato. Pt_6
La contrazione del fatturato dell'impresa è dovuta all'incremento della grande distribuzione e non a una cattiva gestione. I genitori hanno venduto liberamente parte dei loro immobili utilizzandone i proventi per donazioni a favore della figlia, inclusi autovetture, Part immobili e beni voluttuari, con il contributo del fratello . Il lotto di terreno edificabile intestato a e è stato acquistato esclusivamente da e Parte_1 Parte_2 Parte_4
senza l'impiego di denaro dei genitori. Il mutuo di lire 50 milioni, con Parte_3 ipoteca sull'appartamento della sola attrice, è stato acceso nell'interesse esclusivo della Part sorella per completare a proprie spese i lavori del suo appartamento, mentre e i genitori pagina 4 di 15 avrebbero ultimato a loro spese i lavori sulle rispettive porzioni. Tuttavia, le rate del mutuo Part sono state pagate dal padre e dal fratello (qualora fossero state pagate Pt_6 dall'attrice, il diritto di ripetizione sarebbe prescritto).
Il giovane è entrato nella s.a.s. con riduzione delle quote dei genitori Parte_1
e non dei nonni. Ferma restando la prescrizione, i proventi dalla vendita delle licenze, prossime alla revoca poiché il negozio era chiuso, sono stati utilizzati per il pagamento dei debiti erariali della società. Tasse e tributi ancora gravanti sull'immobile della sono Pt_5 tuttora pagati da È altresì prescritto il diritto degli eredi alla liquidazione della Parte_4 quota della s.a.s. spettante a deceduta nel 2003. Controparte_2
I convenuti hanno concluso per il rigetto della domanda di rendiconto poiché non hanno gestito il patrimonio dei coniugi Hanno richiesto l'accertamento Parte_7 dell'asse ereditario (terreno boschivo, quota della s.a.s. intestata ad quota Parte_6 dell'immobile di Via del Falco) ed esclusa qualsiasi donazione in loro favore, oltre alla divisione. Infine, hanno richiesto la prescrizione del credito dell'attrice relativo al pagamento del mutuo ipotecario, alla liquidazione della quota societaria di e alla vendita Controparte_2 delle licenze della s.a.s.
5. La causa è stata istruita con assunzione di prova testimoniale richiesta dall'attrice, è stata ordinata l'esibizione di documentazione dal 1985 in avanti, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alle banche titolari di conti intestati al SI. al SI. e alla SI.ra Parte_6 Parte_4
nonché all riservando all'esito Parte_3 Parte_5 ogni valutazione circa le istanze di C.T.U.
Con successiva ordinanza del 18.6.2021, il Tribunale accoglieva la richiesta dell'attrice di produrre un file audio contenente la registrazione di una conversazione telefonica tra la stessa attrice e la testimone SI.ra (acquisito il 23.06.2021), inoltre è emerso Testimone_1 che l'attività commerciale di macelleria era stata gestita come impresa familiare fino al 1985
e trasformata in S.a.s. dal 26.9.1985. È stata disposta C.T.U. tecnico-contabile.
È stata acquisita agli atti l'ordinanza del G.I.P. di Perugia del 9.05.2022, che ha disposto l'archiviazione del procedimento penale avviato su querela del SI. per Parte_4 falsa testimonianza (art. 372 c.p.) di sei testimoni durante la causa.
6. Definitivamente pronunciando il Tribunale di Perugia ha così disposto: “condanna
al pagamento in favore di di € Parte_6 CP_1
20.162,07 a titolo di liquidazione della metà della quota societaria del defunto Parte_6 oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla domanda al saldo;
condanna Parte_4 quale imprenditore individuale al pagamento in favore di della somma di € CP_1
pagina 5 di 15 90.372,55 quale quota a lei spettante del credito del defunto per gli utili, i beni Parte_6
e gli incrementi dell'azienda agricola di gestita come impresa familiare, oltre Parte_4 interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla domanda al saldo;
accerta la comunione ereditaria in quote uguali di e sul terreno boschivo censito al Catasto terreni del CP_1 Parte_4
Comune di Gubbio Foglio 285 particelle nn. 22-47-84 della superficie complessiva di circa 2 ha del valore di e 15.000,00; condanna Parte_4 Parte_3 Parte_1 Pt_2
e in solido alla refusione delle spese di
[...] Parte_6 lite in favore di che si liquidano in € 545,00 come esborsi ed € 14.103,00 per CP_1 compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pone le spese di CTU a carico di Parte_4 Parte_3 Parte_1 Parte_2
e in solido;
dispone la rimessione della causa sul Parte_6 ruolo per il prosieguo, come da separato provvedimento.
7. Nel proporre impugnativa la difesa degli appellanti censura la sentenza del Tribunale laddove: (i) ha respinto, considerandola tardiva, l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dalla difesa dei convenuti con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., in relazione all'accertamento richiesto dall'attrice dell'esistenza di un'impresa familiare ex art. 230bis
c.c. riguardante l'impresa agricola individuale di cui è titolare l'appellante Parte_4
(ii) Ha accolto la domanda di accertamento dell'impresa familiare e la richiesta di liquidazione della quota spettante ad , genitore dell'attrice e del convenuto Parte_6
Tuttavia, il Tribunale ha commesso un errore, non rilevando l'inammissibilità Parte_4 della domanda poiché nuova e quindi tardiva;
(iii) ha ritenuto sussistente l'impresa familiare sopra menzionata ai sensi dell'art. 230-bis c.c., tra il titolare e i suoi genitori e , oltre alla Parte_4 Parte_6 Controparte_2 moglie , determinando le relative quote in assenza dei presupposti di legge;
Parte_3
(iv) L'istruttoria sarebbe stata gestita in modo inadeguato con particolare riguardo alla documentazione prodotta e alle risultanze della prova testimoniale, deducendo da essa elementi costitutivi di una presunta impresa familiare che non sussisterebbero , seguendo una corretta interpretazione delle deposizioni nel loro complesso e con riferimento anche all'attività commerciale di macelleria svolta da , prima in Parte_8 Controparte_2 regime di impresa familiare fino al 1985 e successivamente mediante la società
[...]
(v) errata valutazione dei docc. 55 e 56, presentati dall'attrice, deducendo Parte_6
l'esistenza di elementi a supporto dell'impresa familiare asserita;
(vi) sulla determinazione della compartecipazione all'impresa familiare ( 35% per il titolare , del 35% per Parte_4 suo padre , del 15% per la madre e del 15% per Parte_6 Controparte_2 Pt_3
pagina 6 di 15 (moglie di )) e, all'esito, determinato il valore di tali quote sulla base Pt_3 Parte_4 delle risultanze della CTU;
(vii) censura la statuizione sulle spese e l'applicazione del principio di soccombenza.
In conclusione, gli appellanti hanno chiesto:
“preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o esecuzione della sentenza impugnata e, all'esito, accogliere il presente appello e riformare la sentenza del Tribunale di
Perugia n. 57/2023, pubblicata il 9/1/2023, di cui in epigrafe e, previe le declaratorie richieste, respingere ogni domanda attrice tesa al riconoscimento dell'esistenza di un'impresa familiare ex art. 230 bis c.c., poiché inammissibile in rito, stante l'eccepita incompetenza per materia e comunque la tardività della stessa domanda e, nel merito, infondata, non sussistendo alcuna impresa familiare tra l'appellante e il de cuius Parte_6 respingendo la domanda attrice tesa ad ottenere il pagamento del valore di quella quota quale erede del de cuius in ragione del 50% quale sua erede legittima, siccome Parte_6 infondata anche con riguardo alla stessa percentuale riconosciuta e al valore della stessa quota come determinato dal Tribunale nella misura di €. 90.372,55, con condanna dell'appellante al pagamento di tale somma in favore della sorella il Parte_4 CP_1 tutto in ragione dei motivi di gravame sopra espressi e con riforma della stessa sentenza anche in punto di spese, mandando esente dalle stesse gli appellanti in accoglimento al riguardo del settimo motivo di gravame, non sussistendo la soccombenza ravvisata dal
Tribunale e posta a fondamento della condanna in solido di tutti gli appellanti al pagamento di quelle spese, disponendo la restituzione di quanto nel frattempo pagato dall'appellante
[...]
l fine di evitare l'esecuzione forzata. Pt_4
In via istruttoria si chiede occorrendo la rinnovazione della CTU al fine di determinare il valore degli incrementi e degli utili senza tener conto dei dati contabili riferiti all'anno 2014.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio e con condanna dell'appellata alla restituzione della somma di €. 42.219,26 già pagata e di quelle che dovessero essere successivamente corrisposte in ragione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, qualora, in denegata ipotesi, non sospesa.
