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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 28/11/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 760/2022 R.G.
(vi è riunito il n. 1016/2023)
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 760/2022 tra
e Parte_1 Parte_2
ATTRICI
e
Controparte_1
CONVENUTO
Controparte_2
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
Oggi 28 novembre 2025 la giudice dott.ssa Lorella Scelli pronuncia ex art. 281 sexies c.c. con trattazione scritta la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 760/2022 r.g., vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. CACACE MONICA, elettivamente domiciliate in C.F._2
PIAZZA TROILO 18, PESCARA, presso il difensore pagina 1 di 9 ATTRICI
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALVATORE Controparte_1 C.F._3
TT GR LA, elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA 85, CATANIA, presso il difensore
CONVENUTO
nonchè
C.F. Controparte_2 P.IVA_1
TERZA CHIAMATA-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto: risarcimento danni da incidente stradale.
Conclusioni: all'udienza del 28.11.2025 con trattazione scritta le parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza non definitiva il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, sulla domanda proposta da e nei confronti di e della Compagnia Assicurativa Parte_1 Controparte_1 statuiva quanto segue: “dichiara la pari e concorrente responsabilità Controparte_2 dell'attrice e del conducente del mezzo di proprietà di parte convenuta Parte_1 CP_1
nella causazione del sinistro per cui è causa dispone rimettersi la causa in istruttoria per la
[...] quantificazione dei danni, come da separata e contestuale ordinanza. Spese processuali al definitivo.”
La sentenza statuiva che, In definitiva, le cause del sinistro sono da addebitare in pari misura ad entrambi i guidatori. Per la determinazione del quantum risarcitorio occorre procedere a CTU medico legale (per il danno biologico reclamato da ed a CTU tecnico estimativa (per il Parte_1 danno patrimoniale reclamato da ), Parte_2
pagina 2 di 9 Preliminarmente occorre evidenziare che con atto di citazione ritualmente notificato in data
17.01.2022, proprietaria dell''autovettura Jeep tg. FX142NF conveniva in giudizio Parte_2 dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, unitamente alla Controparte_1 Controparte_2 esponendo d'aver subito danni alla propria autovettura - condotta da - causati Controparte_3 dall'autovettura del tg. FT623FZ in occasione del sinistro stradale verificatosi Controparte_4
a Città Sant'Angelo il 20 Agosto 2021 lungo la strada provinciale n° 49 e per l'effetto chiedeva il risarcimento dei danni per il veicolo pari ad euro 12.518,79 oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo e la condanna del convenuto alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio. (R.G. 955/2022).
Parte convenuta, si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea, Controparte_1 eccependo l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale Civile di Pescara nonché l'applicabilità dell'istituto della connessione e/o della continenza.
Con Ordinanza n. 320/2022 del 22.12.2022, il Giudice di Pace, rilevato che la parte convenuta aveva sollevato tempestivamente, nel proprio atto di costituzione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito per connessione con altro giudizio instaurato innanzi il Tribunale di Pescara per il medesimo evento e avente ad oggetto il risarcimento delle lesioni riportate dalla signora in Controparte_3 conseguenza del sinistro avvenuto il 20 agosto 2021 tra il veicolo targato FX142NF, di proprietà di ed il veicolo di proprietà dichiarava la connessione del Parte_2 Controparte_1 procedimento pendente dinanzi a quello recante il numero 760/2022 pendente dinanzi al Tribunale di
Pescara, oggetto del presente giudizio, con conseguente riassunzione del giudizio nei termini di cui all'articolo 50 c.p.c, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo generale.
al fine di tutelare i propri diritti ed ottenere il risarcimento del danno riassumeva il Parte_2 giudizio, rubricato al n. 1016/23 e richiedeva nel corso dell'udienza del 10.11.2023, la riunione del predetto procedimento con il procedimento rubricato al n. 760/22 avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni per lesioni fisiche subite da . Parte_1
Il Giudice, nel corso della predetta udienza del presente giudizio, accoglieva la richiesta e disponeva la riunione.
