CA
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/02/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 865/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanna Ferrero Presidente
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 865/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORENZO Parte_1 C.F._1
CLEMENTE, elettivamente domiciliato in piazza De Gasperi n.15 21047 Saronno presso il difensore appellante contro
(C.F. ) e con il patrocinio dell'avv. MARCELLA Controparte_1 P.IVA_1
SCHIAVI, elettivamente domiciliata in via Solferino, n. 39 Abbiategrasso (MI) presso il difensore appellata contro
(C.F. CP_2 C.F._2
appellata contumace pagina 1 di 12 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere l'appello proposto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 469/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano, in persona del Giudice, dott. Marco Carbonaro, all'esito del procedimento di r.g. 17597/2020, pubblicata in data 15.01.2024, e notificata in data 14.02.2024, ed in accoglimento del presente appello, così provvedere: NEL MERITO: - accertare e dichiarare il grado di responsabilità del conducente del veicolo tg. CS683YA nella causazione del sinistro de quo per i motivi specificati in narrativa;
- accertare e dichiarare che i danni patrimoniali e non patrimoniali, il danno biologico temporaneo e permanente, il danno relazionale e il danno da spese sostenute, il danno da perdita della capacità lavorativa generica e specifica subiti dall'attore ammontano ad Euro 657.775,06;
- per l'effetto, condannare gli odierni convenuti, ciascuno per il loro titolo come legge, in via solidale e/o alternativa, detratto l'acconto ricevuto per complessivi Euro 97.400,00 a risarcire a favore dell'attore i danni patiti nella misura di Euro 560.375,06 o in quella maggiore o minore somma che risulterà accertata in corso di causa e comunque ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data del sinistro all'effettivo saldo;
- In via istruttoria: si insiste, ove ritenuto necessario, per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie richieste e non ammesse dall'Ill.mo Giudice di prime cure. - In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per : Controparte_1
Voglia la Corte adita , disattesa ogni contraria istanza e previa ogni declatoria del caso, così provvedere: - In via preliminare : pronunciarsi ex art. 348 bis - 350 bis cpc;
- Nel merito : confermare la Sentenza n. 469/2024 emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento RG n. 17597/2020 , in data
15.1.2024 e pubblicata in medesima data – Rep 343/24 respingendo , in ogni caso, le domande qui avanzate dall'appellante in via principale ed in via subordinata;
- In ogni caso rigettare ogni ulteriore richiesta avanzata nei confronti di questa Compagnia in esito alla richiesta , infondata in fatto ed in diritto, di modifica della Sentenza impugnata che andrà invece confermata in ogni sua parte;
- Rigettare comunque ogni infondata pretesa;
- Vinte le spese del presente giudizio , oltre 15 % forfait ed oneri come dovuti.
pagina 2 di 12 Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 469/24, ha dichiarato la responsabilità concorrente di e di nella causazione del sinistro del 19.6.2018, CP_2 Parte_1 rispettivamente nella misura del 70% e del 30%. Tenuto, poi, conto del versamento dell'acconto di € 97.400,00 da parte dell'assicuratore in favore del Controparte_1 danneggiato , a titolo di risarcimento del danno, ha condannato le parti convenute Pt_1
e in solido al pagamento della restante somma di € CP_2 Controparte_1
122.236,15, oltre: interessi al tasso legale sull'intero credito risarcitorio di 251.916,70 euro, come devalutato e poi rivalutato anno per anno, dalla data del sinistro alla data dell'acconto
(luglio 2019); interessi al tasso legale sul credito residuo di € 122.236,15, come rivalutato anno per anno, dalla data dell'acconto alla sentenza;
interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo. Il giudice di prime cure ha, inoltre, disposto la compensazione integrale delle spese di lite, in considerazione dell'accertato concorso di colpa del danneggiato, dell'acconto corrisposto dall'assicurazione e della mancata accettazione, da parte dell'attore, della proposta transattiva superiore al decisum.
2. Avverso la decisione di prime cure ha interposto gravame chiedendo Parte_1 accertarsi la responsabilità esclusiva della controparte nella determinazione del sinistro avvenuto in data 19.6.2018 e l'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa specifica.
3. ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis Controparte_1
c.p.c. e, nel merito, il rigetto.
4. Dichiarata la contumacia di all'udienza del 9.7.2024, la causa era trattenuta in CP_2 decisione ex artt. 352 e 127 ter c.p.c. all'udienza del 12.11.2024.
Motivi della decisione
5. I motivi sui quali la Corte deve pronunciarsi sono i seguenti:
a. responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro de quo; CP_2
b. incidenza dei danni fisici sulla capacità lavorativa specifica del danneggiato.
