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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
n. rgvg. 12137 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est.
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12137 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
[...]
nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del C.F._1 ricorso, dall'avv. DI PALMA ANNA presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del C.F._2 ricorso, dall'avv. DI PALMA ANNA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08/07/2024 e Parte_1 CP_1
- premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 22/02/1968 da cui
[...]
nascevano i figli (28.04.1969), (07.05.1971), Per_1 Per_2 Per_3
(26.04.1973) e (27.09.1979) – esponevano che tra le parti, in seguito a Per_4
comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 05.06.2003 era
1 intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. 5248/2003 del
05/06/2003 reso nel procedimento RG 775/2003 alle seguenti condizioni: previsione di un assegno di mantenimento a carico del Volgare ed in favore della di € 800,00 mensili;
- che con decreto del 28.03.2018 emesso dal Tribunale CP_1
di Napoli su ricorso ex art 710 c.p.c. promosso dal Volgare, in parziale accoglimento della domanda, veniva ridotto l'assegno di mantenimento in favore della moglie ad € 400,00 mensili.
Su tali premesse i ricorrenti chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 20.02.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
” - i coniugi potranno fissare, in piena autonomia, la propria residenza;
- revocare l'assegno di mantenimento di euro 400,00;
- i coniugi, fin d'ora, si scambiano l'assenso al rilascio del passaporto”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto”.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
2 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti a
Napoli il 22/02/1968 (atto n. 10, parte I, S. sez. D, reg. Atti Matrimonio anno
1968);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/02/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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