Il convenuto si costituiva chiedendo sia il rigetto della domanda sia l'autorizzazione Controparte_1 alla chiamata in causa della compagnia assicurativa Controparte_2
Con decreto del 13.05.2022 il giudice rilevata la tardività della costituzione di , Controparte_1 rigettava l'istanza di chiamata in causa del terzo Controparte_2 pagina 3 di 9 Istruita la causa per tabulas e per testi ed espletata ctu medico legale e ctu sul mezzo, la causa veniva rimessa per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione.
La causa dunque, giungeva di nuovo a decisione, a seguito di discussione orale, previo deposito di note conclusive dovendosi decidere sulla quantificazione dei danni da risarcire all'attrice.
Nel corso dell'udienza del 26.11.2025, il giudice verificava che il ctu, geometra , non Persona_1 aveva depositato ritualmente la prima bozza e l'elaborato definitivo cosicché veniva rinviata all'udienza del 28 novembre con trattazione scritta al fine di consentire, come avvenuto, il deposito rituale da parte del ctu attese le problematiche tecniche del sistema.
Preliminarmente occorre chiarire che nessuna pronuncia può essere adottata in questa sede in ordine alle richieste avanzate da parte del convenuto circa la richiesta di modifica della Controparte_1 sentenza parziale per infondatezza della causa stessa, essendo riservato il vaglio della suddetta sentenza all'eventuale fase di appello e dovendosi in questa sede decidere unicamente circa il quantum del risarcimento, all'esito delle espletate ctu.
Accertata dunque la pari e concorrente responsabilità dell'attrice e del conducente Parte_1 del mezzo di proprietà di parte convenuta secondo quanto statuito con sentenza Controparte_1 parziale, occorre ora passare alla individuazione delle singole voci di danno autonomamente risarcibili nel caso di specie, tenuto conto della formulazione della domanda e delle conclusioni rassegnate.
A)Con riferimento al quantum relativo alle lesioni subite da Parte_1
Per la quantificazione dei danni non patrimoniali, si ha riguardo alla ctu in atti, a firma della dott.ssa esente da vizi logici ed in questa sede pienamente condivisibile, la quale, in forza dei Persona_2 quesiti posti ha concluso secondo quanto segue: “all'esame degli atti, sulla base delle risultanze della visita peritale attuale e a conclusione delle considerazioni sopra esposte, così rispondo ai quesiti postimi: La sig.ra , in conseguenza e per causa del sinistro occorso il 20.08.2021 Parte_1 ha riportato “Infrazione della VII costa dx. Cervicalgia post-traumatica. Trauma distorsivo spalla destra”;
Tali lesioni hanno cagionato: ITP al 75% pari a 20 (venti) giorni, ITP al 50% pari a 20 (venti) giorni;
ITP al 25% pari a ulteriori 20 (venti) giorni.
- Dalle stesse sono residuati postumi permanenti invalidanti che sono in grado di configurare un danno alla persona valutabile, in sede di responsabilità civile, nella misura del 3% (tre per cento), in termini di esclusivo danno biologico, nel senso che, per entità e caratteristiche, non ha incidenza sull'attività lavorativa specifica della sig.ra Pt_1 pagina 4 di 9 - Alla luce dei dati clinici e strumentali ed in considerazione del lungo intervallo di tempo trascorso dalla data del sinistro a quella della visita peritale, si ritiene che il quadro clinico attuale non sia più suscettibile di miglioramento e/o di aggravamento;
Circa infine le spese mediche sostenute in proprio e documentate agli atti (qui di seguito esplicitate) si osserva che esse sono conseguenza dell'evento di cui è causa e sono da ritenere quantitativamente congrue. Non si prevedono spese future.