6. Quanto al motivo sub a), il Tribunale di Milano ha esposto le modalità, pacifiche, di accadimento del sinistro, nei seguenti termini. In data 19.6.2018 verso le ore 20, la CP_2 stava percorrendo la via Trieste in Rho ed effettuava manovra di svolta a sinistra sulla via pagina 3 di 12 Colombo. Dalla direzione opposta di via Trieste sopraggiungeva il , il quale perdeva il Pt_1 controllo del motociclo e rovinava a terra in prossimità dell'autovettura della È pacifico
CP_2 che non vi sia stato scontro tra i veicoli. In considerazione della contemporaneità della manovra di svolta della e della caduta del , il giudice di prime cure presumeva che tale
CP_2 Pt_1 caduta fosse dipesa dalla perdita di controllo del mezzo, nel tentativo di frenare rapidamente ed evitare la collisione con l'autovettura della Ciò, del resto, risultava suffragato dalle
CP_2 dichiarazioni della rese davanti ai Carabinieri, allorché la stessa riferiva di aver udito
CP_2 una moto che frenava e di aver visto dallo specchietto retrovisore il motociclo che rovinava a terra. Di qui la ritenuta violazione, da parte della dell'obbligo di concedere la
CP_2 precedenza al all'atto della svolta a sinistra, ai sensi dell'articolo 145 comma 2 C.D.S., Pt_1 nonché l'obbligo di effettuare la manovra di svolta senza creare pericolo e intralcio agli altri utenti, ai sensi dell'art. 154 comma 1 C.D.S.. Non risultava provato, invece, che ella avesse svoltato senza azionare l'indicatore luminoso di direzione, avendo lo stesso dichiarato Pt_1 alla P.G. che la “aveva la freccia sinistra accesa”. Sulla base di tali risultanze, quindi,
CP_2 il sinistro era da attribuirsi causalmente alla condotta colposa della con valutazione di
CP_2 un concorso anche in capo al . Quest'ultimo, infatti, aveva dichiarato alla P.G. di Pt_1 procedere ad una velocità di circa 40-50 km/h, dichiarazione liberamente apprezzata ex art. 2735 c.c. e veritiera, considerato che tale velocità appariva pienamente compatibile con la dinamica del sinistro e che, anzi, una velocità inferiore avrebbe verosimilmente consentito il controllo del mezzo. È documentato che il limite di velocità sul luogo del sinistro era di 30
Km/orari: del resto, si trattava di strette vie del centro storico di Rho, senza nemmeno un adeguato marciapiede su entrambi i lati e con presenza di dossi. Pertanto, alla luce del limite regolamentare ma anche della conformazione dei luoghi e della presenza di dossi, oltre che dell'ora serale (sia pure a giugno), il non aveva tenuto una velocità conforme e Pt_1 rispettosa dell'art. 141 C.D.S., che gli avrebbe verosimilmente consentito di frenare, mantenendo il controllo del mezzo o comunque di ridurre le conseguenze lesive del sinistro. In ragione della diversa gravità delle rispettive imprudenze e del diverso grado di colpa, il
Tribunale ha ritenuto dunque di ripartire la responsabilità nella causazione del sinistro in misura del 70% a carico della e del 30% a carico del stesso, apparendo CP_2 Pt_1 significativamente più grave e causalmente rilevante la violazione dell'obbligo di precedenza da parte della CP_2
pagina 4 di 12 7. Quanto al motivo su a), la difesa di parte appellante deduce la contraddittorietà della motivazione della sentenza in punto dinamica del sinistro e conseguente ripartizione delle responsabilità: ed, infatti, a fronte di una violazione specifica, quale l'omessa precedenza da parte della il giudice di prime cure, con un ragionamento solo deduttivo, ha attribuito CP_2 la responsabilità concorrente al , assumendo che, laddove il motociclista avesse tenuto Pt_1 una velocità nei limiti, non avrebbe perso il controllo del mezzo o avrebbe avuto danni meno gravi. In sostanza la colpa specifica della conducente della vettura comporterebbe l'esclusione della concorrente responsabilità del . Pt_1
8. Opinione della Corte quanto al motivo sub a). Il motivo è da respingere. La dinamica non è contestata e soprattutto quanto alla velocità del motociclista odierno appellante risulta che lui stesso ammise, davanti all'Autorità intervenuta, di viaggiare tra i 40 e i 50 Km orari, quando lo stato dei luoghi, come risultante in particolare dalle fotografie allegate al rapporto dei
Carabinieri della Tenenza di Pero intervenuti e come meglio visibile dalle produzioni sub doc. ti nn. 2 e 4 di parte convenuta, lo avrebbe impedito: presenza dossi, centro abitato, strade strette senza marciapiedi sono tutte circostanze che inducono ad una particolare moderazione della velocità; in particolare, dalla foto n. 2 risulta proprio il limite velocità di 30 Km orari.
Inoltre, i testimoni oculari, moglie del e entrambi Testimone_1 Pt_1 Tes_2 sentiti dai Carabinieri, e non in udienza, hanno detto di avere visto il già a terra, con Pt_1 la conseguenza che da tali dichiarazioni non è stato possibile desumere elementi ulteriori che possano indurre ad attribuire l'esclusiva responsabilità ad Il motivo va, CP_2 dunque, disatteso.
9. Quanto al motivo sub b), il giudice di primo grado, ha premesso che era pacifico lo svolgimento di attività di tipografo da parte del . Quanto alla documentazione a Pt_1 supporto ha precisato: “dalle dichiarazioni dei redditi prodotte emerge, per vero, che il reddito dell'attore non è reddito da lavoro dipendente ma reddito da partecipazione di impresa;
emerge, nello specifico, che egli detiene (o quantomeno deteneva) il 40% del capitale sociale di una società, società che si presume essere (cfr. capitoli 50-51 prova orale di parte attrice) la società in accomandita semplice Tipolito Bianchi s.a.s. di PA Francesco. Null'altro viene dedotto e documentato da parte attrice, in particolare se egli fosse socio accomandatario o socio accomandante “lavoratore” (2320, comma 2, c.c.), se avesse un compenso pattuito etc.
Orbene, può condividersi, in astratto, la valutazione del CTU circa una riduzione permanente
pagina 5 di 12 della capacità lavorativa specifica in misura del 25%, atteso che i postumi permanenti (in particolare, la difficoltà a sollevare e movimentare pesi, la disfunzionalità della spalla e la rigidità vertebrale) incidono direttamente sull'espletamento di un'attività lavorativa come quella del tipografo. Tuttavia, parte attrice non ha dimostrato, nei limiti di quanto agevolmente dimostrabile, un'effettiva incidenza di tale riduzione fisiologica della capacità lavorativa sulla capacità di produrre e percepire reddito. Come spesso ricordato dalla Suprema Corte (cfr.
