CA
Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/05/2025, n. 1807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1807 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Carmen Lombardi Presidente dr. Milena Cortigiano Consigliere relatore dr. Chiara De Franco Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 7.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1816/2023 R. G. sezione lavoro
TRA
, nata il [...] a [...] e , nata il Parte_1 Parte_2
24.07.1996 a Napoli, n.q. di eredi di , nato il [...] a [...] e Persona_1 deceduto il 24.11.2015, rappresentati e difesi dall'avv.to Sebastiano Schiavone
Appellanti
E in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale notarile alle liti, dall'avv. Nicola Fumo
Appellato
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Napoli Nord, depositato in data 13.4.2022 e Parte_1
, qualificatesi eredi di , esponevano: Parte_2 Persona_1
che il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, con sentenza n. 2437/2020, emessa nell'ambito del procedimento n. 5481/2018, aveva riconosciuto la sussistenza in capo al de cuius Per_1
del requisito sanitario per il godimento della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 dalla
[...] domanda amministrativa del 03.11.2014 e fino al decesso del 24.11.2015 nonché di quello per l'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di aprile 2015 e fino al decesso;
che le ricorrenti avevano notificato a mezzo la predetta sentenza all' , sia presso la Pt_3 CP_1
sede Provinciale di Caserta, sia presso la sede competente ai sensi del V comma dell'art. 445 bis c.p.c. di Aversa , rispettivamente in data 29.07.2020 e in data 06.08.2020; che, nonostante la notifica della sentenza, l' non aveva provveduto alla liquidazione dei ratei CP_1
maturati delle provvidenze dovute;
che dalla data di notificazione della sentenza erano trascorsi i 120 giorni previsti dalla vigente normativa per gli accertamenti previsti dal V comma dell'art. 445 bis c.p.c. per la liquidazione delle provvidenze e per il pagamento dei ratei ai singoli eredi;
che il de cuius non era stato ricoverato in istituti con spesa a carico dello Stato o altri Enti Pubblici, non era mai stato beneficiario di indennità per causa di lavoro, servizio o guerra incompatibili con la chiesta provvidenza e non aveva prodotto redditi superiori ai limiti previsti dalla legge, essendo titolare di un reddito pari ad € 14.463,00 (limite € 16.449,85) per l'anno 2014 e pari ad €
10.392,00 (limite 16.532,10) per l'anno 2015, come evincibile dall'allegato certificato reddituale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.
Tanto esposto, chiedevano, previo accertamento della sussistenza del requisito socio-economico, di dichiarare “il diritto del compianto alla pensione di inabilità a far data dal 1/12/2014 sino al
24/11/2015 nonché all'indennità di accompagnamento dal mese di aprile 2015 sino al decesso del
24/11/2015” e di condannare l' alla liquidazione della prefata provvidenza e al pagamento dei CP_1
ratei maturati, corredati di interessi al tasso legale e di rivalutazione monetaria quantificati in complessivi € 7.192,38, con vittoria di spese.
Si costituiva l' e deduceva che la mancata liquidazione dei ratei in favore delle ricorrenti CP_1
era dipesa unicamente dalla controparte, che non aveva mai presentato idonea domanda, omettendo la trasmissione del modello AP23 per via telematica. CP_ Con sentenza n. 1465/2023, pubblicata in data 21/03/2023, il Tribunale condannava l' al pagamento in favore delle ricorrenti dei ratei relativi alla pensione di inabilità spettante a Per_1
dalla domanda amministrativa del 03.11.2014 e fino al decesso del 24.11.2015, nonché dei
[...] ratei dell'indennità di accompagnamento spettante a a decorrere dal 01.04.2015 e Persona_1
fino al decesso del 24.11.2015, oltre interessi al saggio legale a partire dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto;
quanto alle spese di lite, le compensava nella misura di un mezzo e per
CP_ il resto le poneva a carico dell'
A sostegno della parziale compensazione delle spese, il giudice di primo grado, premesso che ai sensi dell'art. 1175 c.c. il creditore ha il dovere, secondo i principi di correttezza e buona fede, di collaborare all'adempimento del debitore, fornendogli, quindi, le informazioni necessarie se non direttamente acquisibili dall'ente, osservava che, nel caso dell'indennità di accompagnamento, la notizia concernente la mancanza di elementi ostativi al pagamento costituiti dai ricoveri a carico
CP_ dello Stato non rientra comunque nella disponibilità dell' per cui essa deve essere comunicata necessariamente all'istituto nelle forme dell'autocertificazione e, nella fattispecie, non vi era prova CP_ dell'invio, da parte dei ricorrenti, del modello AP23 all'
Avverso la sentenza proponevano appello parziale, con ricorso a questa Corte depositato in data
21.7.2023, e , dolendosi della compensazione, sia pure parziale, Parte_1 Parte_2
delle spese di lite, disposta in violazione del principio della soccombenza.