Ad avviso del giudicante e con riferimento al caso di specie, quanto al danno alla persona, dovendo la liquidazione basarsi sulle conclusioni della c.t.u., trattandosi di lesioni micropermanenti, appare corretta la liquidazione del danno biologico aggiornato al DM 18.07.2025.
Tanto premesso ed in applicazione delle tabelle, considerata l'età dell'istante al momento del sinistro,
25 anni, nonché la percentuale dei postumi permanenti, come riconosciuta dal consulente tecnico di ufficio, pari al 3%, in termini di permanente riduzione dell'integrità psicofisica (danno biologico) il danno biologico permanente, è pari ad euro 3.208,12.
Ad esso deve aggiungersi il danno inabilità temporanea a parziale al 75%, giorni 20 (venti) a parziale al
50% giorni 20 (venti) ed a parziale al 25% giorni 20 (venti) e così per euro 1.685,40 .
Le spese mediche ammontano in euro 845,30.
Complessivamente quindi l'importo è pari ad euro 5.738,82 ma stante la pari e concorrente responsabilità dell'attrice e del conducente del mezzo la somma Parte_1 Controparte_1 da risarcire è pari ad euro 2.869,41.
Conseguentemente alla somma pari ad euro 2.869,41 devono aggiungersi, a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal 20.08.2021 (epoca in cui il danno non patrimoniale temporaneo, traducendosi in danno permanente, ha fatto maturare in capo all'attrice gran parte del credito risarcitorio quivi riconosciutole) sino alla data odierna (cfr. ex multis Sezioni Unite della Cassazione n.1712/95, Cass. n. 608/2003;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010).
Sulla somma finale di cui sopra spetteranno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
Con riferimento al danno morale: la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20661 del 24 luglio
2024, conferma la correttezza della modalità di liquidazione del danno morale attraverso il riferimento pagina 5 di 9 all'entità del danno biologico al quale la sofferenza interiore patita dal danneggiato è correlata, senza che tale modalità valga a incidere o, comunque, a compromettere la netta distinzione ontologica tra le due specifiche categorie di danno (cfr. Cass. Civ. 29 settembre 2021 n. 26301; Cass. Civ. 10 novembre
2020 n. 25164).
La Corte, quindi precisa e conferma che: a) il danno morale è autonomo dal danno biologico;
b) la prova della sua esistenza può essere fornita dalle massime di comune esperienza e dalla considerazione che sussiste un rapporto di proporzionalità diretta tra lesione e sofferenza;
c) corretto è pertanto calcolare il danno morale come percentuale del danno biologico;
d) la quantificazione del danno morale non deve essere confusa con la personalizzazione che attiene invece agli aspetti dinamico relazionali del danno biologico.
La Corte sottolinea come “la modalità di liquidazione del danno morale come frazione quantitativa del danno biologico abbia ricevuto una sua specifica consacrazione a livello legislativo, segnatamente attraverso il riconoscimento contenuto nell'art. 138 del D.lgs. n. 209/2005; in tal senso, mentre il danno morale mantiene in toto la propria autonomia e non è conglobabile nel danno biologico (trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi: (cfr. Cass. Civ. 11 novembre 2019 n. 28989) la stessa liquidazione del danno morale conserva una sua piena autonomia e successività rispetto alla precedente personalizzazione del danno biologico, atteso che tale personalizzazione risulta specificamente disciplinata in via normativa (art. 138, co. 3 C.d.A.: “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico – relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale… , può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%”).
L'individuazione specifica del danno morale andrà effettuata individuando il pregiudizio come autonomo rispetto al danno biologico, poiché diverso è il bene protetto, da un lato, la sofferenza della vittima, le condizioni soggettive in cui la stessa versava dopo l'evento lesivo, la gravità del fatto subito e gli effetti in tema di afflizione morale in capo alla vittima;
dall'altro lato, la lesione del bene salute.