Cass. 9048/2018, che richiama anche Cass. 3961/1999), la riduzione della capacità lavorativa specifica non è essa stessa il danno risarcibile ma è la causa di una (possibile) riduzione del reddito da lavoro, riduzione che costituisce il danno risarcibile. Il danneggiato deve dunque dimostrare anche una effettiva riduzione del reddito di lavoro o comunque un peggioramento della sua capacità reddituale (anche in termini di minor aumento del reddito rispetto a quanto altrimenti prevedibile) o, quantomeno, offrire elementi che consentano di presumere, per il futuro, tale peggioramento. La stessa Suprema Corte ha recentemente ribadito che
“l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso” (Cass. 32649/2021). Orbene, nel caso di specie, come dianzi esposto, l'attore ha meramente allegato di svolgere attività di tipografo, genericamente allegando (cfr. capitolo 50 prova orale che, per la sua estrema genericità anche in relazione ad un orizzonte temporale di 25 anni, correttamente non è stato ammesso) di occuparsi del magazzino, della consegna della merce e di appuntamenti presso i clienti. Ha prodotto dichiarazione dei redditi percepiti nel 2016 (18.000 euro circa), nel 2017 (18.800 euro circa) e nel 2018 (anno del sinistro:
6.600 euro circa). Tuttavia, come già esposto, i redditi dichiarati sono redditi derivanti non da lavoro ma dalla partecipazione societaria (quota 40% capitale), sicché nemmeno si comprende se la contrazione dei redditi nel 2018, anno del sinistro, dipenda effettivamente da una riduzione dell'attività lavorativa dell'attore o da una generale riduzione degli utili della società. Ad ogni modo, la riduzione del reddito nel 2018 è connessa alla lunga inabilità temporanea ed è insufficiente per presumere una riduzione del reddito anche dopo la stabilizzazione dei postumi. In particolare, ritiene il Tribunale che l'attore, tenuto conto anche della durata del procedimento, avesse l'esigibile onere di documentare l'andamento dei suoi
pagina 6 di 12 redditi anche negli anni successivi. L'attore avrebbe potuto e dovuto documentare i redditi percepiti nel 2019, 2020, 2021 e 2022, considerato peraltro che le dichiarazioni dei redditi si sarebbero potute produrre anche successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie, trattandosi pacificamente di documenti sopravvenuti. Egli avrebbe potuto, con l'impiego dell'ordinaria diligenza processuale, offrire elementi idonei (la documentata contrazione dei propri redditi nei 4 anni successivi al sinistro) a consentire a questo Tribunale di presumere effettivamente la sussistenza di un danno da lucro cessante connesso all'accertata riduzione della capacità lavorativa specifica, considerata altresì la natura particolare del reddito dell'attore (reddito da partecipazione societaria) e, quindi, la necessità di dimostrare ulteriormente che la riduzione della propria capacità lavorativa specifica influisse sulla redditività stessa della società e, dunque, sull'ammontare degli utili distribuiti ai soci, attore incluso. Tutto questo parte attrice non ha fatto. Ed allora, in base alla sola prova, per non contestazione, dello svolgimento di generica attività di tipografo ed all'accertamento tecnico di una riduzione, sotto il profilo fisiologico, della capacità lavorativa specifica – accertamento peraltro svolto dal CTU sulla sola base di quanto dichiarato dall'attore in merito alla sua attività lavorativa (cfr. pag. 11 CTU) – non può presumersi la sussistenza di un effettivo e concreto danno da lucro cessante futuro nella misura domandata di circa 78.000 euro, non potendo affatto escludersi – con il medesimo grado di probabilità – che l'attore, nonostante
l'accertata riduzione della capacità lavorativa, percepisca redditi uguali o superiori, in virtù ad esempio di mutamento di mansioni, all'interno della società, o di una diversa organizzazione imprenditoriale della società partecipata. Gli elementi forniti non sono, in conclusione, sufficientemente dettagliati, precisi e concordanti per consentire, ex art. 2729 c.c., un corretto ragionamento presuntivo che conduca a ritenere provata una siffatta voce di danno.
Nondimeno, la riduzione della capacità lavorativa specifica, accertata dal punto di vista medico-legale, sebbene inidonea, per le ragioni sin qui esposte, a dimostrare una compromissione della capacità reddituale, rileva ai fini della personalizzazione in aumento del danno biologico per c.d. cenestesi lavorativa. Deve, infatti, ritenersi che l'attore sopporti maggiore fatica e usura nello svolgimento dell'attività lavorativa e ciò si risolve quantomeno in una compromissione biologica che va valutata, mediante personalizzazione in aumento, nella liquidazione del danno alla salute, come infra illustrato (cfr. Cass. 20312/2015; Cass.
17411/2019)”.
pagina 7 di 12 10. La difesa del asserisce che la C.T.U. medico – legale ha riconosciuto una riduzione Pt_1 permanente della capacità lavorativa specifica del 25% e deduce che dichiarazioni dei redditi successive ben possono essere prodotte anche in secondo grado, trattandosi di documentazione a formazione successiva.
11. L'assicuratore deduce che il danneggiato ha ricevuto € 250.174,29 per il sinistro che non aveva visto urto alcuno tra i veicoli ( € 152.774,29 in esito alla sentenza ed € 97.400,00 quale acconto volontario prima di ogni contenzioso). Deduce che del tutto tardiva è la documentazione fiscale che avrebbe dovuto essere prodotta in prime cure, sia pure dopo le preclusioni ex art. 183 c.p.c..
12. Opinione della Corte quanto al motivo sub b). La Corte richiama i condivisibili arresti di cui a Cass. civ. n. 15737/2018, secondo cui “il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra
i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'"an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito” ( v. anche Cass. civ. n. 19922/2023).