Costituitosi l'istituto appellato, all'udienza del 7.5.2025 la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
*****
2. Il ricorso in appello è infondato e va rigettato, risultando giustificata la compensazione, tra l'altro meramente parziale, delle spese di lite del primo grado, per le ragioni che si vanno ad illustrare.
Al fine che ci occupa, va osservato che gli odierni appellanti hanno ottenuto in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. sentenza di accertamento della sussistenza, in capo al de cuius , dei requisiti sanitari per Persona_1
l'erogazione della pensione inabilità ex art. 12 L. 118/71 e dell'indennità di accompagnamento, con le decorrenze ivi indicate, sentenza che hanno notificato all' in data 29.7.2020 e 6.8.2020. CP_1
La norma di cui all'art. 445 bis c.p.c., per la parte che ci occupa, al quinto comma così dispone:
[V]. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
Come emerge, all'evidenza, sia dal dato letterale della disposizione che dalla finalità deflattiva del contenzioso in materia previdenziale ad essa sottesa, l'oggetto del procedimento di ATP è da ritenersi limitato alla sussistenza del requisito sanitario in contesa, non potendo lo stesso costituire titolo idoneo al riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale (o previdenziale) la cui verifica è demandata alla fase di concessione della provvidenza.
Tale disciplina è, del resto, in linea con le indicazioni legislative dettate in materia di riconoscimento delle prestazioni in materia di invalidità civile, nello specifico il DPR 689/1994 e l'art. 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, titolato “Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile” (che ha attribuito all' nuove competenze per l'accertamento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, CP_1 handicap e disabilità) in attuazione del quale l' , con determinazione n. 189 del 20 ottobre CP_1
2009, ha definito il relativo disegno organizzativo e procedurale.
Entrambe le fonti normative operano un distinguo tra la fase di accertamento sanitario e di riconoscimento della provvidenza, prevedendo, per questa ultima, una procedura amministrativa funzionale alla verifica delle condizioni, diverse da quelle sanitarie, cui è normativamente subordinato il diritto alla prestazione.
La soluzione che precede è, del resto, imposta sia dalla necessità di accertare a quale tra le diverse provvidenze connesse allo stato di invalidità (o cecità) l'istante intende accedere (stante il regime di incompatibilità previsto tra esse prestazioni ed altri benefici pensionistici o previdenziali), che di verificare la sussistenza di determinati fatti o stati non conosciuti né conoscibili dall' , siccome CP_1
non in possesso di altre P.A (si pensi, ad esempio alla condizione di mancato ricovero in struttura pubblica a spese dello stato, per la indennità di accompagnamento, o alla frequentazione scolastica o di centri riabilitativi, per la indennità di frequenza, o, ancora, alla condizione di disoccupazione, per l'assegno di invalidità civile).
L'espressione “gli enti competenti (cui il decreto di omologa è notificato) provvedono subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni” è, dunque, inequivoca nel richiedere, ai fini della erogazione, l'espletamento di una procedura che, tra l'altro, prevede la trasmissione della documentazione socio economica necessaria al riconoscimento del beneficio e l'inoltro delle coordinate di pagamento.
Né, del resto, la soluzione che precede pare essere penalizzante per il beneficiario della prestazione ove si consideri che questi ha la possibilità di accedere (direttamente o per il tramite del patronato di assistenza o del procuratore abilitato) alla pratica amministrativa avviata con la domanda di invalidità civile;
di accedere alla modulistica ed alle informazioni relative ai requisiti socio economici richiesti per le relative provvidenze economiche e di inserire i dati necessari ad avviare la fase di riconoscimento e liquidazione della provvidenza (cfr. determinazione n. 189 del
20.10.2009 con cui l' in attuazione dell'art. 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, CP_1 convertito in legge con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, titolato “Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile ha definito il relativo disegno organizzativo e procedurale).
Neppure pare potersi dubitare della non conoscibilità da parte dell' di taluni dati, come ad es. CP_1 il non ricovero presso Istituti con spese a carico dello Stato, siccome inerenti ad una condizione soggettiva del beneficiario, non conoscibile attraverso l'accesso a banche dati dell'ente o di altre pubbliche amministrazioni..
