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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1462/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1462/2021 R.G. promossa da
(C.F.: , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
E (C.F.: ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3
difesi dall'Avv. Gino Pirozzi (C.F.: ) per procura allegata all'atto di citazione C.F._4
in appello
- APPELLANTI -
CONTRO
con sede legale in Milano alla Via Luigi Maino n. 45, iscritta al n. Controparte_1
del Registro delle Imprese di Milano, in persona del l.r.p.t., e per essa, quale P.IVA_1
mandataria per la gestione del credito, (C.F.: – P.IVA: CP_2 P.IVA_2
), nuova denominazione assunta da giusta iscrizione del verbale di P.IVA_3 CP_3 assemblea straordinaria presso la C.C.I.A. di Verona, in data 25.6.2019, Notaio Per_1
di Roma, a sua volta denominazione assunta da
[...] Controparte_4
come deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 30.10.2015, con verbale del Notaio
[...]
di Milano rep. 12539 racc. 6528, con sede legale in Verona al Viale Persona_2
Dell'Agricoltura n. 7, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Simonelli per procura generale alle liti per atto Notaio dott. di Verona del 7.6.2011, rep. n. Persona_3
68562, racc. n. 19226, depositata agli atti del giudizio di primo grado
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 520/2021 del Tribunale di Napoli Nord
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con citazione ritualmente notificata e Parte_1 Parte_2 Parte_3
proponevano tempestiva opposizione all'atto di precetto notificato da con cui si Controparte_1
chiedeva il pagamento della somma di euro 14.820,20 in relazione al mutuo fondiario contratto nel
1989 con Controparte_5
A sostegno dell'opposizione deducevano i seguenti motivi:
a) nullità dell'atto per violazione dell'art. 480 c.p.c., siccome non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo;
b) prescrizione del credito ex art. 2946 e ss. c.c., per omesso compimento di atti interruttivi prima della notifica dell'atto di precetto;
c) carenza di legittimazione ad agire, atteso che le presunte cessioni del credito, che a dire di controparte si erano susseguite nel corso degli anni, non erano state ritualmente notificate e, inoltre,
non era dato comprendere quale fosse l'originario titolare del credito poi ceduto, né chi fosse il soggetto che pretendeva il pagamento e in base a quale titolo, con l'effetto che era onere di controparte provare la validità e l'efficacia delle asserite cessioni creditizie;
d) nullità dell'atto per indeterminatezza/indeterminabilità delle somme precettate, non essendo desumibile per quali voci si pretendeva il pagamento dell'importo di euro 14.820,20;
e) usurarietà del tasso d'interesse applicato al mutuo fondiario, in quanto pari al 14,50% annuo e al
7.25% semestrale;
f) inidoneità del contratto a valere come titolo esecutivo, perché dall'atto di precetto non era dato evincere il rispetto dei principi stabiliti da Cass. civ. 18325/2014 (creazione nell'immediatezza di un autonomo titolo di disponibilità in capo al mutuatario e rispetto dei requisiti formali sia per il mutuo che per l'atto di erogazione).
Chiedevano, pertanto, previa sospensione della provvisoria esecutività del titolo esecutivo, di dichiarare la nullità dell'atto di precetto, con vittoria delle spese di lite e condanna di controparte a norma dell'art. 96 c.p.c.
costituendosi per il tramite della mandataria contestava, in Controparte_1 CP_2
primis, l'eccepita carenza di legittimazione ad agire, deducendo che:
a) con atto in data 6.7.1989, rep. n. 46607, racc. n. 5654, a rogito del Notaio dott.ssa Persona_4
Credito Fondiario S.p.A. aveva stipulato con ,
[...] Parte_2 Controparte_6
(quest'ultimo poi deceduto), e un contratto di mutuo garantito da Parte_3 Parte_1
ipoteca sull'immobile sito in Giugliano in Campania alla Via Arco S. Antonio n. 63, identificato nel
N.C.E.U. di detto Comune al foglio 32 mappale 48 sub 3, ipoteca di cui erano terzi datori Pt_4
e , entrambi poi deceduti;
[...] Persona_5
b) Credito Fondiario (c.d. FONSPA) aveva ceduto a i crediti (per capitale, interessi, CP_7
anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni e quant'altro) derivanti da mutui fondiari e industriali, come da avviso di cessione pubblicato sul foglio delle inserzioni legali nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 93 del 21.4.2001;
c) a sua volta, aveva ceduto i suddetti crediti a con atto del CP_7 Controparte_1
9.8.2001, di cui era stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale – foglio delle inserzioni n. 269 del 19.11.2001;
d) con atto del 25.10.2002 a rogito del Notaio dott. di Verona, rep. n. 57305, racc. Persona_3
n. 12870, presentato per la registrazione il 30.10.2002, aveva conferito a Controparte_1 [...]
