Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 20/12/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01461/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01358/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GL
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1358 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Akkad Ingegneria & Architettura S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A011680424, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Antonio Zaccone e Mariano Maggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Cioffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato Di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
nei confronti
Città Metropolitana di Bari, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota prot. n. 0282199.U dell'08.05.2025 a mezzo della quale il Comune di Bari ha opposto diniego alla domanda di accesso agli atti riguardanti l'appalto avente ad oggetto “PR23001 - CIG A011680424 - Servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria di progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione afferente all'intervento di “Realizzazione della nuova Piazza d'Arti e riqualificazione delle aree esterne della ex Caserma Rossani” e per la “Realizzazione del parcheggio interrato nelle aree della ex Caserma Rossani”
presentata dal RTP ricorrente in data 08.08.2025 all'Amministrazione;
- di ogni ulteriore provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente
nonche' per l'accertamento
del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta con la predetta istanza;
e per la conseguente condanna
dell'Ente intimato all'ostensione dei documenti richiesti;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13\11\2025
Per l’annullamento
- della relazione istruttoria prot. n. 0364872.I del 22.10.2025 (conosciuta dall’esponente solo con il deposito in giudizio da parte dell’Ente Comunale in data 4.11.2025) a mezzo della quale il Comune di Bari ha riscontrato la nota prot. n. 30709 del dell’8.9.2025 con cui l’Avvocatura Civica ha richiesto chiarimenti in merito alle vicende fattuali da cui è originato il pendente giudizio;
- della succitata nota prot. n. 307029 dell’8.9.2025, ancorché non conosciuta;
- di ogni altro atto istruttorio, presupposto, connesso o conseguente ai predetti provvedimenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. EN AN e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
AKKAD Ingegneria & Architettura S.r.l. espone di aver partecipato nell’ambito di un raggruppamento temporaneo di imprese (con le mandanti TStudio dell’Arch. G. Salimei, Ing. Michele Marmora e Ai Engineering S.r.l.) ad una procedura telematica indetta dal Comune di Bari per l’affidamento dei “Servizi attinenti all’Architettura e all’Ingegneria di progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione afferente all’intervento di “Realizzazione della nuova Piazza d’Arti e riqualificazione delle aree esterne della ex Caserma Rossani” e per la “Realizzazione del parcheggio interrato nelle aree della ex Caserma Rossani” da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il predetto RTP ha ottenuto l’aggiudicazione con determina dirigenziale prot. n. 20135 del 21.12.2023 e avrebbe svolto le prestazioni progettuali oggetto dell’affidamento.
Tuttavia con nota prot. n. 02676832 del 29.7.2025, il Comune di Bari ha avviato la procedura di risoluzione contrattuale in ragione di presunte e non dimostrate “rilevanti risultanze di non conformità del progetto evidenziate nei rapporti di esame emessi dall’Organismo di Ispezione Area Tecnica C AB – Asset – Regione GL”, assegnando al contempo al RTP ricorrente un termine pari a 15 gg ai sensi dell’art. 122, co. 3, d.lgs. 36/2023 per poter esplicare le proprie difese.