8. La sig.ra si è costituita in appello per respingere i contenuti esposti con i CP_1 motivi di impugnanzione e ha proposto appello incidentale – condizionato e subordinato all'accoglimento anche parziale dell'appello principale - sui capi e punti della sentenza nei quali, disattendendo le osservazioni alla perizia del CTU, ha stimato il credito del defunto a titolo di utili, beni ed incrementi dell'azienda agricola familiare nella Parte_6 misura parziale indicata dal CTU, ovvero in complessivi € 120.745,10, assommando il 35%
pagina 7 di 15 degli utili per l'attività agricola del solo anno 2014 e dell'attività agrituristica del periodo
2005-2013, conseguentemente condannando il convenuto al pagamento in Parte_4 favore dell'attrice di una somma inferiore a quella effettivamente spettante con riguardo nel periodo dal 1972 al 2003 in misura indiziaria e sintetica, nel doppio dell'importo maturato nel decennio successivo, ponendo quale base di calcolo la somma indicata dal CTU che rappresenta non già l'utile e gli incrementi dell'impresa agricola nell'intero decennio, ma del solo anno 2014.
In via istruttoria chiede il rinnovo delle operazioni peritali.
9. La Corte, con ordinanza del 30.4.23 si è pronunciata sull'istanza di sospensione ed istruttorie respingendola e rilevando quanto segue:
“Sotto il profilo del fumus boni iuris l'eccezione di incompetenza del Giudice adito (non rilevata ex officio dal Giudice di primo grado) sembra essere stata proposta tardivamente nella memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., atteso che già in citazione l'attrice ha fatto riferimento, nel proporre la domanda di quantificazione dell'asse ereditario, alle quote delle aziende agricole e commerciali dell'impresa famigliare o della società di fatto (indicando in alternativa i due fenomeni imprenditoriali) tra i genitori e i convenuti e al Parte_1 Parte_3 fine di procedere alla divisione fra i fratelli eredi delle relative quote. L'eccezione sembra peraltro infondata in ragione del fatto che l'individuazione della specifica natura dell'attività imprenditoriale sembra essere funzionale all'acquisizione degli elementi per una corretta divisione dell'asse ereditario.
Nel merito l'appello non appare manifestamente fondato perché ad un sommario esame del quadro probatorio (prove orali e documentali) sembra che vi siano elementi pressoché univoci circa l'esistenza dell'impresa familiare con il dante causa dell'attrice (ora CP_1 appellata) e i convenuti e né si riscontrano nell'elaborato Parte_1 Parte_3 del c.t.u. palesi errori nei termini evidenziati dalla parte appellante;
in particolare, non emerge nell'immediatezza della lettura la dedotta erronea determinazione delle quote dei genitori nell'impresa famigliare e i denunciati vizi nella ricostruzione del patrimonio del de cuius
e non essendo di per sé scorretta la valutazione equitativa del Giudice nella Pt_6 determinazione dell'ammontare degli utili e degli accrescimenti dell'impresa.
Va inoltre considerato che difetta comunque il periculum in mora, atteso che il paventato pregiudizio che possono subire gli appellanti nei plurimi rapporti finanziari intrattenuti con le banche non risulta agevolmente percettibile soprattutto se si considera il consistente patrimonio immobiliare di cui sono titolari.
motivi della decisione pagina 8 di 15 10. Con il primo motivo l'appellante ripropone l'eccezione di incompetenza per materia sollevata con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., in relazione all'accertamento richiesto dall'attrice dell'esistenza di una impresa familiare ex art. 230bis c.c. riguardante l'impresa agricola individuale di cui è titolare l'appellante Parte_4
Il secondo motivo, si pone in connessione al primo;
è volto a censurare la sentenza
(segnatamente a pag. 32, punto 9) laddove richiama le domande della attrice come precisate nella memoria ex art 183, co 6, n.1 e poi ulteriormente “… precisate con la nota 8/9/2022 senza che ricorra alcuna mutatio libelli (come eccepito dai convenuti) avendo l'attrice solo meglio precisato il petitum alla luce delle emergenze istruttorie, in particolare in esito al deposito delle relazioni con le quali il CTU ha chiarito anche il periodo dell'accertamento per il quale sono stati rinvenuti i documenti…..”
Secondo gli assunti della difesa appellante, nell'atto di citazione non sarebbe stata svolta alcuna domanda di accertamento di una impresa familiare ex art 230 bis c.c. e la domanda si sarebbe configurata successivamente allo svolgimento della prova testimoniale e della CTU. In conseguenza di ciò, con il secondo motivo si lamenta che l'effetto inficiante si sarebbe esteso al punto di configurare una domanda nuova.
11. Nel provvedimento di rigetto della istanza di sospensione cautelare della sentenza impugnata, la Corte ha rilevato che la domanda di quantificazione dell'asse ereditario chiaramente è stata rivolta alla determinazione delle quote delle aziende agricole e commerciali dell'impresa familiare o della società di fatto tra i genitori e i convenuti e per procedere alla divisione tra i fratelli eredi. Parte_1 Parte_3
La domanda, in tal senso, già manifestava la necessità di valutare la natura e la produttività dell'attività imprenditoriale proprio perché funzionali per determinare i valori con cui procedere alla corretta divisione dell'asse ereditario. È da ritenersi destituito di fondamento l'assunto della difesa appellante, anche sotto il profilo della asserita “domanda nuova” di cui al secondo motivo di appello, avendo la difesa dell'attrice adeguato la domanda introduttiva agli sviluppi istruttori.
Non può dubitarsi che la eccezione di competenza per materia sia tradiva in quanto proposta con la memoria ex art 183 cpc. È pacifico in giurisprudenza che nel regime della rilevazione della questione di competenza di cui all'articolo 38 c.p.c., nel testo sostituito dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, l'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile è da ritenersi tardiva se non è stata propone nella comparsa di risposta, nel rispetto del termine di cui all'articolo 166 c.p.c.
pagina 9 di 15 12. Il terzo motivo sottopone a critica la sentenza impugnata per non avere considerato che i terreni (il primo acquistato il 10.9.70 e il secondo in data 30.11.84), su cui si è sviluppata l'attività della impresa familiare riconosciuta dal Tribunale, risultano formalmente intestati a e che, secondo il primo giudice, sarebbero in realtà riconducibili al padre Parte_4
Parte_6
La censura è diretta a sostenere che non sussisterebbero le condizioni per riconoscere l'impresa familiare in quanto: “l'azienda agricola individuale del medesimo (n.d.r. Parte_4
è stata) sempre condotta con l'aiuto della moglie e dei figli e e di personale ed Parte_1 Pt_2 ove è stata anche intrapresa successivamente nel 2004, sempre con l'apporto dei propri familiari, la moglie e i due figli, e , …” (cfr. pag. Parte_3 Parte_1 Parte_2
19 atto di appello)
13. La sentenza impugnata prende in esame lo sviluppo e l'utilizzo del patrimonio da parte di e le sue scelte imprenditoriali (cfr. pag. 30 della sentenza) ed in tale Parte_6 ricostruzione il primo Giudice ha modo di precisare: “Infatti, anche a voler ritenere, come appare probabile, che i fondi per l'acquisto del podere di siano stati dei genitori, che il Per_2 corrispettivo della vendita degli immobili siano stati reinvestiti nell'azienda, è evidente che ciò non è stato il frutto di una volontà liberale, cioè di una volontà di impoverirsi arricchendo il figlio per gratuita benevolenza e in ragione del legame affettivo, ma il frutto di una scelta imprenditoriale volta a differenziare le attività redditizie della famiglia nello stesso solco delle scelte già fatte in passato dai coniugi (si rimanda sul punto a quanto chiarito in merito al collegamento fra le due imprese e alla finalizzazione della macelleria come sbocco commerciale dell'allevamento) e a potenziare l'impresa familiare agricola”.