(successivamente ridenominata già CP_8 CP_3 Controparte_4
procura per il compimento di tutti gli adempimenti e le formalità necessarie
[...]
all'espletamento delle funzioni attribuite ai fini della gestione del recupero, giudiziale e stragiudiziale, dei crediti ceduti, tra cui rientrava quello di cui al precetto.
Quanto alle altre eccezioni, deduceva che: l'assunto della nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo era infondato, trattandosi di mutuo fondiario per il quale l'art. 41 T.U.B. esclude l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo;
nell'atto di precetto erano stati indicati gli estremi identificativi del titolo esecutivo;
relativamente a quest'ultimo, stipulato nel 1989, non poteva trovare applicazione la disciplina di cui alla L. 108/1996, atteso che l'unico momento rilevante ai fini della qualificazione del tasso come usurario è quello della pattuizione, con conseguente inconfigurabilità dell'usura sopravvenuta;
l'ipoteca era stata rinnovata in data
26.5.2009 e nel 2015 era stata inoltrata diffida ad adempiere.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese processuali.
Produceva copiosa documentazione (titolo esecutivo;
atto di consegna e quietanza;
domanda di iscrizione di ipoteca;
nota di iscrizione in rinnovazione ipoteca;
estratto situazione contabile
FONSPABANK al 17.10.2008; comunicazione FONSPA del 23.4.2003 a legale CP_8
situazione debitoria al 20.2.2015; situazione debitoria al 22.3.2019; diffida ad adempiere recapitata a mezzo raccomandata a/r; atto di precetto notificato;
avviso di Cessione Crediti FONSPA –
procura di in favore di già Controparte_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_8
Verbale di ridenominazione . Controparte_9
Alla prima udienza parte opponente disconosceva, ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c., la conformità
agli originali di tutti i documenti prodotti in copia. Concessi i termini relativi alla cd. appendice scritta di trattazione, nella prima memoria l'opposta contrastava l'eccezione di prescrizione richiamando la dichiarazione del 21.10.2019,
contestualmente allegata, con cui il Credito Fondiario attestava che in data 20.7.2005 erano state pagate le somme di euro 188,41 e di euro 150,90 in relazione al mutuo azionato, evidenziando che,
poiché l'ultima rata del mutuo scadeva a luglio 1999, costituente, quindi, il dies a quo del termine decennale, i pagamenti avvenuti nel 2005, costituendo riconoscimento del debito ex art. 2944 c.c.,
avevano fatto slittare la prescrizione a luglio 2015 e, siccome a febbraio 2015 era stata comunicata la diffida ad adempiere, il termine prescrizionale era stato nuovamente interrotto.
Nella memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., parte opponente:
a) disconosceva, ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c., la conformità all'originale della dichiarazione con cui Credito Fondiario attestava l'avvenuto pagamento degli importi di euro 188,41 e di euro
150,90 in data 20.7.2005;
b) contestava di aver effettuato i suddetti versamenti, gravando controparte dell'onere di esibire in giudizio copia della contabile recante la causale dei versamenti e la firma dell'autore;
c) evidenziava che era imprescindibile la presenza in giudizio dei legittimi successori degli ulteriori soggetti partecipi al contratto di mutuo, anche al fine di poter eventualmente opporre, nei loro confronti, i presunti pagamenti parziali e di consentire l'esercizio del diritto di difesa;
d) ribadiva l'istanza di ammissione di c.t.u. finalizzata all'accertamento del tasso usurario applicato,
alla corretta rideterminazione del dare-avere fra le parti e alla conseguente condanna alla restituzione di quanto illegittimamente pagato dai mutuatari.
Nella successiva memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. parte opponente deduceva che controparte non aveva provato la legittimazione ad agire, siccome non risultava provata la cessione da Credito
Fondiario a né la cessione dei crediti così acquisiti da a , né era CP_7 CP_7 CP_1
stata documentata la procura per il recupero dei crediti conferita da quest'ultima a CP_8
che avrebbe modificato la denominazione prima in e, successivamente, in
[...] CP_3 per cui non vi era alcuna prova della legittimazione a stare in giudizio di CP_2
quest'ultima.