13. Orbene, nel caso in esame, la riduzione della capacità lavorativa specifica nella misura del
25% rispetto ad un danno biologico del 45% risulta dalla C.T.U., all'esito di una puntuale visita e valutazione dei documenti, che ha evidenziato: “trauma policontusivo complesso produttivo di plurime fratture vertebrali dorsali con dislocazione posteriore di alcuni frammenti, plurime fratture costali, frattura del manubrio sternale, pneumotorace bilaterale e versamento pleurico, plurimi focolai contusivi polmonari e frattura scomposta clavicola destra”. Ora, proprio la tipologia degli esiti del danno alla salute, come valutati anche dal
C.T.U., denota chiaramente l'esistenza di un danno patrimoniale da riduzione della capacità
pagina 8 di 12 lavorativa specifica e ciò a prescindere dalle specifiche e precise mansioni svolte dal Pt_1 presso la tipografia.
14. Del resto, dalla documentazione versata in prime cure sub doc. ti nn. 25 – 27 risulta chiaramente una contrazione del reddito nelle dichiarazioni dei redditi degli anni 2017, 2018,
2019. Quanto agli anni successivi, è da rilevarsi che il ha prodotto in secondo grado le Pt_1 dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 sub doc. n.
3. Tali produzioni sono ammissibili, in quanto di formazione successiva rispetto al termine assegnato dal giudice per le memorie ex art. 183 c.p.c., con ordinanza del 17.12.2020 e considerato che alla data della scadenza del termine per la memoria istruttoria (16.2.2021) non era ancora disponibile neppure la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2020.
15. Orbene, quanto alla liquidazione, osserva la Corte come la quantificazione di tale pregiudizio debba avvenire considerando il presumibile periodo di protrazione della capacità della vittima di produrre il reddito in questione. Come insegna la Suprema Corte “il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'artt. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano”». ( Cfr. Cass. civ., n. 10499/2017). Quanto al coefficiente di capitalizzazione utilizzabile, da tempo la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D. n. 1403 del 1922, i quali, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223
c.c. (Cass. civ. n. 18093/2020; Cass. civ. n. 20615/2015). La stessa Suprema Corte (pronuncia n. 20615/2015) ha chiarito che il giudice del merito resta libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, purché aggiornati e scientificamente corretti, potendo utilizzare i coefficienti approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione pagina 9 di 12 delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano. A tale riguardo, occorre tenere conto del coefficiente ricavabile dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del
22.11.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19.12.2016 – Parte Prima. Quanto al reddito, è corretto prendere come base di riferimento l'importo medio di € 14.503,00 ( come indicato dalla difesa dell'appellante e come risultante dai documenti fiscali), che deve essere moltiplicato per la percentuale di incidenza del danno sulla capacità lavorativa specifica, ossia
25%; deve procedersi poi alla moltiplicazione relativo all'età del danneggiato al momento del sinistro, pari ad anni 45 con coefficiente di 24,5716. Ne deriva che deve essere eseguita la seguente operazione: € 14.503,00 x 25% x 24,5716 = 89.090,4787. Considerato, poi, che il danno si è già prodotto negli anni dal 2018 (data del sinistro) alla data della presente decisione
(2024), occorre procedere al calcolo della rivalutazione e degli interessi sulla frazione di danno dal 2018 al 2024, in coerenza con i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione ( come consolidati anche di recente, v. Cass. civ.
n. 18243/2015). Pertanto, ricavata la frazione di danno patrimoniale annuale pari ad € 4.454,52 dall'importo di € 89.090,4787, considerato lo svolgimento di attività lavorativa ulteriore ancora per anni 20 dalla data del sinistro, se ne ricava un danno di € 26.727,12 per i sei anni già trascorsi dal sinistro. Detto importo, rivalutato, è pari ad € 34.309,52 – di cui € 2.905,15 per interessi ed € 4.677,25 per rivalutazione. A tale somma deve aggiungersi quella di €
62.363,3587 derivante dalla sottrazione da € 89.090,4787 della somma di € 26.727,12, pari al danno patrimoniale già sofferto e di cui è stata operata la rivalutazione nei termini di cui sopra.
Ne deriva la somma ancora dovuta a titolo di danno patrimoniale di € 96.672,8787 (costituita dalla somma di 34.309,52 a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica già sofferto e rivalutato e dall'importo di € 62.363,3587 a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica proiettato nel futuro).
16. Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza n. 469/2024 emessa dal Tribunale di Milano, all'odierno appellante compete ancora la somma pari al 70% di responsabilità della parte appellata, corrispondente ad € 67.671,0159 che, arrotondato, è pari ad € 67.671,02 – oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
17. All'appellante spetta, infine, la rifusione delle spese di lite, parametrate sui valori medi del quantum accolto e con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi. Negli
pagina 10 di 12 stessi termini spetta il rimborso delle spese di primo grado, ivi comprese quelle relative alla
C.T.U. medico – legale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 865/2024 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale Parte_1 riforma della sentenza n. 469/2024 emessa dal Tribunale di Milano, condanna in solido e al pagamento, in favore di CP_2 Controparte_1 Pt_1
, della somma di € 67.671,02 – oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza
[...] al saldo;
II. conferma, quanto al resto, la sentenza n. 469/2024 emessa dal Tribunale di Milano;
III. condanna in solido e a rimborsare, in favore CP_2 Controparte_1 di le spese processuali, che liquida, quanto al primo grado, in € Parte_1
14.103,00 - oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15% ed oltre accessori come per legge e spese di C.T.U.; quanto al secondo grado, in € 9.991,00 - oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15% ed oltre accessori come per legge.
Milano, 20.11.2024.