La difesa appellante appellante vuole sostenere che l'intera azienda agricola sarebbe Part stato frutto dell'unico sforzo di , ma essa stessa si sofferma su alcune condizioni che mettono in crisi la sostenibilità della sua tesi. È infatti ragionevolmente improbabile che un giovane, che in quel periodo stava prestando servizio militare (lo riporta l'atto di appello), avesse risorse e capacità organizzative tali da peritarsi di nominare il padre quale procuratore speciale per rappresentarlo alla stipula dell'atto di acquisto. (!!!) Un ragazzo che, per quanto emerge dalle deposizioni testimoniali, ha gradualmente assunto consapevolezza dell'importanza dell'impresa guidata dal padre e quindi di poter collaborare e gradatamente acquisire spazi di conduzione. La sentenza del Tribunale riporta Part puntualmente le dichiarazioni rese dai testi e, proprio per l'atteggiamento assunto da e il suo “perdersi in chiacchiere”, il padre lo redarguiva per riattivare la collaborazione. (cfr. teste richiamata in sentenze a pag. 29) Testimone_2
pagina 10 di 15 In ogni caso va osservato che la questione della acquisizione dei terreni si pone sullo sfondo dell'indagine condotta nel giudizio di primo grado poiché la attività accertativa è stata indirizzata ad individuare l'entità del contributo che i genitori ( e hanno Pt_6 CP_2 riversato per la cura e la crescita dell'impresa familiare.
In definitiva, risulta del tutto avulsa all'effettiva verifica degli atti di causa, la tesi dell'appellante secondo cui (cfr. pag. 19 dell'atto di appello) “… la proprietà esclusiva in capo al convenuto del podere su cui è allocata l'azienda agricola individuale dal Parte_4 medesimo [dr. sarebbe stata] sempre condotta con l'aiuto della moglie e dei figli e Parte_1
e di personale ed ove è stata anche intrapresa successivamente nel 2004, sempre con Pt_2
l'apporto dei propri familiari, la moglie e i due figli, e Parte_3 Parte_1 Pt_2
, l'attività agrituristica oltre a quella non solo di allevamento del bestiame, ma anche di
[...] coltivazione agricola di produzione di foraggio, piante oleaginose e derivati;
…”
14. La difesa appellante estende l'illustrazione della tesi sopra riprodotta con il quarto motivo con cui pone in discussione gli esiti della prova testimoniale, che il Tribunale con puntualità ha riprodotto in sentenza, e censura, con il quinto motivo, la rilevanza attribuita dal Tribunale ai documenti n. 55 e 56.
Per quanto riguarda le deposizioni testimoniali, a dire della difesa appellante, il
Tribunale avrebbe mancato di valutare la attendibilità delle deposizioni e tale attività sarebbe stata svolta solamente per le dichiarazioni della teste L'aspetto Testimone_1 ritenuto di maggiore criticità, riferendosi in modo generico per tutti i testi, secondo la difesa appellante sarebbe la incompatibilità temporale del modo in cui i contributi lavorativi si realizzavano rispetto all'impegno effettivo che i genitori avrebbero potuto impegnare, sia per la macelleria, sia per l'azienda agricola. Da ciò deduce parte appellante la non attendibilità, la contraddittorietà e non verosimiglianza delle risultanze testimoniali.
15. Al di la del fatto evidenziato dalla difesa di parte appellata che per l'articolato di prova erano stati dedotti 43 testi, ridotti a 10 dal Tribunale, e che rispetto alla richiesta prova di parte attrice controparte non ha chiesto prova contraria, né ha chiesto di avere ulteriori approfondimenti, non può sfuggire, dalla lettura della sentenza di primo grado ove si riportano le domanda e le risposte, che i testi sono stati a chiamati a riferire se fosse vero o meno che genitori, figlio e nuora si dividevano, organizzandosi, per portare avanti sia l'attività commerciale sia l'attività imprenditoriale agricola. Il tutto si è dipanato per un intero arco di vita.
La sentenza impugnata, con puntualità ed acribia, ha riportato tutte le risposte sottolineando quelle che hanno assunto valore per il convincimento e sono riprodotte da pagina 11 di 15 pag. 15 e ss. Le deposizioni sono state rese da persone che ben conoscevano lo stile di vita Part CP_ dei genitori di e , sia per essere parenti, sia per la frequentazione che hanno avuto. Part Appare altresì evidente la contiguità organizzativa con cui i genitori e la moglie di si distribuivano per seguire ambedue le attività.
Tutte queste notizie sono riprodotte in sentenza e, ad avviso del collegio, costituiscono un robusto plesso probatorio che non è scalfito dalla tesi dell'appellante.
Non risponde quindi al vero che il Tribunale non abbia valutato la attendibilità, contraddittorietà e verosimiglianza delle deposizioni, è invece evidente che esse si distinguono per la concordanza e tali da sostenere il convincimento del giudicante dell'esistenza della impresa familiare.
16. Rispetto ai doc. 55 e 56 che il Tribunale ha valorizzato nel plesso probatorio che ha condotto a ritenere l'esistenza della impresa familiare, la difesa delle parti appellanti ne Part minimizza il significato ritenendo che essi non riguarderebbero l'impresa familiare tra ed Part i genitori ma sarebbero relativi ai rapporti con i membri della famiglia di , costituita dalla moglie e di figli. Tali documenti hanno assunto rilievo peculiare poiché, nella forma olografa Part proveniente da , suffragano la consapevolezza di partecipazione alla impresa familiare, espressamente evocata con la citazione dell'art 230 bis c.c. nel doc. 56.
La tesi delle parti appellanti non persuade sol che si consideri che si tratta di una scrittura del 1994 e, come puntualizza il Tribunale: “Non è emerso che di tale gruppo di Part quattro collaboratori facessero parte i figli di e ( e ) come invece Pt_3 Parte_1 Pt_2 asserito dai convenuti, tant'è che il solo teste S.U. ha riferito rispondendo ad una domanda di precisazione sul cap.24: A.D.R.: Ricordo che, per tanti anni, ha lavorato [N.D.R.
[...]
sia dietro il bancone della macelleria che nelle attività agricole sui campi anche la CP_2 sig.ra e, sporadicamente, il figlio . Questo aiuto sporadico nella sola attività Pt_3 Parte_1 agricola non è emerso avere quel carattere di continuità dell'apporto… (cfr. pag. 26 sentenza)
Giova rilevare che nel 1994 aveva 15 anni e 20 ed era studente Pt_2 Parte_1 universitario.
17. Il sesto motivo di impugnazione sottopone a censura il capo della sentenza con cui sono state determinate le quote di partecipazione ritenendo che esse “altro non sono che numeri a caso” (cfr. pag. 33 dell'appello). Segue la censura della CTU sulla base della quale è stato stimato il valore delle quote attribuite.
18. Ben lungi da ogni ipotesi di attribuzione arbitraria delle quote, il Tribunale ha collazionato tutti gli elementi utili a costituire la presunzione attraverso cui giungere alla determinazione delle stesse.
pagina 12 di 15 Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, recentemente ribadita:
“In tema di impresa familiare, il partecipante che agisce per ottenere la propria quota di utili ha l'onere di provare la consistenza del patrimonio aziendale e la quota astratta della propria partecipazione, potendo a tal fine ricorrere anche a presunzioni semplici, tra cui la predeterminazione delle quote operata a fini fiscali;
sul familiare esercente l'impresa grava invece l'onere di fornire la prova contraria rispetto alle eventuali presunzioni semplici, nonché di dimostrare il pagamento degli utili spettanti pro quota a ciascun partecipante.” (Cass. Civ.