Il RTP AKKAD in data 30.7.2025 ha presentato una prima istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss.mm.ii. della l. 241/1990, riscontrata dal Comune di Bari che, con nota prot. n. 0274117.U del 1.8.2025. L’istante, ritenendo che la documentazione inviata non fosse completa e sufficiente alla tutela dei propri interessi, in data 4.8.2025 ha inviato una seconda istanza di accesso agli atti al fine di ottenere i seguenti documenti:
- “Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, relativo a “Parcheggio Interrato” ex Caserma Rossani Bari, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.156 del 03 Marzo 2023 n.156, redatto da ing. Carla Silvestri, RTP ISOLARCHITETTI S.r.l., ing. AN Cantore, ing. AL Ranaldo, ing. AF Amato, ing. Francesco Bello, geologo Daniela Maria Ciammarusti -Committenza: Comune di Bari Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche Settore Urbanizzazione Secondarie – RUP ing. Claudio Laricchia, e composto dagli elaborati progettuali indicati in un elenco allegato;
- Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, relativo alla “Piazza D’Arti” ex Caserma Rossani Bari, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.156 del 03 Marzo 2023 n.156, redatto da RTP ISOLAARCHITETTI Srl (Mandataria) -Committenza: Comune di Bari Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche Settore Urbanizzazione Secondarie – RUP ing. Claudio Laricchia, e composto dagli elaborati progettuali indicati in un elenco allegato;
- documentazione attestante l’espletata attività di verifica preventiva del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo al “Parcheggio Interrato” ex Caserma Rossani Bari, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.156 del 03 Marzo 2023 n.156, redatto da ing. Carla Silvestri con RTP ISOLARCHITETTI S.r.l., ing. AN Cantore, ing. AL Ranaldo, ing. AF Amato, ing. Francesco Bello, geologo Daniela Maria Ciammarusti - Committenza: Comune di Bari Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche Settore Urbanizzazione Secondarie – RUP ing. Claudio Laricchia;
- documentazione attestante l’espletata attività di verifica preventiva del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo alla “Piazza d’Arti” ex Caserma Rossani Bari, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.156 del 03 Marzo 2023 n.156, redatto da RTP ISOLAARCHITETTI Srl (Mandataria) -Committenza: Comune di Bari Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche Settore Urbanizzazione Secondarie – RUP ing. Claudio Laricchia;
- documentazione attestante la validazione relativa al progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo a “Parcheggio Interrato” ex Caserma Rossani Bari, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.156 del 03 Marzo 2023 n.156, redatto da ing. Carla Silvestri con RTP ISOLARCHITETTI S.r.l., ing. AN Cantore, ing. AL Ranaldo, ing. AF Amato, ing. Francesco Bello, geologo Daniela Maria Ciammarusti - Committenza: Comune di Bari Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche Settore Urbanizzazione Secondarie – RUP ing. Claudio Laricchia;
- documentazione attestante la validazione relativa al progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo a “Parcheggio Interrato” ex Caserma Rossani Bari, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.156 del 03 Marzo 2023 n.156, redatto da RTP ISOLAARCHITETTI Srl (Mandataria) -Committenza: Comune di Bari Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche Settore Urbanizzazione Secondarie – RUP ing. Claudio Laricchia;
- nota Prot. n.17091 del 16 Gennaio 2025 Comune di Bari indirizzata a CAB-ASSET, con la quale il RUP, ing. Antonio Toritto “chiedeva la sospensione della verifica a seguito di approfondimenti intercorsi in data 05 gennaio 2025, tra la Stazione Appaltante ed i progettisti strutturali al fine di individuare soluzioni progettuali alternative degli interventi strutturali per abbattere i costi dell’opera” (così come riportato da CAB Asset -Regione GL nel rapporto di ispezione asset.cab-P21.015-010.01-RI04revisione 01 del 22/07/2025);
- corrispondenza intercorsa tra S.A. e/o RUP e Ministero dell’Interno Direzione Centrale per la Finanza Locale del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali in merito al suddetto finanziamento;
- tutti gli ulteriori atti e documenti relativi all’istruttoria compiuta dal RUP e conclusasi con l’avvio del procedimento di risoluzione in parola;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente ai predetti atti”.
Il Comune con nota prot. n. 0282199.U del 8.8.2025, ha riscontrato detta richiesta osservando che “parte della documentazione richiesta è già in possesso di codesto RTP”, chiedendo, altresì, di “dettagliare quanto da voi elencato...”.