Il Consigliere estensore
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Giovanna Ferrero
pagina 11 di 12
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanna Ferrero Presidente
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 865/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORENZO Parte_1 C.F._1
CLEMENTE, elettivamente domiciliato in piazza De Gasperi n.15 21047 Saronno presso il difensore appellante contro
(C.F. ) e con il patrocinio dell'avv. MARCELLA Controparte_1 P.IVA_1
SCHIAVI, elettivamente domiciliata in via Solferino, n. 39 Abbiategrasso (MI) presso il difensore appellata contro
(C.F. CP_2 C.F._2
appellata contumace pagina 1 di 12 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere l'appello proposto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 469/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano, in persona del Giudice, dott. Marco Carbonaro, all'esito del procedimento di r.g. 17597/2020, pubblicata in data 15.01.2024, e notificata in data 14.02.2024, ed in accoglimento del presente appello, così provvedere: NEL MERITO: - accertare e dichiarare il grado di responsabilità del conducente del veicolo tg. CS683YA nella causazione del sinistro de quo per i motivi specificati in narrativa;
- accertare e dichiarare che i danni patrimoniali e non patrimoniali, il danno biologico temporaneo e permanente, il danno relazionale e il danno da spese sostenute, il danno da perdita della capacità lavorativa generica e specifica subiti dall'attore ammontano ad Euro 657.775,06;
- per l'effetto, condannare gli odierni convenuti, ciascuno per il loro titolo come legge, in via solidale e/o alternativa, detratto l'acconto ricevuto per complessivi Euro 97.400,00 a risarcire a favore dell'attore i danni patiti nella misura di Euro 560.375,06 o in quella maggiore o minore somma che risulterà accertata in corso di causa e comunque ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data del sinistro all'effettivo saldo;
- In via istruttoria: si insiste, ove ritenuto necessario, per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie richieste e non ammesse dall'Ill.mo Giudice di prime cure. - In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per : Controparte_1
Voglia la Corte adita , disattesa ogni contraria istanza e previa ogni declatoria del caso, così provvedere: - In via preliminare : pronunciarsi ex art. 348 bis - 350 bis cpc;
- Nel merito : confermare la Sentenza n. 469/2024 emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento RG n. 17597/2020 , in data
15.1.2024 e pubblicata in medesima data – Rep 343/24 respingendo , in ogni caso, le domande qui avanzate dall'appellante in via principale ed in via subordinata;
- In ogni caso rigettare ogni ulteriore richiesta avanzata nei confronti di questa Compagnia in esito alla richiesta , infondata in fatto ed in diritto, di modifica della Sentenza impugnata che andrà invece confermata in ogni sua parte;
- Rigettare comunque ogni infondata pretesa;
- Vinte le spese del presente giudizio , oltre 15 % forfait ed oneri come dovuti.
pagina 2 di 12 Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 469/24, ha dichiarato la responsabilità concorrente di e di nella causazione del sinistro del 19.6.2018, CP_2 Parte_1 rispettivamente nella misura del 70% e del 30%. Tenuto, poi, conto del versamento dell'acconto di € 97.400,00 da parte dell'assicuratore in favore del Controparte_1 danneggiato , a titolo di risarcimento del danno, ha condannato le parti convenute Pt_1
e in solido al pagamento della restante somma di € CP_2 Controparte_1
122.236,15, oltre: interessi al tasso legale sull'intero credito risarcitorio di 251.916,70 euro, come devalutato e poi rivalutato anno per anno, dalla data del sinistro alla data dell'acconto
(luglio 2019); interessi al tasso legale sul credito residuo di € 122.236,15, come rivalutato anno per anno, dalla data dell'acconto alla sentenza;
interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo. Il giudice di prime cure ha, inoltre, disposto la compensazione integrale delle spese di lite, in considerazione dell'accertato concorso di colpa del danneggiato, dell'acconto corrisposto dall'assicurazione e della mancata accettazione, da parte dell'attore, della proposta transattiva superiore al decisum.
2. Avverso la decisione di prime cure ha interposto gravame chiedendo Parte_1 accertarsi la responsabilità esclusiva della controparte nella determinazione del sinistro avvenuto in data 19.6.2018 e l'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa specifica.
3. ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis Controparte_1
c.p.c. e, nel merito, il rigetto.
4. Dichiarata la contumacia di all'udienza del 9.7.2024, la causa era trattenuta in CP_2 decisione ex artt. 352 e 127 ter c.p.c. all'udienza del 12.11.2024.
Motivi della decisione
5. I motivi sui quali la Corte deve pronunciarsi sono i seguenti:
a. responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro de quo; CP_2
b. incidenza dei danni fisici sulla capacità lavorativa specifica del danneggiato.