Sez. 2 -, Sentenza n. 15026 del 29/05/2024
Il Tribunale ha attinto dagli esiti istruttori gli elementi per la determinazione delle quote e di ciò la sentenza presenta al § 6.3 i criteri presuntivi corrispondenti. L'atto di appello non valorizza alcuna prova contraria rispetto alle presunzioni semplici che sorreggono il convincimento del primo giudice.
Anche le censure volte a rimettere in discussione la CTU non sono meritevoli di accoglimento, posto che ogni aspetto è stato trattato in tale sede ed è stata data piena attenzione ai rilievi delle CTP determinando l'opportunità di svolgere un supplemento di consulenza. Il motivo di appello non si incentra su questioni specificamente poste con le osservazioni e sulle risposte di chiarimento esposte dal consulente e fatte proprie dal giudice. Si prospetta genericamente di rivalutare complessivamente l'operato del CTU per cui è stata chiesta, senza idonea giustificazione, la rinnovazione.
In ogni caso si osserva che le questioni sollevate riguardano l'avere considerato il CTU anche l'attività agrituristica che, in tutta evidenza, si pone come attività conseguente ed accessoria all'attività imprenditoriale agricola poiché su di essa si regge. Del pari è da ritenersi che correttamente siano state considerate anche le provvidenze (premi PAC) di cui l'attività si è potuta giovare e che la valutazione abbia trovato il termine nell'anno (2014) di decesso del padre . Per altro verso la difesa dell'appellata ritiene che la valutazione Pt_6 sia stata fatta a suo detrimento per cui ha proposto l'appello incidentale subordinato in caso di accoglimento anche parziale dell'appello.
19. Con l'ultimo motivo di appello si pone in discussione la liquidazione delle spese in solido asserendo la difesa delle parti appellanti che “stante il principio di causalità che deve sussistere anche per la liquidazione delle spese, è da rilevare come non potesse la
[...] ritenersi soccombente e da cui la violazione dell'art. 91 c.p.c. e del principio di Parte_6 causalità che inficia la statuizione di condanna della alle spese, che dovrà, Parte_6 per l'effetto, essere riformata.” (cfr. pag. 40 e 41 atto di appello) Lamenta inoltre la erroneità della sentenza per avere condannato ritenendone la totale soccombenza, posto Parte_4
pagina 13 di 15 che non tutte le domande dell'attrice sono state accolte e solo quella relativa alla quota di impresa familiare è stata accolta. In tal senso chiede la riforma della statuizione delle spese anche in ordine alla CTU.
20. Anche l'ultimo motivo è da ritenersi infondato, le parti convenute in primo grado, così come in appello, hanno svolto unica difesa, pertanto, è evidente il vincolo di solidarietà nei confronti della parte vincitrice rispetto alla complessiva valutazione del comportamento processuale.
Quanto alla soccombenza, seppure in misura ridotta rispetto alle pretese iniziali dell'attore, le SS.UU. hanno chiarito che: “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” Cass. Civ. Sez. U -, Sentenza n. 32061 del
31/10/2022 (Rv. 666063 - 01) recentemente ribadita da Sez. 2 -, Sentenza n. 13827 del
17/05/2024 (Rv. 671356 - 01)
21. Il rigetto dell'appello principale esonera la corte dall'esame formulato in via subordinata e condizionata all'accoglimento, anche solo parziale, dell'appello principale.
22. Al rigetto dell'appello segue la soccombenza per le spese del giudizio che, considerato il valore del giudizio e tenuto conto dei parametri medi (scaglione da € 52.000,00 a €
260.000,00) di cui al DM. 55/2014 (aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022) c, vengono liquidati come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata
Condanna altresì solidalmente le parti appellanti a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in complessive € 10.000,00 , per competenze professionali, 15 % per spese generali, spese documentate, oltre i.v.a., qualora dovuta e c.p.a.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di pagina 14 di 15 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 13 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Claudio Fraticelli dott.ssa Claudia Matteini
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere avv. Claudio Fraticelli Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 87/2023 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio Parte_5 P.IVA_1 dell'avv. LA SPINA GIUSEPPE con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di
Giustizia
Appellanti contro
(C.F. , che si difende in proprio ex art 86 c.p.c., CP_1 C.F._5 unitamente all'avv. MARINI CLAUDIA ), con domicilio digitale come C.F._6 da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellata
pagina 1 di 15 Oggetto: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni del 19.9.24,
11.4.2024 depositando note scritte e riportandosi, rispettivamente, all'atto di appello e alla comparsa di costituzione.
Svolgimento del processo
1. I sig.ri e la società Parte_4 Parte_3 Parte_1 Parte_2 hanno proposto appello avverso la sentenza Parte_6 del Tribunale di Perugia n. 57/2023, pronunciata il 5/1/2023, pubblicata il 9/1/2023, notificata a mezzo pec in data 11/1/2023, nella causa civile iscritta al n. 7287/2014 ed introdotta dalla sig.ra (sorella di cognata di e zia di CP_1 Parte_4 Parte_3 Part
e figli di e che li ha convenuti rappresentando quanto Parte_1 Parte_2 Pt_3 segue. CP_
2. Negli anni '60, (padre di e e suo fratello Parte_6 Parte_4 Persona_1 aprirono una macelleria a Gubbio, formando una società con (moglie di Controparte_2
). Negli anni '70, la società si sciolse e continuò come imprenditore Pt_6 Pt_6 individuale, insieme alla moglie creando un'impresa familiare nel 1985. Controparte_2 [...]
CP_ (1948) e sua sorella (1957) iniziarono presto a collaborare. Nel 1970, Pt_4 Pt_6 Part acquistò un podere ( intestato a , ampliando l'attività con agricoltura e Per_2 allevamento. La filiera diretta tra allevamento e macelleria rendeva i loro redditi unitari, sebbene distinti per ragioni contabili e fiscali. Part Part Nel podere di lavoravano il fratello e i loro genitori, ma solo gestiva gli Per_2
Part affari amministrativi. Nel 1973, ha sposato e hanno avuto due figli, Parte_3
e . Dagli anni '80 fino al 1994, ha lavorato nell'attività di famiglia Parte_1 Pt_2 Pt_3 finché non è rimasta invalida.
Nel 1980, l'attrice, si è trasferita a Perugia per gli studi universitari, CP_1 avviando la carriera di avvocato. Ha continuato ad aiutare la famiglia assistendo i genitori e la cognata invalida, e patrocinando cause legali del fratello connesse all'attività di famiglia. Part Il fratello ha preso progressivamente il controllo dell'intero patrimonio familiare, acquistando immobili intestati a sé e alla sua famiglia nucleare, e ampliando l'attività agricola, aumentando il patrimonio dell'azienda agraria, sebbene fosse frutto del lavoro di tutta la famiglia. Le risorse provenienti dalle attività sono state sempre più dirottate da
[...] nel suo patrimonio, in quello dell'azienda agraria e in quello della sua famiglia Pt_4 pagina 2 di 15 nucleare (la moglie e i due figli) che fruiva anche delle pensioni dei genitori che vivevano con Part lui. La macelleria è stata conferita in una s.a.s. che aveva come soci maggioritari e sua moglie, e come soci minoritari i due anziani genitori nonostante l'attività fosse il frutto del loro lavoro. Successivamente la macelleria è diventata un supermercato ed è stata concessa Part in affitto alla moglie di ( senza che risultino incassati i canoni. Parte_3
I genitori ( e hanno venduto diverse proprietà e con i Parte_6 Controparte_2 Part ricavi, gestiti da , è stato acquistato un terreno edificabile su cui sono state costruite due Part palazzine. Gli appartamenti sono stati suddivisi: uno ai figli di , un terzo ai genitori, un Part terzo a e sua moglie, e un terzo all'attrice. L'appartamento dei genitori è stato poi venduto per finanziare la costruzione e acquistare immobili per l'azienda agricola. L'attrice ha ipotecato il proprio appartamento per garantire il mutuo e ha dovuto ripagarlo interamente, anche se erano mutuatari anche i genitori e il fratello.