Conseguentemente in sede di istanza risarcitoria sarà importante evidenziare la specifica lesione morale subita dalla persona danneggiata, le afflizioni patite come soggettivamente riferite al caso specifico, lo stato di sofferenza che l'evento ha cagionato in capo alla vittima affinché il giudice possa ben individuare le specifiche circostanze di fatto idonee a dimostrare la personalizzazione del danno morale pagina 6 di 9 richiesto, giustificando l'adeguamento degli importi riferiti alle Tabelle risarcitorie previste per il ristoro del danno biologico.
In caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito.
Ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare”.
Nella fattispecie non vi è alcuna allegazione documentale relativamente alla sofferenza morale né i testi escussi hanno fornito un principio di prova in tal senso oltre alla circostanza della lieve entità del danno secondo la ricostruzione operata dal ctu. Ne deriva che tale richiesta va rigettata.
Con riferimento alla personalizzazione del danno: Parimenti non vi è alcuna allegazione sulla personalizzazione del danno atteso che in materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Corte di Cassazione con l'ordinanza del 31 maggio 2019 n. 15084).
B) Con riferimento al quantum dei danni subiti dall'autovettura di proprietà di Parte_2
: la ctu a firma del geometra ha stabilito quanto segue:
[...] Persona_3
“omissis….. Alla luce della documentazione in atti e delle dichiarazioni testimoniali si ritiene che in piena notte gli abbaglianti possono creare ad una distanza di 41 metri una turbativa minima, nel caso in oggetto è stata l'elevata velocità ad innescare lo sbandamento dell'autoveicolo condotto dalla Sig. ra conducente della , l'influenza degli abbaglianti ad una Parte_1 CP_5 distanza di 41 metri può essere stata minima…….omissis Dalla stima analitica si accertava che per le riparazioni dell'autoveicolo tg. FX142NF ammontano ad € 9.296,98 dicasi € CP_5
Novemiladuecentonovantqase/98 al netto iva comprensivo di iva al 22 % ammontano ad € 11.342,31, dicasi € Undicimilatrecentoquarantadue/31.” (cfr. pagg. 10-14)
Con riferimento agli accessori: la Corte di Cassazione ha statuito quanto segue “il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA versata, pur se la pagina 7 di 9 riparazione non è ancora avvenuta“. Non dunque ciò che è stato effettivamente speso, ma ciò che si dovrebbe spendere per ripristinare la situazione precedente all'incidente. L'unico caso in cui l'IVA può non essere corrisposta è quello del danneggiato che ha diritto al rimborso o alla detrazione in ragione dell'attività svolta. In tutti gli altri casi, fattura o non fattura, la compagnia di assicurazione deve pagare tutto l'importo preventivato, senza trattenersi l'IVA.
Conseguentemente il danno risarcibile relativamente al mezzo è pari ad euro 5.671,15 attesa la pari e concorrente responsabilità dell'attrice e del conducente del mezzo di proprietà di Parte_1 parte convenuta nella causazione del sinistro. Controparte_1
Ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (cfr. Cass. III Sezione Civile la sentenza n.11899 del 10.06.2016).
Le spese delle ctu vanno poste a carico delle parti solidalmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di e della in persona del legale
[...] Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro- tempore ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
a) dichiarata la pari e concorrente responsabilità dell'attrice e del conducente Parte_1 del mezzo di proprietà di parte convenuta nella causazione del sinistro;
Controparte_1
b) condanna al pagamento in favore di per il risarcimento Controparte_1 Parte_1 derivante dalle lesioni subite la somma di euro 2.869,41 oltre interessi dal giorno del sinistro al soddisfo secondo quanto statuito in motivazione;
c) condanna al pagamento in favore di per il risarcimento Controparte_1 Parte_2 derivante dai danni dell'autovettura la somma di euro 5.671,15 dal giorno del sinistro al soddisfo secondo quanto statuito in motivazione;
d) compensa tra le parti le spese del giudizio;
e) pone il pagamento delle spese delle ctu a carico delle parti solidalmente.