6. Quanto al motivo sub a), il Tribunale di Milano ha esposto le modalità, pacifiche, di accadimento del sinistro, nei seguenti termini. In data 19.6.2018 verso le ore 20, la CP_2 stava percorrendo la via Trieste in Rho ed effettuava manovra di svolta a sinistra sulla via pagina 3 di 12 Colombo. Dalla direzione opposta di via Trieste sopraggiungeva il , il quale perdeva il Pt_1 controllo del motociclo e rovinava a terra in prossimità dell'autovettura della È pacifico
CP_2 che non vi sia stato scontro tra i veicoli. In considerazione della contemporaneità della manovra di svolta della e della caduta del , il giudice di prime cure presumeva che tale
CP_2 Pt_1 caduta fosse dipesa dalla perdita di controllo del mezzo, nel tentativo di frenare rapidamente ed evitare la collisione con l'autovettura della Ciò, del resto, risultava suffragato dalle
CP_2 dichiarazioni della rese davanti ai Carabinieri, allorché la stessa riferiva di aver udito
CP_2 una moto che frenava e di aver visto dallo specchietto retrovisore il motociclo che rovinava a terra. Di qui la ritenuta violazione, da parte della dell'obbligo di concedere la
CP_2 precedenza al all'atto della svolta a sinistra, ai sensi dell'articolo 145 comma 2 C.D.S., Pt_1 nonché l'obbligo di effettuare la manovra di svolta senza creare pericolo e intralcio agli altri utenti, ai sensi dell'art. 154 comma 1 C.D.S.. Non risultava provato, invece, che ella avesse svoltato senza azionare l'indicatore luminoso di direzione, avendo lo stesso dichiarato Pt_1 alla P.G. che la “aveva la freccia sinistra accesa”. Sulla base di tali risultanze, quindi,
CP_2 il sinistro era da attribuirsi causalmente alla condotta colposa della con valutazione di
CP_2 un concorso anche in capo al . Quest'ultimo, infatti, aveva dichiarato alla P.G. di Pt_1 procedere ad una velocità di circa 40-50 km/h, dichiarazione liberamente apprezzata ex art. 2735 c.c. e veritiera, considerato che tale velocità appariva pienamente compatibile con la dinamica del sinistro e che, anzi, una velocità inferiore avrebbe verosimilmente consentito il controllo del mezzo. È documentato che il limite di velocità sul luogo del sinistro era di 30
Km/orari: del resto, si trattava di strette vie del centro storico di Rho, senza nemmeno un adeguato marciapiede su entrambi i lati e con presenza di dossi. Pertanto, alla luce del limite regolamentare ma anche della conformazione dei luoghi e della presenza di dossi, oltre che dell'ora serale (sia pure a giugno), il non aveva tenuto una velocità conforme e Pt_1 rispettosa dell'art. 141 C.D.S., che gli avrebbe verosimilmente consentito di frenare, mantenendo il controllo del mezzo o comunque di ridurre le conseguenze lesive del sinistro. In ragione della diversa gravità delle rispettive imprudenze e del diverso grado di colpa, il
Tribunale ha ritenuto dunque di ripartire la responsabilità nella causazione del sinistro in misura del 70% a carico della e del 30% a carico del stesso, apparendo CP_2 Pt_1 significativamente più grave e causalmente rilevante la violazione dell'obbligo di precedenza da parte della CP_2
pagina 4 di 12 7. Quanto al motivo su a), la difesa di parte appellante deduce la contraddittorietà della motivazione della sentenza in punto dinamica del sinistro e conseguente ripartizione delle responsabilità: ed, infatti, a fronte di una violazione specifica, quale l'omessa precedenza da parte della il giudice di prime cure, con un ragionamento solo deduttivo, ha attribuito CP_2 la responsabilità concorrente al , assumendo che, laddove il motociclista avesse tenuto Pt_1 una velocità nei limiti, non avrebbe perso il controllo del mezzo o avrebbe avuto danni meno gravi. In sostanza la colpa specifica della conducente della vettura comporterebbe l'esclusione della concorrente responsabilità del . Pt_1
8. Opinione della Corte quanto al motivo sub a). Il motivo è da respingere. La dinamica non è contestata e soprattutto quanto alla velocità del motociclista odierno appellante risulta che lui stesso ammise, davanti all'Autorità intervenuta, di viaggiare tra i 40 e i 50 Km orari, quando lo stato dei luoghi, come risultante in particolare dalle fotografie allegate al rapporto dei
Carabinieri della Tenenza di Pero intervenuti e come meglio visibile dalle produzioni sub doc. ti nn. 2 e 4 di parte convenuta, lo avrebbe impedito: presenza dossi, centro abitato, strade strette senza marciapiedi sono tutte circostanze che inducono ad una particolare moderazione della velocità; in particolare, dalla foto n. 2 risulta proprio il limite velocità di 30 Km orari.
Inoltre, i testimoni oculari, moglie del e entrambi Testimone_1 Pt_1 Tes_2 sentiti dai Carabinieri, e non in udienza, hanno detto di avere visto il già a terra, con Pt_1 la conseguenza che da tali dichiarazioni non è stato possibile desumere elementi ulteriori che possano indurre ad attribuire l'esclusiva responsabilità ad Il motivo va, CP_2 dunque, disatteso.
9. Quanto al motivo sub b), il giudice di primo grado, ha premesso che era pacifico lo svolgimento di attività di tipografo da parte del . Quanto alla documentazione a Pt_1 supporto ha precisato: “dalle dichiarazioni dei redditi prodotte emerge, per vero, che il reddito dell'attore non è reddito da lavoro dipendente ma reddito da partecipazione di impresa;
emerge, nello specifico, che egli detiene (o quantomeno deteneva) il 40% del capitale sociale di una società, società che si presume essere (cfr. capitoli 50-51 prova orale di parte attrice) la società in accomandita semplice Tipolito Bianchi s.a.s. di PA Francesco. Null'altro viene dedotto e documentato da parte attrice, in particolare se egli fosse socio accomandatario o socio accomandante “lavoratore” (2320, comma 2, c.c.), se avesse un compenso pattuito etc.
Orbene, può condividersi, in astratto, la valutazione del CTU circa una riduzione permanente
pagina 5 di 12 della capacità lavorativa specifica in misura del 25%, atteso che i postumi permanenti (in particolare, la difficoltà a sollevare e movimentare pesi, la disfunzionalità della spalla e la rigidità vertebrale) incidono direttamente sull'espletamento di un'attività lavorativa come quella del tipografo. Tuttavia, parte attrice non ha dimostrato, nei limiti di quanto agevolmente dimostrabile, un'effettiva incidenza di tale riduzione fisiologica della capacità lavorativa sulla capacità di produrre e percepire reddito. Come spesso ricordato dalla Suprema Corte (cfr.