Disattese le istanze istruttorie formulate, con sentenza n. 520 depositata il 26.2.2021 il Tribunale di
Napoli Nord rigettava l'opposizione, condannando gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di controparte.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito attraverso i seguenti passaggi motivazionali:
la contestazione del difetto di legittimazione attiva del creditore precettante era assolutamente generica;
la domanda doveva essere qualificata: come opposizione ex art. 617 c.p.c. nella parte in cui si contestava la violazione dell'art. 480 c.p.c. e l'indeterminatezza del credito azionato;
come opposizione ex art. 615 c.p.c., in relazione agli altri motivi di opposizione formulati;
l'opposizione ex art. 617 c.p.c., seppure tempestiva, era infondata in quanto, trattandosi di mutuo fondiario, l'obbligo della notifica del titolo contrattuale esecutivo era escluso dall'art. 41 comma 1
T.U.B. e, inoltre, non sussisteva l'incertezza del credito azionato, essendo l'importo della pretesa desumibile da elementi certi contenuti nel titolo;
quanto ai motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c., l'atto di mutuo presentava tutti i caratteri di cui all'art. 474 c.p.c. per valere quale titolo idoneo all'azione esecutiva;
l'usurarietà era stata eccepita in termini assolutamente generici e, inoltre, parte opponente non aveva prodotto in giudizio i decreti ministeriali contenenti il tasso-soglia; l'eccezione di prescrizione era infondata, essendo stato interrotto il decorso del termine con l'avvenuto pagamento, nel mese di luglio 2005, di una parte del credito residuo e, successivamente, con la diffida ad adempiere notificata a ed a Parte_3
in data 17-19.02.2015, la quale aveva effetto, ai fini interruttivi, anche nei Parte_1
confronti di a norma dell'art. 1310 c.c.; Parte_2
le spese seguivano la soccombenza e andavano liquidate nella misura indicata in dispositivo,
calcolando i compensi in base alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 ed applicando la riduzione ai sensi dell'art. 4 comma 1, non essendo state svolte tutte le attività ivi previste.
§ 2. Il giudizio di appello.
Con citazione notificata il 30.3.2021 ed iscritta a ruolo in data 1.4.2021 Parte_1 [...]
e proponevano gravame avverso la suddetta sentenza, notificata il 3.3.2021, Pt_2 Parte_3
affidandolo ai seguenti motivi: la prescrizione del diritto azionato;
l'usurarietà del contratto di mutuo;
il difetto di legittimazione di e la violazione dell'art. 102 c.p.c.; la statuizione CP_1
sulle spese processuali.
Concludevano, pertanto, chiedendo, in sua riforma, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a. In via principale voglia l'On.le Corte adita accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex
art. 2946 cc. del credito azionato da parte avversa, come argomentato nella premessa che precede.
b. In subordine voglia l'On.le Corte adita, sempre in riforma della sentenza impugnata, accertare e
dichiarare la usurarietà del contratto di mutuo e, di conseguenza, ammettere e disporre idonea
CTU tecnico-contabile al fine di verificare il superamento del tasso di soglia, come meglio motivato
negli atti del primo grado e nella premessa che precede.
c. Sempre in subordine rispetto alla richiesta sub lett. a) voglia l'On.le Corte adita accertare e
dichiarare il difetto di legittimazione attiva della parte appellata, per tutti i motivi argomentati
innanzi, comunque voglia accertare e dichiarare il difetto di litisconsorzio necessario ai sensi
dell'art. 102 cpc per non essere stati convenuti tutti i soggetti legittimati.
d. In ogni caso voglia l'On.le Corte adita riformare la appellata Sentenza e revocare la condanna
alle spese di lite.
e. Voglia condannare la convenuta al pagamento delle spese e degli onorari del doppio grado di
giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto anticipatario”.
L'appellata, costituendosi, chiedeva il rigetto del gravame, con vittoria delle spese processuali.
All'udienza del 2.10.2024, precisate le conclusioni, la causa era assunta in decisione assegnando i termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Analisi dei motivi di appello.
In base al principio della “ragione più liquida”, va esaminato il motivo concernente la prescrizione del diritto azionato, che è fondato e va accolto.