Pescara 28.11.2025
La giudice
Lorella Scelli pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
(vi è riunito il n. 1016/2023)
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 760/2022 tra
e Parte_1 Parte_2
ATTRICI
e
Controparte_1
CONVENUTO
Controparte_2
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
Oggi 28 novembre 2025 la giudice dott.ssa Lorella Scelli pronuncia ex art. 281 sexies c.c. con trattazione scritta la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 760/2022 r.g., vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. CACACE MONICA, elettivamente domiciliate in C.F._2
PIAZZA TROILO 18, PESCARA, presso il difensore pagina 1 di 9 ATTRICI
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALVATORE Controparte_1 C.F._3
TT GR LA, elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA 85, CATANIA, presso il difensore
CONVENUTO
nonchè
C.F. Controparte_2 P.IVA_1
TERZA CHIAMATA-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto: risarcimento danni da incidente stradale.
Conclusioni: all'udienza del 28.11.2025 con trattazione scritta le parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza non definitiva il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, sulla domanda proposta da e nei confronti di e della Compagnia Assicurativa Parte_1 Controparte_1 statuiva quanto segue: “dichiara la pari e concorrente responsabilità Controparte_2 dell'attrice e del conducente del mezzo di proprietà di parte convenuta Parte_1 CP_1
nella causazione del sinistro per cui è causa dispone rimettersi la causa in istruttoria per la
[...] quantificazione dei danni, come da separata e contestuale ordinanza. Spese processuali al definitivo.”
La sentenza statuiva che, In definitiva, le cause del sinistro sono da addebitare in pari misura ad entrambi i guidatori. Per la determinazione del quantum risarcitorio occorre procedere a CTU medico legale (per il danno biologico reclamato da ed a CTU tecnico estimativa (per il Parte_1 danno patrimoniale reclamato da ), Parte_2
pagina 2 di 9 Preliminarmente occorre evidenziare che con atto di citazione ritualmente notificato in data
17.01.2022, proprietaria dell''autovettura Jeep tg. FX142NF conveniva in giudizio Parte_2 dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, unitamente alla Controparte_1 Controparte_2 esponendo d'aver subito danni alla propria autovettura - condotta da - causati Controparte_3 dall'autovettura del tg. FT623FZ in occasione del sinistro stradale verificatosi Controparte_4
a Città Sant'Angelo il 20 Agosto 2021 lungo la strada provinciale n° 49 e per l'effetto chiedeva il risarcimento dei danni per il veicolo pari ad euro 12.518,79 oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo e la condanna del convenuto alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio. (R.G. 955/2022).
Parte convenuta, si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea, Controparte_1 eccependo l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale Civile di Pescara nonché l'applicabilità dell'istituto della connessione e/o della continenza.
Con Ordinanza n. 320/2022 del 22.12.2022, il Giudice di Pace, rilevato che la parte convenuta aveva sollevato tempestivamente, nel proprio atto di costituzione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito per connessione con altro giudizio instaurato innanzi il Tribunale di Pescara per il medesimo evento e avente ad oggetto il risarcimento delle lesioni riportate dalla signora in Controparte_3 conseguenza del sinistro avvenuto il 20 agosto 2021 tra il veicolo targato FX142NF, di proprietà di ed il veicolo di proprietà dichiarava la connessione del Parte_2 Controparte_1 procedimento pendente dinanzi a quello recante il numero 760/2022 pendente dinanzi al Tribunale di
Pescara, oggetto del presente giudizio, con conseguente riassunzione del giudizio nei termini di cui all'articolo 50 c.p.c, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo generale.
al fine di tutelare i propri diritti ed ottenere il risarcimento del danno riassumeva il Parte_2 giudizio, rubricato al n. 1016/23 e richiedeva nel corso dell'udienza del 10.11.2023, la riunione del predetto procedimento con il procedimento rubricato al n. 760/22 avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni per lesioni fisiche subite da . Parte_1
Il Giudice, nel corso della predetta udienza del presente giudizio, accoglieva la richiesta e disponeva la riunione.