Nel 2003 la madre è deceduta, ma la successione non è stata Controparte_2 formalizzata. La ha venduto nel 2008 le licenze commerciali senza consultare Pt_5 [...] che, quale erede di le era subentrata. CP_1 CP_2
Nel 2014 è deceduto il padre si è aperta la successione e il patrimonio Parte_6
è risultato depauperato essendo rimasto formalmente solo: un terreno boschivo gravato da ipoteca per debiti erariali ascrivibili alla cattiva gestione delle attività familiari da parte di e di sua moglie la quota di 1/3 del capitale della che a sua Parte_4 Pt_3 Pt_5 volta è proprietaria di un immobile.
3. Con le sue conclusioni – qui sintetizzate - la sig.ra ha chiesto al Tribunale CP_1 di Perugia di: a) ordinare ai convenuti e in qualità di Parte_4 Parte_3 amministratori del patrimonio dei defunti coniugi e di Parte_6 Controparte_2 presentare il rendiconto della loro gestione; b) Accertare e dividere il patrimonio mobiliare e immobiliare dei defunti, includendo i beni intestati ai convenuti, le quote societarie, i proventi delle vendite immobiliari, i proventi della cessione delle licenze commerciali,
l'azienda agricola e l'azienda commerciale dei coniugi defunti, considerando anche l'apporto di lavoro e capitale fornito da questi ultimi, previa collazione delle donazioni dirette e indirette a favore dei convenuti;
c) Condannare i convenuti e Parte_4 Parte_3 alla restituzione di quanto pagato dall'attrice per l'estinzione del mutuo comune;
d)
Condannare i convenuti alla restituzione in favore dell'attrice del corredo materno e di altri oggetti (piatti, tazzine, quadri ecc.) e delle chiavi dell'immobile di proprietà della e) Pt_5
Condannare i convenuti al risarcimento dei danni.
pagina 3 di 15 4. I convenuti in primo grado hanno sostenuto che fin dalla giovane età di Parte_4 tredici anni, ha assistito i genitori nella gestione della macelleria, diversamente dalla sorella CP_
che ha proseguito gli studi. Part Il podere di è stato acquistato da , contraendo un mutuo di 4 milioni di Per_2 lire presso la Cassa di Risparmio di Gubbio e accollandosi il mutuo residuo di 8 milioni, divenendo imprenditore agricolo nel 1972, prima individualmente e successivamente con la moglie sposata nel 1973. Parte_3
CP_ La sorella , invece, ha ricevuto elargizioni dai genitori che le hanno permesso di acquisire tre immobili tra il 1980 e il 1992. Inoltre, ha ottenuto supporto finanziario dal Part fratello durante gli anni della sua formazione e dell'avviamento alla professione, anche per beni voluttuari.
I genitori lavoravano a tempo pieno nella macelleria e si recavano ai poderi principalmente per visite di cortesia, piccoli lavori di manutenzione o per l'acquisto di bestiame da parte del padre. L'azienda agricola non è mai stata un'estensione della macelleria dei genitori, ma serviva altre macellerie del territorio e produceva foraggio, piante oleaginose e prodotti derivati. I genitori gestivano in maniera autonoma ed esclusiva la propria attività commerciale e i relativi proventi. Gli acquisti di beni effettuati da Parte_4 nel corso degli anni sono stati sostenuti mediante mutui, cambiali e ipoteche gravanti esclusivamente su lui e sua moglie.
Al momento della costituzione della s.a.s., la macelleria dei genitori era ormai obsoleta per cui essi hanno conferito alla nuova società solamente la licenza (l'immobile era di terzi), rendendo necessario l'acquisto di beni strumentali per l'allestimento di un laboratorio, oltre a tre licenze aggiuntive per la vendita di frutta, verdura, alimentari e pasticceria. Di conseguenza, la loro quota non era maggioritaria. , il padre, ha sempre ricoperto il Pt_6 ruolo di socio accomandatario, affiancato in seguito dalla nuora per volontà dello Pt_3 stesso;
ogni atto di gestione è stato quindi da lui valutato e autorizzato. Pt_6
La contrazione del fatturato dell'impresa è dovuta all'incremento della grande distribuzione e non a una cattiva gestione. I genitori hanno venduto liberamente parte dei loro immobili utilizzandone i proventi per donazioni a favore della figlia, inclusi autovetture, Part immobili e beni voluttuari, con il contributo del fratello . Il lotto di terreno edificabile intestato a e è stato acquistato esclusivamente da e Parte_1 Parte_2 Parte_4
senza l'impiego di denaro dei genitori. Il mutuo di lire 50 milioni, con Parte_3 ipoteca sull'appartamento della sola attrice, è stato acceso nell'interesse esclusivo della Part sorella per completare a proprie spese i lavori del suo appartamento, mentre e i genitori pagina 4 di 15 avrebbero ultimato a loro spese i lavori sulle rispettive porzioni. Tuttavia, le rate del mutuo Part sono state pagate dal padre e dal fratello (qualora fossero state pagate Pt_6 dall'attrice, il diritto di ripetizione sarebbe prescritto).
Il giovane è entrato nella s.a.s. con riduzione delle quote dei genitori Parte_1
e non dei nonni. Ferma restando la prescrizione, i proventi dalla vendita delle licenze, prossime alla revoca poiché il negozio era chiuso, sono stati utilizzati per il pagamento dei debiti erariali della società. Tasse e tributi ancora gravanti sull'immobile della sono Pt_5 tuttora pagati da È altresì prescritto il diritto degli eredi alla liquidazione della Parte_4 quota della s.a.s. spettante a deceduta nel 2003. Controparte_2
I convenuti hanno concluso per il rigetto della domanda di rendiconto poiché non hanno gestito il patrimonio dei coniugi Hanno richiesto l'accertamento Parte_7 dell'asse ereditario (terreno boschivo, quota della s.a.s. intestata ad quota Parte_6 dell'immobile di Via del Falco) ed esclusa qualsiasi donazione in loro favore, oltre alla divisione. Infine, hanno richiesto la prescrizione del credito dell'attrice relativo al pagamento del mutuo ipotecario, alla liquidazione della quota societaria di e alla vendita Controparte_2 delle licenze della s.a.s.
5. La causa è stata istruita con assunzione di prova testimoniale richiesta dall'attrice, è stata ordinata l'esibizione di documentazione dal 1985 in avanti, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alle banche titolari di conti intestati al SI. al SI. e alla SI.ra Parte_6 Parte_4
nonché all riservando all'esito Parte_3 Parte_5 ogni valutazione circa le istanze di C.T.U.
Con successiva ordinanza del 18.6.2021, il Tribunale accoglieva la richiesta dell'attrice di produrre un file audio contenente la registrazione di una conversazione telefonica tra la stessa attrice e la testimone SI.ra (acquisito il 23.06.2021), inoltre è emerso Testimone_1 che l'attività commerciale di macelleria era stata gestita come impresa familiare fino al 1985
e trasformata in S.a.s. dal 26.9.1985. È stata disposta C.T.U. tecnico-contabile.
È stata acquisita agli atti l'ordinanza del G.I.P. di Perugia del 9.05.2022, che ha disposto l'archiviazione del procedimento penale avviato su querela del SI. per Parte_4 falsa testimonianza (art. 372 c.p.) di sei testimoni durante la causa.
6. Definitivamente pronunciando il Tribunale di Perugia ha così disposto: “condanna
al pagamento in favore di di € Parte_6 CP_1
20.162,07 a titolo di liquidazione della metà della quota societaria del defunto Parte_6 oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla domanda al saldo;
condanna Parte_4 quale imprenditore individuale al pagamento in favore di della somma di € CP_1
pagina 5 di 15 90.372,55 quale quota a lei spettante del credito del defunto per gli utili, i beni Parte_6
e gli incrementi dell'azienda agricola di gestita come impresa familiare, oltre Parte_4 interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla domanda al saldo;
accerta la comunione ereditaria in quote uguali di e sul terreno boschivo censito al Catasto terreni del CP_1 Parte_4
Comune di Gubbio Foglio 285 particelle nn. 22-47-84 della superficie complessiva di circa 2 ha del valore di e 15.000,00; condanna Parte_4 Parte_3 Parte_1 Pt_2
e in solido alla refusione delle spese di
[...] Parte_6 lite in favore di che si liquidano in € 545,00 come esborsi ed € 14.103,00 per CP_1 compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pone le spese di CTU a carico di Parte_4 Parte_3 Parte_1 Parte_2
e in solido;
dispone la rimessione della causa sul Parte_6 ruolo per il prosieguo, come da separato provvedimento.