La società quindi ha impugnato gli atti in epigrafe deducendo i seguenti motivi:
Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 22 e 24, l. n. 241/1990. Violazione dell’art. 35 D.lgs. 36/2023. Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, correttezza e di trasparenza dell'attività amministrativa (art. 97 della Costituzione). Eccesso di potere, carenza di motivazione, sviamento di potere, arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta.
Il diniego impugnato si fonderebbe sulla circostanza per cui “parte della documentazione richiesta è già in possesso di codesto RTP”, che invece sarebbe stata sollecitata dal RTP ricorrente con una seconda istanza di accesso.
La ricorrente avrebbe chiarito che con nota del 29.7.2025, l’Amministrazione aveva comunicato l’avvio della procedura di risoluzione contrattuale, per cui sussiste un interesse diretto, concreto ed attuale che legittima la richiesta di accesso al fine di proporre le proprie controdeduzioni.
Non sussisterebbe alcuna ragione impeditiva all’ostensione della documentazione richiesta, in quanto non vi sarebbero ipotesi di esclusione del diritto di accesso e la conoscenza dei documenti amministrativi richiesti sarebbe necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, ai sensi dell’art. 24, comma 7, L. n. 241/1990.
La ricorrente avrebbe assolto l’onere di dimostrare le ragioni sottese alla richiesta di accesso.
Il Comune di Bari si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
In data 13.11.2025 l’istante ha proposto motivi aggiunti con i quali ha impugnato la relazione istruttoria prot. n. 0364872.I del 22.10.2025 (conosciuta con il deposito in giudizio da parte dell’Ente Comunale in data 4.11.2025) con la quale il Comune di Bari ha riscontrato la nota prot. n. 30709 del dell’8.9.2025 con cui l’Avvocatura Civica ha richiesto chiarimenti in merito alle vicende oggetto del giudizio.
Con i motivi aggiunti la ricorrente insiste sulla richiesta di ostensione dei seguenti documenti:
- i due progetti di fattibilità completi di tutti gli elaborati, in particolare quelli economici;
- nota Prot. n.17091 del 16 Gennaio 2025 Comune di Bari indirizzata a CAB-ASSET, con la quale il RUP, ing. Antonio Toritto “chiedeva la sospensione della verifica a seguito di approfondimenti intercorsi in data 05 gennaio 2025, tra la Stazione Appaltante ed i progettisti strutturali al fine di individuare soluzioni progettuali alternative degli interventi strutturali per abbattere i costi dell’opera” (così come riportato da CAB Asset -Regione GL nel rapporto di ispezione asset.cab-P21.015-010.01-RI04revisione 01 del 22/07/2025);
- corrispondenza intercorsa tra S.A. e/o RUP e Ministero dell’Interno Direzione Centrale per la Finanza Locale del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali in merito al suddetto finanziamento;
- di tutti gli ulteriori atti e documenti relativi all’istruttoria compiuta dal RUP e conclusasi con l’avvio del procedimento di risoluzione in parola.
Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2025, il difensore della ricorrente ha richiamato i propri atti insistendo per la richiesta di ostensione, la difesa del Comune ha invece ribadito di aver già osteso gli atti richiesti, anche mediante l’invio all’interessata dell’indirizzo informatico (cd. link) mediante il quale accedere alla pagina web contenente i documenti della procedura, e che l’altra documentazione richiesta non sarebbe esistente.
1- . Il ricorso e i motivi aggiunti non sono fondati.
Dall’esame degli atti risulta che il Comune ha consegnato copia degli atti indicati nella originaria richiesta di accesso del 1.8.2025, posto che l’istante nei motivi aggiunti, senza richiamare la prima istanza di accesso del 1.8.2025, si limita a sostenere che il Comune non avrebbe esibito i documenti indicati nella seconda richiesta del 4.8.2025.
