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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 17/07/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERNI
n. 407/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott.ssa Luciana Nicolì, decorso il termine del 16 luglio 2025 per il deposito di note scritte ex art 127ter cpc, viste le note scritte in sostituzione di udienza depositate da parte ricorrente in data 8 luglio 2025 e quelle depositate da parte resistente in data
11 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 407/2025 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Visciano, come da procura Parte_1 in atti;
RICORRENTE
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario delegato, Francesca
Iampieri dell' di Terni;
Controparte_2
RESISTENTE
Motivazione in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22 aprile 2025, ha dedotto: - di avere prestato Parte_1 attività di docente, alle dipendenze del convenuto, in forza di contratti a tempo CP_1 determinato della durata minima di 180 giorni e fino al termine delle attività didattiche per le annualità 2023/2024, 2024/2025; - di non aver ricevuto il contributo annuale di € 500, ai sensi
1 dell'art. 15, comma 1 del D.L. 69 del 13.06.2023, per come previsto, invece, in favore del personale docente di ruolo, quale sostegno all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (fruibile mediante la cosiddetta “Carta Elettronica del
Docente”); - che la legge n. 107/2015 e i DPCM 24.09.2015 e D.P.C.M. 28.11.2016, di essa attuativi, sono illegittimi nella parte in cui introducono un discrimen tra personale di ruolo e non di ruolo ai fini della individuazione dei destinatari del beneficio;
- che tale trattamento viola sia la normativa costituzionale (artt. 3, 11, 35, 97, 117 cost.) sia la normativa comunitaria
(clausola 4 dell'Accordo Quadro sul Lavoro a tempo determinato allegato dalla direttiva
1999/70/CE del 28 giugno 1999 nonché l'art.14 della CDFUE, l'art. 10 della Carta Sociale
Europea e la clausola 6 dell'accordo quadro sul diritto dovere di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale in servizio); - che il diritto al contributo trova fondamento nell'obbligo di formazione che, nella contrattazione collettiva, è posto a carico di tutto il personale docente, senza distinzione;
- che i DPCM sopra richiamati sono stati annullati dal
CdS, che con sentenza n. 1842/2022 ne ha dichiarato l'illegittimità per contrasto con le norme costituzionali in tema di buon andamento della pubblica amministrazione e di non discriminazione;
ha concluso chiedendo la condanna dell'amministrazione all'attribuzione del beneficio.
Con memoria depositata il 1 luglio 2025 l'Amministrazione convenuta si è costituita in giudizio e si è opposta all'accoglimento della domanda solo nella parte in cui la ricorrente richiede il riconoscimento del Bonus per l'a.s. 2023/2024, avendo svolto solo per 145 giorni un orario di lavoro comparabile a quello di un docente di ruolo;
non si è opposta all'accoglimento della domanda per il successivo anno scolastico.
La domanda, istruita in via documentale, è fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Il contributo di cui qui si discute è stato introdotto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 secondo cui “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi …. Omissis…”.
Le concrete modalità attuative sono state poi disciplinate dai D.P.C.M. 24.09.2015 e D.P.C.M.
28.11.2016, sui quali si è pronunciato il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842/2022, ha accertato e dichiarato l'illegittimità dell'art. 2 del D.P.C.M. del 2015 nella parte in cui ha limitato il beneficio in discussione ai soli docenti di ruolo.
2 Lamenta la ricorrente che, pur svolgendo attività didattica del tutto sovrapponibile a quella di un docente in ruolo, non ha avuto il riconoscimento dello strumento formativo in discussione, esclusivamente in ragione della natura “a tempo determinato” dei contratti da lei sottoscritti.
L'operato dell'amministrazione è stato stigmatizzato dal Consiglio di Stato nella sopra citata sentenza, in quanto il sistema così delineato introduce un trattamento “a doppia trazione”, che viola il principio costituzionale di buon andamento della Pubblica Amministrazione;
invero, dice il giudice amministrativo, “la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti…. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.”.
Da ultimo, la stessa Corte di Cassazione è intervenuta sulla questione con la sentenza n.
29961/2023, nella quale ha affermato i seguenti principi di diritto, che sono condivisi da questo
Giudice e posti alla base della presente decisione:
1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma
1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Venendo alla fattispecie di cui è causa la ricorrente, secondo quanto emerge dallo stato matricolare allegato all'atto introduttivo, ha lavorato presso un istituto di istruzione secondaria superiore (l'I.O. di Amelia) per 8 ore settimanali dal 1.9.2023 fino al 30.6.2024; in aggiunta, per 10 giorni a dicembre 2023 (dal 7 dicembre al 17 dicembre) e per successivi 4 mesi, dal
25.1.2024 al 8.6.2024, ha svolto attività di “sostegno psico fisico” per 9 ore settimanali.
Al fine di valutare la comparabilità dell'attività della ricorrente a quella del docente di ruolo, con le dovute conseguenze in punto di riconoscimento del beneficio richiesto, si richiama il condivisibile orientamento della Corte d'Appello di Perugia, sentenza n. 65/2024; ivi si legge che, per valutare la legittimità del diniego della carta docente a personale precario, che abbia prestato servizio ad orario ridotto, occorre esaminare la fattispecie alla luce del principio di non discriminazione di cui all'art. 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP del 18 marzo 1999 in tema di lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva del Consiglio dell'Unione
Europea 28 giugno 1999, n. 70, il quale prevede: “per quanto riguarda le condizioni di impiego,
i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto
4 di lavoro a tempo determinato, a meno che non esistano ragioni oggettive”. Per valutare la ricorrenza della comparabilità, si deve considerato che, per i docenti in ruolo, il part time non può essere inferiore al 50% del tempo pieno, per cui questo può costituire un parametro di comparabilità con il lavoratore assunto a tempo determinato.
La docente odierna ricorrente, per l'anno scolastico 2023/2024, ha lavorato per poco meno di 5 mesi con un orario comparabile a quello di un docente di ruolo in un istituto di istruzione superiore (ovvero, 18 ore settimanali) quindi per una durata che non raggiunge 180 giorni, ovvero per un periodo inferiore ad un rapporto di lavoro part time applicabile al docente di ruolo.
Nessun dubbio invece sussiste in merito alla spettanza della “carta docente” per l'anno scolastico 2024/2025, durante il quale la ricorrente ha insegnato presso un istituto di istruzione superiore con orario completo.
Ne consegue il riconoscimento del diritto al richiesto beneficio per l'anno scolastico 2024/2025.
Va tuttavia precisato che l'importo di € 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
Segue la pronuncia di cui in dispositivo.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione del parziale accoglimento della domanda.
PQM
Il Tribunale di Terni, pronunciando sul ricorso promosso da nei Parte_1 confronti del , così provvede: Controparte_1
- dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio della carta Parte_1 elettronica previsto e disciplinato dall'art. 1 comma 121 della l. n. 107 del 2015 per l'anno scolastico 2024/2025 e, per l'effetto, condanna parte resistente al riconoscimento del predetto beneficio per la suddetta annualità, per il valore di € 500,00;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Terni, 17 luglio 2025
Il giudice dott.ssa Luciana Nicolì
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