Il convenuto si costituiva chiedendo sia il rigetto della domanda sia l'autorizzazione Controparte_1 alla chiamata in causa della compagnia assicurativa Controparte_2
Con decreto del 13.05.2022 il giudice rilevata la tardività della costituzione di , Controparte_1 rigettava l'istanza di chiamata in causa del terzo Controparte_2 pagina 3 di 9 Istruita la causa per tabulas e per testi ed espletata ctu medico legale e ctu sul mezzo, la causa veniva rimessa per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione.
La causa dunque, giungeva di nuovo a decisione, a seguito di discussione orale, previo deposito di note conclusive dovendosi decidere sulla quantificazione dei danni da risarcire all'attrice.
Nel corso dell'udienza del 26.11.2025, il giudice verificava che il ctu, geometra , non Persona_1 aveva depositato ritualmente la prima bozza e l'elaborato definitivo cosicché veniva rinviata all'udienza del 28 novembre con trattazione scritta al fine di consentire, come avvenuto, il deposito rituale da parte del ctu attese le problematiche tecniche del sistema.
Preliminarmente occorre chiarire che nessuna pronuncia può essere adottata in questa sede in ordine alle richieste avanzate da parte del convenuto circa la richiesta di modifica della Controparte_1 sentenza parziale per infondatezza della causa stessa, essendo riservato il vaglio della suddetta sentenza all'eventuale fase di appello e dovendosi in questa sede decidere unicamente circa il quantum del risarcimento, all'esito delle espletate ctu.
Accertata dunque la pari e concorrente responsabilità dell'attrice e del conducente Parte_1 del mezzo di proprietà di parte convenuta secondo quanto statuito con sentenza Controparte_1 parziale, occorre ora passare alla individuazione delle singole voci di danno autonomamente risarcibili nel caso di specie, tenuto conto della formulazione della domanda e delle conclusioni rassegnate.
A)Con riferimento al quantum relativo alle lesioni subite da Parte_1
Per la quantificazione dei danni non patrimoniali, si ha riguardo alla ctu in atti, a firma della dott.ssa esente da vizi logici ed in questa sede pienamente condivisibile, la quale, in forza dei Persona_2 quesiti posti ha concluso secondo quanto segue: “all'esame degli atti, sulla base delle risultanze della visita peritale attuale e a conclusione delle considerazioni sopra esposte, così rispondo ai quesiti postimi: La sig.ra , in conseguenza e per causa del sinistro occorso il 20.08.2021 Parte_1 ha riportato “Infrazione della VII costa dx. Cervicalgia post-traumatica. Trauma distorsivo spalla destra”;
Tali lesioni hanno cagionato: ITP al 75% pari a 20 (venti) giorni, ITP al 50% pari a 20 (venti) giorni;
ITP al 25% pari a ulteriori 20 (venti) giorni.
- Dalle stesse sono residuati postumi permanenti invalidanti che sono in grado di configurare un danno alla persona valutabile, in sede di responsabilità civile, nella misura del 3% (tre per cento), in termini di esclusivo danno biologico, nel senso che, per entità e caratteristiche, non ha incidenza sull'attività lavorativa specifica della sig.ra Pt_1 pagina 4 di 9 - Alla luce dei dati clinici e strumentali ed in considerazione del lungo intervallo di tempo trascorso dalla data del sinistro a quella della visita peritale, si ritiene che il quadro clinico attuale non sia più suscettibile di miglioramento e/o di aggravamento;
Circa infine le spese mediche sostenute in proprio e documentate agli atti (qui di seguito esplicitate) si osserva che esse sono conseguenza dell'evento di cui è causa e sono da ritenere quantitativamente congrue. Non si prevedono spese future.
Ad avviso del giudicante e con riferimento al caso di specie, quanto al danno alla persona, dovendo la liquidazione basarsi sulle conclusioni della c.t.u., trattandosi di lesioni micropermanenti, appare corretta la liquidazione del danno biologico aggiornato al DM 18.07.2025.