Ne deriva che nel caso, come quello in esame, di indennità di accompagnamento non possono neppure invocarsi le previsioni del messaggio n. 4818 del 16.07.2015 e della circolare 100 CP_1
del 13.6.2016, che si riferiscono all'accertamento, anche d'ufficio, di requisiti socio-economici mediante utilizzo di informazioni presenti nei sistemi dell'Istituto ovvero di altre pubbliche amministrazioni.
D'altro canto, l'inoltro del modello AP/70, così come del modello AP23, assolve anche alla funzione di fornire all'Ente previdenziale tutte le informazioni indispensabili ai fini della CP_ erogazione delle provvidenze richieste;
è, infatti, necessario che l'istante fornisca all' anche le indicazioni in ordine all'ufficio ove desidera ricevere il pagamento e alle modalità stesse di pagamento, con indicazione degli estremi del conto bancario o postale per l'eventuale accredito.
Inoltre, con il modello AP23 l'istante, che chiede il pagamento in suo favore dei ratei di pensione o indennità maturate dal de cuius, è tenuto a dichiarare non solo la sua qualità di erede, specificando se legittimo o testamentario, ma anche la sussistenza o meno di altri eredi (con espressa indicazione delle relative generalità) e la quota di eredità a lui spettante, informazioni queste, unitamente a quelle relative alle modalità del pagamento, che non possono certo ritenersi note all' all'esito del giudizio di opposizione ad ATP introdotto da e CP_1 Parte_1 Parte_2
[...]
Nel caso in esame è pacifico che le odierne appellanti non abbiano mai inoltrato all' il CP_1
predetto modello AP23, il che giustifica la compensazione delle spese di lite, tra l'altro solo parziale, disposta dal Tribunale, non potendosi imputare all' alcun colpevole ritardo nel CP_1
pagamento agli eredi dei ratei maturati dal de cuius.
In questa direzione si è del resto posta la giurisprudenza di legittimità, laddove ha affermato che
“In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento
CP_ degli adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell per l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione” (Cass. Sez. Lavoro, Sentenza n. 22089 del 02/08/2021).
L'appello va, pertanto, rigettato.
La qualità delle parti induce, tuttavia, a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado.
Va, infine, dato atto della sussistenza ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (se dovuto) per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello; compensa tra le parti le spese di lite del presente grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (se dovuto) per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli, il 7.5.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott.ssa Carmen Lombardi
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Carmen Lombardi Presidente dr. Milena Cortigiano Consigliere relatore dr. Chiara De Franco Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 7.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1816/2023 R. G. sezione lavoro
TRA
, nata il [...] a [...] e , nata il Parte_1 Parte_2
24.07.1996 a Napoli, n.q. di eredi di , nato il [...] a [...] e Persona_1 deceduto il 24.11.2015, rappresentati e difesi dall'avv.to Sebastiano Schiavone
Appellanti
E in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale notarile alle liti, dall'avv. Nicola Fumo
Appellato
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Napoli Nord, depositato in data 13.4.2022 e Parte_1
, qualificatesi eredi di , esponevano: Parte_2 Persona_1
che il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, con sentenza n. 2437/2020, emessa nell'ambito del procedimento n. 5481/2018, aveva riconosciuto la sussistenza in capo al de cuius Per_1
del requisito sanitario per il godimento della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 dalla
[...] domanda amministrativa del 03.11.2014 e fino al decesso del 24.11.2015 nonché di quello per l'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di aprile 2015 e fino al decesso;
che le ricorrenti avevano notificato a mezzo la predetta sentenza all' , sia presso la Pt_3 CP_1
sede Provinciale di Caserta, sia presso la sede competente ai sensi del V comma dell'art. 445 bis c.p.c. di Aversa , rispettivamente in data 29.07.2020 e in data 06.08.2020; che, nonostante la notifica della sentenza, l' non aveva provveduto alla liquidazione dei ratei CP_1
maturati delle provvidenze dovute;
che dalla data di notificazione della sentenza erano trascorsi i 120 giorni previsti dalla vigente normativa per gli accertamenti previsti dal V comma dell'art. 445 bis c.p.c. per la liquidazione delle provvidenze e per il pagamento dei ratei ai singoli eredi;
che il de cuius non era stato ricoverato in istituti con spesa a carico dello Stato o altri Enti Pubblici, non era mai stato beneficiario di indennità per causa di lavoro, servizio o guerra incompatibili con la chiesta provvidenza e non aveva prodotto redditi superiori ai limiti previsti dalla legge, essendo titolare di un reddito pari ad € 14.463,00 (limite € 16.449,85) per l'anno 2014 e pari ad €
10.392,00 (limite 16.532,10) per l'anno 2015, come evincibile dall'allegato certificato reddituale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.