7. Nel proporre impugnativa la difesa degli appellanti censura la sentenza del Tribunale laddove: (i) ha respinto, considerandola tardiva, l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dalla difesa dei convenuti con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., in relazione all'accertamento richiesto dall'attrice dell'esistenza di un'impresa familiare ex art. 230bis
c.c. riguardante l'impresa agricola individuale di cui è titolare l'appellante Parte_4
(ii) Ha accolto la domanda di accertamento dell'impresa familiare e la richiesta di liquidazione della quota spettante ad , genitore dell'attrice e del convenuto Parte_6
Tuttavia, il Tribunale ha commesso un errore, non rilevando l'inammissibilità Parte_4 della domanda poiché nuova e quindi tardiva;
(iii) ha ritenuto sussistente l'impresa familiare sopra menzionata ai sensi dell'art. 230-bis c.c., tra il titolare e i suoi genitori e , oltre alla Parte_4 Parte_6 Controparte_2 moglie , determinando le relative quote in assenza dei presupposti di legge;
Parte_3
(iv) L'istruttoria sarebbe stata gestita in modo inadeguato con particolare riguardo alla documentazione prodotta e alle risultanze della prova testimoniale, deducendo da essa elementi costitutivi di una presunta impresa familiare che non sussisterebbero , seguendo una corretta interpretazione delle deposizioni nel loro complesso e con riferimento anche all'attività commerciale di macelleria svolta da , prima in Parte_8 Controparte_2 regime di impresa familiare fino al 1985 e successivamente mediante la società
[...]
(v) errata valutazione dei docc. 55 e 56, presentati dall'attrice, deducendo Parte_6
l'esistenza di elementi a supporto dell'impresa familiare asserita;
(vi) sulla determinazione della compartecipazione all'impresa familiare ( 35% per il titolare , del 35% per Parte_4 suo padre , del 15% per la madre e del 15% per Parte_6 Controparte_2 Pt_3
pagina 6 di 15 (moglie di )) e, all'esito, determinato il valore di tali quote sulla base Pt_3 Parte_4 delle risultanze della CTU;
(vii) censura la statuizione sulle spese e l'applicazione del principio di soccombenza.
In conclusione, gli appellanti hanno chiesto:
“preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o esecuzione della sentenza impugnata e, all'esito, accogliere il presente appello e riformare la sentenza del Tribunale di
Perugia n. 57/2023, pubblicata il 9/1/2023, di cui in epigrafe e, previe le declaratorie richieste, respingere ogni domanda attrice tesa al riconoscimento dell'esistenza di un'impresa familiare ex art. 230 bis c.c., poiché inammissibile in rito, stante l'eccepita incompetenza per materia e comunque la tardività della stessa domanda e, nel merito, infondata, non sussistendo alcuna impresa familiare tra l'appellante e il de cuius Parte_6 respingendo la domanda attrice tesa ad ottenere il pagamento del valore di quella quota quale erede del de cuius in ragione del 50% quale sua erede legittima, siccome Parte_6 infondata anche con riguardo alla stessa percentuale riconosciuta e al valore della stessa quota come determinato dal Tribunale nella misura di €. 90.372,55, con condanna dell'appellante al pagamento di tale somma in favore della sorella il Parte_4 CP_1 tutto in ragione dei motivi di gravame sopra espressi e con riforma della stessa sentenza anche in punto di spese, mandando esente dalle stesse gli appellanti in accoglimento al riguardo del settimo motivo di gravame, non sussistendo la soccombenza ravvisata dal
Tribunale e posta a fondamento della condanna in solido di tutti gli appellanti al pagamento di quelle spese, disponendo la restituzione di quanto nel frattempo pagato dall'appellante
[...]
l fine di evitare l'esecuzione forzata. Pt_4
In via istruttoria si chiede occorrendo la rinnovazione della CTU al fine di determinare il valore degli incrementi e degli utili senza tener conto dei dati contabili riferiti all'anno 2014.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio e con condanna dell'appellata alla restituzione della somma di €. 42.219,26 già pagata e di quelle che dovessero essere successivamente corrisposte in ragione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, qualora, in denegata ipotesi, non sospesa.
8. La sig.ra si è costituita in appello per respingere i contenuti esposti con i CP_1 motivi di impugnanzione e ha proposto appello incidentale – condizionato e subordinato all'accoglimento anche parziale dell'appello principale - sui capi e punti della sentenza nei quali, disattendendo le osservazioni alla perizia del CTU, ha stimato il credito del defunto a titolo di utili, beni ed incrementi dell'azienda agricola familiare nella Parte_6 misura parziale indicata dal CTU, ovvero in complessivi € 120.745,10, assommando il 35%
pagina 7 di 15 degli utili per l'attività agricola del solo anno 2014 e dell'attività agrituristica del periodo
2005-2013, conseguentemente condannando il convenuto al pagamento in Parte_4 favore dell'attrice di una somma inferiore a quella effettivamente spettante con riguardo nel periodo dal 1972 al 2003 in misura indiziaria e sintetica, nel doppio dell'importo maturato nel decennio successivo, ponendo quale base di calcolo la somma indicata dal CTU che rappresenta non già l'utile e gli incrementi dell'impresa agricola nell'intero decennio, ma del solo anno 2014.
In via istruttoria chiede il rinnovo delle operazioni peritali.
9. La Corte, con ordinanza del 30.4.23 si è pronunciata sull'istanza di sospensione ed istruttorie respingendola e rilevando quanto segue:
“Sotto il profilo del fumus boni iuris l'eccezione di incompetenza del Giudice adito (non rilevata ex officio dal Giudice di primo grado) sembra essere stata proposta tardivamente nella memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., atteso che già in citazione l'attrice ha fatto riferimento, nel proporre la domanda di quantificazione dell'asse ereditario, alle quote delle aziende agricole e commerciali dell'impresa famigliare o della società di fatto (indicando in alternativa i due fenomeni imprenditoriali) tra i genitori e i convenuti e al Parte_1 Parte_3 fine di procedere alla divisione fra i fratelli eredi delle relative quote. L'eccezione sembra peraltro infondata in ragione del fatto che l'individuazione della specifica natura dell'attività imprenditoriale sembra essere funzionale all'acquisizione degli elementi per una corretta divisione dell'asse ereditario.
Nel merito l'appello non appare manifestamente fondato perché ad un sommario esame del quadro probatorio (prove orali e documentali) sembra che vi siano elementi pressoché univoci circa l'esistenza dell'impresa familiare con il dante causa dell'attrice (ora CP_1 appellata) e i convenuti e né si riscontrano nell'elaborato Parte_1 Parte_3 del c.t.u. palesi errori nei termini evidenziati dalla parte appellante;
in particolare, non emerge nell'immediatezza della lettura la dedotta erronea determinazione delle quote dei genitori nell'impresa famigliare e i denunciati vizi nella ricostruzione del patrimonio del de cuius
e non essendo di per sé scorretta la valutazione equitativa del Giudice nella Pt_6 determinazione dell'ammontare degli utili e degli accrescimenti dell'impresa.