Tanto premesso ed in applicazione delle tabelle, considerata l'età dell'istante al momento del sinistro,
25 anni, nonché la percentuale dei postumi permanenti, come riconosciuta dal consulente tecnico di ufficio, pari al 3%, in termini di permanente riduzione dell'integrità psicofisica (danno biologico) il danno biologico permanente, è pari ad euro 3.208,12.
Ad esso deve aggiungersi il danno inabilità temporanea a parziale al 75%, giorni 20 (venti) a parziale al
50% giorni 20 (venti) ed a parziale al 25% giorni 20 (venti) e così per euro 1.685,40 .
Le spese mediche ammontano in euro 845,30.
Complessivamente quindi l'importo è pari ad euro 5.738,82 ma stante la pari e concorrente responsabilità dell'attrice e del conducente del mezzo la somma Parte_1 Controparte_1 da risarcire è pari ad euro 2.869,41.
Conseguentemente alla somma pari ad euro 2.869,41 devono aggiungersi, a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal 20.08.2021 (epoca in cui il danno non patrimoniale temporaneo, traducendosi in danno permanente, ha fatto maturare in capo all'attrice gran parte del credito risarcitorio quivi riconosciutole) sino alla data odierna (cfr. ex multis Sezioni Unite della Cassazione n.1712/95, Cass. n. 608/2003;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010).
Sulla somma finale di cui sopra spetteranno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
Con riferimento al danno morale: la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20661 del 24 luglio
2024, conferma la correttezza della modalità di liquidazione del danno morale attraverso il riferimento pagina 5 di 9 all'entità del danno biologico al quale la sofferenza interiore patita dal danneggiato è correlata, senza che tale modalità valga a incidere o, comunque, a compromettere la netta distinzione ontologica tra le due specifiche categorie di danno (cfr. Cass. Civ. 29 settembre 2021 n. 26301; Cass. Civ. 10 novembre
2020 n. 25164).
La Corte, quindi precisa e conferma che: a) il danno morale è autonomo dal danno biologico;
b) la prova della sua esistenza può essere fornita dalle massime di comune esperienza e dalla considerazione che sussiste un rapporto di proporzionalità diretta tra lesione e sofferenza;
c) corretto è pertanto calcolare il danno morale come percentuale del danno biologico;
d) la quantificazione del danno morale non deve essere confusa con la personalizzazione che attiene invece agli aspetti dinamico relazionali del danno biologico.
La Corte sottolinea come “la modalità di liquidazione del danno morale come frazione quantitativa del danno biologico abbia ricevuto una sua specifica consacrazione a livello legislativo, segnatamente attraverso il riconoscimento contenuto nell'art. 138 del D.lgs. n. 209/2005; in tal senso, mentre il danno morale mantiene in toto la propria autonomia e non è conglobabile nel danno biologico (trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi: (cfr. Cass. Civ. 11 novembre 2019 n. 28989) la stessa liquidazione del danno morale conserva una sua piena autonomia e successività rispetto alla precedente personalizzazione del danno biologico, atteso che tale personalizzazione risulta specificamente disciplinata in via normativa (art. 138, co. 3 C.d.A.: “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico – relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale… , può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%”).
L'individuazione specifica del danno morale andrà effettuata individuando il pregiudizio come autonomo rispetto al danno biologico, poiché diverso è il bene protetto, da un lato, la sofferenza della vittima, le condizioni soggettive in cui la stessa versava dopo l'evento lesivo, la gravità del fatto subito e gli effetti in tema di afflizione morale in capo alla vittima;
dall'altro lato, la lesione del bene salute.
