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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/12/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
N. R.G. 2742/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30/07/2025
da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), entrambi con l'Avv. ANDREOLI ELENA e Parte_2 C.F._2 con domicilio eletto presso il suo studio in Abbiategrasso (MI), Corso Matteotti n. 41;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Abbiategrasso, in data 30/04/2016, (atto n.12, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“ CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA E CASA CONIUGALE
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) Il marito lascerà la casa familiare entro 4 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo portando con sé i propri effetti personali. La moglie corrisponde € 2.000,00 (duemila euro) come somma compensativa degli elettrodomestici che il marito lascia nella casa familiare al momento dell'uscita dalla casa familiare.
AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI MINORI Per Per_ 3) e vengono affidate ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con residenza anagrafica presso la casa familiare di proprietà della sig.ra Parte_2 che rimane anche assegnata alla madre.
[...]
DIRITTO DI FREQUENTAZIONE DELLE MINORI
4) Il diritto di visita viene regolamentato, così come segue e in ogni caso, secondo il Piano
Genitoriale allegato al presente Ricorso che ne costituisce parte integrante;
5) Salvo e diversi migliori accordi tra i genitori e compatibilmente agli interessi prevalenti delle figlie e lavorativi dei genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie, a settimane alterne comprensive del fine settimana.
Le vacanze di Sole e IA saranno così suddivise tra i genitori: durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno il periodo dal 23 dicembre al 25 dicembre h. 11.00; al 25 dicembre al 27 dicembre;
alternando anche il periodo dal 30 dicembre al 1° gennaio e dal 4 al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
durante i cosiddetti “ponti” seguendo il criterio dell'alternanza; durate le vacanze estive, suddividendo l'intero periodo tra ciascuno dei genitori, fino a porter arrivare con il tempo a 15 giorni di ferie consecutive con ciascun genitore. Salvo trovare migliori accordi tra i genitori dell'esclusivo interesse delle minori.
I genitori prenderanno accordi entro e non oltre il 15 giugno di ciascun anno.
Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori, nell'esclusivo interesse delle bambine.
CONTRIBUTO ALIMENTARE PER I MINORI
6) Nulla verrà versato dal padre alla madre quale contributo alimentare per le minori considerato anche il pari periodo trascorso dalle bambine con i rispettivi genitori. L'assegno unico ex lege previsto verrà corrisposto alla madre.
Pag. 2 di 5 SPESE STRAORDINARIE
7) I genitori contribuiranno al 50% a tutte le spese straordinarie come specificate nel Protocollo di Pavia e come indicate nel Piano Genitoriale. La gestione delle figlie a carico risulta essere già al 50% nelle dichiarazioni dei redditi relative al 2024.
MANTENIMENTO DEL CONIUGE E RAPPORTI ECONOMICI TRA GLI STESSI
8) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi percepiscono “adeguati redditi propri”;
9) Ogni altra questione di ordine patrimoniale fra i ricorrenti è già stata risolta e le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di nulla a pretendere
l'uno dall'altro eccetto quanto previsto al punto 2. “
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data
Pag. 3 di 5 di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
sposati in Abbiategrasso il giorno 30/04/2016, con atto trascritto presso i
[...]
Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.12, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016);
2. omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. Spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
Cosi deciso in Pavia, il 15.12.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 5 Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
N. R.G. 2742/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30/07/2025
da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), entrambi con l'Avv. ANDREOLI ELENA e Parte_2 C.F._2 con domicilio eletto presso il suo studio in Abbiategrasso (MI), Corso Matteotti n. 41;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Abbiategrasso, in data 30/04/2016, (atto n.12, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“ CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA E CASA CONIUGALE
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) Il marito lascerà la casa familiare entro 4 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo portando con sé i propri effetti personali. La moglie corrisponde € 2.000,00 (duemila euro) come somma compensativa degli elettrodomestici che il marito lascia nella casa familiare al momento dell'uscita dalla casa familiare.
AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI MINORI Per Per_ 3) e vengono affidate ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con residenza anagrafica presso la casa familiare di proprietà della sig.ra Parte_2 che rimane anche assegnata alla madre.
[...]
DIRITTO DI FREQUENTAZIONE DELLE MINORI
4) Il diritto di visita viene regolamentato, così come segue e in ogni caso, secondo il Piano
Genitoriale allegato al presente Ricorso che ne costituisce parte integrante;
5) Salvo e diversi migliori accordi tra i genitori e compatibilmente agli interessi prevalenti delle figlie e lavorativi dei genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie, a settimane alterne comprensive del fine settimana.
Le vacanze di Sole e IA saranno così suddivise tra i genitori: durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno il periodo dal 23 dicembre al 25 dicembre h. 11.00; al 25 dicembre al 27 dicembre;
alternando anche il periodo dal 30 dicembre al 1° gennaio e dal 4 al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
durante i cosiddetti “ponti” seguendo il criterio dell'alternanza; durate le vacanze estive, suddividendo l'intero periodo tra ciascuno dei genitori, fino a porter arrivare con il tempo a 15 giorni di ferie consecutive con ciascun genitore. Salvo trovare migliori accordi tra i genitori dell'esclusivo interesse delle minori.
I genitori prenderanno accordi entro e non oltre il 15 giugno di ciascun anno.
Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori, nell'esclusivo interesse delle bambine.
CONTRIBUTO ALIMENTARE PER I MINORI
6) Nulla verrà versato dal padre alla madre quale contributo alimentare per le minori considerato anche il pari periodo trascorso dalle bambine con i rispettivi genitori. L'assegno unico ex lege previsto verrà corrisposto alla madre.
Pag. 2 di 5 SPESE STRAORDINARIE
7) I genitori contribuiranno al 50% a tutte le spese straordinarie come specificate nel Protocollo di Pavia e come indicate nel Piano Genitoriale. La gestione delle figlie a carico risulta essere già al 50% nelle dichiarazioni dei redditi relative al 2024.
MANTENIMENTO DEL CONIUGE E RAPPORTI ECONOMICI TRA GLI STESSI
8) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi percepiscono “adeguati redditi propri”;
9) Ogni altra questione di ordine patrimoniale fra i ricorrenti è già stata risolta e le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di nulla a pretendere
l'uno dall'altro eccetto quanto previsto al punto 2. “
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data
Pag. 3 di 5 di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
sposati in Abbiategrasso il giorno 30/04/2016, con atto trascritto presso i
[...]
Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.12, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016);
2. omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. Spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
Cosi deciso in Pavia, il 15.12.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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