Va inoltre considerato che difetta comunque il periculum in mora, atteso che il paventato pregiudizio che possono subire gli appellanti nei plurimi rapporti finanziari intrattenuti con le banche non risulta agevolmente percettibile soprattutto se si considera il consistente patrimonio immobiliare di cui sono titolari.
motivi della decisione pagina 8 di 15 10. Con il primo motivo l'appellante ripropone l'eccezione di incompetenza per materia sollevata con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., in relazione all'accertamento richiesto dall'attrice dell'esistenza di una impresa familiare ex art. 230bis c.c. riguardante l'impresa agricola individuale di cui è titolare l'appellante Parte_4
Il secondo motivo, si pone in connessione al primo;
è volto a censurare la sentenza
(segnatamente a pag. 32, punto 9) laddove richiama le domande della attrice come precisate nella memoria ex art 183, co 6, n.1 e poi ulteriormente “… precisate con la nota 8/9/2022 senza che ricorra alcuna mutatio libelli (come eccepito dai convenuti) avendo l'attrice solo meglio precisato il petitum alla luce delle emergenze istruttorie, in particolare in esito al deposito delle relazioni con le quali il CTU ha chiarito anche il periodo dell'accertamento per il quale sono stati rinvenuti i documenti…..”
Secondo gli assunti della difesa appellante, nell'atto di citazione non sarebbe stata svolta alcuna domanda di accertamento di una impresa familiare ex art 230 bis c.c. e la domanda si sarebbe configurata successivamente allo svolgimento della prova testimoniale e della CTU. In conseguenza di ciò, con il secondo motivo si lamenta che l'effetto inficiante si sarebbe esteso al punto di configurare una domanda nuova.
11. Nel provvedimento di rigetto della istanza di sospensione cautelare della sentenza impugnata, la Corte ha rilevato che la domanda di quantificazione dell'asse ereditario chiaramente è stata rivolta alla determinazione delle quote delle aziende agricole e commerciali dell'impresa familiare o della società di fatto tra i genitori e i convenuti e per procedere alla divisione tra i fratelli eredi. Parte_1 Parte_3
La domanda, in tal senso, già manifestava la necessità di valutare la natura e la produttività dell'attività imprenditoriale proprio perché funzionali per determinare i valori con cui procedere alla corretta divisione dell'asse ereditario. È da ritenersi destituito di fondamento l'assunto della difesa appellante, anche sotto il profilo della asserita “domanda nuova” di cui al secondo motivo di appello, avendo la difesa dell'attrice adeguato la domanda introduttiva agli sviluppi istruttori.
Non può dubitarsi che la eccezione di competenza per materia sia tradiva in quanto proposta con la memoria ex art 183 cpc. È pacifico in giurisprudenza che nel regime della rilevazione della questione di competenza di cui all'articolo 38 c.p.c., nel testo sostituito dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, l'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile è da ritenersi tardiva se non è stata propone nella comparsa di risposta, nel rispetto del termine di cui all'articolo 166 c.p.c.
pagina 9 di 15 12. Il terzo motivo sottopone a critica la sentenza impugnata per non avere considerato che i terreni (il primo acquistato il 10.9.70 e il secondo in data 30.11.84), su cui si è sviluppata l'attività della impresa familiare riconosciuta dal Tribunale, risultano formalmente intestati a e che, secondo il primo giudice, sarebbero in realtà riconducibili al padre Parte_4
Parte_6
La censura è diretta a sostenere che non sussisterebbero le condizioni per riconoscere l'impresa familiare in quanto: “l'azienda agricola individuale del medesimo (n.d.r. Parte_4
è stata) sempre condotta con l'aiuto della moglie e dei figli e e di personale ed Parte_1 Pt_2 ove è stata anche intrapresa successivamente nel 2004, sempre con l'apporto dei propri familiari, la moglie e i due figli, e , …” (cfr. pag. Parte_3 Parte_1 Parte_2
19 atto di appello)
13. La sentenza impugnata prende in esame lo sviluppo e l'utilizzo del patrimonio da parte di e le sue scelte imprenditoriali (cfr. pag. 30 della sentenza) ed in tale Parte_6 ricostruzione il primo Giudice ha modo di precisare: “Infatti, anche a voler ritenere, come appare probabile, che i fondi per l'acquisto del podere di siano stati dei genitori, che il Per_2 corrispettivo della vendita degli immobili siano stati reinvestiti nell'azienda, è evidente che ciò non è stato il frutto di una volontà liberale, cioè di una volontà di impoverirsi arricchendo il figlio per gratuita benevolenza e in ragione del legame affettivo, ma il frutto di una scelta imprenditoriale volta a differenziare le attività redditizie della famiglia nello stesso solco delle scelte già fatte in passato dai coniugi (si rimanda sul punto a quanto chiarito in merito al collegamento fra le due imprese e alla finalizzazione della macelleria come sbocco commerciale dell'allevamento) e a potenziare l'impresa familiare agricola”.
La difesa appellante appellante vuole sostenere che l'intera azienda agricola sarebbe Part stato frutto dell'unico sforzo di , ma essa stessa si sofferma su alcune condizioni che mettono in crisi la sostenibilità della sua tesi. È infatti ragionevolmente improbabile che un giovane, che in quel periodo stava prestando servizio militare (lo riporta l'atto di appello), avesse risorse e capacità organizzative tali da peritarsi di nominare il padre quale procuratore speciale per rappresentarlo alla stipula dell'atto di acquisto. (!!!) Un ragazzo che, per quanto emerge dalle deposizioni testimoniali, ha gradualmente assunto consapevolezza dell'importanza dell'impresa guidata dal padre e quindi di poter collaborare e gradatamente acquisire spazi di conduzione. La sentenza del Tribunale riporta Part puntualmente le dichiarazioni rese dai testi e, proprio per l'atteggiamento assunto da e il suo “perdersi in chiacchiere”, il padre lo redarguiva per riattivare la collaborazione. (cfr. teste richiamata in sentenze a pag. 29) Testimone_2
pagina 10 di 15 In ogni caso va osservato che la questione della acquisizione dei terreni si pone sullo sfondo dell'indagine condotta nel giudizio di primo grado poiché la attività accertativa è stata indirizzata ad individuare l'entità del contributo che i genitori ( e hanno Pt_6 CP_2 riversato per la cura e la crescita dell'impresa familiare.
In definitiva, risulta del tutto avulsa all'effettiva verifica degli atti di causa, la tesi dell'appellante secondo cui (cfr. pag. 19 dell'atto di appello) “… la proprietà esclusiva in capo al convenuto del podere su cui è allocata l'azienda agricola individuale dal Parte_4 medesimo [dr. sarebbe stata] sempre condotta con l'aiuto della moglie e dei figli e Parte_1
e di personale ed ove è stata anche intrapresa successivamente nel 2004, sempre con Pt_2
l'apporto dei propri familiari, la moglie e i due figli, e Parte_3 Parte_1 Pt_2
, l'attività agrituristica oltre a quella non solo di allevamento del bestiame, ma anche di
[...] coltivazione agricola di produzione di foraggio, piante oleaginose e derivati;
…”
14. La difesa appellante estende l'illustrazione della tesi sopra riprodotta con il quarto motivo con cui pone in discussione gli esiti della prova testimoniale, che il Tribunale con puntualità ha riprodotto in sentenza, e censura, con il quinto motivo, la rilevanza attribuita dal Tribunale ai documenti n. 55 e 56.
Per quanto riguarda le deposizioni testimoniali, a dire della difesa appellante, il
Tribunale avrebbe mancato di valutare la attendibilità delle deposizioni e tale attività sarebbe stata svolta solamente per le dichiarazioni della teste L'aspetto Testimone_1 ritenuto di maggiore criticità, riferendosi in modo generico per tutti i testi, secondo la difesa appellante sarebbe la incompatibilità temporale del modo in cui i contributi lavorativi si realizzavano rispetto all'impegno effettivo che i genitori avrebbero potuto impegnare, sia per la macelleria, sia per l'azienda agricola. Da ciò deduce parte appellante la non attendibilità, la contraddittorietà e non verosimiglianza delle risultanze testimoniali.