Cass. 9048/2018, che richiama anche Cass. 3961/1999), la riduzione della capacità lavorativa specifica non è essa stessa il danno risarcibile ma è la causa di una (possibile) riduzione del reddito da lavoro, riduzione che costituisce il danno risarcibile. Il danneggiato deve dunque dimostrare anche una effettiva riduzione del reddito di lavoro o comunque un peggioramento della sua capacità reddituale (anche in termini di minor aumento del reddito rispetto a quanto altrimenti prevedibile) o, quantomeno, offrire elementi che consentano di presumere, per il futuro, tale peggioramento. La stessa Suprema Corte ha recentemente ribadito che
“l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso” (Cass. 32649/2021). Orbene, nel caso di specie, come dianzi esposto, l'attore ha meramente allegato di svolgere attività di tipografo, genericamente allegando (cfr. capitolo 50 prova orale che, per la sua estrema genericità anche in relazione ad un orizzonte temporale di 25 anni, correttamente non è stato ammesso) di occuparsi del magazzino, della consegna della merce e di appuntamenti presso i clienti. Ha prodotto dichiarazione dei redditi percepiti nel 2016 (18.000 euro circa), nel 2017 (18.800 euro circa) e nel 2018 (anno del sinistro:
6.600 euro circa). Tuttavia, come già esposto, i redditi dichiarati sono redditi derivanti non da lavoro ma dalla partecipazione societaria (quota 40% capitale), sicché nemmeno si comprende se la contrazione dei redditi nel 2018, anno del sinistro, dipenda effettivamente da una riduzione dell'attività lavorativa dell'attore o da una generale riduzione degli utili della società. Ad ogni modo, la riduzione del reddito nel 2018 è connessa alla lunga inabilità temporanea ed è insufficiente per presumere una riduzione del reddito anche dopo la stabilizzazione dei postumi. In particolare, ritiene il Tribunale che l'attore, tenuto conto anche della durata del procedimento, avesse l'esigibile onere di documentare l'andamento dei suoi
pagina 6 di 12 redditi anche negli anni successivi. L'attore avrebbe potuto e dovuto documentare i redditi percepiti nel 2019, 2020, 2021 e 2022, considerato peraltro che le dichiarazioni dei redditi si sarebbero potute produrre anche successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie, trattandosi pacificamente di documenti sopravvenuti. Egli avrebbe potuto, con l'impiego dell'ordinaria diligenza processuale, offrire elementi idonei (la documentata contrazione dei propri redditi nei 4 anni successivi al sinistro) a consentire a questo Tribunale di presumere effettivamente la sussistenza di un danno da lucro cessante connesso all'accertata riduzione della capacità lavorativa specifica, considerata altresì la natura particolare del reddito dell'attore (reddito da partecipazione societaria) e, quindi, la necessità di dimostrare ulteriormente che la riduzione della propria capacità lavorativa specifica influisse sulla redditività stessa della società e, dunque, sull'ammontare degli utili distribuiti ai soci, attore incluso. Tutto questo parte attrice non ha fatto. Ed allora, in base alla sola prova, per non contestazione, dello svolgimento di generica attività di tipografo ed all'accertamento tecnico di una riduzione, sotto il profilo fisiologico, della capacità lavorativa specifica – accertamento peraltro svolto dal CTU sulla sola base di quanto dichiarato dall'attore in merito alla sua attività lavorativa (cfr. pag. 11 CTU) – non può presumersi la sussistenza di un effettivo e concreto danno da lucro cessante futuro nella misura domandata di circa 78.000 euro, non potendo affatto escludersi – con il medesimo grado di probabilità – che l'attore, nonostante
l'accertata riduzione della capacità lavorativa, percepisca redditi uguali o superiori, in virtù ad esempio di mutamento di mansioni, all'interno della società, o di una diversa organizzazione imprenditoriale della società partecipata. Gli elementi forniti non sono, in conclusione, sufficientemente dettagliati, precisi e concordanti per consentire, ex art. 2729 c.c., un corretto ragionamento presuntivo che conduca a ritenere provata una siffatta voce di danno.
Nondimeno, la riduzione della capacità lavorativa specifica, accertata dal punto di vista medico-legale, sebbene inidonea, per le ragioni sin qui esposte, a dimostrare una compromissione della capacità reddituale, rileva ai fini della personalizzazione in aumento del danno biologico per c.d. cenestesi lavorativa. Deve, infatti, ritenersi che l'attore sopporti maggiore fatica e usura nello svolgimento dell'attività lavorativa e ciò si risolve quantomeno in una compromissione biologica che va valutata, mediante personalizzazione in aumento, nella liquidazione del danno alla salute, come infra illustrato (cfr. Cass. 20312/2015; Cass.
17411/2019)”.
pagina 7 di 12 10. La difesa del asserisce che la C.T.U. medico – legale ha riconosciuto una riduzione Pt_1 permanente della capacità lavorativa specifica del 25% e deduce che dichiarazioni dei redditi successive ben possono essere prodotte anche in secondo grado, trattandosi di documentazione a formazione successiva.
11. L'assicuratore deduce che il danneggiato ha ricevuto € 250.174,29 per il sinistro che non aveva visto urto alcuno tra i veicoli ( € 152.774,29 in esito alla sentenza ed € 97.400,00 quale acconto volontario prima di ogni contenzioso). Deduce che del tutto tardiva è la documentazione fiscale che avrebbe dovuto essere prodotta in prime cure, sia pure dopo le preclusioni ex art. 183 c.p.c..
12. Opinione della Corte quanto al motivo sub b). La Corte richiama i condivisibili arresti di cui a Cass. civ. n. 15737/2018, secondo cui “il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra
i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'"an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito” ( v. anche Cass. civ. n. 19922/2023).