Tanto esposto, chiedevano, previo accertamento della sussistenza del requisito socio-economico, di dichiarare “il diritto del compianto alla pensione di inabilità a far data dal 1/12/2014 sino al
24/11/2015 nonché all'indennità di accompagnamento dal mese di aprile 2015 sino al decesso del
24/11/2015” e di condannare l' alla liquidazione della prefata provvidenza e al pagamento dei CP_1
ratei maturati, corredati di interessi al tasso legale e di rivalutazione monetaria quantificati in complessivi € 7.192,38, con vittoria di spese.
Si costituiva l' e deduceva che la mancata liquidazione dei ratei in favore delle ricorrenti CP_1
era dipesa unicamente dalla controparte, che non aveva mai presentato idonea domanda, omettendo la trasmissione del modello AP23 per via telematica. CP_ Con sentenza n. 1465/2023, pubblicata in data 21/03/2023, il Tribunale condannava l' al pagamento in favore delle ricorrenti dei ratei relativi alla pensione di inabilità spettante a Per_1
dalla domanda amministrativa del 03.11.2014 e fino al decesso del 24.11.2015, nonché dei
[...] ratei dell'indennità di accompagnamento spettante a a decorrere dal 01.04.2015 e Persona_1
fino al decesso del 24.11.2015, oltre interessi al saggio legale a partire dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto;
quanto alle spese di lite, le compensava nella misura di un mezzo e per
CP_ il resto le poneva a carico dell'
A sostegno della parziale compensazione delle spese, il giudice di primo grado, premesso che ai sensi dell'art. 1175 c.c. il creditore ha il dovere, secondo i principi di correttezza e buona fede, di collaborare all'adempimento del debitore, fornendogli, quindi, le informazioni necessarie se non direttamente acquisibili dall'ente, osservava che, nel caso dell'indennità di accompagnamento, la notizia concernente la mancanza di elementi ostativi al pagamento costituiti dai ricoveri a carico
CP_ dello Stato non rientra comunque nella disponibilità dell' per cui essa deve essere comunicata necessariamente all'istituto nelle forme dell'autocertificazione e, nella fattispecie, non vi era prova CP_ dell'invio, da parte dei ricorrenti, del modello AP23 all'
Avverso la sentenza proponevano appello parziale, con ricorso a questa Corte depositato in data
21.7.2023, e , dolendosi della compensazione, sia pure parziale, Parte_1 Parte_2
delle spese di lite, disposta in violazione del principio della soccombenza.
Costituitosi l'istituto appellato, all'udienza del 7.5.2025 la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
*****
2. Il ricorso in appello è infondato e va rigettato, risultando giustificata la compensazione, tra l'altro meramente parziale, delle spese di lite del primo grado, per le ragioni che si vanno ad illustrare.
Al fine che ci occupa, va osservato che gli odierni appellanti hanno ottenuto in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. sentenza di accertamento della sussistenza, in capo al de cuius , dei requisiti sanitari per Persona_1
l'erogazione della pensione inabilità ex art. 12 L. 118/71 e dell'indennità di accompagnamento, con le decorrenze ivi indicate, sentenza che hanno notificato all' in data 29.7.2020 e 6.8.2020. CP_1
La norma di cui all'art. 445 bis c.p.c., per la parte che ci occupa, al quinto comma così dispone:
[V]. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
Come emerge, all'evidenza, sia dal dato letterale della disposizione che dalla finalità deflattiva del contenzioso in materia previdenziale ad essa sottesa, l'oggetto del procedimento di ATP è da ritenersi limitato alla sussistenza del requisito sanitario in contesa, non potendo lo stesso costituire titolo idoneo al riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale (o previdenziale) la cui verifica è demandata alla fase di concessione della provvidenza.
Tale disciplina è, del resto, in linea con le indicazioni legislative dettate in materia di riconoscimento delle prestazioni in materia di invalidità civile, nello specifico il DPR 689/1994 e l'art. 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, titolato “Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile” (che ha attribuito all' nuove competenze per l'accertamento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, CP_1 handicap e disabilità) in attuazione del quale l' , con determinazione n. 189 del 20 ottobre CP_1
2009, ha definito il relativo disegno organizzativo e procedurale.
Entrambe le fonti normative operano un distinguo tra la fase di accertamento sanitario e di riconoscimento della provvidenza, prevedendo, per questa ultima, una procedura amministrativa funzionale alla verifica delle condizioni, diverse da quelle sanitarie, cui è normativamente subordinato il diritto alla prestazione.