15. Al di la del fatto evidenziato dalla difesa di parte appellata che per l'articolato di prova erano stati dedotti 43 testi, ridotti a 10 dal Tribunale, e che rispetto alla richiesta prova di parte attrice controparte non ha chiesto prova contraria, né ha chiesto di avere ulteriori approfondimenti, non può sfuggire, dalla lettura della sentenza di primo grado ove si riportano le domanda e le risposte, che i testi sono stati a chiamati a riferire se fosse vero o meno che genitori, figlio e nuora si dividevano, organizzandosi, per portare avanti sia l'attività commerciale sia l'attività imprenditoriale agricola. Il tutto si è dipanato per un intero arco di vita.
La sentenza impugnata, con puntualità ed acribia, ha riportato tutte le risposte sottolineando quelle che hanno assunto valore per il convincimento e sono riprodotte da pagina 11 di 15 pag. 15 e ss. Le deposizioni sono state rese da persone che ben conoscevano lo stile di vita Part CP_ dei genitori di e , sia per essere parenti, sia per la frequentazione che hanno avuto. Part Appare altresì evidente la contiguità organizzativa con cui i genitori e la moglie di si distribuivano per seguire ambedue le attività.
Tutte queste notizie sono riprodotte in sentenza e, ad avviso del collegio, costituiscono un robusto plesso probatorio che non è scalfito dalla tesi dell'appellante.
Non risponde quindi al vero che il Tribunale non abbia valutato la attendibilità, contraddittorietà e verosimiglianza delle deposizioni, è invece evidente che esse si distinguono per la concordanza e tali da sostenere il convincimento del giudicante dell'esistenza della impresa familiare.
16. Rispetto ai doc. 55 e 56 che il Tribunale ha valorizzato nel plesso probatorio che ha condotto a ritenere l'esistenza della impresa familiare, la difesa delle parti appellanti ne Part minimizza il significato ritenendo che essi non riguarderebbero l'impresa familiare tra ed Part i genitori ma sarebbero relativi ai rapporti con i membri della famiglia di , costituita dalla moglie e di figli. Tali documenti hanno assunto rilievo peculiare poiché, nella forma olografa Part proveniente da , suffragano la consapevolezza di partecipazione alla impresa familiare, espressamente evocata con la citazione dell'art 230 bis c.c. nel doc. 56.
La tesi delle parti appellanti non persuade sol che si consideri che si tratta di una scrittura del 1994 e, come puntualizza il Tribunale: “Non è emerso che di tale gruppo di Part quattro collaboratori facessero parte i figli di e ( e ) come invece Pt_3 Parte_1 Pt_2 asserito dai convenuti, tant'è che il solo teste S.U. ha riferito rispondendo ad una domanda di precisazione sul cap.24: A.D.R.: Ricordo che, per tanti anni, ha lavorato [N.D.R.
[...]
sia dietro il bancone della macelleria che nelle attività agricole sui campi anche la CP_2 sig.ra e, sporadicamente, il figlio . Questo aiuto sporadico nella sola attività Pt_3 Parte_1 agricola non è emerso avere quel carattere di continuità dell'apporto… (cfr. pag. 26 sentenza)
Giova rilevare che nel 1994 aveva 15 anni e 20 ed era studente Pt_2 Parte_1 universitario.
17. Il sesto motivo di impugnazione sottopone a censura il capo della sentenza con cui sono state determinate le quote di partecipazione ritenendo che esse “altro non sono che numeri a caso” (cfr. pag. 33 dell'appello). Segue la censura della CTU sulla base della quale è stato stimato il valore delle quote attribuite.
18. Ben lungi da ogni ipotesi di attribuzione arbitraria delle quote, il Tribunale ha collazionato tutti gli elementi utili a costituire la presunzione attraverso cui giungere alla determinazione delle stesse.
pagina 12 di 15 Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, recentemente ribadita:
“In tema di impresa familiare, il partecipante che agisce per ottenere la propria quota di utili ha l'onere di provare la consistenza del patrimonio aziendale e la quota astratta della propria partecipazione, potendo a tal fine ricorrere anche a presunzioni semplici, tra cui la predeterminazione delle quote operata a fini fiscali;
sul familiare esercente l'impresa grava invece l'onere di fornire la prova contraria rispetto alle eventuali presunzioni semplici, nonché di dimostrare il pagamento degli utili spettanti pro quota a ciascun partecipante.” (Cass. Civ.
Sez. 2 -, Sentenza n. 15026 del 29/05/2024
Il Tribunale ha attinto dagli esiti istruttori gli elementi per la determinazione delle quote e di ciò la sentenza presenta al § 6.3 i criteri presuntivi corrispondenti. L'atto di appello non valorizza alcuna prova contraria rispetto alle presunzioni semplici che sorreggono il convincimento del primo giudice.
Anche le censure volte a rimettere in discussione la CTU non sono meritevoli di accoglimento, posto che ogni aspetto è stato trattato in tale sede ed è stata data piena attenzione ai rilievi delle CTP determinando l'opportunità di svolgere un supplemento di consulenza. Il motivo di appello non si incentra su questioni specificamente poste con le osservazioni e sulle risposte di chiarimento esposte dal consulente e fatte proprie dal giudice. Si prospetta genericamente di rivalutare complessivamente l'operato del CTU per cui è stata chiesta, senza idonea giustificazione, la rinnovazione.
In ogni caso si osserva che le questioni sollevate riguardano l'avere considerato il CTU anche l'attività agrituristica che, in tutta evidenza, si pone come attività conseguente ed accessoria all'attività imprenditoriale agricola poiché su di essa si regge. Del pari è da ritenersi che correttamente siano state considerate anche le provvidenze (premi PAC) di cui l'attività si è potuta giovare e che la valutazione abbia trovato il termine nell'anno (2014) di decesso del padre . Per altro verso la difesa dell'appellata ritiene che la valutazione Pt_6 sia stata fatta a suo detrimento per cui ha proposto l'appello incidentale subordinato in caso di accoglimento anche parziale dell'appello.
19. Con l'ultimo motivo di appello si pone in discussione la liquidazione delle spese in solido asserendo la difesa delle parti appellanti che “stante il principio di causalità che deve sussistere anche per la liquidazione delle spese, è da rilevare come non potesse la
[...] ritenersi soccombente e da cui la violazione dell'art. 91 c.p.c. e del principio di Parte_6 causalità che inficia la statuizione di condanna della alle spese, che dovrà, Parte_6 per l'effetto, essere riformata.” (cfr. pag. 40 e 41 atto di appello) Lamenta inoltre la erroneità della sentenza per avere condannato ritenendone la totale soccombenza, posto Parte_4
pagina 13 di 15 che non tutte le domande dell'attrice sono state accolte e solo quella relativa alla quota di impresa familiare è stata accolta. In tal senso chiede la riforma della statuizione delle spese anche in ordine alla CTU.
20. Anche l'ultimo motivo è da ritenersi infondato, le parti convenute in primo grado, così come in appello, hanno svolto unica difesa, pertanto, è evidente il vincolo di solidarietà nei confronti della parte vincitrice rispetto alla complessiva valutazione del comportamento processuale.
Quanto alla soccombenza, seppure in misura ridotta rispetto alle pretese iniziali dell'attore, le SS.UU. hanno chiarito che: “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” Cass. Civ. Sez. U -, Sentenza n. 32061 del
31/10/2022 (Rv. 666063 - 01) recentemente ribadita da Sez. 2 -, Sentenza n. 13827 del
17/05/2024 (Rv. 671356 - 01)
21. Il rigetto dell'appello principale esonera la corte dall'esame formulato in via subordinata e condizionata all'accoglimento, anche solo parziale, dell'appello principale.
22. Al rigetto dell'appello segue la soccombenza per le spese del giudizio che, considerato il valore del giudizio e tenuto conto dei parametri medi (scaglione da € 52.000,00 a €
260.000,00) di cui al DM. 55/2014 (aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022) c, vengono liquidati come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata
Condanna altresì solidalmente le parti appellanti a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in complessive € 10.000,00 , per competenze professionali, 15 % per spese generali, spese documentate, oltre i.v.a., qualora dovuta e c.p.a.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di pagina 14 di 15 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 13 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Claudio Fraticelli dott.ssa Claudia Matteini
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