Invero, avendo gli opponenti disconosciuto di aver effettuato i pagamenti indicati nella dichiarazione di Credito Fondiario recante la data 21.10.2019, allegata da controparte alla propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. e attestante che in data 20.7.2005 erano state pagate le somme di euro 188,41 e di euro 150,90 in relazione al mutuo azionato, il primo giudice non avrebbe potuto affermare che “il pagamento rateale e parziale del credito assume valenza interruttiva del
termine di prescrizione sub specie di riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 2944 c.c.,
trattandosi di un atto avente valore di esecuzione del rapporto, dal quale poter dedurre la
manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito da parte degli attori, anche alla luce
della natura del contratto di mutuo, da adempiere con scadenze semestrali”, in difetto della richiesta produzione delle contabili del versamento, da cui risalire alla causale e all'autore.
E' pur vero che il pagamento parziale del debito può costituire atto interruttivo della prescrizione,
dovendo attribuirsi effetto interruttivo a qualsiasi atto che presupponga l'esistenza del debito e che sia incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (v. Cass. civ., sez. III,
12.2.2010, n. 3371; sez. lav, 3.2.1996, n. 926), ma, a tal fine, occorre che si tratti di un atto proveniente dal debitore o, comunque, da chi sia titolare di un interesse proprio all'estinzione del debito, come ad esempio il fideiussore.
Nel caso di specie, l'omessa produzione delle contabili dei versamenti asseritamente effettuati il
20.7.2005 per gli importi di euro 188,41 e di euro 150,90 preclude di risalire all'autore del pagamento ed alla relativa causale, per cui la dichiarazione proveniente dallo stesso soggetto mutuante non può produrre alcun effetto a favore della cessionaria del credito.
Peraltro, la circostanza che nell'estratto della situazione contabile delle rate dal 22.02.1990 al 17.10.2008, proveniente dal Credito Fondiario e prodotto dall'opposta all'atto della costituzione nel giudizio di primo grado, riportante tutti i movimenti relativi al dedotto rapporto di mutuo, ivi compresi versamenti effettuati e rate di finanziamento inevase, non compaiano i versamenti asseritamente avvenuti in data 20.07.2005, induce ad escludere la stessa esistenza dei suddetti versamenti, prima ancora che la loro imputabilità agli opponenti e la conseguente rilevanza ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Ebbene, dovendosi escludere la dedotta esistenza dei suddetti versamenti, prima ancora della loro efficacia interruttiva della prescrizione, la prescrizione decennale, decorrente dal pagamento dell'ultima rata del mutuo a luglio 1999, costituente, quindi, il dies a quo del termine decennale, è
maturata a luglio 2009, prima della diffida di pagamento del 2015 e, quindi, prima della notifica del precetto nel 2019.
Compendiando, essendo prescritto il credito azionato con l'atto di precetto opposto, l'appello va accolto.
§ 4. Le spese di lite.
L'accoglimento del gravame travolge la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado e comporta un nuovo regolamento secondo il principio della soccombenza come accertata nel presente grado di giudizio, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022. Invero, va dato seguito al principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (v. Cass. civ., sez. III, ord. 13.7.2021,
n. 19989).
La relativa liquidazione va compiuta come in dispositivo, applicando per entrambi i gradi di giudizio i parametri medi per le cause di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 indicati dal D.M. 147 cit., tranne che per la fase trattazione/istruttoria del presente giudizio, per la quale si ritiene di dover riconoscere i minimi, atteso che all'udienza del 15.9.2021 non è stata compiuta alcuna delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. e la causa è stata semplicemente rinviata per la discussione e decisione.
Va disposta la distrazione dei compensi a favore del difensore degli opponenti/appellanti, che ne ha fatto richiesta.
Non può essere riconosciuto il contributo unificato relativo al presente giudizio, siccome non risulta versato neanche dopo l'avviso del 2.4.2021.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 520/2021 del Tribunale di
Napoli Nord, dichiara prescritto il credito di cui all'atto di precetto notificato da Controparte_1
b) condanna al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite, liquidate Controparte_1
per il giudizio di primo grado in euro 237,00 per esborsi ed in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge e per il presente giudizio di appello in euro 4.888,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Gino Pirozzi per entrambi i gradi di giudizio.