13. Orbene, nel caso in esame, la riduzione della capacità lavorativa specifica nella misura del
25% rispetto ad un danno biologico del 45% risulta dalla C.T.U., all'esito di una puntuale visita e valutazione dei documenti, che ha evidenziato: “trauma policontusivo complesso produttivo di plurime fratture vertebrali dorsali con dislocazione posteriore di alcuni frammenti, plurime fratture costali, frattura del manubrio sternale, pneumotorace bilaterale e versamento pleurico, plurimi focolai contusivi polmonari e frattura scomposta clavicola destra”. Ora, proprio la tipologia degli esiti del danno alla salute, come valutati anche dal
C.T.U., denota chiaramente l'esistenza di un danno patrimoniale da riduzione della capacità
pagina 8 di 12 lavorativa specifica e ciò a prescindere dalle specifiche e precise mansioni svolte dal Pt_1 presso la tipografia.
14. Del resto, dalla documentazione versata in prime cure sub doc. ti nn. 25 – 27 risulta chiaramente una contrazione del reddito nelle dichiarazioni dei redditi degli anni 2017, 2018,
2019. Quanto agli anni successivi, è da rilevarsi che il ha prodotto in secondo grado le Pt_1 dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 sub doc. n.
3. Tali produzioni sono ammissibili, in quanto di formazione successiva rispetto al termine assegnato dal giudice per le memorie ex art. 183 c.p.c., con ordinanza del 17.12.2020 e considerato che alla data della scadenza del termine per la memoria istruttoria (16.2.2021) non era ancora disponibile neppure la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2020.
15. Orbene, quanto alla liquidazione, osserva la Corte come la quantificazione di tale pregiudizio debba avvenire considerando il presumibile periodo di protrazione della capacità della vittima di produrre il reddito in questione. Come insegna la Suprema Corte “il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'artt. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano”». ( Cfr. Cass. civ., n. 10499/2017). Quanto al coefficiente di capitalizzazione utilizzabile, da tempo la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D. n. 1403 del 1922, i quali, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223
c.c. (Cass. civ. n. 18093/2020; Cass. civ. n. 20615/2015). La stessa Suprema Corte (pronuncia n. 20615/2015) ha chiarito che il giudice del merito resta libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, purché aggiornati e scientificamente corretti, potendo utilizzare i coefficienti approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione pagina 9 di 12 delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano. A tale riguardo, occorre tenere conto del coefficiente ricavabile dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del
22.11.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19.12.2016 – Parte Prima. Quanto al reddito, è corretto prendere come base di riferimento l'importo medio di € 14.503,00 ( come indicato dalla difesa dell'appellante e come risultante dai documenti fiscali), che deve essere moltiplicato per la percentuale di incidenza del danno sulla capacità lavorativa specifica, ossia
25%; deve procedersi poi alla moltiplicazione relativo all'età del danneggiato al momento del sinistro, pari ad anni 45 con coefficiente di 24,5716. Ne deriva che deve essere eseguita la seguente operazione: € 14.503,00 x 25% x 24,5716 = 89.090,4787. Considerato, poi, che il danno si è già prodotto negli anni dal 2018 (data del sinistro) alla data della presente decisione
(2024), occorre procedere al calcolo della rivalutazione e degli interessi sulla frazione di danno dal 2018 al 2024, in coerenza con i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione ( come consolidati anche di recente, v. Cass. civ.
n. 18243/2015). Pertanto, ricavata la frazione di danno patrimoniale annuale pari ad € 4.454,52 dall'importo di € 89.090,4787, considerato lo svolgimento di attività lavorativa ulteriore ancora per anni 20 dalla data del sinistro, se ne ricava un danno di € 26.727,12 per i sei anni già trascorsi dal sinistro. Detto importo, rivalutato, è pari ad € 34.309,52 – di cui € 2.905,15 per interessi ed € 4.677,25 per rivalutazione. A tale somma deve aggiungersi quella di €
62.363,3587 derivante dalla sottrazione da € 89.090,4787 della somma di € 26.727,12, pari al danno patrimoniale già sofferto e di cui è stata operata la rivalutazione nei termini di cui sopra.
Ne deriva la somma ancora dovuta a titolo di danno patrimoniale di € 96.672,8787 (costituita dalla somma di 34.309,52 a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica già sofferto e rivalutato e dall'importo di € 62.363,3587 a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica proiettato nel futuro).
16. Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza n. 469/2024 emessa dal Tribunale di Milano, all'odierno appellante compete ancora la somma pari al 70% di responsabilità della parte appellata, corrispondente ad € 67.671,0159 che, arrotondato, è pari ad € 67.671,02 – oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
17. All'appellante spetta, infine, la rifusione delle spese di lite, parametrate sui valori medi del quantum accolto e con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi. Negli
pagina 10 di 12 stessi termini spetta il rimborso delle spese di primo grado, ivi comprese quelle relative alla
C.T.U. medico – legale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 865/2024 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale Parte_1 riforma della sentenza n. 469/2024 emessa dal Tribunale di Milano, condanna in solido e al pagamento, in favore di CP_2 Controparte_1 Pt_1
, della somma di € 67.671,02 – oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza
[...] al saldo;
II. conferma, quanto al resto, la sentenza n. 469/2024 emessa dal Tribunale di Milano;
III. condanna in solido e a rimborsare, in favore CP_2 Controparte_1 di le spese processuali, che liquida, quanto al primo grado, in € Parte_1
14.103,00 - oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15% ed oltre accessori come per legge e spese di C.T.U.; quanto al secondo grado, in € 9.991,00 - oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15% ed oltre accessori come per legge.
Milano, 20.11.2024.
Il Consigliere estensore
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Giovanna Ferrero
pagina 11 di 12
pagina 12 di 12