Per quanto concerne la seconda richiesta di accesso, sulla quale la ricorrente insiste con i motivi aggiunti, si osserva che il Comune ha fornito un primo riscontro con nota del 8.8.2025, in cui l’ente locale afferma “ che parte della documentazione richiesta è già in possesso di codesto RTP ” e, “ al fine di verificare i presupposti ex artt. 22 e ss.mm.ii. Legge 241/90 e di riscontrare la richiesta ”, chiede di specificare la richiesta in relazione ai seguenti documenti:
“- corrispondenza intercorsa tra S.A. e/o RUP e Ministero dell'Interno, Direzione centrale per la Finanza locale del dipartimento degli Affari interni e territoriali, in merito al suddetto finanziamento;
- di tutti gli ulteriori atti e documenti relativi all'istruttoria dal RUP conclusasi con l'avvio del procedimento di risoluzione in parola;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale predetti atti ”.
Tale richiesta interlocutoria volta a specificare gli ulteriori documenti richiesti non risulta essere stata riscontrata dalla ricorrente che ha preferito impugnare le note in epigrafe.
2- . Ciò posto è utile richiamare la relazione del 21.10.2025 depositata in giudizio, in cui il Comune in risposta alle richieste di ostensione e al ricorso introduttivo, riferisce che:
“ con nota del RUP prot. n.274117 del 01/08/2025 sono stati trasmessi i documenti richiesti ostensibili, esistenti agli atti d'ufficio e già nella disponibilità del R.T.P. come di seguito riepilogato, richiamando puntualmente le richieste della nota prot. n.274117/2025:
1. Richiesta: Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, relativo a "Parcheggio Interrato" e "Piazza d'Arti" ex Caserma Rossani Bari approvati con deliberazione della Giunta Comunale n.156 del 03/03/2023 n.156;
Riscontro: Trasmessa Deliberazione della Giunta Comunale n.156 del 03/03/2023 —ad essa allegati: l'elenco elaborati, Quadro economico; relazione generale tecnico illustrativa masterplan; relazione generale tecnico illustrativa parcheggio interrato. Gli altri elaborati progettuali richiamati nell'elenco elaborati sono già in possesso del R.T.P. poiché elaborati già in possesso del R.T.P. in quanto costituivano documentazione utile di indirizzo alla progettazione e posti quindi in consultazione tra gli atti di gara;
2. Richiesta: documentazione attestante l'espletata attività di verifica preventiva del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo al "Parcheggio Interrato" e "Piazza d'Arti" ex Caserma Rossani Bari;
3. Richiesta: documentazione attestante la validazione relativa al progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo a "Parcheggio Interrato" e "Piazza d'Arti" ex Caserma Rossani Bari;
Riscontro punti 2 e 3: non è stato possibile soddisfare la richiesta poiché i documenti richiamati non sono esistenti. I PFTE posti in consultazione a base di gara sono da intendersi come mero atto di indirizzo e programmazione e, come riporta-to nella stessa dedicata Deliberazione di Giunta Comunale n.156 del 03/03/2023, essi sono stati approvati "...quale mero atto di indirizzo e programmazione... ai fini del successivo adeguamento dei documenti di programmazione dell'Ente e reperimento delle risorse finanziarie complementari...". Richiamando l'art.42 co.1 del D.lgs. 36/2023 "...La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l'appalto...". Pertanto oggetto di validazione è il progetto esecutivo affidato al R.T.P. oggetto del Contratto Attuativo di Accordo Quadro dei lavori;
4. Richiesta: atto d'obbligo tra Comune di Bari, Città Metropolitana e Ministero dell'Interno, rif. cod. Ente: 4160090060/2021, connesso all'accettazione del finanziamento PNRR di cui alla missione 5 componente 2 investimento/subinvestimento 2.2 "Piani Urbani Integrati" - Titolo Piano Urbano Integrato (PUI) - IDENTITA E' COMUNITA” - CUP: 392F22000050003 — Codice BDAP - Soggetto attuatore:
289742930530455002 — Comune di Bari — Importo Totale Finanziamento 2021¬2026 €.18.800.00,00
Riscontro: Trasmesso Accordo di collaborazione — schema tra Comune e CM;
5. Richiesta: corrispondenza intercorsa tra S.A. e/o RUP e Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la Finanza Locale del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali in merito al suddetto finanziamento;
Riscontro: Trasmesso Decreto Ministero dell'Interno del 22/04/2022 Assegnazione finanziamento; DD n.485 del 30/12/2022 di accertamento dell'importo di acconto; Schema Atto di adesione e atto d'obbligo Ministero dell'Interno.