Napoli, 31 gennaio 2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Casaregola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1462/2021 R.G. promossa da
(C.F.: , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
E (C.F.: ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3
difesi dall'Avv. Gino Pirozzi (C.F.: ) per procura allegata all'atto di citazione C.F._4
in appello
- APPELLANTI -
CONTRO
con sede legale in Milano alla Via Luigi Maino n. 45, iscritta al n. Controparte_1
del Registro delle Imprese di Milano, in persona del l.r.p.t., e per essa, quale P.IVA_1
mandataria per la gestione del credito, (C.F.: – P.IVA: CP_2 P.IVA_2
), nuova denominazione assunta da giusta iscrizione del verbale di P.IVA_3 CP_3 assemblea straordinaria presso la C.C.I.A. di Verona, in data 25.6.2019, Notaio Per_1
di Roma, a sua volta denominazione assunta da
[...] Controparte_4
come deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 30.10.2015, con verbale del Notaio
[...]
di Milano rep. 12539 racc. 6528, con sede legale in Verona al Viale Persona_2
Dell'Agricoltura n. 7, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Simonelli per procura generale alle liti per atto Notaio dott. di Verona del 7.6.2011, rep. n. Persona_3
68562, racc. n. 19226, depositata agli atti del giudizio di primo grado
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 520/2021 del Tribunale di Napoli Nord
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con citazione ritualmente notificata e Parte_1 Parte_2 Parte_3
proponevano tempestiva opposizione all'atto di precetto notificato da con cui si Controparte_1
chiedeva il pagamento della somma di euro 14.820,20 in relazione al mutuo fondiario contratto nel
1989 con Controparte_5
A sostegno dell'opposizione deducevano i seguenti motivi:
a) nullità dell'atto per violazione dell'art. 480 c.p.c., siccome non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo;
b) prescrizione del credito ex art. 2946 e ss. c.c., per omesso compimento di atti interruttivi prima della notifica dell'atto di precetto;
c) carenza di legittimazione ad agire, atteso che le presunte cessioni del credito, che a dire di controparte si erano susseguite nel corso degli anni, non erano state ritualmente notificate e, inoltre,
non era dato comprendere quale fosse l'originario titolare del credito poi ceduto, né chi fosse il soggetto che pretendeva il pagamento e in base a quale titolo, con l'effetto che era onere di controparte provare la validità e l'efficacia delle asserite cessioni creditizie;
d) nullità dell'atto per indeterminatezza/indeterminabilità delle somme precettate, non essendo desumibile per quali voci si pretendeva il pagamento dell'importo di euro 14.820,20;
e) usurarietà del tasso d'interesse applicato al mutuo fondiario, in quanto pari al 14,50% annuo e al
7.25% semestrale;
f) inidoneità del contratto a valere come titolo esecutivo, perché dall'atto di precetto non era dato evincere il rispetto dei principi stabiliti da Cass. civ. 18325/2014 (creazione nell'immediatezza di un autonomo titolo di disponibilità in capo al mutuatario e rispetto dei requisiti formali sia per il mutuo che per l'atto di erogazione).
Chiedevano, pertanto, previa sospensione della provvisoria esecutività del titolo esecutivo, di dichiarare la nullità dell'atto di precetto, con vittoria delle spese di lite e condanna di controparte a norma dell'art. 96 c.p.c.
costituendosi per il tramite della mandataria contestava, in Controparte_1 CP_2
primis, l'eccepita carenza di legittimazione ad agire, deducendo che:
a) con atto in data 6.7.1989, rep. n. 46607, racc. n. 5654, a rogito del Notaio dott.ssa Persona_4
Credito Fondiario S.p.A. aveva stipulato con ,
[...] Parte_2 Controparte_6
(quest'ultimo poi deceduto), e un contratto di mutuo garantito da Parte_3 Parte_1
ipoteca sull'immobile sito in Giugliano in Campania alla Via Arco S. Antonio n. 63, identificato nel
N.C.E.U. di detto Comune al foglio 32 mappale 48 sub 3, ipoteca di cui erano terzi datori Pt_4
e , entrambi poi deceduti;
[...] Persona_5
b) Credito Fondiario (c.d. FONSPA) aveva ceduto a i crediti (per capitale, interessi, CP_7
anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni e quant'altro) derivanti da mutui fondiari e industriali, come da avviso di cessione pubblicato sul foglio delle inserzioni legali nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 93 del 21.4.2001;
c) a sua volta, aveva ceduto i suddetti crediti a con atto del CP_7 Controparte_1
9.8.2001, di cui era stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale – foglio delle inserzioni n. 269 del 19.11.2001;
d) con atto del 25.10.2002 a rogito del Notaio dott. di Verona, rep. n. 57305, racc. Persona_3
n. 12870, presentato per la registrazione il 30.10.2002, aveva conferito a Controparte_1 [...]