La soluzione che precede è, del resto, imposta sia dalla necessità di accertare a quale tra le diverse provvidenze connesse allo stato di invalidità (o cecità) l'istante intende accedere (stante il regime di incompatibilità previsto tra esse prestazioni ed altri benefici pensionistici o previdenziali), che di verificare la sussistenza di determinati fatti o stati non conosciuti né conoscibili dall' , siccome CP_1
non in possesso di altre P.A (si pensi, ad esempio alla condizione di mancato ricovero in struttura pubblica a spese dello stato, per la indennità di accompagnamento, o alla frequentazione scolastica o di centri riabilitativi, per la indennità di frequenza, o, ancora, alla condizione di disoccupazione, per l'assegno di invalidità civile).
L'espressione “gli enti competenti (cui il decreto di omologa è notificato) provvedono subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni” è, dunque, inequivoca nel richiedere, ai fini della erogazione, l'espletamento di una procedura che, tra l'altro, prevede la trasmissione della documentazione socio economica necessaria al riconoscimento del beneficio e l'inoltro delle coordinate di pagamento.
Né, del resto, la soluzione che precede pare essere penalizzante per il beneficiario della prestazione ove si consideri che questi ha la possibilità di accedere (direttamente o per il tramite del patronato di assistenza o del procuratore abilitato) alla pratica amministrativa avviata con la domanda di invalidità civile;
di accedere alla modulistica ed alle informazioni relative ai requisiti socio economici richiesti per le relative provvidenze economiche e di inserire i dati necessari ad avviare la fase di riconoscimento e liquidazione della provvidenza (cfr. determinazione n. 189 del
20.10.2009 con cui l' in attuazione dell'art. 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, CP_1 convertito in legge con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, titolato “Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile ha definito il relativo disegno organizzativo e procedurale).
Neppure pare potersi dubitare della non conoscibilità da parte dell' di taluni dati, come ad es. CP_1 il non ricovero presso Istituti con spese a carico dello Stato, siccome inerenti ad una condizione soggettiva del beneficiario, non conoscibile attraverso l'accesso a banche dati dell'ente o di altre pubbliche amministrazioni..
Ne deriva che nel caso, come quello in esame, di indennità di accompagnamento non possono neppure invocarsi le previsioni del messaggio n. 4818 del 16.07.2015 e della circolare 100 CP_1
del 13.6.2016, che si riferiscono all'accertamento, anche d'ufficio, di requisiti socio-economici mediante utilizzo di informazioni presenti nei sistemi dell'Istituto ovvero di altre pubbliche amministrazioni.
D'altro canto, l'inoltro del modello AP/70, così come del modello AP23, assolve anche alla funzione di fornire all'Ente previdenziale tutte le informazioni indispensabili ai fini della CP_ erogazione delle provvidenze richieste;
è, infatti, necessario che l'istante fornisca all' anche le indicazioni in ordine all'ufficio ove desidera ricevere il pagamento e alle modalità stesse di pagamento, con indicazione degli estremi del conto bancario o postale per l'eventuale accredito.
Inoltre, con il modello AP23 l'istante, che chiede il pagamento in suo favore dei ratei di pensione o indennità maturate dal de cuius, è tenuto a dichiarare non solo la sua qualità di erede, specificando se legittimo o testamentario, ma anche la sussistenza o meno di altri eredi (con espressa indicazione delle relative generalità) e la quota di eredità a lui spettante, informazioni queste, unitamente a quelle relative alle modalità del pagamento, che non possono certo ritenersi note all' all'esito del giudizio di opposizione ad ATP introdotto da e CP_1 Parte_1 Parte_2
[...]
Nel caso in esame è pacifico che le odierne appellanti non abbiano mai inoltrato all' il CP_1
predetto modello AP23, il che giustifica la compensazione delle spese di lite, tra l'altro solo parziale, disposta dal Tribunale, non potendosi imputare all' alcun colpevole ritardo nel CP_1
pagamento agli eredi dei ratei maturati dal de cuius.
In questa direzione si è del resto posta la giurisprudenza di legittimità, laddove ha affermato che
“In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento
CP_ degli adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell per l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione” (Cass. Sez. Lavoro, Sentenza n. 22089 del 02/08/2021).
L'appello va, pertanto, rigettato.
La qualità delle parti induce, tuttavia, a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado.
Va, infine, dato atto della sussistenza ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (se dovuto) per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello; compensa tra le parti le spese di lite del presente grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (se dovuto) per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli, il 7.5.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott.ssa Carmen Lombardi