6. Richiesta: incarico/chi per l'attività di verifica preventiva della progettazione di che trattasi (progetto esecutivo "Parcheggio Interrato" ex Caserma Rossani Bari), conferito/i dalla S.A. e/o dal RUP a Area Tecnica CAB — Asset — Regione GL.
Riscontro: Trasmessa Determina Dirigenziale DD-10 01819/2024 del 02/10/2024 di impegno di spesa in favore di Asset GL.
7. Richiesta: corrispondenza intercorsa tra la S.A. e/o il RUP ed Area Tecnica CAB —Asset — Regione GL relativamente alla verifica del progetto esecutivo di che trattasi;
Riscontro: Trasmissione dei rapporti di verifica (già in possesso del R.T.P. in quan¬to destinatari diretti):
Disciplinare rif. prot. n.317251 del 18/09/2024
Rapporto prima emissione P21.015-010.01 del 23/10/2024
Rapporto di esame RI01-00 rif. prot. n.391453 del 14/11/2025
Rapporto di valutazione RI02-00 rif. prot. n.423476 del 06/12/2024
Rapporto di determinazione a seguito di contradittorio RI03-00 rif. pec del 11/12/2024
Rapporto di riesame conclusivo RI04-00 rif. prot. n.178309 del 21/05/2025
Rapporto dell'ulteriore riesame RI04-01 rif. pec del 23/07/2025
8. Richiesta: tutti gli atti e documenti relativi all'istruttoria compiuta dal RUP e conclusasi con l'avvio del procedimento di risoluzione in parola;
9. Richiesta: di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente ai predetti atti.
Riscontro punti 8 e 9: trasmessi gli atti ostensibili in possesso ”.
La predetta relazione, infine, richiama la risposta alla seconda richiesta di accesso fornita dal Comune in data 8.8.2025 alla quale la ricorrente non ha dato seguito.
2-. L’istante, tuttavia, insiste per la esibizione di documenti menzionati nella richiesta del 4.8.2025 e nei motivi aggiunti, per i quali il Comune -come osservato- eccepisce la inesistenza o comunque di averli già esibiti.
3-. Ciò premesso deve convenirsi con la tesi dell’Amministrazione, in quanto l’interessata, pur a fronte della sollecitazione inviata dall’ente locale in esito alla seconda istanza di accesso del 4.8.2025 (cfr. nota del 8.8.2025) non ha inteso specificare a quali documenti intendesse riferirsi, preferendo instaurare il giudizio ex art. 116 c.p.a. nei termini sopra esposti. Per tale ragione non può essere ordinata l’esibizione di (ulteriori) atti che il Comune di Bari afferma di non detenere o di aver già messo a disposizione della società ricorrente, per i quali, peraltro, non è stato introdotto un principio di prova della loro esistenza.
Tutto ciò non senza considerare che la richiesta di accesso deve essere ritenuta inammissibile per la parte che è stata specificata solo in occasione del deposito dei motivi aggiunti, con il richiamo ai “computi metrici estimativi, quadri economici e analisi dei costi”, i quali non risultano menzionati nell’elenco dei documenti indicati nell’istanza del 4.8.2025.
4-. Per le ragioni esposte il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti devono essere respinti.
5-. Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GL (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Bari, nella misura complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre oneri dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EN AN, Presidente, Estensore
Desirèe Zonno, Consigliere
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EN AN |
IL SEGRETARIO