(successivamente ridenominata già CP_8 CP_3 Controparte_4
procura per il compimento di tutti gli adempimenti e le formalità necessarie
[...]
all'espletamento delle funzioni attribuite ai fini della gestione del recupero, giudiziale e stragiudiziale, dei crediti ceduti, tra cui rientrava quello di cui al precetto.
Quanto alle altre eccezioni, deduceva che: l'assunto della nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo era infondato, trattandosi di mutuo fondiario per il quale l'art. 41 T.U.B. esclude l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo;
nell'atto di precetto erano stati indicati gli estremi identificativi del titolo esecutivo;
relativamente a quest'ultimo, stipulato nel 1989, non poteva trovare applicazione la disciplina di cui alla L. 108/1996, atteso che l'unico momento rilevante ai fini della qualificazione del tasso come usurario è quello della pattuizione, con conseguente inconfigurabilità dell'usura sopravvenuta;
l'ipoteca era stata rinnovata in data
26.5.2009 e nel 2015 era stata inoltrata diffida ad adempiere.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese processuali.
Produceva copiosa documentazione (titolo esecutivo;
atto di consegna e quietanza;
domanda di iscrizione di ipoteca;
nota di iscrizione in rinnovazione ipoteca;
estratto situazione contabile
FONSPABANK al 17.10.2008; comunicazione FONSPA del 23.4.2003 a legale CP_8
situazione debitoria al 20.2.2015; situazione debitoria al 22.3.2019; diffida ad adempiere recapitata a mezzo raccomandata a/r; atto di precetto notificato;
avviso di Cessione Crediti FONSPA –
procura di in favore di già Controparte_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_8
Verbale di ridenominazione . Controparte_9
Alla prima udienza parte opponente disconosceva, ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c., la conformità
agli originali di tutti i documenti prodotti in copia. Concessi i termini relativi alla cd. appendice scritta di trattazione, nella prima memoria l'opposta contrastava l'eccezione di prescrizione richiamando la dichiarazione del 21.10.2019,
contestualmente allegata, con cui il Credito Fondiario attestava che in data 20.7.2005 erano state pagate le somme di euro 188,41 e di euro 150,90 in relazione al mutuo azionato, evidenziando che,
poiché l'ultima rata del mutuo scadeva a luglio 1999, costituente, quindi, il dies a quo del termine decennale, i pagamenti avvenuti nel 2005, costituendo riconoscimento del debito ex art. 2944 c.c.,
avevano fatto slittare la prescrizione a luglio 2015 e, siccome a febbraio 2015 era stata comunicata la diffida ad adempiere, il termine prescrizionale era stato nuovamente interrotto.
Nella memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., parte opponente:
a) disconosceva, ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c., la conformità all'originale della dichiarazione con cui Credito Fondiario attestava l'avvenuto pagamento degli importi di euro 188,41 e di euro
150,90 in data 20.7.2005;
b) contestava di aver effettuato i suddetti versamenti, gravando controparte dell'onere di esibire in giudizio copia della contabile recante la causale dei versamenti e la firma dell'autore;
c) evidenziava che era imprescindibile la presenza in giudizio dei legittimi successori degli ulteriori soggetti partecipi al contratto di mutuo, anche al fine di poter eventualmente opporre, nei loro confronti, i presunti pagamenti parziali e di consentire l'esercizio del diritto di difesa;
d) ribadiva l'istanza di ammissione di c.t.u. finalizzata all'accertamento del tasso usurario applicato,
alla corretta rideterminazione del dare-avere fra le parti e alla conseguente condanna alla restituzione di quanto illegittimamente pagato dai mutuatari.
Nella successiva memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. parte opponente deduceva che controparte non aveva provato la legittimazione ad agire, siccome non risultava provata la cessione da Credito
Fondiario a né la cessione dei crediti così acquisiti da a , né era CP_7 CP_7 CP_1
stata documentata la procura per il recupero dei crediti conferita da quest'ultima a CP_8
che avrebbe modificato la denominazione prima in e, successivamente, in
[...] CP_3 per cui non vi era alcuna prova della legittimazione a stare in giudizio di CP_2
quest'ultima.
