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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/03/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2685/2024 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 21.3.2025; già dichiarata la contumacia dell' , Controparte_1
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2685 del R.G. dell'anno 2024, riservato in decisione ex art. 127 ter c.p.c. e vertente tra (29.1.1958 – c.f.: - Parte_1 C.F._1
domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv. Maria
Emanuela De Vito del Foro di ) e l' Controparte_1 Controparte_2
in persona del l.r.p.t. (contumace).
[...]
1. Il ricorso proposto da è fondato e va pertanto accolto per i motivi di Parte_1
seguito esposti.
A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:“condannare l' in persona del rappresentante legale pro Controparte_1
tempore a corrispondere per le causali di cui sopra (art. 31 CCNL 16-18, art. 43 CCNL 19-
21, art. 36 Cost., art. 2126 c.c., e subordinatamente art. 2041 c.c.), e per il periodo sino al 31 dicembre 2022, la somma di € 4.599,78 o altra ritenuta di giustizia, oltre interessi legali con
1 decorrenza da ogni scadenza retributiva, e cioè dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto corrispondersi la singola retribuzione, alla data di deposito del presente, ed oltre interessi legali computati ai sensi dell'art. 1284 comma 4° c.p.c. (ovverosia ai sensi del D.Lgs. 231/02) sulla somma di € 4.599,78 dalla data del deposito del presente e sino al soddisfo. Con rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, lo stesso ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo:
- di essere stato in tutto il periodo oggetto di causa dipendente dell' Controparte_1 svolgendo continuativamente l'attività di infermiere professionale, inquadramento come
Collaboratore professionale sanitario, categoria D fascia 4 dall'ottobre 2016, fascia 4 con decorrenza dal gennaio 2021 presso il Reparto di Psichiatria dell'Ospedale di Melito Porto
Salvo sino al 7.5.19 e di poi presso il centro di Salute Mentale di Saline Joniche;
Cont
- che come tutti gli infermieri dell' per previsione aziendale e contrattuale, doveva obbligatoriamente indossare, durante l'orario di lavoro, la divisa (casacca e pantaloni o camice e zoccoli o scarpe) che veniva fornita, lavata e stirata dall'azienda sanitaria stessa;
- che giungeva in azienda indossando i propri indumenti e, prima di iniziare il turno di lavoro in reparto, doveva recarsi presso l'apposito locale aziendale, spogliarsi e indossare la divisa custodita nell'armadietto personale, infine recarsi in reparto, dove, dopo avere scambiato le consegne con il collega smontante turno, iniziava il proprio turno lavorativo;
alla fine del turno compiva le operazioni inverse: attendeva il cambio, scambiava le consegne, si recava nell'apposito locale per dismettere la divisa, consegnarla per il lavaggio in caso di necessità o altrimenti riporla nell'armadietto fino al turno successivo e rivestirsi;
- che l'orario di lavoro del ricorrente era organizzato su 5 turni settimanali (più due rientri pomeridiani irrilevanti ai fini di causa): complessivamente, quindi, lavorava per 20 turni al mese;
- che doveva presentarsi in reparto all'inizio del turno indossando la divisa, per cui la sua vestizione e lo scambio delle consegne dovevano avvenire in tempo precedente all'inizio vero e proprio del turno;
- che parimenti non poteva abbandonare il reparto prima del termine del turno vero e proprio, sicché le operazioni di scambio consegne, svestizione della divisa e vestizione degli indumenti privati potevano avvenire solo dopo il termine del turno;
2 - che l' nel proprio regolamento delle presenze del 6.9.16 al punto Parte_2
1.7 aveva previsto per il personale che deve indossare una divisa il diritto a godere di un ecedenza oraria ad ogni cambio turno di 15 minuti, prima e dopo, per la rispettiva vestizione e svestizione;
- che anche il vigente CCNL 16-18 del 21 maggio 2018 al suo articolo 27 comma 12 ha previsto un periodo di 15 minuti da considerarsi tempo lavorato per svolgere le operazioni di vestizione, svestizione e passaggio di consegne, fatti salvi gli accordi di maggior favore in essere;
Cont
- che a far tempo dal primo ottobre 2016 l aveva introdotto il sistema di rilevazione automatica delle presenze, pur continuando a mantenere in vita per un certo periodo, talvolta unitamente a questo, talvolta in via esclusiva, il vecchio sistema di rilevazione attraverso la sottoscrizione del foglio firma;