Conseguentemente in sede di istanza risarcitoria sarà importante evidenziare la specifica lesione morale subita dalla persona danneggiata, le afflizioni patite come soggettivamente riferite al caso specifico, lo stato di sofferenza che l'evento ha cagionato in capo alla vittima affinché il giudice possa ben individuare le specifiche circostanze di fatto idonee a dimostrare la personalizzazione del danno morale pagina 6 di 9 richiesto, giustificando l'adeguamento degli importi riferiti alle Tabelle risarcitorie previste per il ristoro del danno biologico.
In caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito.
Ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare”.
Nella fattispecie non vi è alcuna allegazione documentale relativamente alla sofferenza morale né i testi escussi hanno fornito un principio di prova in tal senso oltre alla circostanza della lieve entità del danno secondo la ricostruzione operata dal ctu. Ne deriva che tale richiesta va rigettata.
Con riferimento alla personalizzazione del danno: Parimenti non vi è alcuna allegazione sulla personalizzazione del danno atteso che in materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Corte di Cassazione con l'ordinanza del 31 maggio 2019 n. 15084).
B) Con riferimento al quantum dei danni subiti dall'autovettura di proprietà di Parte_2
: la ctu a firma del geometra ha stabilito quanto segue:
[...] Persona_3
“omissis….. Alla luce della documentazione in atti e delle dichiarazioni testimoniali si ritiene che in piena notte gli abbaglianti possono creare ad una distanza di 41 metri una turbativa minima, nel caso in oggetto è stata l'elevata velocità ad innescare lo sbandamento dell'autoveicolo condotto dalla Sig. ra conducente della , l'influenza degli abbaglianti ad una Parte_1 CP_5 distanza di 41 metri può essere stata minima…….omissis Dalla stima analitica si accertava che per le riparazioni dell'autoveicolo tg. FX142NF ammontano ad € 9.296,98 dicasi € CP_5
Novemiladuecentonovantqase/98 al netto iva comprensivo di iva al 22 % ammontano ad € 11.342,31, dicasi € Undicimilatrecentoquarantadue/31.” (cfr. pagg. 10-14)
Con riferimento agli accessori: la Corte di Cassazione ha statuito quanto segue “il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA versata, pur se la pagina 7 di 9 riparazione non è ancora avvenuta“. Non dunque ciò che è stato effettivamente speso, ma ciò che si dovrebbe spendere per ripristinare la situazione precedente all'incidente. L'unico caso in cui l'IVA può non essere corrisposta è quello del danneggiato che ha diritto al rimborso o alla detrazione in ragione dell'attività svolta. In tutti gli altri casi, fattura o non fattura, la compagnia di assicurazione deve pagare tutto l'importo preventivato, senza trattenersi l'IVA.
Conseguentemente il danno risarcibile relativamente al mezzo è pari ad euro 5.671,15 attesa la pari e concorrente responsabilità dell'attrice e del conducente del mezzo di proprietà di Parte_1 parte convenuta nella causazione del sinistro. Controparte_1
Ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (cfr. Cass. III Sezione Civile la sentenza n.11899 del 10.06.2016).
Le spese delle ctu vanno poste a carico delle parti solidalmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di e della in persona del legale
[...] Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro- tempore ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
a) dichiarata la pari e concorrente responsabilità dell'attrice e del conducente Parte_1 del mezzo di proprietà di parte convenuta nella causazione del sinistro;
Controparte_1
b) condanna al pagamento in favore di per il risarcimento Controparte_1 Parte_1 derivante dalle lesioni subite la somma di euro 2.869,41 oltre interessi dal giorno del sinistro al soddisfo secondo quanto statuito in motivazione;
c) condanna al pagamento in favore di per il risarcimento Controparte_1 Parte_2 derivante dai danni dell'autovettura la somma di euro 5.671,15 dal giorno del sinistro al soddisfo secondo quanto statuito in motivazione;
d) compensa tra le parti le spese del giudizio;
e) pone il pagamento delle spese delle ctu a carico delle parti solidalmente.
Pescara 28.11.2025
La giudice
Lorella Scelli pagina 8 di 9 pagina 9 di 9