Disattese le istanze istruttorie formulate, con sentenza n. 520 depositata il 26.2.2021 il Tribunale di
Napoli Nord rigettava l'opposizione, condannando gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di controparte.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito attraverso i seguenti passaggi motivazionali:
la contestazione del difetto di legittimazione attiva del creditore precettante era assolutamente generica;
la domanda doveva essere qualificata: come opposizione ex art. 617 c.p.c. nella parte in cui si contestava la violazione dell'art. 480 c.p.c. e l'indeterminatezza del credito azionato;
come opposizione ex art. 615 c.p.c., in relazione agli altri motivi di opposizione formulati;
l'opposizione ex art. 617 c.p.c., seppure tempestiva, era infondata in quanto, trattandosi di mutuo fondiario, l'obbligo della notifica del titolo contrattuale esecutivo era escluso dall'art. 41 comma 1
T.U.B. e, inoltre, non sussisteva l'incertezza del credito azionato, essendo l'importo della pretesa desumibile da elementi certi contenuti nel titolo;
quanto ai motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c., l'atto di mutuo presentava tutti i caratteri di cui all'art. 474 c.p.c. per valere quale titolo idoneo all'azione esecutiva;
l'usurarietà era stata eccepita in termini assolutamente generici e, inoltre, parte opponente non aveva prodotto in giudizio i decreti ministeriali contenenti il tasso-soglia; l'eccezione di prescrizione era infondata, essendo stato interrotto il decorso del termine con l'avvenuto pagamento, nel mese di luglio 2005, di una parte del credito residuo e, successivamente, con la diffida ad adempiere notificata a ed a Parte_3
in data 17-19.02.2015, la quale aveva effetto, ai fini interruttivi, anche nei Parte_1
confronti di a norma dell'art. 1310 c.c.; Parte_2
le spese seguivano la soccombenza e andavano liquidate nella misura indicata in dispositivo,
calcolando i compensi in base alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 ed applicando la riduzione ai sensi dell'art. 4 comma 1, non essendo state svolte tutte le attività ivi previste.
§ 2. Il giudizio di appello.
Con citazione notificata il 30.3.2021 ed iscritta a ruolo in data 1.4.2021 Parte_1 [...]
e proponevano gravame avverso la suddetta sentenza, notificata il 3.3.2021, Pt_2 Parte_3
affidandolo ai seguenti motivi: la prescrizione del diritto azionato;
l'usurarietà del contratto di mutuo;
il difetto di legittimazione di e la violazione dell'art. 102 c.p.c.; la statuizione CP_1
sulle spese processuali.
Concludevano, pertanto, chiedendo, in sua riforma, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a. In via principale voglia l'On.le Corte adita accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex
art. 2946 cc. del credito azionato da parte avversa, come argomentato nella premessa che precede.
b. In subordine voglia l'On.le Corte adita, sempre in riforma della sentenza impugnata, accertare e
dichiarare la usurarietà del contratto di mutuo e, di conseguenza, ammettere e disporre idonea
CTU tecnico-contabile al fine di verificare il superamento del tasso di soglia, come meglio motivato
negli atti del primo grado e nella premessa che precede.
c. Sempre in subordine rispetto alla richiesta sub lett. a) voglia l'On.le Corte adita accertare e
dichiarare il difetto di legittimazione attiva della parte appellata, per tutti i motivi argomentati
innanzi, comunque voglia accertare e dichiarare il difetto di litisconsorzio necessario ai sensi
dell'art. 102 cpc per non essere stati convenuti tutti i soggetti legittimati.
d. In ogni caso voglia l'On.le Corte adita riformare la appellata Sentenza e revocare la condanna
alle spese di lite.
e. Voglia condannare la convenuta al pagamento delle spese e degli onorari del doppio grado di
giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto anticipatario”.
L'appellata, costituendosi, chiedeva il rigetto del gravame, con vittoria delle spese processuali.
All'udienza del 2.10.2024, precisate le conclusioni, la causa era assunta in decisione assegnando i termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Analisi dei motivi di appello.
In base al principio della “ragione più liquida”, va esaminato il motivo concernente la prescrizione del diritto azionato, che è fondato e va accolto.