- che l'apparecchiatura elettronica in cui vidimare il badge magnetico era situata all'ingresso della struttura sanitaria;
- che quindi nel caso di suo utilizzo si doveva vidimare il badge magnetico appena giunto presso la struttura, per poi recarsi nello spogliatoio del reparto dove indossa la divisa e successivamente si reca in reparto dove appone la firma (anche, od esclusivamente nel caso di mancata effettiva introduzione del sistema di rilevazione automatica delle presenze) sul foglio firma con la divisa già indosso;
- che parimenti in uscita apponeva la firma sul foglio firma e successivamente si recava nello spogliatoio a dismettere la divisa ed infine al momento di uscire dalla struttura vidimava il badge magnetico;
- che pertanto era costretto a giungere in anticipo in struttura per indossare la divisa ed effettuare lo scambio delle consegne, onde essere operativa in reparto ad inizio turno, così come a lasciare il reparto solo alla fine dello stesso prima di recarsi presso il locale adibito a spogliatoio onde dismettere la divisa aziendale ed indossare i propri abiti privati e lasciare finalmente la struttura;
- che nonostante l'introduzione del sistema di rilevazione automatica delle presenze e l'entrata in vigore della disciplina pattizia ed aziendale sopra indicata l' non ha mai conteggiato e CP_1
retribuito il periodo extra turno di servizio vero e proprio utilizzato dalla ricorrente per compiere le operazioni di vestizione, svestizione e passaggi di consegne.
Di qui, la proposizione del ricorso volto all'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
L' , ritualmente evocata in giudizio, non si è Controparte_2
costituita.
3 La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti, non abbisognando di attività istruttoria.
2. Tanto premesso, deve preliminarmente evidenziarsi come possa come possa ormai considerarsi jus receptum il principio di diritto, più volte espresso dalla Corte di Cassazione, in virtù del quale “in relazione alla regola fissata dal R.D.L. 5 marzo 1923, n. 692, art.
3 - secondo cui "è considerato lavoroeffettivo ogni lavoro che richieda un'occupazione assidua e continuativa" - il principio secondo cui tale disposizione non preclude che il tempo impiegato per indossare la divisa sia da considerarsi lavoro effettivo, e debba essere pertanto retribuito, ove tale operazione sia diretta dal datore di lavoro, il quale ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero si tratti di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa (…)” (Cass. 2837/2014; nello stesso senso, più recentemente, Cass., 11755/2016; Cass., 12935/2018; Cass., 16180/2019).
È stato altresì precisato dalla Suprema Corte (Cass.,14919/2009) che i principi così enunciati non possono ritenersi superati dalla disciplina introdotta dal D.Lgs. 66/2003 (come noto, normativa di attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE), il quale all'art. 1, comma 2, definisce come "orario di lavoro" qualsiasi periodo “in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni".
Nel sottolineare la necessità dell'attualità dell'esercizio dell'attività o della funzione, infatti, tale ultima disciplina normativa “lascia in buona sostanza invariati - come osservato in dottrina - i criteri ermeneutici in precedenza adottati per l'integrazione di quei principi al fine di stabilire se si sia o meno in presenza di un lavoro effettivo, come tale retribuibile, stante il carattere generico della definizione testé riportata. Criteri che riecheggiano, invero, nella stessa giurisprudenza comunitaria quando in essa si afferma che, per valutare se un certo periodo di servizio rientri o meno nella nozione di orario di lavoro, occorre stabilire se il lavoratore sia o meno obbligato ad essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e ad essere a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la propria opera
(Corte Giust., 9 settembre 2003, causa C-151/02, parr. 58 ss.)” (Cass., 2837/2014, cit.).
La Suprema Corte ha quindi al riguardo espressamente affermato che "se tale operazione è diretta dal datore di lavoro (che ne disciplina, ad esempio, il luogo di esecuzione) rientra nel concetto di lavoro effettivo e di conseguenza il tempo necessario deve essere retribuito"
(Cass., 15734/2003).
Con riferimento a tale tematica, la Corte di Cassazione ha così nel tempo individuato quali siano gli indici sintomatici che devono sussistere ai fini della configurazione della
4 eterodirezione datoriale necessaria per il riconoscimento della natura lavorativa – e quindi della retribuibilità – di tali operazioni.
