Articolo 993 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
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20 febbraio 2020
Art. 993. Richiami in servizio 1. Il richiamo in servizio presso l'Amministrazione della difesa e' disposto con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Il Ministero della difesa, sulla base delle richieste di impiego pervenute dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 992, predispone appositi elenchi di posti organici disponibili, per gradi o qualifiche funzionali, suddivisi per province e relativi comuni. 3. Sulla base degli elenchi di cui al comma 2, l'amministrazione interessa, in ordine decrescente di eta', i militari in posizione di ausiliaria, che possiedono i requisiti richiesti, per l'assunzione dell'impiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza. 4. Il richiamo in servizio dei militari che accettano l'impiego e' disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione ((, ferma restando la non riacquisizione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza)) . 5. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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