Invero, avendo gli opponenti disconosciuto di aver effettuato i pagamenti indicati nella dichiarazione di Credito Fondiario recante la data 21.10.2019, allegata da controparte alla propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. e attestante che in data 20.7.2005 erano state pagate le somme di euro 188,41 e di euro 150,90 in relazione al mutuo azionato, il primo giudice non avrebbe potuto affermare che “il pagamento rateale e parziale del credito assume valenza interruttiva del
termine di prescrizione sub specie di riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 2944 c.c.,
trattandosi di un atto avente valore di esecuzione del rapporto, dal quale poter dedurre la
manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito da parte degli attori, anche alla luce
della natura del contratto di mutuo, da adempiere con scadenze semestrali”, in difetto della richiesta produzione delle contabili del versamento, da cui risalire alla causale e all'autore.
E' pur vero che il pagamento parziale del debito può costituire atto interruttivo della prescrizione,
dovendo attribuirsi effetto interruttivo a qualsiasi atto che presupponga l'esistenza del debito e che sia incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (v. Cass. civ., sez. III,
12.2.2010, n. 3371; sez. lav, 3.2.1996, n. 926), ma, a tal fine, occorre che si tratti di un atto proveniente dal debitore o, comunque, da chi sia titolare di un interesse proprio all'estinzione del debito, come ad esempio il fideiussore.
Nel caso di specie, l'omessa produzione delle contabili dei versamenti asseritamente effettuati il
20.7.2005 per gli importi di euro 188,41 e di euro 150,90 preclude di risalire all'autore del pagamento ed alla relativa causale, per cui la dichiarazione proveniente dallo stesso soggetto mutuante non può produrre alcun effetto a favore della cessionaria del credito.
Peraltro, la circostanza che nell'estratto della situazione contabile delle rate dal 22.02.1990 al 17.10.2008, proveniente dal Credito Fondiario e prodotto dall'opposta all'atto della costituzione nel giudizio di primo grado, riportante tutti i movimenti relativi al dedotto rapporto di mutuo, ivi compresi versamenti effettuati e rate di finanziamento inevase, non compaiano i versamenti asseritamente avvenuti in data 20.07.2005, induce ad escludere la stessa esistenza dei suddetti versamenti, prima ancora che la loro imputabilità agli opponenti e la conseguente rilevanza ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Ebbene, dovendosi escludere la dedotta esistenza dei suddetti versamenti, prima ancora della loro efficacia interruttiva della prescrizione, la prescrizione decennale, decorrente dal pagamento dell'ultima rata del mutuo a luglio 1999, costituente, quindi, il dies a quo del termine decennale, è
maturata a luglio 2009, prima della diffida di pagamento del 2015 e, quindi, prima della notifica del precetto nel 2019.
Compendiando, essendo prescritto il credito azionato con l'atto di precetto opposto, l'appello va accolto.
§ 4. Le spese di lite.
L'accoglimento del gravame travolge la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado e comporta un nuovo regolamento secondo il principio della soccombenza come accertata nel presente grado di giudizio, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022. Invero, va dato seguito al principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (v. Cass. civ., sez. III, ord. 13.7.2021,
n. 19989).
La relativa liquidazione va compiuta come in dispositivo, applicando per entrambi i gradi di giudizio i parametri medi per le cause di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 indicati dal D.M. 147 cit., tranne che per la fase trattazione/istruttoria del presente giudizio, per la quale si ritiene di dover riconoscere i minimi, atteso che all'udienza del 15.9.2021 non è stata compiuta alcuna delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. e la causa è stata semplicemente rinviata per la discussione e decisione.
Va disposta la distrazione dei compensi a favore del difensore degli opponenti/appellanti, che ne ha fatto richiesta.
Non può essere riconosciuto il contributo unificato relativo al presente giudizio, siccome non risulta versato neanche dopo l'avviso del 2.4.2021.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 520/2021 del Tribunale di
Napoli Nord, dichiara prescritto il credito di cui all'atto di precetto notificato da Controparte_1
b) condanna al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite, liquidate Controparte_1
per il giudizio di primo grado in euro 237,00 per esborsi ed in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge e per il presente giudizio di appello in euro 4.888,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Gino Pirozzi per entrambi i gradi di giudizio.
Napoli, 31 gennaio 2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Casaregola