2.1. Detti potenziali indici sintomatici vanno individuati: a) nell'obbligo in capo al lavoratore subordinato di indossare la divisa all'interno del luogo di lavoro;
b) nella predisposizione da parte del datore di lavoro di appositi spogliatoi ove indossare (e togliere) la divisa obbligatoria;
c) nell'espressa previsione di una fascia oraria per lo svolgimento di tali attività, prima e dopol'inizio del turno lavorativo;
d) nella fornitura degli indumenti da parte del datore di lavoro stesso.
In presenza di uno o più di tali indici sintomatici (come osserva la citata Cass., 19358/2010) è quindi possibile distinguere all'interno del medesimo rapporto di lavoro la compresenza di una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, e di una fase preparatoria, relativa a prestazioni od attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa (art.2104 co.2 c.c.).
Con riferimento a quest'ultima, quindi, ricorrendone i già evidenziati presupposti deve concludersi che al tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva.
Le enunciazioni di principio sin qui delineate sono state espressamente confermate dalla più recente giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass., 7738/2018: “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro, ove, attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal datore con riguardo al tempo e al luogo di esecuzione della vestizione;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento”; nello stesso senso, Cass., 12935/2018) e dalla stessa giurisprudenza di merito (Corte
d'Appello di Reggio Calabria, sent.383/2018 del 26.6.2018; ancor più recentemente,
Tribunale di Reggio Calabria, sent.897/2019 del 18.6.2019).
E' appena il caso di osservare che la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione consideri addirittura come implicita l'eterodirezione in ipotesi come quella in esame, trattandosi di “obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto, con regola che, evidentemente, sul presupposto che quella da fornire è comunque una prestazione in favore del datore di lavoro, assorbe in sé e rende superfluo ogni accertamento sui concreti
5 profili di eterodeterminazione che si manifestino meno di caso in caso” (Cass., 16180/2019, cit.).
Tale valutazione è pienamente condivisa dal decidente, e si attaglia pienamente alla fattispecie in esame.
3. Va pertanto pronunciata condanna nei confronti dell' al Controparte_1
pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4.599,78 oltre Parte_1
rivalutazione ed interessi legali dalla singola maturazione al soddisfo.
3.1. Al riguardo, corretta appare l'individuazione da parte del ricorrente dello straordinario orario in tal modo venuto a determinarsi.
Il ricorrente ha infatti allegato e documentalmente dimostrato di essere stato impegnato su cinque turni, con una flessibilità oraria sia in entrata che in uscita, di 30 minuti.
Considerata tale flessibilità oraria, e quindi la facoltà di essere presente in servizio, ad esempio nel turno 8.00-14.00, per un periodo di sei ore comunque compreso tra le ore 7.30 e le ore 14.30, lo stesso ha diritto al riconoscimento del cd. “tempo divisa” in misura pari ai minuti eccedenti le sei ore lavorate all'interno di detto arco temporale sino ad un massimo di
30 minuti, come da Regolamento aziendale.
Va a quel punto assunta come unità di misura la retribuzione del singolo minuto lavorato
(correttamente individuata sulla base dello stipendio annuo comprensivo del valore di fascia e della 13^ mensilità per come risultante dalle tabelle contrattuali B-C del C.C.N.L. 2016-18, nonché B del C.C.N.L. 2019-21, e poi dividendolo prima per 12 mensilità, poi per 156 che è il valore convenzionale del debito orario mensile, ed infine per 60 minuti): il tutto, con maggiorazione del 15%, da considerarsi come percentuale minima di aumento per lavoro straordinario.
L'applicazione di tali criteri porta a quantificare in complessivi € 4.599,78 la somma dovuta a tale titolo al ricorrente.
In tali termini va pronunciata sentenza di condanna al pagamento nei confronti dell' CP_3
.
[...]
4. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo previa liquidazione ex D.M. 55/2024, ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 attesa la natura documentale e di facile spedizione della causa.
Ne va disposta la distrazione in favore dell'avv. Maria Emanuela De Vito, quale procuratrice distrattaria di parte ricorrente.
6
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t. Controparte_4
(contumace) ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t. a pagare in favore del ricorrente
[...] [...]
la complessiva somma di € 4.599,78 per le causali di cui in parte motiva, oltre la Parte_1
maggior somma tra interessi e rivalutazione dalle singole scadenze mensili al soddisfo;
- pone le spese di lite a carico di parte resistente, liquidandole ex D.M. 55/2014 in complessivi
€ 1.314,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore dell'avv. Maria Emanuela De Vito, quale procuratrice distrattaria di parte ricorrente.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite
Così deciso in Reggio Calabria, in data 21.3.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
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